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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/04/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1327/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1327/2023 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 18.02.2025, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore geom. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Teramo alla Via Torre Bruciata nn. 17/21 Parte_2
presso e nello studio degli avv.ti Carlo Scarpantoni, Luca Scarpantoni e Claudia
Scarpantoni, che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata all'atto di appello.
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Roseto degli Abruzzi (TE) alla Via Nazionale n. 519 presso e nello studio dell'avv. Francesco Giannace che, congiuntamente all'avv. Roberto Tinari, la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 991/2023 del Tribunale di Teramo pubblicata il
26.10.2023 – altri contratti atipici
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “1. In accoglimento dell'appello, riformare integralmente la sentenza impugnata n. 991 emessa dal Tribunale di Teramo pubblicata il 26 Ottobre 2023 e notificata il successivo 22
Novembre.
2. Respingere la domanda proposta dalla previa revoca del decreto Controparte_1
ingiuntivo 841/2020, in quanto infondata in fatto e diritto.
3. Condannare la società appellata alla rifusione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio e al rimborso del contributo unificato.”
Per l'appellato:
“- SUB. A accertare e dichiarare la nullità, assoluta ed insanabile, dell'atto di citazione in appello notificato, per omessa indicazione dei corretti termini a comparire per il convenuto appellato, con ogni conseguente statuizione di legge;
- SUB. B accertare e dichiarare la manifesta inammissibilità dell'appello proposto dalla avverso la sentenza nr. 991/2023 pubblicata in data 26.10.2023, Parte_1
con ogni conseguente statuizione di legge;
- SUB. C rigettare in ogni sua parte e motivazione, l'appello proposto dalla soc.
[...]
e per l'effetto confermare integralmente, in ogni sua parte e statuizione, la Parte_1
sentenza nr. 991/2023, emessa dal Tribunale Civile di Teramo - Giudice Dott.ssa Carla
Fazzini, pubblicata in data 26.10.2023, a definizione del giudizio ruolo nr. 2691/2020 R.G., con ogni conseguente statuizione di legge.
Con vittoria di spese e compensi di avvocato di entrambe i gradi di giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza –resa all'esito del giudizio di primo grado n. 2691/2020 promosso da contro con atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 Controparte_1
841/2020 (con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 10.000,00, oltre accessori e spese di procedura, a titolo di residuo corrispettivo delle lavorazioni indicate nella fattura n. 10 del 24.12.2019 riguardante l'acconto del 2° SAL del cantiere di Civitella Casanova giusta contratto di subappalto del 3.6.2019), del quale aveva chiesto la revoca, giudizio dell'ambito del quale si era costituita l'opposta, preliminarmente disconoscendo il contratto di subappalto datato 3.06.2019 depositato dalla opponente, nel merito chiedendo il rigetto dell'opposizione- il Tribunale di Teramo così statuiva:
“ - rigetta l'opposizione, per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 841/2020; - condanna in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese processuali in favore dell'opposta, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali al difensore, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge dovuti.”
1.1.In sede di opposizione l'opponente -premesso di aver stipulato con la controparte, in data
3.06.2019, un contratto subappalto con il quale era stata affidata a quest'ultima una quota di lavori di recupero dell'agibilità di un fabbricato danneggiato dal sisma del 2009 sito in Civitella Casanova, in particolare lavorazioni che raggiungevano la soglia del 30%, in conformità al limite percentuale prescritto dall'art. 118 D.Lgs 163/2006, il tutto come da contratto prodotto in giudizio da essa opponente- aveva dato atto che le opere di subaffidamento erano state regolarmente eseguite (con la sola eccezione di un difetto esecutivo che, contestato dalla stazione appaltante, aveva richiesto l'intervento di ripristino della società e una spesa di € Pt_1
3.745,00 oltre IVA).
Aveva sostenuto che la contabilità finale descriveva analiticamente le categorie dei lavori ed i relativi costi e recava un importo finale di € 27.470,61, spiegando che il corrispettivo maturato dalla era stato soddisfatto mediante bonifici bancari effettuati a saldo CP_1
delle fatture emesse a sua copertura, mentre la fattura n. 10 del 2019, pure riferita al contratto di subappalto, non trovava alcuna plausibile giustificazione, stante l'intervenuta estinzione dell'obbligazione pecuniaria assunta.
1.2. La convenuta opposta si era costituita ed aveva disconosciuto il contratto di subappalto prodotto dalla opponente, chiarendo di aver firmato un diverso contratto di subappalto che quantificava il corrispettivo dei lavori in € 84.916,64 e di aver eseguito lavori per il complessivo importo di € 77.935,71, sicché, al netto degli importi ricevuti dalla controparte
(pari a complessivi € 67.935,71), residuava un suo credito di € 10.000,00.
1.3. Il Tribunale, ricordati i principi che governano la ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e dato atto che il contratto di subappalto prodotto dall'opponente non poteva essere utilizzato in giudizio (atteso che questa all'udienza del giorno 1.07.2021 aveva dichiarato di non volersene avvalere), rilevava che parte opposta, con la produzione del contratto di subappalto sottoscritto dalle parti (legittimante la pretesa creditoria unitamente agli altri documenti depositati nel fascicolo) e con la contestuale allegazione dell'inadempimento della controparte, aveva adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante, mentre parte opponente non aveva dato prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa, essendosi limitata a formulare eccezioni generiche, dilatorie ed anche inammissibili, in quanto prive di concreto contenuto poiché non esplicitanti le ragioni della pretesa infondatezza dell'importo del corrispettivo richiesto.
1.4. Evidenziava che: - il contratto di subappalto personalmente sottoscritto in data 3.6.2019 era quello che indicava l'importo complessivo dei lavori in €. 84.335,88, composto da 30 articoli, siglato in ognuna delle dieci pagine e con sottoscrizione in calce, depositato dalla convenuta;
- la aveva eseguito la quasi totalità dei lavori del cantiere oggetto Controparte_1
del giudizio, come risultanti dalle contabilità redatte dal Direttore dei Lavori Ing. Persona_1
(I, II e III SAL); - per tali lavori la società opposta aveva percepito la somma
[...] complessiva di € 67.935,71 sulla maggior somma dovuta pari ad € 77.935,71, come da fatture e relativi bonifici ivi elencati, per cui residuava il credito di € 10.000,00 di cui al provvedimento monitorio opposto;
- dalle risultanze istruttorie non emergeva che la opponente avesse, nel corso dei lavori, contestato difetti esecutivi nella realizzazione delle opere, né che la società opposta fosse stata diffidata ad eseguire opere di ripristino di vizi o difetti realizzativi, e neppure era stato fornito riscontro probatorio del preteso intervento di ripristino della società opponente per una spesa complessiva di € 3.745,00 oltre IVA.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendo la riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza sulla base di plurime doglianze con le quali sostanzialmente lamenta l'erronea applicazione al caso di specie del principio relativo alla ripartizione dell'onere probatorio e l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
3. Nell'ambito del procedimento di appello si è costituita l'appellata Controparte_1 contestando il gravame, del quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità, mentre nel merito ne ha invocato il rigetto.
Ha ad ogni modo dedotto che per l'ipotesi in cui “l'adito Giudicante dovesse ritenere nullo il contratto effettivamente sottoscritto dalla per l'importo lavori complessivo Controparte_1 di € 84.335,88”…”non vi è dubbio che avrebbe trovato applicazione nel caso de quo la fattispecie di cui all'art. 2041 c.c.”
Ha invero spiegato che “Non vi è dubbio che, come dedotto in primo grado, nella fattispecie de quo in subordine sussistano tutti i requisiti dell'arricchimento ingiustificato”.
4. All'esito dell'udienza del 4.06.2024 celebrata secondo le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio, giusta ordinanza del 6.06.2024, ha rinviato la causa per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 18.02.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 18.2.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
20.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione. 5. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di nullità dell'atto di citazione in appello, per erronea indicazione del termine a comparire per l'appellata, e di inammissibilità del gravame, per violazione dell'art. 342 c.p.c.
5.1 In particolare, con la prima eccezione, l'appellata evidenzia che nell'atto di citazione in appello la società appellata è stata invitata “ai sensi del novellato articolo 163 c.p.c. co 3 n.
7, a costituirsi nel termine di 70 giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c.” per non incombere nelle decadenze di legge.
