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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47041/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Jessica Mariani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47041/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEOMBRUNI Parte_1 C.F._1 GIANLUCA RAFFAELE e dell'avv. SANDRINI ANGELO ( ), elettivamente C.F._2 domiciliato in VIALE AMBROGIO VILLA, 36 20066 MELZO presso il difensore avv. LEOMBRUNI
GIANLUCA RAFFAELE
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE MAIO Controparte_1 C.F._3
ROBERTO elettivamente domiciliata in Corso di Porta Vittoria n.32 MILANO presso il difensore avv.
DE MAIO ROBERTO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati
Per Parte_1
In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare di vendita immobiliare, datato 10/06/2021, concluso tra il Sig. e la Sig.ra per Parte_1 Controparte_1 inadempimento della promittente venditrice;
- per gli effetti, accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad ottenere la restituzione del Parte_1 doppio della caparra confirmatoria versata ed incassata dalla Sig.ra pari ad € Controparte_1 20.000,00.= (ventimila/00) come conseguenza dell'inadempimento imputabile e grave della convenuta e per l'effetto
- condannare la Sig.ra al pagamento a favore del Sig. della Controparte_1 Parte_1 somma di € 20.000,00.=;
- condannare la convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.
In via istruttoria:
pagina 1 di 10 La scrivente difesa, ritenendo che nessuna prova è stata fornita da controparte nel presente giudizio a fondamento delle proprie eccezioni, ritiene che la presente vertenza, del tutto documentale, non necessiti di alcuna attività istruttoria ai fini della sua decisione, chiedendo che la causa sia dichiarata matura per la decisione. In ogni caso, qualora l'Ill.mo Giudice adito ritenga necessario svolgere un'attività istruttoria, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, e di essere ammessi a prova contraria su quelli eventualmente formulati da controparte: 1) Vero che al momento della sottoscrizione del contratto preliminare, l'attore versava nelle mani del promittente venditore la somma di € 10.000,00.= (diecimila/00), tratto sulla Banca Unicredit, n. 4500144191-10, a titolo di caparra confirmatoria;
2) Vero che parte promittente venditrice si impegnava a procedere alla divisone dell'immobile e del sottotetto oggetto della vendita, ed all'accatastamento degli stessi;
3) Vero che parte promissaria acquirente era nell'immediata necessità di reperire una nuova abitazione per sé e per la propria famiglia, in quanto l'abitazione presso la quale risiedevano, sita in Bareggio (MI), Via S. Stefano n. 19, doveva essere rilasciata in tempi brevi, in quanto di proprietà del datore di lavoro del Sig. Impresa Percassi Spa, presso la quale l'attore aveva cessato la propria Parte_1 attività di custode ed era stato assegnato alla nuova mansione di gruista;
4) Vero che il Sig. veniva altresì immesso nella detenzione delle chiavi dell'immobile di Parte_1 proprietà della Sig.ra e ciò al fine di consentirgli di svolgere i lavori di manutenzione degli CP_1 impianti ivi presenti, lavori di manutenzione che, però, non venivano effettuati, cosicchè le chiavi venivano restituite alla proprietà;
5) Vero che la Sig.ra riferiva al Sig. che l'importo richiesto a titolo di caparra CP_1 Parte_1 confirmatoria sarebbe stato dalla stessa utilizzato per i costi necessari ad ottenere la divisione catastale dell'immobile oggetto di compravendita ed alla sua successiva regolarizzazione catastale, al fine di procedere al successivo atto di rogito;
5) Vero che il Sig. ha richiesto più volte alla Sig.ra di provvedere alla Parte_1 CP_1 regolarizzazione urbanistica dell'immobile oggetto di compravendita, ricevendo sempre risposta negativa;
6) Vero che parte promissaria acquirente sollecitava numerose volte la Sig.ra a procedere alle CP_1 opere di divisione dell'immobile, ed alla successiva regolamentazione in ordine all'esatto accatastamento, ricevendo per tutta risposta comunicazioni meramente dilatorie e prive di significato sostanziale;
7) Vero che la Sig.ra in spregio ai propri impegni contrattuali, evitava di procedere alla CP_1 divisione dell'immobile oggetto di compravendita impedendo così l'esatto adempimento degli impegni contrattuali assunti.
Per Controparte_1
Voglia il Tribunale, contrariis rejectis:
- In via principale: respingere tutto quanto dedotto e richiesto nella domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
- In subordine: accertato l'inadempimento per esclusivi fatto e colpa del sig. respingere la Parte_1 domanda attorea di restituzione della somma percepita dalla sig.ra da considerarsi quale CP_1 risarcimento dei danni patiti a seguito di mancato perfezionamento del contratto di compravendita;
- In via istruttoria: escutere quale testimone il sig. , titolare di Mediolanum Testimone_1
Casa già Tecnorete, sita a Bareggio in Piazza Cavour, su tutti i seguenti capitoli di prova:
1) vero che Tecnorete, oggi Mediolanum Casa, nella persona del teste, nel 2021 ebbe mandato per la vendita dell'immobile della sig.ra sito in Bareggio, via Ticino n. 22? Controparte_1
pagina 2 di 10 2) vero che la sig.ra nel giugno 2021, chiese al teste di sospendere l'offerta del suo CP_1 appartamento a terzi in quanto aveva ricevuto una proposta da parte del sig. Parte_1
- In ogni caso: con vittoria di spese documentate e onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.
55/2014, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/2014), C.P.A.
4%, I.V.A. 22% se dovuta e successive spese occorrende.
Motivazione
FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni delle parti e trattazione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha convenuto in giudizio la sig.ra Parte_1 per sentir dichiarare ed accertare l'intervenuta risoluzione del contratto Controparte_1
preliminare di vendita immobiliare, datato 10.06.2021 per inadempimento della promittente venditrice e per gli effetti accertare e dichiarare il diritto dell'attore ad ottenere la restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata ed incassata pari ad Euro 20.000,00, condannando la sig.ra al CP_1
pagamento di suddetta somma.
L'attore ha affermato di aver formulato in data 10.06.2021 una proposta di acquisto alla sig.ra CP_1 per l'acquisto della porzione di immobile sito in Bareggio (Mi) via Ticino n. 22. (doc.1)
Al momento della sottoscrizione della proposta è stata versata alla promittente venditrice la somma di euro 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria (cfr doc.3).
Parte promittente venditrice sottoscrivendo la proposta del sig. si era impegnata a Parte_1
“…procedere alla divisione dell'immobile e del sottotetto oggetto di vendita, ed all'accatastamento degli stessi, nei tempi che verranno concordati con l'acquirente, valutando quanto necessario per le pratiche che entrambe le parti devono portare a compimento…”
Al fine di consentire alle parti di addivenire ad un accordo definitivo in ordine alle tempistiche del rogito, parte attrice ha inviato alla promittente venditrice una bozza di contratto preliminare che non è stata condivisa dalla convenuta.
Inoltre l'attore ha affermato che nonostante i numerosi solleciti per le opere di divisone di accatastamento, la sig.ra non vi avrebbe provveduto. CP_1
Stante il comportamento osservato dalla sig.ra parte attrice ha depositato domanda di CP_1 mediazione innanzi all'organismo competente, conclusasi però con esito negativo.
Alla luce di quanto sopra è stato incardinato il presente giudizio.
Si è costituita ritualmente la sig.ra la quale in via preliminare ha eccepito Controparte_1
l'inesistenza di un contratto preliminare tra le parti, asserendo che la proposta in atti non debba considerarsi quale compromesso.
pagina 3 di 10 Secondo parte convenuta, il documento sottoscritto dalle parti, considerata la volontà riportata dai firmatari, considerata l'incertezza dell'oggetto della vendita e l'assenza di indicazione di una data di rogito fanno ritenere, non può ritenersi quale contratto preliminare.
In ogni caso parte convenuta sostiene che l'unico soggetto inadempiente sia stato il sig. il Parte_1 quale non avrebbe liberato i locali al fine di consentire la divisione dell'immobile e non avrebbe manifestato l'intenzione di adempiere agli obblighi contrattuali.
Per tali motivi parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea così come formulata.
Alla prima udienza il Giudice ha invitato le parti a valutare una soluzione conciliativa rinviando per la comparizione delle parti.
Alla successiva udienza, rilevata la mancanza di un accordo, sono stati concessi i termini di cui alle memorie ex art. 183 VI comma cpc ed è stata fissata l'udienza per l'assunzione dei mezzi istruttori.
Con la memoria ex art. 183 VI n1 parte convenuta ha chiesto di accertare il diritto a trattenere la caparra versata dal sig. a titolo di risarcimento del danno. Parte_1
Depositate le ulteriori memorie, con ordinanza del 11.04.2024, viste le istanze di prova orale articolate dalle parti, ritenute irrilevanti, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni veniva concesso termine per il deposito di memorie ex art. 190 cpc.
Depositate le comparse conclusionali e repliche la causa perviene ora alla decisione.
2. Thema decidendum e emergenze probatorie
L'attore ha svolto contro il convenuto: 1) una domanda diretta ad ottenere l'accertamento e la declaratoria di inadempimento contrattuale della sig.ra al contratto preliminare di Controparte_1
compravendita immobiliare sottoscritto in data 10.06.2021 con conseguente declaratoria di risoluzione degli accordi sottoscritti e di condanna al pagamento della somma complessiva di euro 20.000,00 oltre interessi legali, pari al doppio della caparra confirmatoria;
2) una domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 cpc.
Parte convenuta costituendosi ha invece richiesto: 1) il rigetto delle domande attoree;
2) accertare l'inadempimento del sig. e per l'effetto accertare il diritto della stessa a trattenere la somma Parte_1
versata a titolo di caparra confirmatoria da considerarsi quale risarcimento dei danni patiti a seguito del mancato perfezionamento del contratto di compravendita.
La causa è stata istruita con i documenti versati in causa dalle parti, con particolare riferimento alla proposta di acquisto sottoscritta in data 10.06.2021 (doc.1), lo scambio di corrispondenza tra le parti
(doc.5-6) ed al messaggio di posta elettronica del 23.11.2021 invito dall'attore e rimasto disatteso(doc.7), non ritenendo rilevanti ed ammissibili le prove orali dedotte.
Il Giudice reputa che l'istruzione così svolta sia idonea e sufficiente a decidere la lite.
pagina 4 di 10
3.Decisione
La domanda attorea è da ritenersi parzialmente fondata alla luce della documentazione prodotta.
È agli atti il documento firmato dalle parti in data 10.06.2021 avente ad oggetto la compravendita della porzione di immobile sito in Bareggio via Ticino n.22, primo piano + sottotetto sovrastante lo stesso.
(doc.1)
In tale documento si rileva che:
1) le parti contraenti sono state espressamente indicate, senza possibilità di errore;
2) l'immobile è stato perfettamente identificato come segue “…porzione dell'immobile “visto e piaciuto” sito in Via Ticino 22, primo piano, composto da due camere, soggiorno, cucinotto, un bagno finestrato con doccia, doppia anticamera e due balconi, tripla esposizione E/N/O, così come più volte visionato, e definito quale porzione di proprietà della venditrice nell'accordo stipulato con il comproprietario, a mezzo di scrittura privata di cui l'acquirente possiede copia”; parte venditrice ha identificato in modo inequivocabile la porzione di immobile oggetto di proposta, consegnando al Sig. copia della scrittura privata intercorsa con il proprio fratello (comproprietario) Sig. Parte_1 [...]
, (sub doc. 10); Persona_1
3) le parti hanno stabilito in maniera chiara il prezzo di vendita (€ 110.000,00.= per l'acquisto della porzione di immobile ed € 25.000,00.= per l'acquisto della porzione di sottotetto);
4) il Sig. ha versato l'importo di € 10.000,00.= a titolo di caparra confirmatoria (così Parte_1
espressamente definita dalle parti nella proposta di acquisto) a mezzo assegno bancario (sub. doc. 3), successivamente incassato da parte promittente venditrice;
5) le parti hanno concordato altresì che “Qualora l'acquirente intenda avere accesso all'immobile per la realizzazione di lavori prima di rogitare dovrà integrare caparra a copertura del 30% importo indicato per appartamento, e provvedere alla trascrizione del compromesso da parte del notaio, affinchè possa aver titolo per presentare a suo nome le pratiche necessarie per i lavori stessi…”;
6) la Sig.ra si impegnava “…a procedere alla divisione dell'immobile e del sottotetto oggetto CP_1 della vendita ed all'accatastamento degli stessi, nei tempi che verranno concordati con l'acquirente valutando quanto necessario per le pratiche che entrambi le parti devono portare a compimento, e che dovranno coincidere con un minimo scarto alla data del rogito”.
Nel documento in atti sono contenuti tutti gli elementi essenziali di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, ovvero:
- il consenso delle parti;
- la forma scritta;
pagina 5 di 10 - l'indirizzo e una precisa descrizione dell'immobile oggetto di vendita (tipologia, dati catastali, piani, stanze, etc.);
- il prezzo concordato.
Il dato letterale della scrittura laddove dispone che:
- “si invita il signor al fine di poter redigere scrittura privata di compromesso, a produrre e Parte_1 comunicare quanto segue…”;
- “si chiede …di comunicare con sollecitudine quanto richiesto, affinchè possa essere riportato nella stesura del compromesso di vendita, oltre a quanto altro le parti riterranno opportuno integrare”; fa qualificare l'accordo intercorso tra le parti un preliminare del preliminare, in forza del quale le parti si impegnano a contrarre un successivo accordo.
E' lecito parlare d'un preliminare d'un contratto preliminare nella misura in cui le parti, nell'ambito d'una negoziazione a formazione progressiva, raggiungono l'accordo su alcuni punti della trattativa contrattuale, per indi, proseguirne l'ulteriore corso fino ad addivenire alla stipulazione del vero e proprio contratto preliminare col quale esse, in effetti, si obbligano, reciprocamente, a prestare il consenso per la conclusione del contratto definitivo quale negozio unicamente deputato a produrre l'effetto traslativo della proprietà del bene oggetto della trattativa.
Secondo i principi delle Sezioni Unite: “ In presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex art. 1351 e 2932
c.c., ovvero anche soltanto effetti obbligatori ma con esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento. Riterrà produttivo di effetti l'accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare, soltanto qualora emerga la configurabilità dell' interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare”. (Cass. Civ., Sez. Un., n.4628 del 6 marzo del 2015).
Nel caso concreto l'interesse delle parti alla formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali emerge dalla necessità:
- da una parte di rendere vincolante l'offerta mediante una scrittura che ne definisca gli elementi essenziali secondo la tipica prassi della contrattazione immobiliare;
pagina 6 di 10 - dall'altra di rinviare ad un momento successivo, come espressamente previsto nella scrittura,
l'accordo sui tempi del rogito in funzione dell'esecuzione delle pratiche di divisione e accatastamento.
Di fronte agli impegni assunti con la scrittura del 10.06.2021 è emerso l'inadempimento della venditrice la quale si era impegnata: “a procedere alla divisione dell'immobile e del sottotetto oggetto della vendita ed all'accatastamento degli stessi…”
Nonostante i diversi solleciti inviati dall'attore, la mediazione avviata e l'instaurazione del presente giudizio, non è stata fornita alcuna prova in giudizio che comprovi l'adempimento della venditrice.
È in atti la missiva datata 24.06.2021 nella quale parte venditrice dichiara che sono ancora da avviare le pratiche edilizie e catastali “che per quanto possano riguardare la parte venditrice dipendono da più attori e fattori, …confermando il massimo impegno” (cfr doc.5 di parte attrice).
Vani e molteplici sono state le richieste da parte dell'acquirente di richiedere la documentazione attestante l'avvenuta divisione e accatastamento degli immobili oggetto della trattativa in essere.
In data 06.08.2021 parte acquirente ha sollecitato l'inoltro della documentazione edilizia/catastale per la stipula del rogito (doc.6 di parte attrice)
In data 16.11.2021 parte attrice ha inviato alla tramite posta elettronica, una successiva bozza di CP_1 contratto preliminare da sottoscrivere tra le parti, prevedendo la data del 21.01.2022 per l'ultimazione della pratica edilizia/urbanistica e la data del 01.03.2022 per il rogito. (doc.7 di parte attrice).
Peraltro con tale bozza parte attrice ha rispettato quelle che erano le volontà delle parti nella scrittura sottoscritta in data 10.06.2021 laddove veniva previsto uno scarto minimo di tempo tra il compimento delle pratiche burocratiche ed il rogito. (ndr “..valutando quanto necessario per le pratiche che entrambi le parti devono portare a compimento, e che dovranno coincidere con un minimo scarto alla data del rogito”).
E ancora in data 23.11.2021 sempre tramite posta elettronica è stata inviata la bozza del contratto preliminare in formato editabile al fine di consentire alla di apporre eventuali modifiche e le CP_1 date per l'inoltro della documentazione e del rogito (cfr doc.7 di parte attrice)
Parte convenuta non ha mai dato però riscontro ai solleciti inoltrati, né è stata fornita la prova di essersi mai attivata per la suddivisione e accatastamento dell'immobile, sebbene dalla data di sottoscrizione degli impegni (ndr giugno 2021) all'ultima diffida di parte attrice (ndr novembre 2021) fossero intercorsi già 5 mesi.
