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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/01/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione
R.G. 964/2024
(che porta riunito RG. 1009/2024)
Verbale di udienza
Oggi 30.01.2025 ad ore 12.15 avanti alla Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti Magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere rel.
Sono comparsi:
- per l'appellante l'avv. Lorenzo Magrin in sostituzione Parte_1
dell'avv. Paolo maria Chersevani;
- per l'appellante l'avv. Andrea Cesare;
Parte_2
- per l'appellato l'avv. Andrea Angeletti;
CP_1
- per gli appellati , Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, , , , Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
, CP_9 CP_10 Controparte_11 CP_12
, ,
[...] Controparte_13 Controparte_14 CP_15
, , e l'avv. CP_16 CP_17 CP_18 Controparte_19
Alberto Bruno in sostituzione dell'avv. Donato Bruno;
La Corte invita le parti a discutere.
pagina 1 di 30 Le parti discutono brevemente riportandosi ai rispettivi atti. L'avv. Angeletti si associa all'eccezione di tardività della domanda di surroga proposta da
[...]
nei confronti dell'arch. proposta dalle parti difese dall'avv. Parte_2 CP_1
Bruno.
La Corte si ritira in Camera di Consiglio ad ore 12.30
Alle ore 14.45 la Corte rientra e, dato atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc di seguito allegata, parte integrante del presente verbale, e provvede alla sua pubblicazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione
R.G. 964/2024
(che porta riunito R.G. 1009/2024)
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZ A
pagina 2 di 30 nella causa civile di appello iscritta al n. 964/24 rg, che porta riunita la causa civile di appello iscritta al n. 1009/24 rg, promossa con atto di citazione da:
(P.IVA in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Maria
Chersevani, del foro di Verona, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Mestre (VE), Pizza Ferretto n. 4, Giorgione n.53, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello;
appellante/appellata
nei confronti
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'avv. Andrea Angeletti, del foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in San Donà di Piave (VE), via Stefani n.34, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellato
e da
(P.IVA ), in persona del Parte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea
Cesare, del foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in
Mestre (VE), via Mestrina 85/6, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado;
appellante
contro
(C.F. ); Controparte_2 C.F._2 CP_3
(C.F. ; (C.F. C.F._3 Controparte_4
); (C.F. C.F._4 Controparte_5 pagina 3 di 30 ); (C.F. C.F._5 Controparte_6
); (C.F. ); C.F._6 CP_7 C.F._7
(C.F. ); (C.F. CP_8 C.F._8 CP_9
); (C.F. C.F._9 CP_10
); P. IVA C.F._10 Controparte_11
); (C.F. ; P.IVA_3 Controparte_12 C.F._11
(C.F. ); Controparte_13 C.F._12 [...]
(C.F. ); (C.F. CP_14 C.F._13 CP_16
); (C.F. ); C.F._14 CP_17 C.F._15
(C.F. ; CP_18 C.F._16 Controparte_19
(C.F. , C.F._17
rappresentati e difesi dall'Avv. Donato Bruno, del foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, Mestre (VE), Riviera XX Settembre n. 38/5, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta d'appello; appellati
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_20
appellata contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1321/
2024, pubblicata il 07.5.2024
CONCLUSIONI
Per parte appellante/appellata : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia:
In via preliminare: disporre la sospensione, anche parziale, della provvisoria
esecutorietà dei capi della sentenza impugnata che hanno condannato
[...]
a tenere indenne l'arch. di quanto quest'ultima dovrà Parte_1 CP_1
pagare ai danneggiati a titolo di risarcimento danni e spese legali;
pagina 4 di 30 Nel merito:
A) in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1321/ 2024, depositata
il 07.5.2024, notificata a mezzo pec il medesimo giorno, accertare e dichiarare
l'inoperatività della polizza n. 273360343 sottoscritta dall'arch. con CP_1
e per gli effetti rigettare la domanda di garanzia proposta Parte_1
dal suddetto professionista nei confronti della propria compagnia assicurativa;
B) in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1321/ 2024, depositata
il 07.5.2024, notificata a mezzo pec il medesimo giorno, rigettare la domanda di
garanzia formulata dall'arch. relativamente alle somme dovute CP_1
da quest'ultimo a favore di ed ai sig.ri a titolo di Controparte_21 Parte_3
spese di lite di primo grado;
Nel merito in via subordinata: in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia
n. 1321/ 2024, depositata il 07.5.2024, notificata a mezzo pec il medesimo
giorno, accertata l'applicabilità dell'art. 8 delle Condizioni Generali di polizza,
limitare l'obbligo indennitario di nei confronti dell'arch. Parte_1 CP_1
alla sola quota di responsabilità allo stesso ascrivibile, con esclusione di
qualsivoglia garanzia derivante da mero vincolo di solidarietà e, affermata
l'inoperatività della polizza n. 273360343 stipulata dall'arch. CP_1
con rispetto alle voci di danno relative al deprezzamento Parte_1
degli immobili o le spese tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi,
direzione lavori e sicurezza, nonché le spese per il cantiere, rigettare la relativa
domanda di garanzia.
In ogni caso: con vittoria di competenze, anticipazioni esenti, spese forfettarie al
15%, IVA e CPA. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, II° comma del D.P.R.
pagina 5 di 30 30.5.2002, n.115 e successive modifiche ed integrazioni, si dichiara che il valore
della presente causa è di valore indeterminabile, e si dichiara altresì che la
stessa è soggetta al pagamento del contributo unificato nella misura di € 777,00.
Per parte appellante : Parte_2
NEL MERITO, IN RIFORMA DELL'IMPUGNATA SENTENZA:
- respingersi ogni domanda nei confronti di in quanto infondata in Parte_2
fatto ed in diritto.
IN VIA SUBORDINATA:
- per l'ipotesi di rigetto del primo motivo di gravame, e dunque di ritenuta
operatività della garanzia assicurativa prestata da disporsi che Parte_2
versi a ciascun attore – quanto ai danni relativi alle parti comuni Parte_2
dell'edificio – la parte di indennizzo ragguagliata alla rispettiva quota di
proprietà, così come disposto dall'art. 7 delle condizioni generali di
assicurazione;
- condannarsi l'arch. a rimborsare ad le somme che CP_1 Parte_2
essa dovesse erogare agli attori per capitale, interessi e spese.
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi professionali di ambo i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- disporsi supplemento di C.T.U. volto a stabilire le quote di comproprietà di
ciascun attore, determinandosi per l'effetto la proporzionale quota di indennizzo
relativo alle parti comuni.
Per parte appellata : Controparte_22
Respingersi l'appello proposto poiché infondato, con conferma dell'impugnata
sentenza n. 1321/2024 del Tribunale di Venezia;
pagina 6 di 30 - Spese, diritti e onorari del giudizio di secondo grado rifusi
Per parte appellata : CP_1
IN VIA PRINCIPALE Rigettare per i titoli dedotti i motivi di appello proposti
e da poiché infondati in fatto Parte_4 Parte_1
e diritto. IN VIA SUBORDINATA Per mero scrupolo difensivo, In ipotesi di
accoglimento del motivo di relativo alla necessaria assegnazione pro Pt_4
quota (o per millesimi) agli attori appellati degli importi d'indennizzo dovuto
per le parti comuni, accertare e dichiarare che tale criterio indennitario operi
per l'intero importo di risarcimento dovuto per le parti comuni e quindi
precisarsi l'effetto esteso anche alla quota di indennizzo gravante in solidarietà
(per il 15%) sull'architetto . IN OGNI CASO Spese diritti ed onorari CP_1
anche di primo grado interamente rifusi
Svolgimento processo
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori Controparte_2 [...]
, , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , , la società
[...] CP_8 CP_9 CP_10 [...]
i signori , Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
, , , Controparte_14 CP_15 CP_16 CP_17 CP_18
e , in qualità di proprietari delle relative unità
[...] Controparte_19
immobiliari, site nel complesso denominato “Condominio Granza Pesara”, sito in Mirano (VE), alla vie Bellini-Mascagni-Vivaldi, premesso di avere riscontrato numerosi e gravi difetti nelle parti comuni ed esclusive del complesso condominiale, così come accertati dal CTU, Ing. , nel Persona_1
pagina 7 di 30 procedimento n. RG 9295/14 ex art. 696-696 bis c.p.c., convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Venezia la società l'arch. Controparte_20 CP_1
e la società (ora
[...] Controparte_23 Controparte_24
, chiedendo la condanna in solido dei primi due convenuti al
[...]
risarcimento dei danni per responsabilità ex art. 1669 cod. civ., nonché la condanna della compagnia assicuratrice convenuta al pagamento dell'indennizzo di polizza decennale postuma n. 35355/188/70757774, detratti, in ogni caso, i corrispettivi per danni alle unità esclusive non appartenenti agli attori risultanti dalla citata perizia d'ufficio.
Nello specifico invocavano la responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 cod.
civ. di (nella sua veste di ente costruttore e venditore degli Controparte_20
immobili in questione, nonché di committente titolare del permesso di costruire n. 309/06 rilasciato dal Comune di Mirano in data 26/03/2007) e dell'arch.
, in qualità di Direttore Lavori, per non aver vigilato sulla corretta CP_1
esecuzione delle opere appaltate e, al contempo, la responsabilità contrattuale della OM UR (ora Controparte_23 Parte_2
, in virtù di polizza di assicurazione decennale postuma “Danni diretti
[...]
all'immobile ad uso civile abitazione e/o servizi e danni a terzi”, contraddistinta dal numero 35355/188/70757774 e stipulata a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni a terzi derivanti da rovina dell'opera e da gravi difetti costruttivi ai sensi dell'art. 1669 cod. civ.
Ribadivano la propria legittimazione attiva anche per la tutela degli interessi risarcitori correlati ai pregiudizi alle parti comuni condominiali e, nel merito, la pagina 8 di 30 gravità dei vizi denunciati, tali da compromettere la funzionalità e il godimento dell'immobile (sia nelle parti comuni che nelle proprietà esclusive).
1.2 Si costituivano in giudizio Controparte_20 Parte_2
e l'arch. .
[...] CP_1
1.3 Il professionista in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva a vario titolo degli attori, contestava le pretese attoree, e, unitamente a
[...]
eccepiva la prescrizione e la decadenza dell'azione, comunque Controparte_20
contestando la sussistenza e la qualificazione dei difetti lamentati.
1.4 sollecitava il rigetto delle domande attoree e Parte_2
contestava, altresì, l'operatività della polizza, chiedendo in subordine di surrogarsi nei diritti della propria assicurata nei confronti dell'arch. . CP_1
1.5 Autorizzata la chiamata in causa della società e dei suoi Controparte_21
soci e , quale ditta che aveva eseguito le Parte_5 Parte_6
opere di impermeabilizzazione, nonché della società , Parte_1
compagnia assicuratrice per la responsabilità civile del direttore dei lavori, le parti chiamate in causa si costituivano in causa: la subappaltatrice ed i suoi soci eccepivano il loro difetto di legittimazione attiva;
la compagnia assicurativa eccepiva l'inoperatività della polizza.
Disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento ex art. 696-696 bis c.p.c.; assunte le prove testimoniali richieste dal convenuto e CP_1
dai terzi chiamati e disposta Controparte_21 Parte_5 Pt_6
un'integrazione della CTU resa nel corso dell'ATP al fine di calcolare, in modo analitico e specifico, i costi di ripristino sia delle parti comuni del complesso immobiliare sia delle singole unità immobiliari di proprietà esclusiva degli attori,
pagina 9 di 30 stimando il minor valore per i vizi non eliminabili, con rideterminazione, se necessario, delle responsabilità ascrivibili ai vari soggetti coinvolti in causa, il
Tribunale di Venezia con sentenza n. 1321/24, pubblicata il 7.5.24
preliminarmente rigettava le eccezioni di decadenza e prescrizione formulate dai convenuti in quanto gli attori avevano avuto piena conoscenza dell'entità dei danni e della causa dei vizi solo a seguito della perizia fatta eseguire dal condominio in data 15.9.14, con successiva denuncia alla in Controparte_20
data 6.10.14. Inoltre, il 5.11.14 era stato instaurato il procedimento per ATP la cui consulenza era stata depositata il 15.7.15 ed all'esito dell'accertamento
CP_ tecnico preventivo era stata reiterata la richiesta risarcitoria a a mezzo raccomandata del 25.2.16, con successiva notifica dell'atto di citazione a giudizio avvenuta il 7.4.16.
Il primo giudice riteneva, quindi, sussistenti i vizi denunciati e, accertata la responsabilità di e l'Arch. , condannava Controparte_20 CP_1
tali parti al risarcimento, in solido tra loro, di tutti i danni arrecati all'edificio condominiale Granza Pesara, rappresentati dal costo necessario per l'eliminazione dei vizi, dalle conseguenti spese per l'impianto del cantiere, dagli oneri professionali nonché dal minor valore per i vizi non eliminabili;
pregiudizi descritti dai consulenti tecnici e quantificati in complessivi euro 365.601,53 (di cui euro 241.700,65 per le parti comuni ed euro 50.913,86 per le parti private ed euro 12.507,02 per il minor valore delle stesse), oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali.
Circa la misura della responsabilità il primo giudice riconosceva
[...]
quale costruttore, venditore e committente titolare della CP_20
pagina 10 di 30 concessione edilizia n. 309/06, responsabile nella misura dell'85% per avere mantenuto, come emerso dall'istruttoria orale, il potere di impartire direttive tanto nella scelta dei materiali quanto delle maestranze. L'arch. , CP_1
nella sua veste di direttore dei lavori, sia con riferimento alle parti comuni dell'edificio condominiale, sia con riferimento alle parti di esclusiva proprietà
dei singoli condomini, veniva, invece, ritenuto responsabile in misura pari al
15%.
Ulteriormente, il Tribunale accertava la validità e l'operatività della polizza n.
35355/188/70757774 (c.d. decennale postuma) stipulata tra Controparte_20
e (già Controparte_24 [...]
, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento CP_25
dell'indennizzo di polizza nella misura pari all'ammontare di tutti i danni così
come accertati in corso di causa, rappresentati dal costo necessario per l'eliminazione dei vizi, dalle conseguenti spese per l'impianto del cantiere, dagli oneri professionali nonché dal minor valore per i vizi non eliminabili, danni quantificati, già al netto della franchigia e secondo i parametri di polizza, in complessivi euro 222.435,45, oltre accessori di legge per le parti comuni e come da prospetto riepilogativo a pag. 71 della consulenza espletata per le singole parti private. Riteneva, difatti, il giudice che i vizi riscontrati nell'immobile per cui è
causa dovessero essere ricondotti nell'alveo dei gravi difetti di cui all'art.1669
cc, che la garanzia decennale postuma, anche per legge, deve coprire;
Le domande svolte dai convenuti nei confronti della terza chiamata CP_21
e dei suoi legali rappresentanti, sigg.ri e venivano, Parte_5 Pt_6
invece, rigettate in quanto la subappaltatrice aveva eseguito in modo corretto la pagina 11 di 30 CP_ posa della guaina impermeabilizzante, fornita da e, quindi, era esente da responsabilità.
Il Tribunale accertava altresì l'operatività della copertura assicurativa di cui alle polizze n. 273360340 e n. 273360343; per l'effetto, condannava Parte_1
a tenere integralmente manlevato e comunque indenne l'arch.
[...] CP_1
da quanto questi fosse tenuto a corrispondere agli attori ed ai terzi
[...]
chiamati in forza delle statuizioni di condanna contenute nella sentenza, al netto della franchigia contrattualmente prevista;
Il primo giudice, infine, poneva a carico di le spese Controparte_26
dell'arch. , condannava ed il direttore dei lavori, in CP_1 Controparte_20
solido tra loro, a rifondere le spese degli attori nonché le spese di e CP_21
dei consorti con obbligo per di rimborsare quanto versato a Parte_3 Pt_1
tale titolo dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 1917 c.c.
Le spese di C.T.U. e di C.T.P. di parte attrice venivano poste a carico dell'appaltatrice e del direttore dei lavori.
*****
2.Avverso la suddetta sentenza proponevano distinti appelli Parte_1
ed . Parte_2
2.1 La prima riproponeva le eccezioni di inoperatività della polizza e di limitazione della copertura assicurativa alla quota di responsabilità del proprio assicurato, arch. , con esclusione, pertanto, della garanzia derivante dal CP_1
vincolo di solidarietà.
Inoltre, eccepiva l'esclusione, dall'ambito di garanzia, del danno da deprezzamento degli immobili dei condomini e delle spese tecniche sostenute pagina 12 di 30 per la progettazione esecutiva degli interventi, direzione lavori e sicurezza,
nonché le spese per il cantiere.
Infine, lamentava l'erroneità della condanna a tenere indenne il proprio assicurato delle spese di lite che lo stesso era stato condannato a rifondere alla ditta subappaltatrice, terza chiamata.
2.2 lamentava l'erroneo riconoscimento Parte_2
dell'operatività della polizza decennale postuma, l'errato rigetto della domanda di surroga dalla medesima proposta nei confronti dell'arch. nonché CP_1
l'omessa ripartizione dell'indennizzo relativo alle parti comuni tra i singoli condomini proporzionalmente alle quote millesimali.
*****
3.1 Resistevano al gravame i singoli condomini, l'arch. e, in relazione CP_1
alla domanda di surroga di anche , invocando il Parte_2 Parte_1
rigetto degli appelli promossi dalle compagnie assicurative e la conferma della sentenza impugnata.
3.2 Disposta la riunione ex 352 c.p.c. delle due impugnazioni (recanti R.G. N.
964/2024 e 1009/2024) e rigettate le istanze di inibitoria formulate dalle compagnie assicurative, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del
30.01.2025 fissata ex art. 281 sexies cpc e la Corte, all'esito della discussione,
definiva l'appello dando lettura del dispositivo e della sentenza.
Motivi della decisone
Impugnazione di Parte_1
Primo motivo pagina 13 di 30 4.1 L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado Parte_1
eccependo l'erroneità, la contraddittorietà e l'illogicità dei criteri ermeneutici utilizzati per l'interpretazione delle clausole della polizza assicurativa n.273360343. In particolar modo, la responsabilità dell'architetto , a CP_1
titolo di c.d. culpa in vigilando, per non aver correttamente sorvegliato sui lavori svolti dalla ditta appaltatrice, esula dai casi previsti dall'articolo 1 delle
“Condizioni Generali di Assicurazione”, come, invece, ritenuto dal Giudice di prime cure, in quanto il danno patito dagli appellati rientra nella previsione dell'articolo 6 delle “Condizioni particolari” della polizza assicurativa,
concernente i danni alle opere. Ha altresì rilevato che nel caso di specie non sono emersi danni materiali e che i vizi denunciati non derivano né da rovina totale né
da rovina parziale degli immobili.
Le clausole rilevanti - l'articolo 5 delle Condizioni generali dell'Assicurazione,
rubricato “Esclusioni”, ed il menzionato articolo 6 - delimiterebbero la copertura alle sole ipotesi di effettivo e preventivo crollo degli immobili, pacificamente non verificatasi.
4.2 Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha correttamente ricondotto le contestazioni mosse all'architetto
, Direttore dei lavori, all'articolo 1 delle Condizioni Generali di CP_1
Assicurazione, fermo restando che si tratta di ipotesi che non sono escluse dall'art. 5.
L'art. 1 del contratto assicurativo sottoscritto dalle parti, infatti, stabilisce: “La
Società si obbliga a tenere indenne l' di quanto questi sia tenuto a Parte_7
pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento
pagina 14 di 30 (capitale, interessi e spese) per danneggiamenti materiali a cose e danni
corporali a persone involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori
professionali personalmente commessi quale esercente la libera professione di
architetto incaricato della progettazione – compresi i calcoli strutturali purchè
inerenti l'opera progettata – dell'assistenza e della direzione dei lavori relative
alla costruzione, manutenzione, ristrutturazione e collaudo tecnico di edifici
civili ed industriali, nonché restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti
a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali,
secondo la declaratoria di cui all'Allegato A al DPR 34/2000”
Quanto alle clausole invocate dalla compagnia, l'art. 5 delle “Condizioni
Generali di Assicurazione” esplicita che la garanzia non copre i danneggiamenti materiali alle opere oggetto delle prestazioni dell' ed a quelle delle Parte_7
quali esse fanno parte, nonché per i sinistri:
a) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall' Parte_7
eccedenti quelle imposte dalle leggi;
b) conseguenti a violazioni di norme e piani urbanistici, prescrizioni e regolamenti edilizi;
c) conseguenti a prestazioni professionali relative ad opere diverse da quelle rientranti nelle categorie espressamente indicate nell'art. 1;
d) derivanti dall'attività peritale e di stima nonché dall'espletamento degli incarichi giudiziari
L'articolo 6 delle “Condizioni particolari di polizza”, invece, prevede che la
Società, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 5 delle Condizioni Generali
di Assicurazione – Sezione II, si obbliga a tenere indenne l' di quanto Parte_7
pagina 15 di 30 questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per:
- i danneggiamenti materiali alle opere progettate o dirette ed a quelle delle quali esse fanno parte, conseguenti a rovina totale o parziale delle stesse;
- le spese strettamente necessarie sostenute dai committenti o loro aventi causa per rimuovere un evidente pericolo di rovina delle opere progettate o dirette, purché dovute ad errore di progettazione, assistenza, direzione dei lavori o collaudo tecnico
Dal confronto tra le citate disposizioni emerge che i danni verificatisi all'esterno,
nell'interrato, nelle parti comuni dell'edificio e nei singoli appartamenti dei condomini sono coperti dall'art. 1 delle Condizioni Generali di Polizza. Inoltre,
le clausole richiamate da non hanno alcun rilievo. Infatti, l'ipotesi in Pt_1
esame non rientra tra le quattro previste dall'art. 5 delle Condizioni Generali di
Polizza e, anche se vi rientrasse, opererebbe la deroga di cui all'art. 6 delle
Condizioni Particolari di Polizza in quanto secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, e comunque tenuto anche conto della necessità
di interpretare nel dubbio la clausola nel senso più favorevole per l'assicurato, il concetto di rovina totale o parziale, in mancanza di specificazioni limitative contenute nel testo di polizza, non si identifica con il crollo del fabbricato, ma si estende a tutti i gravi difetti costruttivi rilevanti ai sensi dell'art. 1669 c.c.