Rileva che a seguito della riforma, se l'immutato art. 347 comma 1 c.p.c. continua a recitare che “la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale”, è evidente che si tratta di un mero difetto di coordinamento normativo, dovendo ritenersi fermo per il giudizio di appello il termine di costituzione di 20 giorni.
Con la seconda eccezione, l'appellata denuncia l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. che, nel testo riformato, prevede che l'appello deve essere espressamente motivato e per ciascuno di motivi di appello deve essere indicato in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione.
5.2. Quanto alla prima eccezione si rileva che l'atto di citazione in appello, con udienza di comparizione delle parti indicata per il 28.05.2024, è stato notificato all'appellata in data
22.12.2023, ed essa si è costituita in giudizio in data 7.05.2024, dunque venti giorni liberi prima della richiamata udienza.
Ciò detto si rileva che l'eccezione deve considerarsi superata dalla tempestiva costituzione della appellata nel termine di venti giorni prima dell'udienza.
Nel caso di specie, la costituzione dell'appellata e il raggiungimento dello scopo dell'atto di appello, con conseguente possibilità dell'appellata di predisporre le proprie difese, effettivamente approntate, e la mancata espressa richiesta di fissazione di nuova udienza, non consentono di accogliere l'eccezione di nullità dell'appello proposto.
5.3. Va parimenti disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intero atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.: al riguardo va rilevato come, dall'esame complessivo dell'atto di gravame, sia possibile individuare le parti della sentenza colpite da impugnativa e sia altresì possibile enucleare le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi, come recentemente chiarito da Cass. SS.UU. 27199/2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. 6. Passando all'esame del merito, il Collegio rileva che l'appello va accolto sul dirimente e pregiudiziale rilievo (non formulato dall'appellante ma rilevabile d'ufficio anche in grado di appello) della nullità del contratto di subappalto stipulato tra le parti, sul quale l'appellata ha basato in primo grado la propria pretesa creditoria.
6.1. Va subito rilevato che non si impone in questo caso la necessità di assegnare alle parti il termine previsto dall'art. 101 c.p.c., atteso che la questione della nullità del contratto è stata espressamente considerata e dedotta dalla parte appellata (opposta in primo grado) sin dal primo grado di giudizio quando, come detto al paragrafo 3, ha espressamente richiesto, per l'ipotesi in cui il giudice avesse considerato nullo il contratto di subappalto, la corresponsione dell'importo di € 10.000,00 a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
Invero in sede di prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. ha concluso in via subordinata
“- nella sola e denegata ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse ritenere nullo il contratto di subappalto per l'importo lavori €uro 84.335,88 condannare la a Parte_1 titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., al pagamento della somma di € 10.000,00 in favore della soc. oltre interessi e rivalutazione monetaria”. Controparte_1
Detta richiesta l'appellata ha poi ribadito nel corpo della comparsa di costituzione e risposta, senza che la parte appellante prendesse in alcun modo posizione sul punto, nel primo come nel presente grado.
6.2. Orbene si rileva che, a fronte di un contratto di appalto principale intercorso tra la
[...]
e il committente dell'importo di complessivi € Parte_1 Controparte_3
109.830,65 (€ 100.109,52 + € 9.721,13), come da computo metrico allegato al contratto di subappalto, il subappalto ha ad oggetto lavori per complessivi € 105.419,86 (€ 95.698,73 +
€ 9.721,13), che, solo in ragione dell'applicazione del pattuito ribasso del 20%, conduce al corrispettivo pattuito il subappalto in misura pari ad € 84.335,88.
6.3 E' palese pertanto nella specie il superamento del limite previsto dall'art. 11 comma 6, del D.L. n. 78/2015 convertito in L. n. 125/2015, il quale dispone “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1656 del codice civile, le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto per le lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della quota parte del trenta per cento dei lavori. Sono nulle tutte le clausole che dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore o ulteriori subappaltati. E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare al committente, copia dei contratti con il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto dei lavori affidati. Il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o costruzione non può essere ceduto, sotto qualsiasi forma, anche riconducibile alla cessione di ramo d'azienda, neanche parzialmente, a pena di nullità”. 6.4. A tanto consegue il rigetto della domanda avanzata dall'opposta in primo grado in quanto basata su titolo affetto da nullità, rilevabile d'ufficio dal giudice.