Ed anche l'atteggiamento di parte convenuta di non accettare la bozza del preliminare inviata con posta elettronica in data 16.11.2021 con la previsione di ultimazione delle pratiche al 21.01.2022 ed il rogito al 01.03.2022, fa presumere che la stessa non fosse in grado di adempiere agli obblighi assunti.
pagina 7 di 10 Così come il mancato riscontro alla successiva comunicazione inviata tramite posta elettronica in data
23.11.2021 in cui si inviata la convenuta a riportare le date più consone all'espletamento delle pratiche fa giungere alle medesime conclusioni.
Si rilevi che la era consapevole della necessità di doversi attivare per le pratiche tecniche CP_1 comunali e catastali sin dalla sottoscrizione dell'accordo con il fratello comproprietario dell'immobile, ovvero a far data dal 20.10.2017 (cfr doc.10)
La mancata attivazione ovvero il ritardo in tale adempimento è quindi imputabile esclusivamente alla stessa.
Si precisa che sotto il profilo dell'inadempimento, e della conseguente responsabilità, anche il contratto preliminare di preliminare produce conseguenze sul piano giuridico.
Va da sé che la violazione dell'impegno a stipulare il successivo accordo preliminare si palesa contrario al principio della buona fede e della correttezza, clausola di comportamento che le parti son chiamate ad osservare anche nella fase delle trattative e la cui inosservanza lede quell'affidamento che ciascuna d'esse ha posto nella prosecuzione delle trattative finalizzate, poi, alla conclusione del contratto definitivo traslativo della proprietà del bene.
Sul punto le Sezioni Unite della Cassazione “La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, potrà dar luogo a responsabilità per la mancata conclusione del contratto stipulando, da qualificarsi di natura contrattuale per la rottura del rapporto obbligatorio assunto nella fase precontrattuale”. (Cass. Civ.,
Sez. Un., n.4628 del 6 marzo del 2015).
Il contratto sottoscritto in data 10.06.2021 è da ritenersi pertanto risolto per inadempimento della parte venditrice.
Per effetto della risoluzione del preliminare il promittente-venditore che si sottrae alla stipula del successivo accordo è tenuto alla restituzione della caparra versata dal promittente-acquirente (Cass. ord. n. 11012/2018) – ciò ricollegandosi agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale come conseguenza del venir meno della causa della sua corresponsione (Cass. n. 10953/2012; Cass. n.
11356/2006; Cass. 8310/03; Cass. 13828/00, 8630/98; Cass. 10217/94) – senza alcuna necessità di specifica prova del danno, essendo il danno stesso, consistente nella perdita della somma capitale versata alla controparte maggiorata degli interessi, in re ipsa.
Per tali motivazione la domanda attorea di risoluzione è da ritenersi fondata limitatamente alla richiesta di restituzione della somma di euro 10.000,00 versata a titolo di caparra confirmatoria.
Sulla somma predetta maturano gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 IV comma c.c. dalla notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 18.11.2022 al saldo.
pagina 8 di 10 L'accoglimento della domanda attorea implicitamente comporta il rigetto delle richieste di parte convenuta.
4. Spese
In via preliminare si rigetta la domanda di condanna ex art. 96 cpc avanzata dall'attore.
Orbene, quanto ai presupposti per la condanna di una parte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con una recente pronuncia la Suprema Corte ha ribadito – ponendosi in linea di continuità con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 21590/2009; Cass. n. 7409/2016 e Cass. n. 24158/2017)
– la centralità della condizione di "soccombente" della parte nei cui confronti la sanzione per responsabilità aggravata è invocata, come si desume inequivocabilmente dal tenore letterale della norma.
Gli Ermellini hanno pertanto affermato espressamente che “la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicchè non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza”. (Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4212 del 9 febbraio 2022),
Con l'accoglimento parziale della domanda attorea si riscontra una soccombenza parziale e non totale, tale da giustificare il rigetto della condanna ex art. 96 cpc.
In punto spese la regola generale esige che a sopportare le spese del processo sia colui che risulta vinto nella lotta giudiziale: e tale è indubbiamente anche la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio, abbia visto accogliere, sia pure in misura ridotta, quelle della controparte (Cassazione Sezioni
Unite 31 ottobre 2022 n. 32061).
Le spese di lite di questo giudizio seguono pertanto la soccombenza della parte convenuta, stante l'accoglimento parziale della domanda attorea di risoluzione e di restituzione della caparra confirmatoria, e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al tenore delle memorie, all'impegno difensivo ed al valore della causa, compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00, reputando congrui i parametri minimi delle quattro fasi del processo, per complessivi € 2.540,00 per compenso, oltre € 264,00 per rimborso spese vive ex actis (c.u. e diritti di
Cancelleria), oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA se e come dovuti in ragione del regime fiscale dell'attrice
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
pagina 9 di 10 1) Dichiara l'inadempimento della sig.ra in ordine agli obblighi contrattuali Controparte_1
assunti relativi alla compravendita avente ad oggetto l'immobile sito in Bareggio Via Ticino n.
22;
2) Condanna la sig.ra alla restituzione della somma di euro 10.000,00 in Controparte_1
favore del sig. oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 II comma c.c. dal Parte_1
18.11.2022 al saldo;
3) Condanna la sig.ra alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, Controparte_1
che liquida in euro 2.540,00 per compenso, euro 264,00 per spese imponibili, oltre 15 % per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a..
