Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire ai seguenti atti internazionali, adottati a Londra il 19 novembre 1976:
a) protocollo alla convenzione internazionale del 29 novembre 1969 sulla responsabilita' civile per i danni causati dall'inquinamento da idrocarburi;
b) protocollo alla convenzione del 18 dicembre 1971 istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire ai seguenti atti internazionali, adottati a Londra il 19 novembre 1976:
a) protocollo alla convenzione internazionale del 29 novembre 1969 sulla responsabilita' civile per i danni causati dall'inquinamento da idrocarburi;
b) protocollo alla convenzione del 18 dicembre 1971 istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi.