TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/03/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1331/2024
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 1331/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 27/03/2025 ad ore 10,56 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per l'avv. LIOIA FRANCESCO PAOLO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
MONICA MENA, per delega orale;
Per l'avv. LIMATOLA ALESSANDRO, oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. FRANCESCO MALVICINI;
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte appellante precisa come da atto di appello e richiama la giurisprudenza già depositata, chiedendone l'integrale accoglimento;
Parte appellata precisa come da comparsa di costituzione, chiedendo l'integrale accoglimento delle proprie difese e si riporta alle note cartolari del 4 marzo 2025;
Parte appellante rileva che le note scritte non erano autorizzate dal Giudice e che da giurisprudenza pacifica sia la mediazione, sia la conciliazione hanno il medesimo fine e quindi può esserne attivata una delle due;
pagina 1 di 8 A richiesta del Giudice, parte appellante, dichiara di non avere con sé i riferimenti di giurisprudenza a cui sopra ha fatto riferimento e chiede il rigetto della memoria del 4 marzo
2025 di controparte;
Parte appellata insiste che il procedimento instaurato a seguito dell'ordinanza del 15 novembre 2024 non è adempiuto in quanto è stata demandata una mediazione mentre è stato instaurato un nuovo procedimento di conciliazione, completamente diverso da quello ordinato dal Giudice;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 2 di 8 N. R.G. 1331/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1331/2024 promossa da:
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 7 maggio 2024 proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
16/2024 (R.G. 127/2023) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 3.1.2024, domandandone la parziale riforma in punto di spese di lite a favore della parte appellante.
Con comparsa del 14 ottobre 2025 si costituiva in giudizio la domandando Controparte_1 dichiararsi l'appello inammissibile ex art. 342 c.p.c. per carenza di indicazione delle parti della sentenza da riformarsi, e in ogni caso respingersi nel merito l'appello.
Con ordinanza del 16 novembre 2024, previo rilievo che l'unico capo oggetto di appello principale era quello relativo alle spese di lite, che non era stato proposto appello incidentale da parte della
[...]
che la controversia aveva natura documentale e non aveva alcuna complessità di principi CP_1
giuridici da applicarsi, sì che era altamente prevedibile l'esito della lite, veniva disposta la mediazione delegata ai sensi dell'art.
5-quater del D. Lgs. 28/2010.
pagina 3 di 8 La parte attrice-appellante onerata non dava luogo all'introduzione del tentativo di mediazione delegata disposto.
***
In diritto deve rilevarsi come la mediazione delegata, art.
5- quater del D. Lgs. 28/2010, costituisca un obbligo per le parti, laddove disposta da parte del Giudice, il cui mancato esperimento, entro il termine dell'udienza di rinvio fissata per verifica dell'esito conciliativo (nel caso di specie udienza del 5 marzo
2025) determina l'improcedibilità della domanda (Cass. Sez. 2., Sentenza n. 40035 del 14/12/2021).
Nel caso di mediazione c.d. “delegata”, l'obbligatorietà della mediazione non deriva dall'oggetto/materia della controversia, ma da una valutazione operata dal Giudice in relazione alla potenziale “mediabilità” della lite, derivando da ciò, che tale vaglio non può essere operato dalle parti al primo incontro informativo previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, poiché esso è già stato fatto dal Giudice stesso, prima di decidere di demandare la promozione della procedura. Pertanto, il mediatore e le parti devono, già in sede di primo incontro, iniziare immediatamente la discussione in ordine ai profili di merito della controversia, onde tentare di trovare una composizione amichevole
(Tribunale Siracusa sez. II 15 maggio 2018). Infatti, il Giudice che ravvisi un'opportunità, in base all'oggetto e al tipo di controversia, nonché alle difese esperite, può mandare in mediazione le parti, e la parte onerata è tenuta ad adempiervi. Nel caso di specie le parti erano già ben edotte dei motivi inerenti l'opportunità di una definizione transattiva, come riportati nelle premesse del provvedimento giudiziale che l'ha disposta ma la parte onerata non ha inteso adempiervi.
Deve, quindi, concludersi che in applicazione del disposto di cui al secondo comma dell'art.