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna
Milano, 30.12.2024
Il G.O.P.
dott. ssa Jessica Mariani
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Jessica Mariani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47041/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEOMBRUNI Parte_1 C.F._1 GIANLUCA RAFFAELE e dell'avv. SANDRINI ANGELO ( ), elettivamente C.F._2 domiciliato in VIALE AMBROGIO VILLA, 36 20066 MELZO presso il difensore avv. LEOMBRUNI
GIANLUCA RAFFAELE
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE MAIO Controparte_1 C.F._3
ROBERTO elettivamente domiciliata in Corso di Porta Vittoria n.32 MILANO presso il difensore avv.
DE MAIO ROBERTO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati
Per Parte_1
In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare di vendita immobiliare, datato 10/06/2021, concluso tra il Sig. e la Sig.ra per Parte_1 Controparte_1 inadempimento della promittente venditrice;
- per gli effetti, accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad ottenere la restituzione del Parte_1 doppio della caparra confirmatoria versata ed incassata dalla Sig.ra pari ad € Controparte_1 20.000,00.= (ventimila/00) come conseguenza dell'inadempimento imputabile e grave della convenuta e per l'effetto
- condannare la Sig.ra al pagamento a favore del Sig. della Controparte_1 Parte_1 somma di € 20.000,00.=;
- condannare la convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.
In via istruttoria:
pagina 1 di 10 La scrivente difesa, ritenendo che nessuna prova è stata fornita da controparte nel presente giudizio a fondamento delle proprie eccezioni, ritiene che la presente vertenza, del tutto documentale, non necessiti di alcuna attività istruttoria ai fini della sua decisione, chiedendo che la causa sia dichiarata matura per la decisione. In ogni caso, qualora l'Ill.mo Giudice adito ritenga necessario svolgere un'attività istruttoria, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, e di essere ammessi a prova contraria su quelli eventualmente formulati da controparte: 1) Vero che al momento della sottoscrizione del contratto preliminare, l'attore versava nelle mani del promittente venditore la somma di € 10.000,00.= (diecimila/00), tratto sulla Banca Unicredit, n. 4500144191-10, a titolo di caparra confirmatoria;
2) Vero che parte promittente venditrice si impegnava a procedere alla divisone dell'immobile e del sottotetto oggetto della vendita, ed all'accatastamento degli stessi;
3) Vero che parte promissaria acquirente era nell'immediata necessità di reperire una nuova abitazione per sé e per la propria famiglia, in quanto l'abitazione presso la quale risiedevano, sita in Bareggio (MI), Via S. Stefano n. 19, doveva essere rilasciata in tempi brevi, in quanto di proprietà del datore di lavoro del Sig. Impresa Percassi Spa, presso la quale l'attore aveva cessato la propria Parte_1 attività di custode ed era stato assegnato alla nuova mansione di gruista;
4) Vero che il Sig. veniva altresì immesso nella detenzione delle chiavi dell'immobile di Parte_1 proprietà della Sig.ra e ciò al fine di consentirgli di svolgere i lavori di manutenzione degli CP_1 impianti ivi presenti, lavori di manutenzione che, però, non venivano effettuati, cosicchè le chiavi venivano restituite alla proprietà;
5) Vero che la Sig.ra riferiva al Sig. che l'importo richiesto a titolo di caparra CP_1 Parte_1 confirmatoria sarebbe stato dalla stessa utilizzato per i costi necessari ad ottenere la divisione catastale dell'immobile oggetto di compravendita ed alla sua successiva regolarizzazione catastale, al fine di procedere al successivo atto di rogito;
5) Vero che il Sig. ha richiesto più volte alla Sig.ra di provvedere alla Parte_1 CP_1 regolarizzazione urbanistica dell'immobile oggetto di compravendita, ricevendo sempre risposta negativa;
6) Vero che parte promissaria acquirente sollecitava numerose volte la Sig.ra a procedere alle CP_1 opere di divisione dell'immobile, ed alla successiva regolamentazione in ordine all'esatto accatastamento, ricevendo per tutta risposta comunicazioni meramente dilatorie e prive di significato sostanziale;
7) Vero che la Sig.ra in spregio ai propri impegni contrattuali, evitava di procedere alla CP_1 divisione dell'immobile oggetto di compravendita impedendo così l'esatto adempimento degli impegni contrattuali assunti.
Per Controparte_1
Voglia il Tribunale, contrariis rejectis:
- In via principale: respingere tutto quanto dedotto e richiesto nella domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
- In subordine: accertato l'inadempimento per esclusivi fatto e colpa del sig. respingere la Parte_1 domanda attorea di restituzione della somma percepita dalla sig.ra da considerarsi quale CP_1 risarcimento dei danni patiti a seguito di mancato perfezionamento del contratto di compravendita;
- In via istruttoria: escutere quale testimone il sig. , titolare di Mediolanum Testimone_1
Casa già Tecnorete, sita a Bareggio in Piazza Cavour, su tutti i seguenti capitoli di prova:
1) vero che Tecnorete, oggi Mediolanum Casa, nella persona del teste, nel 2021 ebbe mandato per la vendita dell'immobile della sig.ra sito in Bareggio, via Ticino n. 22? Controparte_1
pagina 2 di 10 2) vero che la sig.ra nel giugno 2021, chiese al teste di sospendere l'offerta del suo CP_1 appartamento a terzi in quanto aveva ricevuto una proposta da parte del sig. Parte_1
- In ogni caso: con vittoria di spese documentate e onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.
55/2014, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/2014), C.P.A.
4%, I.V.A. 22% se dovuta e successive spese occorrende.
Motivazione
FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni delle parti e trattazione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha convenuto in giudizio la sig.ra Parte_1 per sentir dichiarare ed accertare l'intervenuta risoluzione del contratto Controparte_1
preliminare di vendita immobiliare, datato 10.06.2021 per inadempimento della promittente venditrice e per gli effetti accertare e dichiarare il diritto dell'attore ad ottenere la restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata ed incassata pari ad Euro 20.000,00, condannando la sig.ra al CP_1
pagamento di suddetta somma.