Invero, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, “Il potere di rilievo ufficioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad un controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione -e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia- trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante perciò un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello ex art. 345 c.p.c.” (Cass. SS.UU. n. 26243/2014 e 7294/2017; Cass. 19251/2018;
Cass. 26595/2019).
6.5. Non meritevole di accoglimento si rivela la richiesta formulata dall'opposta di riconoscimento dell'importo di € 10.000,00 ex art. 2041 c.c. a titolo di indebito arricchimento, riproposta dall'appellata nel presente grado di giudizio.
Va invero esclusa nella specie la ricorrenza dei presupposti (la cui prova e, prima ancora, allegazione gravavano sulla richiedente) di cui all'art. 2041 c.c. ed in particolare del quantum dell'indennizzo eventualmente spettante.
Premesso invero che l'attrice ha agito onde ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite secondo i prezzi indicati nelle fatture prodotte in atti (ovviamente pattuiti in misura utile al conseguimento di utili per la subappaltatrice), si rileva come in tema di indebito arricchimento l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. sia limitata al danno emergente e non si estenda al lucro cessante, sicché sarebbe stato onere dell'appellata sin dal primo grado dimostrare e, prima ancora allegare, in modo specifico i costi sostenuti in relazione ai lavori svolti, palesemente inidonee rivelandosi al riguardo le fatture emesse a carico dell'appellante che prevedono l'applicazione dei prezzi contrattuali.
Né può essere ignorato che, avendo l'appellata già ricevuto, a fronte dell'esecuzione di lavori realizzati in forza di contratto nullo, l'importo di oltre € 67.000,00, non sia stato fornito alcun elemento idoneo a far ritenere che l'appellata abbia sopportato costi superiori a quell'importo.
7. Venendo al regolamento delle spese processuali si rileva come, tenuto conto dell'esito decisorio del giudizio e delle ragioni poste alla base della decisione, sussistano i presupposti per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) ACCOGLIE l'appello per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza REVOCA il decreto ingiuntivo n. 841/2020 rigettando, per l'effetto, la domanda svolta dall'odierna appella in via monitoria;
2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 4.03.2025
La Consigliera est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1327/2023 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 18.02.2025, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore geom. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Teramo alla Via Torre Bruciata nn. 17/21 Parte_2
presso e nello studio degli avv.ti Carlo Scarpantoni, Luca Scarpantoni e Claudia
Scarpantoni, che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata all'atto di appello.
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Roseto degli Abruzzi (TE) alla Via Nazionale n. 519 presso e nello studio dell'avv. Francesco Giannace che, congiuntamente all'avv. Roberto Tinari, la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 991/2023 del Tribunale di Teramo pubblicata il
26.10.2023 – altri contratti atipici
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “1. In accoglimento dell'appello, riformare integralmente la sentenza impugnata n. 991 emessa dal Tribunale di Teramo pubblicata il 26 Ottobre 2023 e notificata il successivo 22
Novembre.
2. Respingere la domanda proposta dalla previa revoca del decreto Controparte_1
ingiuntivo 841/2020, in quanto infondata in fatto e diritto.
3. Condannare la società appellata alla rifusione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio e al rimborso del contributo unificato.”
Per l'appellato:
“- SUB. A accertare e dichiarare la nullità, assoluta ed insanabile, dell'atto di citazione in appello notificato, per omessa indicazione dei corretti termini a comparire per il convenuto appellato, con ogni conseguente statuizione di legge;
- SUB. B accertare e dichiarare la manifesta inammissibilità dell'appello proposto dalla avverso la sentenza nr. 991/2023 pubblicata in data 26.10.2023, Parte_1
con ogni conseguente statuizione di legge;
- SUB. C rigettare in ogni sua parte e motivazione, l'appello proposto dalla soc.
[...]
e per l'effetto confermare integralmente, in ogni sua parte e statuizione, la Parte_1
sentenza nr. 991/2023, emessa dal Tribunale Civile di Teramo - Giudice Dott.ssa Carla
Fazzini, pubblicata in data 26.10.2023, a definizione del giudizio ruolo nr. 2691/2020 R.G., con ogni conseguente statuizione di legge.
