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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16764/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16764/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI Parte_1 CodiceFiscale_1
STEVE, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ACHILLE EANDI, CP_1 CodiceFiscale_2
presso il cui studio ha eletto domicilio
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale,
- Dato atto che i figli hanno raggiunto la maggiore età in corso di causa e non v'è luogo a provvedere
sull'affidamento; - Disporre che il padre versi entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti, l'assegno periodico mensile di € 200,00 (€
pagina 1 di 6 100,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero altra somma ritenuta congrua dal Tribunale in relazione all'età e alle esigenze dei figli;
oltre ad 1/4 delle
spese: mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative, necessitate e comunque
documentate.
SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE DEL CONVENUTO:
- Rigettare la domanda di corresponsione di assegno divorzile;
Per parte convenuta:
“contrariis rejectis,
-Tenuto conto dell'attuale stato di estrema indigenza del sig. , disporre che lo stesso CP_1
contribuisca al mantenimento dei figli, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti,
secondo le modalità ritenute di giustizia e, in ogni caso, in misura inferiore a quanto richiesto dalla
sig.ra ; Parte_1
-Disporre che la sig.ra corrisponda al sig. , a titolo di assegno Parte_1 CP_1
divorzile, sino a che lo stesso non divenga economicamente autosufficiente, la somma di € 500,00
mensili, o quella ritenuta di giustizia, da versarsi entro il giorno cinque del mese;
somma
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RIVA PRESSO Parte_1 CP_1
CHIERI (TO), il 07/11/2002.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVA PRESSO
CHIERI (atto n. 675, Uff.4, parte II, Serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: , il 24/7/2003 e il 16/7/2005. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale
di Torino in data 10/9/2019.
Con ricorso depositato il 01/09/2021 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge pagina 2 di 6 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Inoltre, Ella chiedeva l'assegnazione della casa
Per_ coniugale, affidamento esclusivo della figlia con modalità di frequentazione padre-figlia secondo i desideri di quest'ultima e un contributo al mantenimento nei confronti di entrambi i figli.
In data 26/02/2022 si costituiva in giudizio il sig. contestando in parte le richieste di parte CP_1
ricorrente. In particolare, Egli chiedeva l'affidamento condiviso della figlia minore, un contributo al mantenimento dei figli attesa la sua situazione di indigenza e un assegno divorzile nella misura di euro
500,00. Parte convenuta formulava altresì istanze istruttorie.
Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Il Presidente, con ordinanza in data 21/03/2022, disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza del 05/10/2023, entrambe le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni richiamate in epigrafe e precisate alla medesima udienza.
In data 14/12/2023 veniva emessa sentenza parziale di divorzio n. 5146/2023, con prosecuzione del giudizio sulle questioni economiche.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza del 7/11/2024, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Deve preliminarmente darsi atto che, nelle more del giudizio, i figli sono divenuti maggiorenni, di talché nulla deve disporsi in ordine ad affidamento, collocazione e visite con il genitore non collocatario.
Sul mantenimento dei figli
All'epoca degli accordi di separazione, la situazione lavorativa e reddituale di parte ricorrente era pari a quella attuale. La signora svolgeva la professione di medico, mentre il sig. era Parte_1 CP_1
disoccupato. In tale sede era stato previsto un mantenimento a carico del padre per i figli di euro 200,00
mensili (euro 100,00 per ciascun figlio) e nessun mantenimento in favore del sig. era stato CP_1
pattuito.
pagina 3 di 6 Occorre in questa sede rilevare come, a differenza di allora, oggi il convenuto percepisce (o è prossimo alla percezione) di pensione. All'udienza presidenziale del 1.3.2022, infatti, il sig. ha CP_1
dichiarato: “in pensione potrò andarci tra tre anni, pensione che sarà discreta visto che ho lavorato per venti anni”.
Alla luce di ciò e considerato che i figli dal 2019 ad oggi sono cresciuti e maggiori sono le loro esigenze, tenuto altresì conto della natura insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, ritiene il collegio che la somma di euro 200,00 (euro 100,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie richiesta dalla ricorrente non possa essere ulteriormente ridotta e debba, dunque, essere in questa sede confermata.
Sulla richiesta di assegno divorzile di parte convenuta
Osserva preliminarmente il Collegio che, con la nota pronuncia n. 18287/2018 dell'11.7.2018, le
Sezioni Unite della Cassazione hanno rilevato la necessità di eliminare la “rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio”, con conseguente “inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata” e ciò al fine di escludere i rischi di ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti,
dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti,
caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché
non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
La Suprema Corte, dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici (Cass. n. 11504 del 10/05/2017, conf. (cfr. in particolare Cass. n.