Secondo motivo
5.1 Parte appellante ha contestato l'omessa statuizione delle clausole limitative di operatività della polizza n. 273360343. La compagnia assicurativa ha richiamato l'articolo 8 delle “Condizioni Generali di polizza”, chiedendo di pagina 16 di 30 limitare l'obbligo indennitario, nei confronti dell'arch. , alla sola quota di CP_1
responsabilità ascrittagli, così come stabilita dal Giudice di prime cure nella misura del 15%, escludendo la garanzia derivante da mero vincolo di solidarietà.
5.2. Tale assunto non è condivisibile.
La Corte di Cassazione, Sez. III, al riguardo, con la Sentenza n. 17656 del
20/06/2023 ha statuito che “In tema di assicurazione della responsabilità civile,
nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto,
l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti
del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato,
operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali,
ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo
danneggiato cui l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in
favore del danneggiato vittorioso.”
Osserva il Collegio, conformemente a quanto ritenuto dal giudice di legittimità,
che solo in tal modo risulta attuata, attraverso la conformazione della garanzia all'obbligazione, la funzione, propria del suddetto contratto assicurativo, di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione risarcitoria, ferma restando la surroga dell'assicuratore ex art. 1203 n. 3, c.c., nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, obbligato solidale.
Dello stesso tenore Cass. Civ. Sez. III, n. 20322/2012, secondo la quale, per assolvere a tale funzione, la prestazione di garanzia dell'assicuratore dedotta nel contratto non può che conformarsi all'obbligazione stessa dell'assicurato che nel caso di risarcimento imputabile a più persone è solidale pagina 17 di 30 L'interpretazione fornita da renderebbe, inoltre, priva di Parte_1
significato la surroga prevista dall'art. 1916 c.c. che, invece, presuppone, nel caso di responsabilità civile, la presenza di altri corresponsabili del danno ai quali rivolgersi per l'ipotesi in cui la compagnia paghi una somma eccedente la quota di responsabilità dell'assicurato (ciò al fine di farsi rimborsare la differenza).
Va da ultimo evidenziato che, facendo applicazione di tale clausola, la compagnia, mentre nel caso in cui l'assicurato è l'unico responsabile del danno è
tenuta a corrispondere l'indennizzo integrale, nel caso di più responsabili vedrebbe il suo obbligo limitato alla quota di responsabilità dell'assicurato,
sicché la presenza di più obbligati in solido si risolverebbe in un vantaggio per l'assicuratore (a fronte oltretutto di un premio assicurativo che non subisce riduzioni per effetto di tale, casuale, limitazione di copertura)
Si deve allora concludere che la clausola di cui all'art. 8 delle “Condizioni
Generali di Assicurazione”, invocata da parte appellante, risulta, così come rilevato dall'appellato , affetta da nullità per difetto di causa. CP_1
Il motivo, pertanto, è infondato.
Terzo motivo
6.1 ha lamentato la mancata esclusione, dall'ambito di Pt_1 Parte_1
garanzia, del danno da deprezzamento degli immobili dei condomini e delle spese tecniche sostenute per la progettazione esecutiva degli interventi, direzione lavori e sicurezza, nonché le spese per il cantiere. Ha, infatti, evidenziato che l'art. 1 delle “Condizioni Generali di polizza” delimita la copertura ai danneggiamenti materiali di cose, qualificati, contrattualmente, come pagina 18 di 30 “distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e danni corporali
a persone, intesi quali morte o lesioni personali, con esclusione delle perdite
patrimoniali patite.”
6.2 Quanto alla prima voce, la compagnia confonde il rischio indennizzato con le sue conseguenze. Invero, la polizza copre i danneggiamenti materiali che si verificano ai beni di terzi: se la distruzione o il deterioramento delle componenti dell'edificio sono rimediabili, l'obbligazione dell'assicurato (oggetto di indennizzo) è quella di eliminazione del vizio (risarcimento in forma specifica);
se per tali danneggiamenti non è possibile la restituzione in pristino, va risarcita la perdita di valore del bene (risarcimento per equivalente). Nulla cambia, però,
per l'assicuratore, trattandosi di pregiudizi comunque oggetto di copertura.
Opinando diversamente, si dovrebbe arrivare all'illogica conclusione che la polizza copre solo i vizi materialmente eliminabili.
6.3 Inoltre, le spese di progettazione e di direzione dei lavori ineriscono all'attività di riparazione/sistemazione dei vizi, che non è di certo limitata al rimborso del costo dei materiali impiegati per il rifacimento delle opere e del costo degli operai addetti alle sistemazioni.
Il motivo è, pertanto, respinto.
Quarto motivo
7.1 La compagnia assicurativa ha censurato il capo di sentenza che l'ha condannata a garantire l'arch. rispetto alle spese di lite sostenute dalla CP_1
ditta subappaltatrice e terza chiamata in causa. Deduce che la CP_21
chiamata in causa della sia scaturita da una scelta autonoma ed CP_21
opinabile.
pagina 19 di 30 7.2 Tali argomentazioni sono condivisibili.
Occorre evidenziare che la polizza assicurativa non copre le spese che l'assicurato deve pagare alle parti da lui citate in giudizio e, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non è sussumibile nell'alveo dell'art. 1917
c.c. in quanto tale norma, da leggersi unitamente all'art. 1914 c.c., riguarda le spese di lite del danneggiato, ferma la soccombenza della compagnia nei confronti dell'assicurato nel caso di rigetto delle eccezioni riguardanti l'esistenza e la portata della copertura assicurativa.
Le spese nei rapporti con le parti infondatamente chiamate in causa dall'assicurato devono allora essere regolate, anche nei rapporti interni, secondo i criteri ordinari.
Posto che il Giudice di primo grado ha escluso la responsabilità concorrente della subappaltatrice le spese di lite di quelle parti devono essere CP_21
rifuse dall'Architetto senza alcun obbligo di rimborso dell'appellante. CP_1
Il motivo è, dunque, fondato.
***
Impugnazione di Parte_2
Primo motivo
8.1 L'appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere erroneamente riconosciuto l'operatività della polizza decennale postuma invocata dagli attori nei confronti di atteso che i vizi e difetti accertati in corso di causa Parte_2
non rientrerebbero nelle pattuizioni contrattuali. Sostiene in particolare che la tipologia dei difetti per cui è causa debba intendersi ricompresa tra le esclusioni di polizza indicate dall'art. 2 delle relative condizioni generali (ovvero danni pagina 20 di 30 causati da difetti alle parti non destinate per propria natura a lunga durata, danni materiali e diretti alle impermeabilizzazioni, e danni a pavimentazioni,
rivestimenti e intonaci). Invero, l'oggetto dell'assicurazione decennale 'postuma'
ex D.lgs 122/2005 non si estende a ogni difetto rientrante nel novero dell'art.1669 cc, ma attiene al più circoscritto ambito applicativo della polizza emessa da Parte_2
8.2 Le clausole della polizza sottoscritta dal venditore come illustrate dall'appellante hanno in effetti un contenuto tale da escludere la copertura di parte dei danni accertati con le consulenze tecniche espletate. Tuttavia, il motivo va respinto in quanto il contratto assicurativo così interpretato si pone in contrasto con l'art.4 del D.lgs 122/2005 che prevede 'Il costruttore è obbligato
a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della
proprietà a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo
dall'acquirente, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio
dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei
danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai
sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale
oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto
della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del
contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.'
La norma stabilisce, a tutela delle parti contraenti, un obbligo inderogabile di copertura assicurativa. L'art. 4 è molto chiaro nel prevedere un preciso limite all'autonomia negoziale della compagnia assicurativa che, se decide di stipulare il contratto, deve garantire quanto meno tutti i danni materiali e diretti rilevanti ai pagina 21 di 30 sensi dell'art. 1669 c.c. Diversamente non sarebbe tutelato l'interesse degli acquirenti, sostanziali beneficiari della polizza, che oltretutto non hanno alcuna possibilità di contrattare le condizioni di polizza, come pure l'interesse generale alla sicurezza ed alla stabilità delle costruzioni che il legislatore ha inteso preservare, ponendo l'obbligo indennitario a carico di un soggetto sicuramente solvibile così da consentire l'eliminazione dei vizi ed evitare il rischio –
assolutamente concreto nei casi, come quello di specie, di condanna al risarcimento del danno per consistenti importi – di insolvenza dell'appaltatore.
Consegue che eventuali limitazioni alla copertura, aventi l'effetto di circoscrivere l'ambito di responsabilità della compagnia ad alcuni dei gravi difetti costruttivi di cui alla citata norma codicistica, sono al più rilevanti nel solo rapporto appaltatore/contraente.
Quanto all'estensione della garanzia occorre rilevare, inoltre, come i danni all'immobile a cui il costruttore è tenuto ai sensi dell'art.1669 cc, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, ricomprendono, per pacifica e consolidata giurisprudenza, qualsiasi alterazione che, pur non riguardando parti
essenziali della stessa (e perciò non determinandone la 'rovina' od il 'pericolo di
rovina'), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono
l'impiego duraturo cui è destinata, incida negativamente ed in modo
considerevole sul godimento, sulla funzionalità e sulla abitabilità dell'immobile
medesimo" (Cass. civ., sez. II, 13.12.2021), rientrando nella categoria dei "gravi difetti" anche quelli riguardanti "le condutture di adduzione idrica,
pagina 22 di 30 l'impermeabilizzazione, gli infissi, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento, la
pavimentazione, la canna fumaria etc." (Cass.7756/17).
Non è in dubbio allora che i danni nell'immobile per cui è causa rientrino nei gravi difetti costruttivi inerenti parti strutturali, destinate per loro natura a lunga durata, come previsto dall'art.1 delle condizioni di polizza. Essi consistono,
infatti, in infiltrazioni, cavillature e fessurazioni che interessano l'intero immobile, comprese parti strutturali (i solai) e destinate per loro natura a lunga durata (scale e pavimenti), idonee certamente ad incidere sul godimento, sulla funzionalità e sull'abitabilità dell'immobile.
Pertanto, tutti i vizi e i difetti accertati, risultano coperti dalla polizza decennale postuma de qua il cui contenuto, laddove difforme dall'art. 4 del citato decreto legislativo, viene sostituito ai sensi dell'art. 1339 c.c.
A nulla rileva quanto dedotto dall'appellante in merito alle previsioni del decreto ministeriale 154/22, sia perché riguardante i requisiti minimi dei contratti di nuova emissione, e quindi non applicabile retroattivamente alla polizza di cui si discute, sia perché trattasi in ogni caso di fonte subordinata al D.ldg 122/2005. In
ogni caso, tale decreto non ha il contenuto indicato dall'appellante, il quale sostiene che l'art.