L'attore ha affermato di aver formulato in data 10.06.2021 una proposta di acquisto alla sig.ra CP_1 per l'acquisto della porzione di immobile sito in Bareggio (Mi) via Ticino n. 22. (doc.1)
Al momento della sottoscrizione della proposta è stata versata alla promittente venditrice la somma di euro 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria (cfr doc.3).
Parte promittente venditrice sottoscrivendo la proposta del sig. si era impegnata a Parte_1
“…procedere alla divisione dell'immobile e del sottotetto oggetto di vendita, ed all'accatastamento degli stessi, nei tempi che verranno concordati con l'acquirente, valutando quanto necessario per le pratiche che entrambe le parti devono portare a compimento…”
Al fine di consentire alle parti di addivenire ad un accordo definitivo in ordine alle tempistiche del rogito, parte attrice ha inviato alla promittente venditrice una bozza di contratto preliminare che non è stata condivisa dalla convenuta.
Inoltre l'attore ha affermato che nonostante i numerosi solleciti per le opere di divisone di accatastamento, la sig.ra non vi avrebbe provveduto. CP_1
Stante il comportamento osservato dalla sig.ra parte attrice ha depositato domanda di CP_1 mediazione innanzi all'organismo competente, conclusasi però con esito negativo.
Alla luce di quanto sopra è stato incardinato il presente giudizio.
Si è costituita ritualmente la sig.ra la quale in via preliminare ha eccepito Controparte_1
l'inesistenza di un contratto preliminare tra le parti, asserendo che la proposta in atti non debba considerarsi quale compromesso.
pagina 3 di 10 Secondo parte convenuta, il documento sottoscritto dalle parti, considerata la volontà riportata dai firmatari, considerata l'incertezza dell'oggetto della vendita e l'assenza di indicazione di una data di rogito fanno ritenere, non può ritenersi quale contratto preliminare.
In ogni caso parte convenuta sostiene che l'unico soggetto inadempiente sia stato il sig. il Parte_1 quale non avrebbe liberato i locali al fine di consentire la divisione dell'immobile e non avrebbe manifestato l'intenzione di adempiere agli obblighi contrattuali.
Per tali motivi parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea così come formulata.
Alla prima udienza il Giudice ha invitato le parti a valutare una soluzione conciliativa rinviando per la comparizione delle parti.
Alla successiva udienza, rilevata la mancanza di un accordo, sono stati concessi i termini di cui alle memorie ex art. 183 VI comma cpc ed è stata fissata l'udienza per l'assunzione dei mezzi istruttori.
Con la memoria ex art. 183 VI n1 parte convenuta ha chiesto di accertare il diritto a trattenere la caparra versata dal sig. a titolo di risarcimento del danno. Parte_1
Depositate le ulteriori memorie, con ordinanza del 11.04.2024, viste le istanze di prova orale articolate dalle parti, ritenute irrilevanti, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni veniva concesso termine per il deposito di memorie ex art. 190 cpc.
Depositate le comparse conclusionali e repliche la causa perviene ora alla decisione.
2. Thema decidendum e emergenze probatorie
L'attore ha svolto contro il convenuto: 1) una domanda diretta ad ottenere l'accertamento e la declaratoria di inadempimento contrattuale della sig.ra al contratto preliminare di Controparte_1
compravendita immobiliare sottoscritto in data 10.06.2021 con conseguente declaratoria di risoluzione degli accordi sottoscritti e di condanna al pagamento della somma complessiva di euro 20.000,00 oltre interessi legali, pari al doppio della caparra confirmatoria;
2) una domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 cpc.
Parte convenuta costituendosi ha invece richiesto: 1) il rigetto delle domande attoree;
2) accertare l'inadempimento del sig. e per l'effetto accertare il diritto della stessa a trattenere la somma Parte_1
versata a titolo di caparra confirmatoria da considerarsi quale risarcimento dei danni patiti a seguito del mancato perfezionamento del contratto di compravendita.
La causa è stata istruita con i documenti versati in causa dalle parti, con particolare riferimento alla proposta di acquisto sottoscritta in data 10.06.2021 (doc.1), lo scambio di corrispondenza tra le parti
(doc.5-6) ed al messaggio di posta elettronica del 23.11.2021 invito dall'attore e rimasto disatteso(doc.7), non ritenendo rilevanti ed ammissibili le prove orali dedotte.
Il Giudice reputa che l'istruzione così svolta sia idonea e sufficiente a decidere la lite.
pagina 4 di 10
3.Decisione
La domanda attorea è da ritenersi parzialmente fondata alla luce della documentazione prodotta.
È agli atti il documento firmato dalle parti in data 10.06.2021 avente ad oggetto la compravendita della porzione di immobile sito in Bareggio via Ticino n.22, primo piano + sottotetto sovrastante lo stesso.
(doc.1)
In tale documento si rileva che:
1) le parti contraenti sono state espressamente indicate, senza possibilità di errore;
2) l'immobile è stato perfettamente identificato come segue “…porzione dell'immobile “visto e piaciuto” sito in Via Ticino 22, primo piano, composto da due camere, soggiorno, cucinotto, un bagno finestrato con doccia, doppia anticamera e due balconi, tripla esposizione E/N/O, così come più volte visionato, e definito quale porzione di proprietà della venditrice nell'accordo stipulato con il comproprietario, a mezzo di scrittura privata di cui l'acquirente possiede copia”; parte venditrice ha identificato in modo inequivocabile la porzione di immobile oggetto di proposta, consegnando al Sig. copia della scrittura privata intercorsa con il proprio fratello (comproprietario) Sig. Parte_1 [...]