5-quater del D. Lgs. 28/2010 la mediazione delegata è condizione di procedibilità, e che la sua mancata attivazione determina l'improcedibilità delle domande avanzate in appello da parte di Parte_1
Nel caso di specie, va, poi, ravvisato il comportamento di lite temeraria della parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. con le note cartolari del 12 novembre 2024 ha sollecitato il Giudice Parte_1
alla formulazione di una proposta conciliativa, ravvisando essa stessa l'opportunità di una definizione transattiva, salvo, poi, omettere l'attivazione della procedura di mediazione delegata disposta, quale minimo adempimento in capo ad essa necessario, affinchè le parti avanti ad un soggetto terzo e imparziale, potessero vagliare le rispettive posizioni giuridiche e pervenire ad un accordo.
L'udienza è stata rinviata al 5 marzo 2025 con modalità cartolare, ex art. 127-ter c.p.c., ovvero con la necessità del deposito di note scritte a valere quale richieste sostitutive dell'udienza. La stessa parte appellante ha da un lato depositato tali note in data 4 marzo 2025, dando conto dell'assunto pagina 4 di 8 avveramento della condizione di espletamento della procedura di mediazione (in realtà non espletata come si dirà nel prosieguo) salvo, poi, duolersi dell'illegittimità delle note depositate nella medesima data dalla controparte in quanto non autorizzate dal Giudice. Tale comportamento assunto in sede di discussione orale è contrario a minima diligenza e perizia della parte in quanto la stessa modalità
d'udienza predisposta, autorizzava le parti al deposito di note scritte, sì che la richiesta di loro espunzione dal fascicolo e l'assunta illegittimità delle stesse contrasta con il testuale disposto di cui all'art. 127-ter c.p.c.. Nemmeno può trattarsi di una non pertinenza o non sinteticità delle note depositate dalla in data 4 marzo 2025 (elemento quest'ultimo nemmeno meglio Controparte_1
argomentato dalla parte appellante in seno alla discussione orale) in quanto trattasi di due sole pagine in cui la parte tratta della non conformità del tentativo di conciliazione ADR attivato da controparte rispetto alla mediazione delegata demandata dal Giudice.
In connessione a tale aspetto deve, peraltro, rilevarsi che la parte appellante ha richiamato
“giurisprudenza pacifica” in ordine all'equivalenza del tentativo ADR rispetto alla mediazione, senza essere in grado di fornire, ad espressa richiesta di questo Giudice in seno alla discussione orale, un solo precedente di riferimento. Ebbene tale giurisprudenza non sussiste e la difesa tenuta è contraria a minima perizia risultando evidente che il tentativo ADR attivato nulla c'entri con la mediazione demandata dal Giudice e che esso è contrario ad una seria conciliazione delle parti nel singolo caso di specie.
Infatti, la ratio della procedura ADR è quella di contenere le controversie con effetto deflattivo, anticipando alla fase precedente all'instaurazione di qualsiasi contenzioso giudiziario con remissione della conciliazione nella materia specialistica ad un soggetto con particolari competenze funzionali nella materia. Tale procedura di conciliazione non richiede l'assistenza di un legale, proprio al fine di contenere i costi in danno del consumatore, e ha ad oggetto la mera risoluzione della controversia attinente alla materia delle telecomunicazioni. Detto in altri termini, tale procedura non regolamenta giammai le spese di lite tra le parti. Attivare, quindi, una procedura di ADR in materia di telecomunicazioni per duolersi delle sole spese di lite, fatto avvenuto nel caso di specie da parte di altro non significa che porre in essere un comportamento del tutto abnorme e contrario Parte_1
a minima buona fede nel tentativo di raggiungere una conciliazione con la controparte. Infatti,
l'organismo di conciliazione non potrà giammai valutare l'aspetto delle spese di lite che esula dai tentativi di conciliazione ADR (funzionalmente previsti prima del giudizio da parte del consumatore senza alcuna necessità di spese di assistenza legale), né utilizzare proficuamente le proprie competenze pagina 5 di 8 specialistiche per una materia che nulla c'entra con le telecomunicazioni (ma con gli aspetti giuridici di domanda-soccombenza e regolamentazione delle spese processuali), così come giammai è prevista una proposta conciliativa con effetti paragonabili a quelli dell'art. 185-bis c.p.c. in caso di prosieguo del
Contr giudizio. Ne consegue che l non è minimamente paragonabile ad una mediazione delegata e che se il primo risulta funzionalmente utile (con maggior efficacia rispetto alla mediazione) nei casi in cui la controversia richieda l'applicazione di particolari competenze in materia di telecomunicazioni, solo la mediazione è, invece, il luogo deputato a risolvere una lite che richiede, invece, le competenze processualcivilistiche del mediatore per comprendere la regolamentazione delle spese di lite secondo gli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché un'eventuale liquidazione in applicazione dei parametri del D.M.