15481/17, Cass. n. 19721/17, Cass. n. 20525/17; Cass. n. 23602/17, Cass. n. 25697/17, Cass. n.
2042/2018 e Cass. n. 2043/2018), ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una di tipo perequativo-compensativa che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, deve pagina 4 di 6 tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti per porre a carico della ricorrente un assegno divorzile in favore del marito.
Quanto al profilo compensativo, parte convenuta non ha provato di aver rinunciato alla propria attività
lavorativa per rimanere a casa ad accudire i figli e per favorire la carriera della moglie. Egli, infatti, ha rinunciato all'escussione del teste (figlio) inizialmente indicato, dichiarando di non volerlo sottoporre ad ulteriore pressione. Ha chiesto poi di sostituirlo con la figlia, nel frattempo divenuta maggiorenne:
con decisione che questo collegio condivide, il giudice istruttore non ha ammesso la sostituzione del teste in quanto non vi era motivo (in assenza di espressa motivazione) per sostituire un figlio con un altro figlio.
Non è dunque stata fornita la prova di un'eventuale rinuncia da parte del sig. alla propria CP_1
carriera in favore della famiglia e della moglie, anche a fronte delle contestazioni della ricorrente che ha allegato di aver sempre seguito personalmente i minori con l'ausilio di una baby sitter.
Del pari, anche sotto al profilo assistenziale non si ritiene che il sig. abbia diritto ad assegno CP_1
divorzile. In primo luogo, infatti, deve evidenziarsi come all'epoca della separazione consensuale,
quando egli già allegava di essere da anni disoccupato, non era stato previsto un assegno di mantenimento in suo favore. Inoltre, come detto, egli avrà presto accesso (se già non l'ha avuto) a pensione che, per sua stessa ammissione, sarà di tutto rispetto.
La domanda del sig. deve dunque essere rigettata. CP_1
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile (scaglione da
26.000 a 52.000 euro, ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014), della difficoltà della causa, delle questioni trattate e della durata del giudizio.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
dato atto dell'intervenuta pronuncia parziale di divorzio,
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 Parte_1
somma di euro 200,00 (euro 100,00 per ciascun figlio), annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino del 15.03.2016.
RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata dal sig. . CP_1
CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
, spese liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 3808,00 (di cui €
[...]
850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1452,50
per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Così deciso in Torino, il 4.4.2025
Il Presidente
dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
dott.ssa Isabella Messina
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16764/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI Parte_1 CodiceFiscale_1
STEVE, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ACHILLE EANDI, CP_1 CodiceFiscale_2
presso il cui studio ha eletto domicilio
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale,
- Dato atto che i figli hanno raggiunto la maggiore età in corso di causa e non v'è luogo a provvedere
sull'affidamento; - Disporre che il padre versi entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti, l'assegno periodico mensile di € 200,00 (€
pagina 1 di 6 100,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero altra somma ritenuta congrua dal Tribunale in relazione all'età e alle esigenze dei figli;
oltre ad 1/4 delle
spese: mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative, necessitate e comunque
documentate.
SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE DEL CONVENUTO:
- Rigettare la domanda di corresponsione di assegno divorzile;
Per parte convenuta:
“contrariis rejectis,
-Tenuto conto dell'attuale stato di estrema indigenza del sig. , disporre che lo stesso CP_1
contribuisca al mantenimento dei figli, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti,
secondo le modalità ritenute di giustizia e, in ogni caso, in misura inferiore a quanto richiesto dalla
sig.ra ; Parte_1
-Disporre che la sig.ra corrisponda al sig. , a titolo di assegno Parte_1 CP_1
divorzile, sino a che lo stesso non divenga economicamente autosufficiente, la somma di € 500,00
mensili, o quella ritenuta di giustizia, da versarsi entro il giorno cinque del mese;
somma
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RIVA PRESSO Parte_1 CP_1
CHIERI (TO), il 07/11/2002.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVA PRESSO
CHIERI (atto n. 675, Uff.4, parte II, Serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: , il 24/7/2003 e il 16/7/2005. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale
di Torino in data 10/9/2019.
Con ricorso depositato il 01/09/2021 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge pagina 2 di 6 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Inoltre, Ella chiedeva l'assegnazione della casa
Per_ coniugale, affidamento esclusivo della figlia con modalità di frequentazione padre-figlia secondo i desideri di quest'ultima e un contributo al mantenimento nei confronti di entrambi i figli.
In data 26/02/2022 si costituiva in giudizio il sig. contestando in parte le richieste di parte CP_1
ricorrente. In particolare, Egli chiedeva l'affidamento condiviso della figlia minore, un contributo al mantenimento dei figli attesa la sua situazione di indigenza e un assegno divorzile nella misura di euro
500,00. Parte convenuta formulava altresì istanze istruttorie.
Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Il Presidente, con ordinanza in data 21/03/2022, disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza del 05/10/2023, entrambe le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni richiamate in epigrafe e precisate alla medesima udienza.
In data 14/12/2023 veniva emessa sentenza parziale di divorzio n. 5146/2023, con prosecuzione del giudizio sulle questioni economiche.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza del 7/11/2024, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Deve preliminarmente darsi atto che, nelle more del giudizio, i figli sono divenuti maggiorenni, di talché nulla deve disporsi in ordine ad affidamento, collocazione e visite con il genitore non collocatario.
Sul mantenimento dei figli
All'epoca degli accordi di separazione, la situazione lavorativa e reddituale di parte ricorrente era pari a quella attuale. La signora svolgeva la professione di medico, mentre il sig. era Parte_1 CP_1
disoccupato. In tale sede era stato previsto un mantenimento a carico del padre per i figli di euro 200,00
mensili (euro 100,00 per ciascun figlio) e nessun mantenimento in favore del sig. era stato CP_1
pattuito.
pagina 3 di 6 Occorre in questa sede rilevare come, a differenza di allora, oggi il convenuto percepisce (o è prossimo alla percezione) di pensione. All'udienza presidenziale del 1.3.2022, infatti, il sig. ha CP_1
dichiarato: “in pensione potrò andarci tra tre anni, pensione che sarà discreta visto che ho lavorato per venti anni”.
Alla luce di ciò e considerato che i figli dal 2019 ad oggi sono cresciuti e maggiori sono le loro esigenze, tenuto altresì conto della natura insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, ritiene il collegio che la somma di euro 200,00 (euro 100,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie richiesta dalla ricorrente non possa essere ulteriormente ridotta e debba, dunque, essere in questa sede confermata.
Sulla richiesta di assegno divorzile di parte convenuta
Osserva preliminarmente il Collegio che, con la nota pronuncia n. 18287/2018 dell'11.7.2018, le
Sezioni Unite della Cassazione hanno rilevato la necessità di eliminare la “rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio”, con conseguente “inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata” e ciò al fine di escludere i rischi di ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti,
dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti,
caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché
non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
La Suprema Corte, dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici (Cass. n. 11504 del 10/05/2017, conf. (cfr. in particolare Cass. n.
15481/17, Cass. n. 19721/17, Cass. n. 20525/17; Cass. n. 23602/17, Cass. n. 25697/17, Cass. n.
2042/2018 e Cass. n. 2043/2018), ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una di tipo perequativo-compensativa che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, deve pagina 4 di 6 tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti per porre a carico della ricorrente un assegno divorzile in favore del marito.
Quanto al profilo compensativo, parte convenuta non ha provato di aver rinunciato alla propria attività
lavorativa per rimanere a casa ad accudire i figli e per favorire la carriera della moglie. Egli, infatti, ha rinunciato all'escussione del teste (figlio) inizialmente indicato, dichiarando di non volerlo sottoporre ad ulteriore pressione. Ha chiesto poi di sostituirlo con la figlia, nel frattempo divenuta maggiorenne:
con decisione che questo collegio condivide, il giudice istruttore non ha ammesso la sostituzione del teste in quanto non vi era motivo (in assenza di espressa motivazione) per sostituire un figlio con un altro figlio.
Non è dunque stata fornita la prova di un'eventuale rinuncia da parte del sig. alla propria CP_1
carriera in favore della famiglia e della moglie, anche a fronte delle contestazioni della ricorrente che ha allegato di aver sempre seguito personalmente i minori con l'ausilio di una baby sitter.
Del pari, anche sotto al profilo assistenziale non si ritiene che il sig. abbia diritto ad assegno CP_1
divorzile. In primo luogo, infatti, deve evidenziarsi come all'epoca della separazione consensuale,
quando egli già allegava di essere da anni disoccupato, non era stato previsto un assegno di mantenimento in suo favore. Inoltre, come detto, egli avrà presto accesso (se già non l'ha avuto) a pensione che, per sua stessa ammissione, sarà di tutto rispetto.
La domanda del sig. deve dunque essere rigettata. CP_1
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile (scaglione da
26.000 a 52.000 euro, ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014), della difficoltà della causa, delle questioni trattate e della durata del giudizio.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
dato atto dell'intervenuta pronuncia parziale di divorzio,
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 Parte_1
somma di euro 200,00 (euro 100,00 per ciascun figlio), annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino del 15.03.2016.
RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata dal sig. . CP_1
CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
, spese liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 3808,00 (di cui €
[...]
850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1452,50
per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Così deciso in Torino, il 4.4.2025
Il Presidente
dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
dott.ssa Isabella Messina
pagina 6 di 6