Art. 7. (( 1. Quando il richiedente l'iscrizione nell'elenco autorizzato e' una societa', i certificati di cui alla lettera d) dell'articolo 4 devono riferirsi al presidente, al consigliere delegato o, comunque, alle persone cui e' conferita la firma sociale; per le societa' in accomandita ai soci accomandatari; per le societa' in nome collettivo a tutti i loro componenti; per le societa' cooperative e loro consorzi, al presidente o al direttore. I medesimi soggetti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6, devono possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6 ))
Articolo 6Articolo 8
Articolo 7 della Legge 14 novembre 1941, n. 1442
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24 gennaio 1942
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14 giugno 2012
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