1.1.dell'allegato A disciplina la garanzia per i difetti dell'immobile in misura certamente più ampia rispetto all'oggetto del contratto di assicurazione per cui è causa, redatto durante la vigenza del d.lgs 122/2005 e in adesione allo stesso, e che, però, i difetti che debbono essere necessariamente garantiti dai contratti emanati secondo il DM 154/2022 non coincidono con quanto previsto dall'art.1669 cc. Dette asserzioni risultano, difatti, smentite dal tenore letterale dell'art.1, comma 3, del decreto ministeriale il quale recita:
pagina 23 di 30 'Tenuto conto delle franchigie, delle limitazioni e delle condizioni, le parti
determinano la somma assicurata e i massimali in modo tale da apprestare una
garanzia a copertura dei rischi e dei danni di cui all'articolo. 1669 del codice
civile e dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005.' La copertura obbligatoria stabilita dal decreto ministeriale si pone, quindi, in continuità
rispetto a quanto già previsto nel decreto legislativo del 2005. Peraltro, ove così
non fosse, il decreto, laddove rilevante per la decisione della causa, andrebbe disapplicato nelle parti negano la tutela delle parti acquirenti riconosciuta dal legislatore.
Deve essere pertanto confermata la piena operatività della polizza decennale postuma n.35355/188/70757774 stipulata tra e Controparte_20 [...]
, per i vizi e difetti di cui si tratta. Parte_2
Secondo motivo
9.1 Con il secondo motivo di impugnazione ha lamentato il rigetto Parte_2
della domanda di surroga dalla medesima proposta nei confronti dell'Arch.
, evidenziando che si tratta di domanda autonoma rispetto a CP_1
CP_ quelle svolte da nei confronti degli altri responsabili e dichiarate decadute.
9.2 Il motivo merita accoglimento.
Va premesso che l'eccezione di tardività della domanda di surroga è stata formulata solo dai condomini e non anche dall'arch. , che era l'unico CP_1
soggetto legittimato a far valere la violazione del disposto dell'art. 167 c.p.c.,
sicché, in difetto di impugnazione del progettista/direttore dei lavori, sulla questione è sceso il giudicato.
pagina 24 di 30 L'eccezione di tardività, anche qualora esaminabile nel merito, non sarebbe stata fondata. Invero, si è costituita una volta citata in giudizio da Parte_2 [...]
Questa, convenuta in giudizio dagli originari attori, si costituì CP_20
chiedendo la chiamata in causa vuoi dell'assicuratore, vuoi dell'architetto . CP_1
È del tutto irrilevante che la primigenia citazione fosse stata notificata ad posto che la vocatio in ius - a seguito della quale vi è stata la Parte_2
domanda riconvenzionale trasversale proposta da nei confronti Parte_2
dell'architetto - è contenuta nella citazione di terzo, notificata ad CP_1
ad istanza della convenuta Rispetto a detta citazione Parte_2 Controparte_20
di terzo, la costituzione di è perfettamente tempestiva, con la Parte_2
conseguente tempestività della domanda riconvenzionale trasversale.
Ciò posto, si osserva che la mancata corresponsione dell'indennizzo dovuto da parte dell'assicurazione non preclude alla compagnia la possibilità di ottenere l'accertamento giudiziale del diritto di surrogarsi nella posizione sostanziale dell'assicurato, una volta intervenuto il pagamento.
Occorre innanzitutto considerare che l'assicurato della polizza stipulata dall'appaltatore/venditore non è quest'ultimo bensì ciascuno dei condomini acquirenti.
Inoltre, è principio consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. sez. 1, ordinanza n.
19320 del 19/07/2018) quello secondo cui l'assicuratore, convenuto in giudizio dall'assicurato per il pagamento dell'indennità assicurativa, in virtù del principio di economia processuale, può agire nella medesima sede a tutela del proprio diritto di surrogazione, anche in difetto del previo pagamento di detta indennità,
chiamando in causa il terzo responsabile (o anche corresponsabile) del danno, al pagina 25 di 30 fine di ottenere, nei confronti di questo, una sentenza condizionale di condanna alla rivalsa di quanto sarà condannato a pagare all'assicurato a titolo di indennità.
CP_ In ogni caso il Tribunale ha desunto la rinuncia alle domande di da un contegno meramente omissivo (il mancato svolgimento di attività dopo la rinuncia al mandato dei difensori che avevano depositato la comparsa di costituzione).
Consegue che, nel caso in cui verrà corrisposto l'indennizzo dovuto ai condomini in misura superiore alla quota di responsabilità dell'assicurato,
potrà surrogarsi nei diritti di Fasi verso l'altro Parte_2
responsabile, vale a dire il direttore lavori, per il recupero della somma corrispondente alla quota di responsabilità di quest'ultimo. Posto che quest'ultimo è stato riconosciuto responsabile nella misura del 15% (mentre l'assicurata dell'appellante è responsabile in misura pari all'85%) e che l'importo che la compagnia è tenuta a corrispondere ai condomini è
complessivamente pari ad Euro 280.859,98 secondo quanto indicato alla pag. 71
della consulenza dell'ing. depositata in corso di causa, il diritto di Per_2
surroga sussiste per la parte eccedente la somma di Euro 238.730,643
Terzo motivo
Con l'ultimo motivo di doglianza l'appellante ha lamentato l'omessa ripartizione dell'indennizzo relativo alle parti comuni tra i singoli condomini proporzionalmente alle quote millesimali, ritenendo di non dover pagare la quota corrispondente ai millesimi dei condomini che non hanno agito in giudizio.
La doglianza non può trovare accoglimento. Invero, il singolo condomino è
legittimato ad agire in giudizio per la tutela della cosa comune ed è, pertanto,
pagina 26 di 30 conseguenza logica, prima ancora che giuridica, che egli sia legittimato anche a riscuotere l'eventuale risarcimento che, all'esito dell'azione, venga riconosciuto.
Resta inteso che, con riguardo al danno relativo alle parti comuni, il pagamento eseguito a favore di uno solo, o di una parte, dei condomini libera la debitrice nei confronti di tutti gli altri, inclusi i danneggiati che non hanno Parte_2
partecipato al giudizio e/o non hanno ricevuto alcunché, ai quali potrà
naturalmente essere opposto l'intervenuto pagamento dell'intero a favore di uno o più condomini.
***
10.1 In considerazione di quanto sopra esposto, vanno parzialmente accolti gli appelli proposti da e da , con Parte_2 Parte_1
conseguente accertamento del diritto della prima di surrogarsi, a pagamento
CP_ eseguito, nei diritti di nei confronti del corresponsabile, arch. , per CP_1
l'eventuale recupero, rispetto all'intero indennizzo dovuto da della Parte_2
somma corrispondente alla quota di responsabilità addebitata al direttore lavori e con conseguente esclusione, dalla garanzia dovuta da , per le Parte_1
somme dovute dall'arch. in favore di e dei suoi soci a CP_1 CP_21
titolo di spese processuali.
10.2 Quanto alle spese di lite occorre procedere, in conseguenza dell'accoglimento parziale dei gravami delle compagnie, relativamente ad alcuni rapporti processuali, ad una nuova liquidazione per entrambi i gradi, che deve tener conto del complessivo esito della controversia sulla base dei seguenti rilievi:
pagina 27 di 30 a) risulta pur sempre prevalentemente soccombente nei confronti Parte_1
del proprio assicurato ( ) e deve, pertanto, rifondergli i cinque sesti CP_27
delle spese, liquidate secondo valori medi, tranne la fase conclusionale in appello liquidata al minimo (ed esclusa in appello la fase istruttoria);
b) è integralmente soccombente nei confronti degli Parte_2
acquirenti ed è tenuta a rifondere anche le spese del grado d'appello da costoro sostenute, liquidate secondo valori medi (tranne la fase conclusionale in appello liquidata al minimo ed esclusa in appello la fase istruttoria);
c) L'arch. e (che ha chiesto il rigetto del motivo di appello CP_1 Parte_1
dell'altra compagnia sulla surroga invece accolto) risultano soccombenti nei confronti di La soccombenza sussiste, per entrambi i Parte_2
gradi, relativamente alla somma corrispondente alla quota di responsabilità del direttore dei lavori rilevante nel rapporto con la compagnia assicurativa appellante. Anche in tal caso le spese vengono liquidate secondo valori medi
(tranne la fase conclusionale in appello liquidata al minimo ed esclusa in appello la fase istruttoria);
Spese del grado d'appello compensate nei rapporti tra tutte le altre parti in mancanza di domande.
Le spese di lite di tutte le parti vittoriose sono liquidate in base ai parametri delle cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00, fatto salvo il rapporto sub c) per il quale il valore di causa è quello compreso tra Euro
26.000,01 ed Euro 52.000,00.
Le spese di C.T.U. e di C.T.P. attoree rimangono regolate come da sentenza impugnata, non avendo l'accoglimento dei gravami inciso sul punto.
pagina 28 di 30
P.Q.M
La Corte di Appello di Venezia, Prima Sezione, definitivamente decidendo l'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1
quello proposto da nei confronti di Parte_2 CP_2
, ,
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , ,
[...] CP_7 CP_8 CP_9 CP_10
, , Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
, e Controparte_28 CP_17 CP_18 CP_19
nonché nei confronti di e di
[...] CP_1 Parte_1
accoglie entrambi per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1321/2024, pubblicata il 7.5.24, che nel resto conferma:
1) rigetta la domanda formulata da avente ad oggetto la CP_1
rifusione da parte di delle somme da lui dovute a titolo di Parte_1
spese di lite di , e come liquidate nella CP_21 Pt_5 Parte_6
sentenza impugnata;
2) accerta e dichiara il diritto di di surrogarsi, nei Parte_2
confronti di per ottenere la restituzione delle somme pagate ai CP_1
condomini eccedenti l'importo di Euro 238.730,64;
3) condanna a rifondere cinque sesti delle spese di Controparte_29 CP_1
, che liquida nell'intero per il primo grado in Euro 22.457,00 per
[...]
compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e per il grado d'appello in Euro 10.590,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, e dichiara compensata la residua frazione;
pagina 29 di 30 4) condanna a rifondere le spese del grado Parte_2
d'appello di Controparte_2 CP_3 Controparte_4 [...]
, , CP_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_9
, , ,
[...] CP_10 Controparte_11 Controparte_12
, , Controparte_13 Controparte_28 CP_17
e , che liquida in Euro 10.590,00 per compenso CP_18 Controparte_19
oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
5) liquidate le spese di nei rapporti con Parte_2 [...]
e per il primo grado in Euro 7.616,00 per compenso Parte_1 CP_1
oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e per il grado d'appello in Euro 5.211,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, condanna e l' in solido a Parte_1 CP_1
rifonderle;
6) compensa le spese del grado d'appello nei rapporti tra tutte le altre parti.