, (sub doc. 10); Persona_1
3) le parti hanno stabilito in maniera chiara il prezzo di vendita (€ 110.000,00.= per l'acquisto della porzione di immobile ed € 25.000,00.= per l'acquisto della porzione di sottotetto);
4) il Sig. ha versato l'importo di € 10.000,00.= a titolo di caparra confirmatoria (così Parte_1
espressamente definita dalle parti nella proposta di acquisto) a mezzo assegno bancario (sub. doc. 3), successivamente incassato da parte promittente venditrice;
5) le parti hanno concordato altresì che “Qualora l'acquirente intenda avere accesso all'immobile per la realizzazione di lavori prima di rogitare dovrà integrare caparra a copertura del 30% importo indicato per appartamento, e provvedere alla trascrizione del compromesso da parte del notaio, affinchè possa aver titolo per presentare a suo nome le pratiche necessarie per i lavori stessi…”;
6) la Sig.ra si impegnava “…a procedere alla divisione dell'immobile e del sottotetto oggetto CP_1 della vendita ed all'accatastamento degli stessi, nei tempi che verranno concordati con l'acquirente valutando quanto necessario per le pratiche che entrambi le parti devono portare a compimento, e che dovranno coincidere con un minimo scarto alla data del rogito”.
Nel documento in atti sono contenuti tutti gli elementi essenziali di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, ovvero:
- il consenso delle parti;
- la forma scritta;
pagina 5 di 10 - l'indirizzo e una precisa descrizione dell'immobile oggetto di vendita (tipologia, dati catastali, piani, stanze, etc.);
- il prezzo concordato.
Il dato letterale della scrittura laddove dispone che:
- “si invita il signor al fine di poter redigere scrittura privata di compromesso, a produrre e Parte_1 comunicare quanto segue…”;
- “si chiede …di comunicare con sollecitudine quanto richiesto, affinchè possa essere riportato nella stesura del compromesso di vendita, oltre a quanto altro le parti riterranno opportuno integrare”; fa qualificare l'accordo intercorso tra le parti un preliminare del preliminare, in forza del quale le parti si impegnano a contrarre un successivo accordo.
E' lecito parlare d'un preliminare d'un contratto preliminare nella misura in cui le parti, nell'ambito d'una negoziazione a formazione progressiva, raggiungono l'accordo su alcuni punti della trattativa contrattuale, per indi, proseguirne l'ulteriore corso fino ad addivenire alla stipulazione del vero e proprio contratto preliminare col quale esse, in effetti, si obbligano, reciprocamente, a prestare il consenso per la conclusione del contratto definitivo quale negozio unicamente deputato a produrre l'effetto traslativo della proprietà del bene oggetto della trattativa.
Secondo i principi delle Sezioni Unite: “ In presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex art. 1351 e 2932
c.c., ovvero anche soltanto effetti obbligatori ma con esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento. Riterrà produttivo di effetti l'accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare, soltanto qualora emerga la configurabilità dell' interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare”. (Cass. Civ., Sez. Un., n.4628 del 6 marzo del 2015).
Nel caso concreto l'interesse delle parti alla formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali emerge dalla necessità:
- da una parte di rendere vincolante l'offerta mediante una scrittura che ne definisca gli elementi essenziali secondo la tipica prassi della contrattazione immobiliare;
pagina 6 di 10 - dall'altra di rinviare ad un momento successivo, come espressamente previsto nella scrittura,
l'accordo sui tempi del rogito in funzione dell'esecuzione delle pratiche di divisione e accatastamento.
Di fronte agli impegni assunti con la scrittura del 10.06.2021 è emerso l'inadempimento della venditrice la quale si era impegnata: “a procedere alla divisione dell'immobile e del sottotetto oggetto della vendita ed all'accatastamento degli stessi…”
Nonostante i diversi solleciti inviati dall'attore, la mediazione avviata e l'instaurazione del presente giudizio, non è stata fornita alcuna prova in giudizio che comprovi l'adempimento della venditrice.
È in atti la missiva datata 24.06.2021 nella quale parte venditrice dichiara che sono ancora da avviare le pratiche edilizie e catastali “che per quanto possano riguardare la parte venditrice dipendono da più attori e fattori, …confermando il massimo impegno” (cfr doc.5 di parte attrice).
Vani e molteplici sono state le richieste da parte dell'acquirente di richiedere la documentazione attestante l'avvenuta divisione e accatastamento degli immobili oggetto della trattativa in essere.
In data 06.08.2021 parte acquirente ha sollecitato l'inoltro della documentazione edilizia/catastale per la stipula del rogito (doc.6 di parte attrice)
In data 16.11.2021 parte attrice ha inviato alla tramite posta elettronica, una successiva bozza di CP_1 contratto preliminare da sottoscrivere tra le parti, prevedendo la data del 21.01.2022 per l'ultimazione della pratica edilizia/urbanistica e la data del 01.03.2022 per il rogito. (doc.7 di parte attrice).
Peraltro con tale bozza parte attrice ha rispettato quelle che erano le volontà delle parti nella scrittura sottoscritta in data 10.06.2021 laddove veniva previsto uno scarto minimo di tempo tra il compimento delle pratiche burocratiche ed il rogito. (ndr “..valutando quanto necessario per le pratiche che entrambi le parti devono portare a compimento, e che dovranno coincidere con un minimo scarto alla data del rogito”).
E ancora in data 23.11.2021 sempre tramite posta elettronica è stata inviata la bozza del contratto preliminare in formato editabile al fine di consentire alla di apporre eventuali modifiche e le CP_1 date per l'inoltro della documentazione e del rogito (cfr doc.7 di parte attrice)
Parte convenuta non ha mai dato però riscontro ai solleciti inoltrati, né è stata fornita la prova di essersi mai attivata per la suddivisione e accatastamento dell'immobile, sebbene dalla data di sottoscrizione degli impegni (ndr giugno 2021) all'ultima diffida di parte attrice (ndr novembre 2021) fossero intercorsi già 5 mesi.