Con vittoria di spese e compensi di avvocato di entrambe i gradi di giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza –resa all'esito del giudizio di primo grado n. 2691/2020 promosso da contro con atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 Controparte_1
841/2020 (con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 10.000,00, oltre accessori e spese di procedura, a titolo di residuo corrispettivo delle lavorazioni indicate nella fattura n. 10 del 24.12.2019 riguardante l'acconto del 2° SAL del cantiere di Civitella Casanova giusta contratto di subappalto del 3.6.2019), del quale aveva chiesto la revoca, giudizio dell'ambito del quale si era costituita l'opposta, preliminarmente disconoscendo il contratto di subappalto datato 3.06.2019 depositato dalla opponente, nel merito chiedendo il rigetto dell'opposizione- il Tribunale di Teramo così statuiva:
“ - rigetta l'opposizione, per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 841/2020; - condanna in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese processuali in favore dell'opposta, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali al difensore, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge dovuti.”
1.1.In sede di opposizione l'opponente -premesso di aver stipulato con la controparte, in data
3.06.2019, un contratto subappalto con il quale era stata affidata a quest'ultima una quota di lavori di recupero dell'agibilità di un fabbricato danneggiato dal sisma del 2009 sito in Civitella Casanova, in particolare lavorazioni che raggiungevano la soglia del 30%, in conformità al limite percentuale prescritto dall'art. 118 D.Lgs 163/2006, il tutto come da contratto prodotto in giudizio da essa opponente- aveva dato atto che le opere di subaffidamento erano state regolarmente eseguite (con la sola eccezione di un difetto esecutivo che, contestato dalla stazione appaltante, aveva richiesto l'intervento di ripristino della società e una spesa di € Pt_1
3.745,00 oltre IVA).
Aveva sostenuto che la contabilità finale descriveva analiticamente le categorie dei lavori ed i relativi costi e recava un importo finale di € 27.470,61, spiegando che il corrispettivo maturato dalla era stato soddisfatto mediante bonifici bancari effettuati a saldo CP_1
delle fatture emesse a sua copertura, mentre la fattura n. 10 del 2019, pure riferita al contratto di subappalto, non trovava alcuna plausibile giustificazione, stante l'intervenuta estinzione dell'obbligazione pecuniaria assunta.
1.2. La convenuta opposta si era costituita ed aveva disconosciuto il contratto di subappalto prodotto dalla opponente, chiarendo di aver firmato un diverso contratto di subappalto che quantificava il corrispettivo dei lavori in € 84.916,64 e di aver eseguito lavori per il complessivo importo di € 77.935,71, sicché, al netto degli importi ricevuti dalla controparte
(pari a complessivi € 67.935,71), residuava un suo credito di € 10.000,00.
1.3. Il Tribunale, ricordati i principi che governano la ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e dato atto che il contratto di subappalto prodotto dall'opponente non poteva essere utilizzato in giudizio (atteso che questa all'udienza del giorno 1.07.2021 aveva dichiarato di non volersene avvalere), rilevava che parte opposta, con la produzione del contratto di subappalto sottoscritto dalle parti (legittimante la pretesa creditoria unitamente agli altri documenti depositati nel fascicolo) e con la contestuale allegazione dell'inadempimento della controparte, aveva adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante, mentre parte opponente non aveva dato prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa, essendosi limitata a formulare eccezioni generiche, dilatorie ed anche inammissibili, in quanto prive di concreto contenuto poiché non esplicitanti le ragioni della pretesa infondatezza dell'importo del corrispettivo richiesto.
1.4. Evidenziava che: - il contratto di subappalto personalmente sottoscritto in data 3.6.2019 era quello che indicava l'importo complessivo dei lavori in €. 84.335,88, composto da 30 articoli, siglato in ognuna delle dieci pagine e con sottoscrizione in calce, depositato dalla convenuta;
- la aveva eseguito la quasi totalità dei lavori del cantiere oggetto Controparte_1
del giudizio, come risultanti dalle contabilità redatte dal Direttore dei Lavori Ing. Persona_1
(I, II e III SAL); - per tali lavori la società opposta aveva percepito la somma
[...] complessiva di € 67.935,71 sulla maggior somma dovuta pari ad € 77.935,71, come da fatture e relativi bonifici ivi elencati, per cui residuava il credito di € 10.000,00 di cui al provvedimento monitorio opposto;
- dalle risultanze istruttorie non emergeva che la opponente avesse, nel corso dei lavori, contestato difetti esecutivi nella realizzazione delle opere, né che la società opposta fosse stata diffidata ad eseguire opere di ripristino di vizi o difetti realizzativi, e neppure era stato fornito riscontro probatorio del preteso intervento di ripristino della società opponente per una spesa complessiva di € 3.745,00 oltre IVA.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendo la riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza sulla base di plurime doglianze con le quali sostanzialmente lamenta l'erronea applicazione al caso di specie del principio relativo alla ripartizione dell'onere probatorio e l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
3. Nell'ambito del procedimento di appello si è costituita l'appellata Controparte_1 contestando il gravame, del quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità, mentre nel merito ne ha invocato il rigetto.