Venezia, 30.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Luca Marani Gabriella Zanon
pagina 30 di 30
Prima Sezione
R.G. 964/2024
(che porta riunito RG. 1009/2024)
Verbale di udienza
Oggi 30.01.2025 ad ore 12.15 avanti alla Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti Magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere rel.
Sono comparsi:
- per l'appellante l'avv. Lorenzo Magrin in sostituzione Parte_1
dell'avv. Paolo maria Chersevani;
- per l'appellante l'avv. Andrea Cesare;
Parte_2
- per l'appellato l'avv. Andrea Angeletti;
CP_1
- per gli appellati , Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, , , , Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
, CP_9 CP_10 Controparte_11 CP_12
, ,
[...] Controparte_13 Controparte_14 CP_15
, , e l'avv. CP_16 CP_17 CP_18 Controparte_19
Alberto Bruno in sostituzione dell'avv. Donato Bruno;
La Corte invita le parti a discutere.
pagina 1 di 30 Le parti discutono brevemente riportandosi ai rispettivi atti. L'avv. Angeletti si associa all'eccezione di tardività della domanda di surroga proposta da
[...]
nei confronti dell'arch. proposta dalle parti difese dall'avv. Parte_2 CP_1
Bruno.
La Corte si ritira in Camera di Consiglio ad ore 12.30
Alle ore 14.45 la Corte rientra e, dato atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc di seguito allegata, parte integrante del presente verbale, e provvede alla sua pubblicazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione
R.G. 964/2024
(che porta riunito R.G. 1009/2024)
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZ A
pagina 2 di 30 nella causa civile di appello iscritta al n. 964/24 rg, che porta riunita la causa civile di appello iscritta al n. 1009/24 rg, promossa con atto di citazione da:
(P.IVA in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Maria
Chersevani, del foro di Verona, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Mestre (VE), Pizza Ferretto n. 4, Giorgione n.53, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello;
appellante/appellata
nei confronti
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'avv. Andrea Angeletti, del foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in San Donà di Piave (VE), via Stefani n.34, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellato
e da
(P.IVA ), in persona del Parte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea
Cesare, del foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in
Mestre (VE), via Mestrina 85/6, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado;
appellante
contro
(C.F. ); Controparte_2 C.F._2 CP_3
(C.F. ; (C.F. C.F._3 Controparte_4
); (C.F. C.F._4 Controparte_5 pagina 3 di 30 ); (C.F. C.F._5 Controparte_6
); (C.F. ); C.F._6 CP_7 C.F._7
(C.F. ); (C.F. CP_8 C.F._8 CP_9
); (C.F. C.F._9 CP_10
); P. IVA C.F._10 Controparte_11
); (C.F. ; P.IVA_3 Controparte_12 C.F._11
(C.F. ); Controparte_13 C.F._12 [...]
(C.F. ); (C.F. CP_14 C.F._13 CP_16
); (C.F. ); C.F._14 CP_17 C.F._15
(C.F. ; CP_18 C.F._16 Controparte_19
(C.F. , C.F._17
rappresentati e difesi dall'Avv. Donato Bruno, del foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, Mestre (VE), Riviera XX Settembre n. 38/5, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta d'appello; appellati
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_20
appellata contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1321/
2024, pubblicata il 07.5.2024
CONCLUSIONI
Per parte appellante/appellata : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia:
In via preliminare: disporre la sospensione, anche parziale, della provvisoria
esecutorietà dei capi della sentenza impugnata che hanno condannato
[...]
a tenere indenne l'arch. di quanto quest'ultima dovrà Parte_1 CP_1
pagare ai danneggiati a titolo di risarcimento danni e spese legali;
pagina 4 di 30 Nel merito:
A) in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1321/ 2024, depositata
il 07.5.2024, notificata a mezzo pec il medesimo giorno, accertare e dichiarare
l'inoperatività della polizza n. 273360343 sottoscritta dall'arch. con CP_1
e per gli effetti rigettare la domanda di garanzia proposta Parte_1
dal suddetto professionista nei confronti della propria compagnia assicurativa;
B) in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1321/ 2024, depositata
il 07.5.2024, notificata a mezzo pec il medesimo giorno, rigettare la domanda di
garanzia formulata dall'arch. relativamente alle somme dovute CP_1
da quest'ultimo a favore di ed ai sig.ri a titolo di Controparte_21 Parte_3
spese di lite di primo grado;
Nel merito in via subordinata: in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia
n. 1321/ 2024, depositata il 07.5.2024, notificata a mezzo pec il medesimo
giorno, accertata l'applicabilità dell'art. 8 delle Condizioni Generali di polizza,
limitare l'obbligo indennitario di nei confronti dell'arch. Parte_1 CP_1
alla sola quota di responsabilità allo stesso ascrivibile, con esclusione di
qualsivoglia garanzia derivante da mero vincolo di solidarietà e, affermata
l'inoperatività della polizza n. 273360343 stipulata dall'arch. CP_1
con rispetto alle voci di danno relative al deprezzamento Parte_1
degli immobili o le spese tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi,
direzione lavori e sicurezza, nonché le spese per il cantiere, rigettare la relativa
domanda di garanzia.
In ogni caso: con vittoria di competenze, anticipazioni esenti, spese forfettarie al
15%, IVA e CPA. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, II° comma del D.P.R.
pagina 5 di 30 30.5.2002, n.115 e successive modifiche ed integrazioni, si dichiara che il valore
della presente causa è di valore indeterminabile, e si dichiara altresì che la
stessa è soggetta al pagamento del contributo unificato nella misura di € 777,00.
Per parte appellante : Parte_2
NEL MERITO, IN RIFORMA DELL'IMPUGNATA SENTENZA:
- respingersi ogni domanda nei confronti di in quanto infondata in Parte_2
fatto ed in diritto.
IN VIA SUBORDINATA:
- per l'ipotesi di rigetto del primo motivo di gravame, e dunque di ritenuta
operatività della garanzia assicurativa prestata da disporsi che Parte_2
versi a ciascun attore – quanto ai danni relativi alle parti comuni Parte_2
dell'edificio – la parte di indennizzo ragguagliata alla rispettiva quota di
proprietà, così come disposto dall'art. 7 delle condizioni generali di
assicurazione;
- condannarsi l'arch. a rimborsare ad le somme che CP_1 Parte_2
essa dovesse erogare agli attori per capitale, interessi e spese.
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi professionali di ambo i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- disporsi supplemento di C.T.U. volto a stabilire le quote di comproprietà di
ciascun attore, determinandosi per l'effetto la proporzionale quota di indennizzo
relativo alle parti comuni.
Per parte appellata : Controparte_22
Respingersi l'appello proposto poiché infondato, con conferma dell'impugnata
sentenza n. 1321/2024 del Tribunale di Venezia;
pagina 6 di 30 - Spese, diritti e onorari del giudizio di secondo grado rifusi
Per parte appellata : CP_1
IN VIA PRINCIPALE Rigettare per i titoli dedotti i motivi di appello proposti
e da poiché infondati in fatto Parte_4 Parte_1
e diritto. IN VIA SUBORDINATA Per mero scrupolo difensivo, In ipotesi di
accoglimento del motivo di relativo alla necessaria assegnazione pro Pt_4
quota (o per millesimi) agli attori appellati degli importi d'indennizzo dovuto
per le parti comuni, accertare e dichiarare che tale criterio indennitario operi
per l'intero importo di risarcimento dovuto per le parti comuni e quindi
precisarsi l'effetto esteso anche alla quota di indennizzo gravante in solidarietà
(per il 15%) sull'architetto . IN OGNI CASO Spese diritti ed onorari CP_1
anche di primo grado interamente rifusi
Svolgimento processo
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori Controparte_2 [...]
, , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , , la società
[...] CP_8 CP_9 CP_10 [...]
i signori , Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
, , , Controparte_14 CP_15 CP_16 CP_17 CP_18
e , in qualità di proprietari delle relative unità
[...] Controparte_19
immobiliari, site nel complesso denominato “Condominio Granza Pesara”, sito in Mirano (VE), alla vie Bellini-Mascagni-Vivaldi, premesso di avere riscontrato numerosi e gravi difetti nelle parti comuni ed esclusive del complesso condominiale, così come accertati dal CTU, Ing. , nel Persona_1
pagina 7 di 30 procedimento n. RG 9295/14 ex art. 696-696 bis c.p.c., convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Venezia la società l'arch. Controparte_20 CP_1
e la società (ora
[...] Controparte_23 Controparte_24
, chiedendo la condanna in solido dei primi due convenuti al
[...]
risarcimento dei danni per responsabilità ex art. 1669 cod. civ., nonché la condanna della compagnia assicuratrice convenuta al pagamento dell'indennizzo di polizza decennale postuma n. 35355/188/70757774, detratti, in ogni caso, i corrispettivi per danni alle unità esclusive non appartenenti agli attori risultanti dalla citata perizia d'ufficio.
Nello specifico invocavano la responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 cod.
civ. di (nella sua veste di ente costruttore e venditore degli Controparte_20
immobili in questione, nonché di committente titolare del permesso di costruire n. 309/06 rilasciato dal Comune di Mirano in data 26/03/2007) e dell'arch.
, in qualità di Direttore Lavori, per non aver vigilato sulla corretta CP_1
esecuzione delle opere appaltate e, al contempo, la responsabilità contrattuale della OM UR (ora Controparte_23 Parte_2
, in virtù di polizza di assicurazione decennale postuma “Danni diretti
[...]
all'immobile ad uso civile abitazione e/o servizi e danni a terzi”, contraddistinta dal numero 35355/188/70757774 e stipulata a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni a terzi derivanti da rovina dell'opera e da gravi difetti costruttivi ai sensi dell'art. 1669 cod. civ.
Ribadivano la propria legittimazione attiva anche per la tutela degli interessi risarcitori correlati ai pregiudizi alle parti comuni condominiali e, nel merito, la pagina 8 di 30 gravità dei vizi denunciati, tali da compromettere la funzionalità e il godimento dell'immobile (sia nelle parti comuni che nelle proprietà esclusive).
1.2 Si costituivano in giudizio Controparte_20 Parte_2
e l'arch. .
[...] CP_1
1.3 Il professionista in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva a vario titolo degli attori, contestava le pretese attoree, e, unitamente a
[...]
eccepiva la prescrizione e la decadenza dell'azione, comunque Controparte_20
contestando la sussistenza e la qualificazione dei difetti lamentati.
1.4 sollecitava il rigetto delle domande attoree e Parte_2
contestava, altresì, l'operatività della polizza, chiedendo in subordine di surrogarsi nei diritti della propria assicurata nei confronti dell'arch. . CP_1
1.5 Autorizzata la chiamata in causa della società e dei suoi Controparte_21
soci e , quale ditta che aveva eseguito le Parte_5 Parte_6
opere di impermeabilizzazione, nonché della società , Parte_1
compagnia assicuratrice per la responsabilità civile del direttore dei lavori, le parti chiamate in causa si costituivano in causa: la subappaltatrice ed i suoi soci eccepivano il loro difetto di legittimazione attiva;
la compagnia assicurativa eccepiva l'inoperatività della polizza.
Disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento ex art. 696-696 bis c.p.c.; assunte le prove testimoniali richieste dal convenuto e CP_1
dai terzi chiamati e disposta Controparte_21 Parte_5 Pt_6
un'integrazione della CTU resa nel corso dell'ATP al fine di calcolare, in modo analitico e specifico, i costi di ripristino sia delle parti comuni del complesso immobiliare sia delle singole unità immobiliari di proprietà esclusiva degli attori,
pagina 9 di 30 stimando il minor valore per i vizi non eliminabili, con rideterminazione, se necessario, delle responsabilità ascrivibili ai vari soggetti coinvolti in causa, il
Tribunale di Venezia con sentenza n. 1321/24, pubblicata il 7.5.24
preliminarmente rigettava le eccezioni di decadenza e prescrizione formulate dai convenuti in quanto gli attori avevano avuto piena conoscenza dell'entità dei danni e della causa dei vizi solo a seguito della perizia fatta eseguire dal condominio in data 15.9.14, con successiva denuncia alla in Controparte_20
data 6.10.14. Inoltre, il 5.11.14 era stato instaurato il procedimento per ATP la cui consulenza era stata depositata il 15.7.15 ed all'esito dell'accertamento
CP_ tecnico preventivo era stata reiterata la richiesta risarcitoria a a mezzo raccomandata del 25.2.16, con successiva notifica dell'atto di citazione a giudizio avvenuta il 7.4.16.
Il primo giudice riteneva, quindi, sussistenti i vizi denunciati e, accertata la responsabilità di e l'Arch. , condannava Controparte_20 CP_1
tali parti al risarcimento, in solido tra loro, di tutti i danni arrecati all'edificio condominiale Granza Pesara, rappresentati dal costo necessario per l'eliminazione dei vizi, dalle conseguenti spese per l'impianto del cantiere, dagli oneri professionali nonché dal minor valore per i vizi non eliminabili;
pregiudizi descritti dai consulenti tecnici e quantificati in complessivi euro 365.601,53 (di cui euro 241.700,65 per le parti comuni ed euro 50.913,86 per le parti private ed euro 12.507,02 per il minor valore delle stesse), oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali.
Circa la misura della responsabilità il primo giudice riconosceva
[...]
quale costruttore, venditore e committente titolare della CP_20
pagina 10 di 30 concessione edilizia n. 309/06, responsabile nella misura dell'85% per avere mantenuto, come emerso dall'istruttoria orale, il potere di impartire direttive tanto nella scelta dei materiali quanto delle maestranze. L'arch. , CP_1
nella sua veste di direttore dei lavori, sia con riferimento alle parti comuni dell'edificio condominiale, sia con riferimento alle parti di esclusiva proprietà
dei singoli condomini, veniva, invece, ritenuto responsabile in misura pari al
15%.
Ulteriormente, il Tribunale accertava la validità e l'operatività della polizza n.
35355/188/70757774 (c.d. decennale postuma) stipulata tra Controparte_20
e (già Controparte_24 [...]
, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento CP_25
dell'indennizzo di polizza nella misura pari all'ammontare di tutti i danni così
come accertati in corso di causa, rappresentati dal costo necessario per l'eliminazione dei vizi, dalle conseguenti spese per l'impianto del cantiere, dagli oneri professionali nonché dal minor valore per i vizi non eliminabili, danni quantificati, già al netto della franchigia e secondo i parametri di polizza, in complessivi euro 222.435,45, oltre accessori di legge per le parti comuni e come da prospetto riepilogativo a pag. 71 della consulenza espletata per le singole parti private. Riteneva, difatti, il giudice che i vizi riscontrati nell'immobile per cui è
causa dovessero essere ricondotti nell'alveo dei gravi difetti di cui all'art.1669
cc, che la garanzia decennale postuma, anche per legge, deve coprire;
Le domande svolte dai convenuti nei confronti della terza chiamata CP_21
e dei suoi legali rappresentanti, sigg.ri e venivano, Parte_5 Pt_6
invece, rigettate in quanto la subappaltatrice aveva eseguito in modo corretto la pagina 11 di 30 CP_ posa della guaina impermeabilizzante, fornita da e, quindi, era esente da responsabilità.
Il Tribunale accertava altresì l'operatività della copertura assicurativa di cui alle polizze n. 273360340 e n. 273360343; per l'effetto, condannava Parte_1
a tenere integralmente manlevato e comunque indenne l'arch.
[...] CP_1
da quanto questi fosse tenuto a corrispondere agli attori ed ai terzi
[...]
chiamati in forza delle statuizioni di condanna contenute nella sentenza, al netto della franchigia contrattualmente prevista;
Il primo giudice, infine, poneva a carico di le spese Controparte_26
dell'arch. , condannava ed il direttore dei lavori, in CP_1 Controparte_20
solido tra loro, a rifondere le spese degli attori nonché le spese di e CP_21
dei consorti con obbligo per di rimborsare quanto versato a Parte_3 Pt_1
tale titolo dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 1917 c.c.
Le spese di C.T.U. e di C.T.P. di parte attrice venivano poste a carico dell'appaltatrice e del direttore dei lavori.
*****
2.Avverso la suddetta sentenza proponevano distinti appelli Parte_1
ed . Parte_2
2.1 La prima riproponeva le eccezioni di inoperatività della polizza e di limitazione della copertura assicurativa alla quota di responsabilità del proprio assicurato, arch. , con esclusione, pertanto, della garanzia derivante dal CP_1
vincolo di solidarietà.
Inoltre, eccepiva l'esclusione, dall'ambito di garanzia, del danno da deprezzamento degli immobili dei condomini e delle spese tecniche sostenute pagina 12 di 30 per la progettazione esecutiva degli interventi, direzione lavori e sicurezza,
nonché le spese per il cantiere.
Infine, lamentava l'erroneità della condanna a tenere indenne il proprio assicurato delle spese di lite che lo stesso era stato condannato a rifondere alla ditta subappaltatrice, terza chiamata.
2.2 lamentava l'erroneo riconoscimento Parte_2
dell'operatività della polizza decennale postuma, l'errato rigetto della domanda di surroga dalla medesima proposta nei confronti dell'arch. nonché CP_1
l'omessa ripartizione dell'indennizzo relativo alle parti comuni tra i singoli condomini proporzionalmente alle quote millesimali.
*****
3.1 Resistevano al gravame i singoli condomini, l'arch. e, in relazione CP_1
alla domanda di surroga di anche , invocando il Parte_2 Parte_1
rigetto degli appelli promossi dalle compagnie assicurative e la conferma della sentenza impugnata.
3.2 Disposta la riunione ex 352 c.p.c. delle due impugnazioni (recanti R.G. N.
964/2024 e 1009/2024) e rigettate le istanze di inibitoria formulate dalle compagnie assicurative, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del
30.01.2025 fissata ex art. 281 sexies cpc e la Corte, all'esito della discussione,
definiva l'appello dando lettura del dispositivo e della sentenza.
Motivi della decisone
Impugnazione di Parte_1
Primo motivo pagina 13 di 30 4.1 L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado Parte_1
eccependo l'erroneità, la contraddittorietà e l'illogicità dei criteri ermeneutici utilizzati per l'interpretazione delle clausole della polizza assicurativa n.273360343. In particolar modo, la responsabilità dell'architetto , a CP_1
titolo di c.d. culpa in vigilando, per non aver correttamente sorvegliato sui lavori svolti dalla ditta appaltatrice, esula dai casi previsti dall'articolo 1 delle
“Condizioni Generali di Assicurazione”, come, invece, ritenuto dal Giudice di prime cure, in quanto il danno patito dagli appellati rientra nella previsione dell'articolo 6 delle “Condizioni particolari” della polizza assicurativa,
concernente i danni alle opere. Ha altresì rilevato che nel caso di specie non sono emersi danni materiali e che i vizi denunciati non derivano né da rovina totale né
da rovina parziale degli immobili.
Le clausole rilevanti - l'articolo 5 delle Condizioni generali dell'Assicurazione,
rubricato “Esclusioni”, ed il menzionato articolo 6 - delimiterebbero la copertura alle sole ipotesi di effettivo e preventivo crollo degli immobili, pacificamente non verificatasi.
4.2 Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha correttamente ricondotto le contestazioni mosse all'architetto
, Direttore dei lavori, all'articolo 1 delle Condizioni Generali di CP_1
Assicurazione, fermo restando che si tratta di ipotesi che non sono escluse dall'art. 5.
L'art. 1 del contratto assicurativo sottoscritto dalle parti, infatti, stabilisce: “La
Società si obbliga a tenere indenne l' di quanto questi sia tenuto a Parte_7
pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento
pagina 14 di 30 (capitale, interessi e spese) per danneggiamenti materiali a cose e danni
corporali a persone involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori
professionali personalmente commessi quale esercente la libera professione di
architetto incaricato della progettazione – compresi i calcoli strutturali purchè
inerenti l'opera progettata – dell'assistenza e della direzione dei lavori relative
alla costruzione, manutenzione, ristrutturazione e collaudo tecnico di edifici
civili ed industriali, nonché restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti
a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali,
secondo la declaratoria di cui all'Allegato A al DPR 34/2000”
Quanto alle clausole invocate dalla compagnia, l'art. 5 delle “Condizioni
Generali di Assicurazione” esplicita che la garanzia non copre i danneggiamenti materiali alle opere oggetto delle prestazioni dell' ed a quelle delle Parte_7
quali esse fanno parte, nonché per i sinistri:
a) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall' Parte_7
eccedenti quelle imposte dalle leggi;
b) conseguenti a violazioni di norme e piani urbanistici, prescrizioni e regolamenti edilizi;
c) conseguenti a prestazioni professionali relative ad opere diverse da quelle rientranti nelle categorie espressamente indicate nell'art. 1;
d) derivanti dall'attività peritale e di stima nonché dall'espletamento degli incarichi giudiziari
L'articolo 6 delle “Condizioni particolari di polizza”, invece, prevede che la
Società, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 5 delle Condizioni Generali
di Assicurazione – Sezione II, si obbliga a tenere indenne l' di quanto Parte_7
pagina 15 di 30 questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per:
- i danneggiamenti materiali alle opere progettate o dirette ed a quelle delle quali esse fanno parte, conseguenti a rovina totale o parziale delle stesse;
- le spese strettamente necessarie sostenute dai committenti o loro aventi causa per rimuovere un evidente pericolo di rovina delle opere progettate o dirette, purché dovute ad errore di progettazione, assistenza, direzione dei lavori o collaudo tecnico
Dal confronto tra le citate disposizioni emerge che i danni verificatisi all'esterno,
nell'interrato, nelle parti comuni dell'edificio e nei singoli appartamenti dei condomini sono coperti dall'art. 1 delle Condizioni Generali di Polizza. Inoltre,
le clausole richiamate da non hanno alcun rilievo. Infatti, l'ipotesi in Pt_1
esame non rientra tra le quattro previste dall'art. 5 delle Condizioni Generali di
Polizza e, anche se vi rientrasse, opererebbe la deroga di cui all'art. 6 delle
Condizioni Particolari di Polizza in quanto secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, e comunque tenuto anche conto della necessità
di interpretare nel dubbio la clausola nel senso più favorevole per l'assicurato, il concetto di rovina totale o parziale, in mancanza di specificazioni limitative contenute nel testo di polizza, non si identifica con il crollo del fabbricato, ma si estende a tutti i gravi difetti costruttivi rilevanti ai sensi dell'art. 1669 c.c.