55/2014. D'altro canto, o si assume che l'appellante abbia manifestato la richiesta di emissione di un provvedimento ex art. 185-bis c.p.c. a questo Tribunale (vedasi note del 12 novembre 2024) a fini meramente defatigatori ed ostruzionistici della pronta decisione della controversia, oppure essa non poteva ignorare il contenuto dell'art. 13 del D. Lgs. 28/2010, se non altro perché l'ordinanza di invio in mediazione delegata (16 novembre 2024), disponeva testualmente il seguente avvertimento:
Avverte che qualora il provvedimento di definizione del presente giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta del mediatore, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che abbia rifiutato la proposta del mediatore e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente, ex art. 13 c. 1 D.L. 28/2010.
Ne consegue che se la parte appellante si fosse comportata con correttezza processuale non poteva non
Contr esserle evidente che essa era onerata dell'attivazione della mediazione delegata e non già dell e che proprio in tale sede poteva e doveva procedere alla richiesta di una formulazione di proposta conciliativa, ottenendo i medesimi effetti della richiesta di cui all'art. 185-bis c.p.c. che essa aveva domandato. Il comportamento processuale della parte va, quindi, ricondotto all'art. 96 terzo e quarto comma c.p.c. in quanto essa ha dapprima tentato di escludere le legittime difese avversarie che lungi dall'integrare memorie non autorizzate erano ordinarie note cartolari che anche la stessa parte appellante d'altro canto aveva depositato, del tutto congrue e corrette nelle argomentazioni giuridiche che nella presente sede vengono accolte e dappoi applicato assunti principi giurisprudenziali consolidati che non si rivengono come esistenti e contrastano con principi basilari sottesi alla ratio Contr dell e della mediazione, ostacolando così la conciliazione della lite, dopo che la stessa parte aveva avanzato istanza di formulazione di proposta conciliativa al Giudice.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai pagina 6 di 8 sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione fino ad €.1.100,00, in considerazione dell'oggetto della controversia attinente alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, e con applicazione dei compensi medi previsti per le fasi di studio e introduttiva e dei compensi minimi previsti per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la natura documentale della controversia e la questione dirimente in sede di decisione attinente alla mancata attivazione della mediazione delegata disposta. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.462,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014, da distrarsi a favore del procuratore antistatario, avv. Alessandro Limatola.
La parte appellante va, altresì, condannata al pagamento di una somma pari al doppio dei compensi liquidati a titolo di lite temeraria, ex art. 96 terzo comma c.p.c., nonché di una somma pari ad €.500,00
a favore della , ex art. 96 quarto comma c.p.c.. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto avverso sentenza n. 16/2024 (R.G.
