Articolo 27 bis della Legge 9 luglio 1990, n. 185
Articolo 25 bis
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22 luglio 2012
Art. 27-bis. ((Attivita' di finanziamento)) (( 1. Al fine di contrastare il finanziamento al terrorismo internazionale e l'attivita' di Stati che minacciano la pace e la sicurezza internazionale in base alle risoluzioni delle Nazioni Unite o alle deliberazioni dell'Unione europea, e' fatto obbligo agli istituti di credito e agli intermediari finanziari di comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze ogni attivita' di finanziamento, anche estero su estero, connessa con le operazioni di cui alla presente legge.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze analizza le comunicazioni ricevute ed effettua i necessari approfondimenti, avvalendosi anche della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Comitato di sicurezza finanziaria, ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 , le attivita' di cui al comma 2.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione della disposizione di cui al comma 1 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 100.000.
5. Per l'accertamento delle violazioni della disposizione di cui al comma 1 e per l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30 del citato testo unico. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del citato testo unico delle norme di legge in materia valutaria. ))
Entrata in vigore il 22 luglio 2012