Secondo motivo
5.1 Parte appellante ha contestato l'omessa statuizione delle clausole limitative di operatività della polizza n. 273360343. La compagnia assicurativa ha richiamato l'articolo 8 delle “Condizioni Generali di polizza”, chiedendo di pagina 16 di 30 limitare l'obbligo indennitario, nei confronti dell'arch. , alla sola quota di CP_1
responsabilità ascrittagli, così come stabilita dal Giudice di prime cure nella misura del 15%, escludendo la garanzia derivante da mero vincolo di solidarietà.
5.2. Tale assunto non è condivisibile.
La Corte di Cassazione, Sez. III, al riguardo, con la Sentenza n. 17656 del
20/06/2023 ha statuito che “In tema di assicurazione della responsabilità civile,
nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto,
l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti
del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato,
operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali,
ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo
danneggiato cui l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in
favore del danneggiato vittorioso.”
Osserva il Collegio, conformemente a quanto ritenuto dal giudice di legittimità,
che solo in tal modo risulta attuata, attraverso la conformazione della garanzia all'obbligazione, la funzione, propria del suddetto contratto assicurativo, di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione risarcitoria, ferma restando la surroga dell'assicuratore ex art. 1203 n. 3, c.c., nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, obbligato solidale.
Dello stesso tenore Cass. Civ. Sez. III, n. 20322/2012, secondo la quale, per assolvere a tale funzione, la prestazione di garanzia dell'assicuratore dedotta nel contratto non può che conformarsi all'obbligazione stessa dell'assicurato che nel caso di risarcimento imputabile a più persone è solidale pagina 17 di 30 L'interpretazione fornita da renderebbe, inoltre, priva di Parte_1
significato la surroga prevista dall'art. 1916 c.c. che, invece, presuppone, nel caso di responsabilità civile, la presenza di altri corresponsabili del danno ai quali rivolgersi per l'ipotesi in cui la compagnia paghi una somma eccedente la quota di responsabilità dell'assicurato (ciò al fine di farsi rimborsare la differenza).
Va da ultimo evidenziato che, facendo applicazione di tale clausola, la compagnia, mentre nel caso in cui l'assicurato è l'unico responsabile del danno è
tenuta a corrispondere l'indennizzo integrale, nel caso di più responsabili vedrebbe il suo obbligo limitato alla quota di responsabilità dell'assicurato,
sicché la presenza di più obbligati in solido si risolverebbe in un vantaggio per l'assicuratore (a fronte oltretutto di un premio assicurativo che non subisce riduzioni per effetto di tale, casuale, limitazione di copertura)
Si deve allora concludere che la clausola di cui all'art. 8 delle “Condizioni
Generali di Assicurazione”, invocata da parte appellante, risulta, così come rilevato dall'appellato , affetta da nullità per difetto di causa. CP_1
Il motivo, pertanto, è infondato.
Terzo motivo
6.1 ha lamentato la mancata esclusione, dall'ambito di Pt_1 Parte_1
garanzia, del danno da deprezzamento degli immobili dei condomini e delle spese tecniche sostenute per la progettazione esecutiva degli interventi, direzione lavori e sicurezza, nonché le spese per il cantiere. Ha, infatti, evidenziato che l'art. 1 delle “Condizioni Generali di polizza” delimita la copertura ai danneggiamenti materiali di cose, qualificati, contrattualmente, come pagina 18 di 30 “distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e danni corporali
a persone, intesi quali morte o lesioni personali, con esclusione delle perdite
patrimoniali patite.”
6.2 Quanto alla prima voce, la compagnia confonde il rischio indennizzato con le sue conseguenze. Invero, la polizza copre i danneggiamenti materiali che si verificano ai beni di terzi: se la distruzione o il deterioramento delle componenti dell'edificio sono rimediabili, l'obbligazione dell'assicurato (oggetto di indennizzo) è quella di eliminazione del vizio (risarcimento in forma specifica);
se per tali danneggiamenti non è possibile la restituzione in pristino, va risarcita la perdita di valore del bene (risarcimento per equivalente). Nulla cambia, però,
per l'assicuratore, trattandosi di pregiudizi comunque oggetto di copertura.
Opinando diversamente, si dovrebbe arrivare all'illogica conclusione che la polizza copre solo i vizi materialmente eliminabili.
6.3 Inoltre, le spese di progettazione e di direzione dei lavori ineriscono all'attività di riparazione/sistemazione dei vizi, che non è di certo limitata al rimborso del costo dei materiali impiegati per il rifacimento delle opere e del costo degli operai addetti alle sistemazioni.
Il motivo è, pertanto, respinto.
Quarto motivo
7.1 La compagnia assicurativa ha censurato il capo di sentenza che l'ha condannata a garantire l'arch. rispetto alle spese di lite sostenute dalla CP_1
ditta subappaltatrice e terza chiamata in causa. Deduce che la CP_21
chiamata in causa della sia scaturita da una scelta autonoma ed CP_21
opinabile.
pagina 19 di 30 7.2 Tali argomentazioni sono condivisibili.
Occorre evidenziare che la polizza assicurativa non copre le spese che l'assicurato deve pagare alle parti da lui citate in giudizio e, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non è sussumibile nell'alveo dell'art. 1917
c.c. in quanto tale norma, da leggersi unitamente all'art. 1914 c.c., riguarda le spese di lite del danneggiato, ferma la soccombenza della compagnia nei confronti dell'assicurato nel caso di rigetto delle eccezioni riguardanti l'esistenza e la portata della copertura assicurativa.
Le spese nei rapporti con le parti infondatamente chiamate in causa dall'assicurato devono allora essere regolate, anche nei rapporti interni, secondo i criteri ordinari.
Posto che il Giudice di primo grado ha escluso la responsabilità concorrente della subappaltatrice le spese di lite di quelle parti devono essere CP_21
rifuse dall'Architetto senza alcun obbligo di rimborso dell'appellante. CP_1
Il motivo è, dunque, fondato.
***
Impugnazione di Parte_2
Primo motivo
8.1 L'appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere erroneamente riconosciuto l'operatività della polizza decennale postuma invocata dagli attori nei confronti di atteso che i vizi e difetti accertati in corso di causa Parte_2
non rientrerebbero nelle pattuizioni contrattuali. Sostiene in particolare che la tipologia dei difetti per cui è causa debba intendersi ricompresa tra le esclusioni di polizza indicate dall'art. 2 delle relative condizioni generali (ovvero danni pagina 20 di 30 causati da difetti alle parti non destinate per propria natura a lunga durata, danni materiali e diretti alle impermeabilizzazioni, e danni a pavimentazioni,
rivestimenti e intonaci). Invero, l'oggetto dell'assicurazione decennale 'postuma'
ex D.lgs 122/2005 non si estende a ogni difetto rientrante nel novero dell'art.1669 cc, ma attiene al più circoscritto ambito applicativo della polizza emessa da Parte_2
8.2 Le clausole della polizza sottoscritta dal venditore come illustrate dall'appellante hanno in effetti un contenuto tale da escludere la copertura di parte dei danni accertati con le consulenze tecniche espletate. Tuttavia, il motivo va respinto in quanto il contratto assicurativo così interpretato si pone in contrasto con l'art.4 del D.lgs 122/2005 che prevede 'Il costruttore è obbligato
a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della
proprietà a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo
dall'acquirente, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio
dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei
danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai
sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale
oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto
della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del
contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.'
La norma stabilisce, a tutela delle parti contraenti, un obbligo inderogabile di copertura assicurativa. L'art. 4 è molto chiaro nel prevedere un preciso limite all'autonomia negoziale della compagnia assicurativa che, se decide di stipulare il contratto, deve garantire quanto meno tutti i danni materiali e diretti rilevanti ai pagina 21 di 30 sensi dell'art. 1669 c.c. Diversamente non sarebbe tutelato l'interesse degli acquirenti, sostanziali beneficiari della polizza, che oltretutto non hanno alcuna possibilità di contrattare le condizioni di polizza, come pure l'interesse generale alla sicurezza ed alla stabilità delle costruzioni che il legislatore ha inteso preservare, ponendo l'obbligo indennitario a carico di un soggetto sicuramente solvibile così da consentire l'eliminazione dei vizi ed evitare il rischio –
assolutamente concreto nei casi, come quello di specie, di condanna al risarcimento del danno per consistenti importi – di insolvenza dell'appaltatore.
Consegue che eventuali limitazioni alla copertura, aventi l'effetto di circoscrivere l'ambito di responsabilità della compagnia ad alcuni dei gravi difetti costruttivi di cui alla citata norma codicistica, sono al più rilevanti nel solo rapporto appaltatore/contraente.
Quanto all'estensione della garanzia occorre rilevare, inoltre, come i danni all'immobile a cui il costruttore è tenuto ai sensi dell'art.1669 cc, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, ricomprendono, per pacifica e consolidata giurisprudenza, qualsiasi alterazione che, pur non riguardando parti
essenziali della stessa (e perciò non determinandone la 'rovina' od il 'pericolo di
rovina'), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono
l'impiego duraturo cui è destinata, incida negativamente ed in modo
considerevole sul godimento, sulla funzionalità e sulla abitabilità dell'immobile
medesimo" (Cass. civ., sez. II, 13.12.2021), rientrando nella categoria dei "gravi difetti" anche quelli riguardanti "le condutture di adduzione idrica,
pagina 22 di 30 l'impermeabilizzazione, gli infissi, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento, la
pavimentazione, la canna fumaria etc." (Cass.7756/17).
Non è in dubbio allora che i danni nell'immobile per cui è causa rientrino nei gravi difetti costruttivi inerenti parti strutturali, destinate per loro natura a lunga durata, come previsto dall'art.1 delle condizioni di polizza. Essi consistono,
infatti, in infiltrazioni, cavillature e fessurazioni che interessano l'intero immobile, comprese parti strutturali (i solai) e destinate per loro natura a lunga durata (scale e pavimenti), idonee certamente ad incidere sul godimento, sulla funzionalità e sull'abitabilità dell'immobile.
Pertanto, tutti i vizi e i difetti accertati, risultano coperti dalla polizza decennale postuma de qua il cui contenuto, laddove difforme dall'art. 4 del citato decreto legislativo, viene sostituito ai sensi dell'art. 1339 c.c.
A nulla rileva quanto dedotto dall'appellante in merito alle previsioni del decreto ministeriale 154/22, sia perché riguardante i requisiti minimi dei contratti di nuova emissione, e quindi non applicabile retroattivamente alla polizza di cui si discute, sia perché trattasi in ogni caso di fonte subordinata al D.ldg 122/2005. In
ogni caso, tale decreto non ha il contenuto indicato dall'appellante, il quale sostiene che l'art.