Ha ad ogni modo dedotto che per l'ipotesi in cui “l'adito Giudicante dovesse ritenere nullo il contratto effettivamente sottoscritto dalla per l'importo lavori complessivo Controparte_1 di € 84.335,88”…”non vi è dubbio che avrebbe trovato applicazione nel caso de quo la fattispecie di cui all'art. 2041 c.c.”
Ha invero spiegato che “Non vi è dubbio che, come dedotto in primo grado, nella fattispecie de quo in subordine sussistano tutti i requisiti dell'arricchimento ingiustificato”.
4. All'esito dell'udienza del 4.06.2024 celebrata secondo le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio, giusta ordinanza del 6.06.2024, ha rinviato la causa per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 18.02.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 18.2.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
20.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione. 5. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di nullità dell'atto di citazione in appello, per erronea indicazione del termine a comparire per l'appellata, e di inammissibilità del gravame, per violazione dell'art. 342 c.p.c.
5.1 In particolare, con la prima eccezione, l'appellata evidenzia che nell'atto di citazione in appello la società appellata è stata invitata “ai sensi del novellato articolo 163 c.p.c. co 3 n.
7, a costituirsi nel termine di 70 giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c.” per non incombere nelle decadenze di legge.
Rileva che a seguito della riforma, se l'immutato art. 347 comma 1 c.p.c. continua a recitare che “la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale”, è evidente che si tratta di un mero difetto di coordinamento normativo, dovendo ritenersi fermo per il giudizio di appello il termine di costituzione di 20 giorni.
Con la seconda eccezione, l'appellata denuncia l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. che, nel testo riformato, prevede che l'appello deve essere espressamente motivato e per ciascuno di motivi di appello deve essere indicato in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione.
5.2. Quanto alla prima eccezione si rileva che l'atto di citazione in appello, con udienza di comparizione delle parti indicata per il 28.05.2024, è stato notificato all'appellata in data
22.12.2023, ed essa si è costituita in giudizio in data 7.05.2024, dunque venti giorni liberi prima della richiamata udienza.
Ciò detto si rileva che l'eccezione deve considerarsi superata dalla tempestiva costituzione della appellata nel termine di venti giorni prima dell'udienza.
Nel caso di specie, la costituzione dell'appellata e il raggiungimento dello scopo dell'atto di appello, con conseguente possibilità dell'appellata di predisporre le proprie difese, effettivamente approntate, e la mancata espressa richiesta di fissazione di nuova udienza, non consentono di accogliere l'eccezione di nullità dell'appello proposto.
5.3. Va parimenti disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intero atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.: al riguardo va rilevato come, dall'esame complessivo dell'atto di gravame, sia possibile individuare le parti della sentenza colpite da impugnativa e sia altresì possibile enucleare le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi, come recentemente chiarito da Cass. SS.UU. 27199/2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. 6. Passando all'esame del merito, il Collegio rileva che l'appello va accolto sul dirimente e pregiudiziale rilievo (non formulato dall'appellante ma rilevabile d'ufficio anche in grado di appello) della nullità del contratto di subappalto stipulato tra le parti, sul quale l'appellata ha basato in primo grado la propria pretesa creditoria.