127/2023) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 3.1.2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'improcedibilità delle domande avanzata in appello da (C.F. Parte_1
) per mancato esperimento della mediazione delegata disposta;
C.F._1
- condanna (C.F. ) alla refusione delle spese di lite del presente Parte_1 C.F._1
giudizio in favore della (P. VA ) che liquida nella somma di Controparte_1 P.IVA_1
€.462,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario, avv. Alessandro Limatola (C.F. ); C.F._2
- condanna (C.F. ) al pagamento della somma di €.924,00 ex Parte_1 C.F._1
art. 96 terzo comma c.p.c. a favore della (P. VA ); Controparte_1 P.IVA_1
- condanna (C.F. ) al pagamento della somma di €.500,00 a Parte_1 C.F._1
favore della dello Stato;
Controparte_3
- dà atto che ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi del pagina 7 di 8 D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
Ivrea, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 8 di 8
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 1331/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 27/03/2025 ad ore 10,56 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per l'avv. LIOIA FRANCESCO PAOLO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
MONICA MENA, per delega orale;
Per l'avv. LIMATOLA ALESSANDRO, oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. FRANCESCO MALVICINI;
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte appellante precisa come da atto di appello e richiama la giurisprudenza già depositata, chiedendone l'integrale accoglimento;
Parte appellata precisa come da comparsa di costituzione, chiedendo l'integrale accoglimento delle proprie difese e si riporta alle note cartolari del 4 marzo 2025;
Parte appellante rileva che le note scritte non erano autorizzate dal Giudice e che da giurisprudenza pacifica sia la mediazione, sia la conciliazione hanno il medesimo fine e quindi può esserne attivata una delle due;
pagina 1 di 8 A richiesta del Giudice, parte appellante, dichiara di non avere con sé i riferimenti di giurisprudenza a cui sopra ha fatto riferimento e chiede il rigetto della memoria del 4 marzo
2025 di controparte;
Parte appellata insiste che il procedimento instaurato a seguito dell'ordinanza del 15 novembre 2024 non è adempiuto in quanto è stata demandata una mediazione mentre è stato instaurato un nuovo procedimento di conciliazione, completamente diverso da quello ordinato dal Giudice;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 2 di 8 N. R.G. 1331/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1331/2024 promossa da:
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 7 maggio 2024 proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
16/2024 (R.G. 127/2023) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 3.1.2024, domandandone la parziale riforma in punto di spese di lite a favore della parte appellante.
Con comparsa del 14 ottobre 2025 si costituiva in giudizio la domandando Controparte_1 dichiararsi l'appello inammissibile ex art. 342 c.p.c. per carenza di indicazione delle parti della sentenza da riformarsi, e in ogni caso respingersi nel merito l'appello.
Con ordinanza del 16 novembre 2024, previo rilievo che l'unico capo oggetto di appello principale era quello relativo alle spese di lite, che non era stato proposto appello incidentale da parte della
[...]
che la controversia aveva natura documentale e non aveva alcuna complessità di principi CP_1
giuridici da applicarsi, sì che era altamente prevedibile l'esito della lite, veniva disposta la mediazione delegata ai sensi dell'art.
5-quater del D. Lgs. 28/2010.
pagina 3 di 8 La parte attrice-appellante onerata non dava luogo all'introduzione del tentativo di mediazione delegata disposto.
***
In diritto deve rilevarsi come la mediazione delegata, art.
5- quater del D. Lgs. 28/2010, costituisca un obbligo per le parti, laddove disposta da parte del Giudice, il cui mancato esperimento, entro il termine dell'udienza di rinvio fissata per verifica dell'esito conciliativo (nel caso di specie udienza del 5 marzo
2025) determina l'improcedibilità della domanda (Cass. Sez. 2., Sentenza n. 40035 del 14/12/2021).
Nel caso di mediazione c.d. “delegata”, l'obbligatorietà della mediazione non deriva dall'oggetto/materia della controversia, ma da una valutazione operata dal Giudice in relazione alla potenziale “mediabilità” della lite, derivando da ciò, che tale vaglio non può essere operato dalle parti al primo incontro informativo previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, poiché esso è già stato fatto dal Giudice stesso, prima di decidere di demandare la promozione della procedura. Pertanto, il mediatore e le parti devono, già in sede di primo incontro, iniziare immediatamente la discussione in ordine ai profili di merito della controversia, onde tentare di trovare una composizione amichevole
(Tribunale Siracusa sez. II 15 maggio 2018). Infatti, il Giudice che ravvisi un'opportunità, in base all'oggetto e al tipo di controversia, nonché alle difese esperite, può mandare in mediazione le parti, e la parte onerata è tenuta ad adempiervi. Nel caso di specie le parti erano già ben edotte dei motivi inerenti l'opportunità di una definizione transattiva, come riportati nelle premesse del provvedimento giudiziale che l'ha disposta ma la parte onerata non ha inteso adempiervi.
Deve, quindi, concludersi che in applicazione del disposto di cui al secondo comma dell'art.