1.1.dell'allegato A disciplina la garanzia per i difetti dell'immobile in misura certamente più ampia rispetto all'oggetto del contratto di assicurazione per cui è causa, redatto durante la vigenza del d.lgs 122/2005 e in adesione allo stesso, e che, però, i difetti che debbono essere necessariamente garantiti dai contratti emanati secondo il DM 154/2022 non coincidono con quanto previsto dall'art.1669 cc. Dette asserzioni risultano, difatti, smentite dal tenore letterale dell'art.1, comma 3, del decreto ministeriale il quale recita:
pagina 23 di 30 'Tenuto conto delle franchigie, delle limitazioni e delle condizioni, le parti
determinano la somma assicurata e i massimali in modo tale da apprestare una
garanzia a copertura dei rischi e dei danni di cui all'articolo. 1669 del codice
civile e dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005.' La copertura obbligatoria stabilita dal decreto ministeriale si pone, quindi, in continuità
rispetto a quanto già previsto nel decreto legislativo del 2005. Peraltro, ove così
non fosse, il decreto, laddove rilevante per la decisione della causa, andrebbe disapplicato nelle parti negano la tutela delle parti acquirenti riconosciuta dal legislatore.
Deve essere pertanto confermata la piena operatività della polizza decennale postuma n.35355/188/70757774 stipulata tra e Controparte_20 [...]
, per i vizi e difetti di cui si tratta. Parte_2
Secondo motivo
9.1 Con il secondo motivo di impugnazione ha lamentato il rigetto Parte_2
della domanda di surroga dalla medesima proposta nei confronti dell'Arch.
, evidenziando che si tratta di domanda autonoma rispetto a CP_1
CP_ quelle svolte da nei confronti degli altri responsabili e dichiarate decadute.
9.2 Il motivo merita accoglimento.
Va premesso che l'eccezione di tardività della domanda di surroga è stata formulata solo dai condomini e non anche dall'arch. , che era l'unico CP_1
soggetto legittimato a far valere la violazione del disposto dell'art. 167 c.p.c.,
sicché, in difetto di impugnazione del progettista/direttore dei lavori, sulla questione è sceso il giudicato.
pagina 24 di 30 L'eccezione di tardività, anche qualora esaminabile nel merito, non sarebbe stata fondata. Invero, si è costituita una volta citata in giudizio da Parte_2 [...]
Questa, convenuta in giudizio dagli originari attori, si costituì CP_20
chiedendo la chiamata in causa vuoi dell'assicuratore, vuoi dell'architetto . CP_1
È del tutto irrilevante che la primigenia citazione fosse stata notificata ad posto che la vocatio in ius - a seguito della quale vi è stata la Parte_2
domanda riconvenzionale trasversale proposta da nei confronti Parte_2
dell'architetto - è contenuta nella citazione di terzo, notificata ad CP_1
ad istanza della convenuta Rispetto a detta citazione Parte_2 Controparte_20
di terzo, la costituzione di è perfettamente tempestiva, con la Parte_2
conseguente tempestività della domanda riconvenzionale trasversale.
Ciò posto, si osserva che la mancata corresponsione dell'indennizzo dovuto da parte dell'assicurazione non preclude alla compagnia la possibilità di ottenere l'accertamento giudiziale del diritto di surrogarsi nella posizione sostanziale dell'assicurato, una volta intervenuto il pagamento.
Occorre innanzitutto considerare che l'assicurato della polizza stipulata dall'appaltatore/venditore non è quest'ultimo bensì ciascuno dei condomini acquirenti.
Inoltre, è principio consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. sez. 1, ordinanza n.
19320 del 19/07/2018) quello secondo cui l'assicuratore, convenuto in giudizio dall'assicurato per il pagamento dell'indennità assicurativa, in virtù del principio di economia processuale, può agire nella medesima sede a tutela del proprio diritto di surrogazione, anche in difetto del previo pagamento di detta indennità,
chiamando in causa il terzo responsabile (o anche corresponsabile) del danno, al pagina 25 di 30 fine di ottenere, nei confronti di questo, una sentenza condizionale di condanna alla rivalsa di quanto sarà condannato a pagare all'assicurato a titolo di indennità.
CP_ In ogni caso il Tribunale ha desunto la rinuncia alle domande di da un contegno meramente omissivo (il mancato svolgimento di attività dopo la rinuncia al mandato dei difensori che avevano depositato la comparsa di costituzione).
Consegue che, nel caso in cui verrà corrisposto l'indennizzo dovuto ai condomini in misura superiore alla quota di responsabilità dell'assicurato,
potrà surrogarsi nei diritti di Fasi verso l'altro Parte_2
responsabile, vale a dire il direttore lavori, per il recupero della somma corrispondente alla quota di responsabilità di quest'ultimo. Posto che quest'ultimo è stato riconosciuto responsabile nella misura del 15% (mentre l'assicurata dell'appellante è responsabile in misura pari all'85%) e che l'importo che la compagnia è tenuta a corrispondere ai condomini è
complessivamente pari ad Euro 280.859,98 secondo quanto indicato alla pag. 71
della consulenza dell'ing. depositata in corso di causa, il diritto di Per_2
surroga sussiste per la parte eccedente la somma di Euro 238.730,643
Terzo motivo
Con l'ultimo motivo di doglianza l'appellante ha lamentato l'omessa ripartizione dell'indennizzo relativo alle parti comuni tra i singoli condomini proporzionalmente alle quote millesimali, ritenendo di non dover pagare la quota corrispondente ai millesimi dei condomini che non hanno agito in giudizio.
La doglianza non può trovare accoglimento. Invero, il singolo condomino è
legittimato ad agire in giudizio per la tutela della cosa comune ed è, pertanto,
pagina 26 di 30 conseguenza logica, prima ancora che giuridica, che egli sia legittimato anche a riscuotere l'eventuale risarcimento che, all'esito dell'azione, venga riconosciuto.
Resta inteso che, con riguardo al danno relativo alle parti comuni, il pagamento eseguito a favore di uno solo, o di una parte, dei condomini libera la debitrice nei confronti di tutti gli altri, inclusi i danneggiati che non hanno Parte_2
partecipato al giudizio e/o non hanno ricevuto alcunché, ai quali potrà
naturalmente essere opposto l'intervenuto pagamento dell'intero a favore di uno o più condomini.
***
10.1 In considerazione di quanto sopra esposto, vanno parzialmente accolti gli appelli proposti da e da , con Parte_2 Parte_1
conseguente accertamento del diritto della prima di surrogarsi, a pagamento
CP_ eseguito, nei diritti di nei confronti del corresponsabile, arch. , per CP_1
l'eventuale recupero, rispetto all'intero indennizzo dovuto da della Parte_2
somma corrispondente alla quota di responsabilità addebitata al direttore lavori e con conseguente esclusione, dalla garanzia dovuta da , per le Parte_1
somme dovute dall'arch. in favore di e dei suoi soci a CP_1 CP_21
titolo di spese processuali.
10.2 Quanto alle spese di lite occorre procedere, in conseguenza dell'accoglimento parziale dei gravami delle compagnie, relativamente ad alcuni rapporti processuali, ad una nuova liquidazione per entrambi i gradi, che deve tener conto del complessivo esito della controversia sulla base dei seguenti rilievi:
pagina 27 di 30 a) risulta pur sempre prevalentemente soccombente nei confronti Parte_1
del proprio assicurato ( ) e deve, pertanto, rifondergli i cinque sesti CP_27
delle spese, liquidate secondo valori medi, tranne la fase conclusionale in appello liquidata al minimo (ed esclusa in appello la fase istruttoria);
b) è integralmente soccombente nei confronti degli Parte_2
acquirenti ed è tenuta a rifondere anche le spese del grado d'appello da costoro sostenute, liquidate secondo valori medi (tranne la fase conclusionale in appello liquidata al minimo ed esclusa in appello la fase istruttoria);
c) L'arch. e (che ha chiesto il rigetto del motivo di appello CP_1 Parte_1
dell'altra compagnia sulla surroga invece accolto) risultano soccombenti nei confronti di La soccombenza sussiste, per entrambi i Parte_2
gradi, relativamente alla somma corrispondente alla quota di responsabilità del direttore dei lavori rilevante nel rapporto con la compagnia assicurativa appellante. Anche in tal caso le spese vengono liquidate secondo valori medi
(tranne la fase conclusionale in appello liquidata al minimo ed esclusa in appello la fase istruttoria);
Spese del grado d'appello compensate nei rapporti tra tutte le altre parti in mancanza di domande.
Le spese di lite di tutte le parti vittoriose sono liquidate in base ai parametri delle cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00, fatto salvo il rapporto sub c) per il quale il valore di causa è quello compreso tra Euro
26.000,01 ed Euro 52.000,00.
Le spese di C.T.U. e di C.T.P. attoree rimangono regolate come da sentenza impugnata, non avendo l'accoglimento dei gravami inciso sul punto.
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P.Q.M
La Corte di Appello di Venezia, Prima Sezione, definitivamente decidendo l'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1
quello proposto da nei confronti di Parte_2 CP_2
, ,
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , ,
[...] CP_7 CP_8 CP_9 CP_10
, , Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
, e Controparte_28 CP_17 CP_18 CP_19
nonché nei confronti di e di
[...] CP_1 Parte_1
accoglie entrambi per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1321/2024, pubblicata il 7.5.24, che nel resto conferma:
1) rigetta la domanda formulata da avente ad oggetto la CP_1
rifusione da parte di delle somme da lui dovute a titolo di Parte_1
spese di lite di , e come liquidate nella CP_21 Pt_5 Parte_6
sentenza impugnata;
2) accerta e dichiara il diritto di di surrogarsi, nei Parte_2
confronti di per ottenere la restituzione delle somme pagate ai CP_1
condomini eccedenti l'importo di Euro 238.730,64;
3) condanna a rifondere cinque sesti delle spese di Controparte_29 CP_1
, che liquida nell'intero per il primo grado in Euro 22.457,00 per
[...]
compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e per il grado d'appello in Euro 10.590,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, e dichiara compensata la residua frazione;
pagina 29 di 30 4) condanna a rifondere le spese del grado Parte_2
d'appello di Controparte_2 CP_3 Controparte_4 [...]
, , CP_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_9
, , ,
[...] CP_10 Controparte_11 Controparte_12
, , Controparte_13 Controparte_28 CP_17
e , che liquida in Euro 10.590,00 per compenso CP_18 Controparte_19
oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
5) liquidate le spese di nei rapporti con Parte_2 [...]
e per il primo grado in Euro 7.616,00 per compenso Parte_1 CP_1
oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e per il grado d'appello in Euro 5.211,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, condanna e l' in solido a Parte_1 CP_1
rifonderle;
6) compensa le spese del grado d'appello nei rapporti tra tutte le altre parti.
Venezia, 30.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Luca Marani Gabriella Zanon
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