6.1. Va subito rilevato che non si impone in questo caso la necessità di assegnare alle parti il termine previsto dall'art. 101 c.p.c., atteso che la questione della nullità del contratto è stata espressamente considerata e dedotta dalla parte appellata (opposta in primo grado) sin dal primo grado di giudizio quando, come detto al paragrafo 3, ha espressamente richiesto, per l'ipotesi in cui il giudice avesse considerato nullo il contratto di subappalto, la corresponsione dell'importo di € 10.000,00 a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
Invero in sede di prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. ha concluso in via subordinata
“- nella sola e denegata ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse ritenere nullo il contratto di subappalto per l'importo lavori €uro 84.335,88 condannare la a Parte_1 titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., al pagamento della somma di € 10.000,00 in favore della soc. oltre interessi e rivalutazione monetaria”. Controparte_1
Detta richiesta l'appellata ha poi ribadito nel corpo della comparsa di costituzione e risposta, senza che la parte appellante prendesse in alcun modo posizione sul punto, nel primo come nel presente grado.
6.2. Orbene si rileva che, a fronte di un contratto di appalto principale intercorso tra la
[...]
e il committente dell'importo di complessivi € Parte_1 Controparte_3
109.830,65 (€ 100.109,52 + € 9.721,13), come da computo metrico allegato al contratto di subappalto, il subappalto ha ad oggetto lavori per complessivi € 105.419,86 (€ 95.698,73 +
€ 9.721,13), che, solo in ragione dell'applicazione del pattuito ribasso del 20%, conduce al corrispettivo pattuito il subappalto in misura pari ad € 84.335,88.
6.3 E' palese pertanto nella specie il superamento del limite previsto dall'art. 11 comma 6, del D.L. n. 78/2015 convertito in L. n. 125/2015, il quale dispone “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1656 del codice civile, le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto per le lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della quota parte del trenta per cento dei lavori. Sono nulle tutte le clausole che dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore o ulteriori subappaltati. E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare al committente, copia dei contratti con il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto dei lavori affidati. Il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o costruzione non può essere ceduto, sotto qualsiasi forma, anche riconducibile alla cessione di ramo d'azienda, neanche parzialmente, a pena di nullità”. 6.4. A tanto consegue il rigetto della domanda avanzata dall'opposta in primo grado in quanto basata su titolo affetto da nullità, rilevabile d'ufficio dal giudice.
Invero, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, “Il potere di rilievo ufficioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad un controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione -e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia- trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante perciò un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello ex art. 345 c.p.c.” (Cass. SS.UU. n. 26243/2014 e 7294/2017; Cass. 19251/2018;
Cass. 26595/2019).
6.5. Non meritevole di accoglimento si rivela la richiesta formulata dall'opposta di riconoscimento dell'importo di € 10.000,00 ex art. 2041 c.c. a titolo di indebito arricchimento, riproposta dall'appellata nel presente grado di giudizio.
Va invero esclusa nella specie la ricorrenza dei presupposti (la cui prova e, prima ancora, allegazione gravavano sulla richiedente) di cui all'art. 2041 c.c. ed in particolare del quantum dell'indennizzo eventualmente spettante.
Premesso invero che l'attrice ha agito onde ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite secondo i prezzi indicati nelle fatture prodotte in atti (ovviamente pattuiti in misura utile al conseguimento di utili per la subappaltatrice), si rileva come in tema di indebito arricchimento l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. sia limitata al danno emergente e non si estenda al lucro cessante, sicché sarebbe stato onere dell'appellata sin dal primo grado dimostrare e, prima ancora allegare, in modo specifico i costi sostenuti in relazione ai lavori svolti, palesemente inidonee rivelandosi al riguardo le fatture emesse a carico dell'appellante che prevedono l'applicazione dei prezzi contrattuali.
Né può essere ignorato che, avendo l'appellata già ricevuto, a fronte dell'esecuzione di lavori realizzati in forza di contratto nullo, l'importo di oltre € 67.000,00, non sia stato fornito alcun elemento idoneo a far ritenere che l'appellata abbia sopportato costi superiori a quell'importo.
7. Venendo al regolamento delle spese processuali si rileva come, tenuto conto dell'esito decisorio del giudizio e delle ragioni poste alla base della decisione, sussistano i presupposti per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) ACCOGLIE l'appello per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza REVOCA il decreto ingiuntivo n. 841/2020 rigettando, per l'effetto, la domanda svolta dall'odierna appella in via monitoria;
2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 4.03.2025
La Consigliera est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)