Ed anche l'atteggiamento di parte convenuta di non accettare la bozza del preliminare inviata con posta elettronica in data 16.11.2021 con la previsione di ultimazione delle pratiche al 21.01.2022 ed il rogito al 01.03.2022, fa presumere che la stessa non fosse in grado di adempiere agli obblighi assunti.
pagina 7 di 10 Così come il mancato riscontro alla successiva comunicazione inviata tramite posta elettronica in data
23.11.2021 in cui si inviata la convenuta a riportare le date più consone all'espletamento delle pratiche fa giungere alle medesime conclusioni.
Si rilevi che la era consapevole della necessità di doversi attivare per le pratiche tecniche CP_1 comunali e catastali sin dalla sottoscrizione dell'accordo con il fratello comproprietario dell'immobile, ovvero a far data dal 20.10.2017 (cfr doc.10)
La mancata attivazione ovvero il ritardo in tale adempimento è quindi imputabile esclusivamente alla stessa.
Si precisa che sotto il profilo dell'inadempimento, e della conseguente responsabilità, anche il contratto preliminare di preliminare produce conseguenze sul piano giuridico.
Va da sé che la violazione dell'impegno a stipulare il successivo accordo preliminare si palesa contrario al principio della buona fede e della correttezza, clausola di comportamento che le parti son chiamate ad osservare anche nella fase delle trattative e la cui inosservanza lede quell'affidamento che ciascuna d'esse ha posto nella prosecuzione delle trattative finalizzate, poi, alla conclusione del contratto definitivo traslativo della proprietà del bene.
Sul punto le Sezioni Unite della Cassazione “La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, potrà dar luogo a responsabilità per la mancata conclusione del contratto stipulando, da qualificarsi di natura contrattuale per la rottura del rapporto obbligatorio assunto nella fase precontrattuale”. (Cass. Civ.,
Sez. Un., n.4628 del 6 marzo del 2015).
Il contratto sottoscritto in data 10.06.2021 è da ritenersi pertanto risolto per inadempimento della parte venditrice.
Per effetto della risoluzione del preliminare il promittente-venditore che si sottrae alla stipula del successivo accordo è tenuto alla restituzione della caparra versata dal promittente-acquirente (Cass. ord. n. 11012/2018) – ciò ricollegandosi agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale come conseguenza del venir meno della causa della sua corresponsione (Cass. n. 10953/2012; Cass. n.
11356/2006; Cass. 8310/03; Cass. 13828/00, 8630/98; Cass. 10217/94) – senza alcuna necessità di specifica prova del danno, essendo il danno stesso, consistente nella perdita della somma capitale versata alla controparte maggiorata degli interessi, in re ipsa.
Per tali motivazione la domanda attorea di risoluzione è da ritenersi fondata limitatamente alla richiesta di restituzione della somma di euro 10.000,00 versata a titolo di caparra confirmatoria.
Sulla somma predetta maturano gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 IV comma c.c. dalla notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 18.11.2022 al saldo.
pagina 8 di 10 L'accoglimento della domanda attorea implicitamente comporta il rigetto delle richieste di parte convenuta.
4. Spese
In via preliminare si rigetta la domanda di condanna ex art. 96 cpc avanzata dall'attore.
Orbene, quanto ai presupposti per la condanna di una parte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con una recente pronuncia la Suprema Corte ha ribadito – ponendosi in linea di continuità con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 21590/2009; Cass. n. 7409/2016 e Cass. n. 24158/2017)
– la centralità della condizione di "soccombente" della parte nei cui confronti la sanzione per responsabilità aggravata è invocata, come si desume inequivocabilmente dal tenore letterale della norma.
Gli Ermellini hanno pertanto affermato espressamente che “la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicchè non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza”. (Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4212 del 9 febbraio 2022),
Con l'accoglimento parziale della domanda attorea si riscontra una soccombenza parziale e non totale, tale da giustificare il rigetto della condanna ex art. 96 cpc.
In punto spese la regola generale esige che a sopportare le spese del processo sia colui che risulta vinto nella lotta giudiziale: e tale è indubbiamente anche la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio, abbia visto accogliere, sia pure in misura ridotta, quelle della controparte (Cassazione Sezioni
Unite 31 ottobre 2022 n. 32061).
Le spese di lite di questo giudizio seguono pertanto la soccombenza della parte convenuta, stante l'accoglimento parziale della domanda attorea di risoluzione e di restituzione della caparra confirmatoria, e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al tenore delle memorie, all'impegno difensivo ed al valore della causa, compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00, reputando congrui i parametri minimi delle quattro fasi del processo, per complessivi € 2.540,00 per compenso, oltre € 264,00 per rimborso spese vive ex actis (c.u. e diritti di
Cancelleria), oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA se e come dovuti in ragione del regime fiscale dell'attrice
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
pagina 9 di 10 1) Dichiara l'inadempimento della sig.ra in ordine agli obblighi contrattuali Controparte_1
assunti relativi alla compravendita avente ad oggetto l'immobile sito in Bareggio Via Ticino n.
22;
2) Condanna la sig.ra alla restituzione della somma di euro 10.000,00 in Controparte_1
favore del sig. oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 II comma c.c. dal Parte_1
18.11.2022 al saldo;
3) Condanna la sig.ra alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, Controparte_1
che liquida in euro 2.540,00 per compenso, euro 264,00 per spese imponibili, oltre 15 % per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a..
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna
Milano, 30.12.2024
Il G.O.P.
dott. ssa Jessica Mariani
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