5-quater del D. Lgs. 28/2010 la mediazione delegata è condizione di procedibilità, e che la sua mancata attivazione determina l'improcedibilità delle domande avanzate in appello da parte di Parte_1
Nel caso di specie, va, poi, ravvisato il comportamento di lite temeraria della parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. con le note cartolari del 12 novembre 2024 ha sollecitato il Giudice Parte_1
alla formulazione di una proposta conciliativa, ravvisando essa stessa l'opportunità di una definizione transattiva, salvo, poi, omettere l'attivazione della procedura di mediazione delegata disposta, quale minimo adempimento in capo ad essa necessario, affinchè le parti avanti ad un soggetto terzo e imparziale, potessero vagliare le rispettive posizioni giuridiche e pervenire ad un accordo.
L'udienza è stata rinviata al 5 marzo 2025 con modalità cartolare, ex art. 127-ter c.p.c., ovvero con la necessità del deposito di note scritte a valere quale richieste sostitutive dell'udienza. La stessa parte appellante ha da un lato depositato tali note in data 4 marzo 2025, dando conto dell'assunto pagina 4 di 8 avveramento della condizione di espletamento della procedura di mediazione (in realtà non espletata come si dirà nel prosieguo) salvo, poi, duolersi dell'illegittimità delle note depositate nella medesima data dalla controparte in quanto non autorizzate dal Giudice. Tale comportamento assunto in sede di discussione orale è contrario a minima diligenza e perizia della parte in quanto la stessa modalità
d'udienza predisposta, autorizzava le parti al deposito di note scritte, sì che la richiesta di loro espunzione dal fascicolo e l'assunta illegittimità delle stesse contrasta con il testuale disposto di cui all'art. 127-ter c.p.c.. Nemmeno può trattarsi di una non pertinenza o non sinteticità delle note depositate dalla in data 4 marzo 2025 (elemento quest'ultimo nemmeno meglio Controparte_1
argomentato dalla parte appellante in seno alla discussione orale) in quanto trattasi di due sole pagine in cui la parte tratta della non conformità del tentativo di conciliazione ADR attivato da controparte rispetto alla mediazione delegata demandata dal Giudice.
In connessione a tale aspetto deve, peraltro, rilevarsi che la parte appellante ha richiamato
“giurisprudenza pacifica” in ordine all'equivalenza del tentativo ADR rispetto alla mediazione, senza essere in grado di fornire, ad espressa richiesta di questo Giudice in seno alla discussione orale, un solo precedente di riferimento. Ebbene tale giurisprudenza non sussiste e la difesa tenuta è contraria a minima perizia risultando evidente che il tentativo ADR attivato nulla c'entri con la mediazione demandata dal Giudice e che esso è contrario ad una seria conciliazione delle parti nel singolo caso di specie.
Infatti, la ratio della procedura ADR è quella di contenere le controversie con effetto deflattivo, anticipando alla fase precedente all'instaurazione di qualsiasi contenzioso giudiziario con remissione della conciliazione nella materia specialistica ad un soggetto con particolari competenze funzionali nella materia. Tale procedura di conciliazione non richiede l'assistenza di un legale, proprio al fine di contenere i costi in danno del consumatore, e ha ad oggetto la mera risoluzione della controversia attinente alla materia delle telecomunicazioni. Detto in altri termini, tale procedura non regolamenta giammai le spese di lite tra le parti. Attivare, quindi, una procedura di ADR in materia di telecomunicazioni per duolersi delle sole spese di lite, fatto avvenuto nel caso di specie da parte di altro non significa che porre in essere un comportamento del tutto abnorme e contrario Parte_1
a minima buona fede nel tentativo di raggiungere una conciliazione con la controparte. Infatti,
l'organismo di conciliazione non potrà giammai valutare l'aspetto delle spese di lite che esula dai tentativi di conciliazione ADR (funzionalmente previsti prima del giudizio da parte del consumatore senza alcuna necessità di spese di assistenza legale), né utilizzare proficuamente le proprie competenze pagina 5 di 8 specialistiche per una materia che nulla c'entra con le telecomunicazioni (ma con gli aspetti giuridici di domanda-soccombenza e regolamentazione delle spese processuali), così come giammai è prevista una proposta conciliativa con effetti paragonabili a quelli dell'art. 185-bis c.p.c. in caso di prosieguo del
Contr giudizio. Ne consegue che l non è minimamente paragonabile ad una mediazione delegata e che se il primo risulta funzionalmente utile (con maggior efficacia rispetto alla mediazione) nei casi in cui la controversia richieda l'applicazione di particolari competenze in materia di telecomunicazioni, solo la mediazione è, invece, il luogo deputato a risolvere una lite che richiede, invece, le competenze processualcivilistiche del mediatore per comprendere la regolamentazione delle spese di lite secondo gli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché un'eventuale liquidazione in applicazione dei parametri del D.M.
55/2014. D'altro canto, o si assume che l'appellante abbia manifestato la richiesta di emissione di un provvedimento ex art. 185-bis c.p.c. a questo Tribunale (vedasi note del 12 novembre 2024) a fini meramente defatigatori ed ostruzionistici della pronta decisione della controversia, oppure essa non poteva ignorare il contenuto dell'art. 13 del D. Lgs. 28/2010, se non altro perché l'ordinanza di invio in mediazione delegata (16 novembre 2024), disponeva testualmente il seguente avvertimento:
Avverte che qualora il provvedimento di definizione del presente giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta del mediatore, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che abbia rifiutato la proposta del mediatore e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente, ex art. 13 c. 1 D.L. 28/2010.
Ne consegue che se la parte appellante si fosse comportata con correttezza processuale non poteva non
Contr esserle evidente che essa era onerata dell'attivazione della mediazione delegata e non già dell e che proprio in tale sede poteva e doveva procedere alla richiesta di una formulazione di proposta conciliativa, ottenendo i medesimi effetti della richiesta di cui all'art. 185-bis c.p.c. che essa aveva domandato. Il comportamento processuale della parte va, quindi, ricondotto all'art. 96 terzo e quarto comma c.p.c. in quanto essa ha dapprima tentato di escludere le legittime difese avversarie che lungi dall'integrare memorie non autorizzate erano ordinarie note cartolari che anche la stessa parte appellante d'altro canto aveva depositato, del tutto congrue e corrette nelle argomentazioni giuridiche che nella presente sede vengono accolte e dappoi applicato assunti principi giurisprudenziali consolidati che non si rivengono come esistenti e contrastano con principi basilari sottesi alla ratio Contr dell e della mediazione, ostacolando così la conciliazione della lite, dopo che la stessa parte aveva avanzato istanza di formulazione di proposta conciliativa al Giudice.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai pagina 6 di 8 sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione fino ad €.1.100,00, in considerazione dell'oggetto della controversia attinente alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, e con applicazione dei compensi medi previsti per le fasi di studio e introduttiva e dei compensi minimi previsti per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la natura documentale della controversia e la questione dirimente in sede di decisione attinente alla mancata attivazione della mediazione delegata disposta. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.462,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014, da distrarsi a favore del procuratore antistatario, avv. Alessandro Limatola.
La parte appellante va, altresì, condannata al pagamento di una somma pari al doppio dei compensi liquidati a titolo di lite temeraria, ex art. 96 terzo comma c.p.c., nonché di una somma pari ad €.500,00
a favore della , ex art. 96 quarto comma c.p.c.. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto avverso sentenza n. 16/2024 (R.G.
127/2023) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 3.1.2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'improcedibilità delle domande avanzata in appello da (C.F. Parte_1
) per mancato esperimento della mediazione delegata disposta;
C.F._1
- condanna (C.F. ) alla refusione delle spese di lite del presente Parte_1 C.F._1
giudizio in favore della (P. VA ) che liquida nella somma di Controparte_1 P.IVA_1
€.462,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario, avv. Alessandro Limatola (C.F. ); C.F._2
- condanna (C.F. ) al pagamento della somma di €.924,00 ex Parte_1 C.F._1
art. 96 terzo comma c.p.c. a favore della (P. VA ); Controparte_1 P.IVA_1
- condanna (C.F. ) al pagamento della somma di €.500,00 a Parte_1 C.F._1
favore della dello Stato;
Controparte_3
- dà atto che ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi del pagina 7 di 8 D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
Ivrea, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 8 di 8