Sentenza 17 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 17/03/2021, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/03/2021
N. 00365/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00315/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 315 del 2015, proposto da
Cosmo Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Giuri, Alessandro Veronese, Marco Avventi, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Giuri in Venezia-Marghera, via delle Industrie, 19/C P. Lybra;
contro
Provincia di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Brusegan, Katia Maretto, Giuseppe Roberto Chiaia, domiciliata in Mestre Venezia, via Forte Marghera 191;
Regione Veneto, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Veneto non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della Diffida della Provincia di Venezia, Settore Politiche Ambientali, del 4.12.2014, prot. n. 101723, assunta ai sensi dell’art. 29 decies, comma 9, del D.Lgs n. 152/2006, in riferimento all'impianto esercito da Cosmo Ambiente S.r.l.;
- di ogni altro atto connesso per presupposizione e consequenzialità, con particolare riferimento alla nota ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia prot. n. 105408/14/SCA del 23 ottobre 2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2021 il dott. Alessio Falferi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.3.2015, la società Cosmo Ambiente srl impugnava il provvedimento di data 4.12.2014, meglio indicato in epigrafe, con cui la Provincia di Venezia, in relazione all’impianto tecnologico sito nel Comune di Noale in via Mestrina n. 46X e a seguito dei sopralluoghi effettuati 31.7.2014 e 27.8.2014, diffidava la medesima società:
“1.ad effettuare attività di recupero e smaltimento dei rifiuti in conformità al D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. ed alle prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale DGR 213 del 26.2.2013 e in particolare:
a) del punto 22 All. B alla DGR 213 del 26.2.2013, che prescrive che le caratteristiche ambientali dei rifiuti e/o dei prodotti non devono essere perseguite mediante pratiche fondate sulla mera diluizione anche incrociata.
b) del punto 6 a) All. A alla DGR 213 del 26.2.2013, che prevede l’esecuzione di test di cessione sui prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti destinati ad entrare in contatto con il terreno e con le acque superficiali.
c) del punto 26 All. B alla DGR 213 del 26.2.2013, che prescrive che la linea di lavorazione dei rifiuti destinati alla produzione di aggregati non legati deve portare all’ottenimento di materiali ambientalmente sicuri eluato rispetti i limiti previsti dall’Allegato 3 del DM 05/02/98. Gli aggregati non legati che siano addizionati con leganti idraulici, ai fini di eventuale stabilizzazione geotecnica, dovranno parimenti possedere le medesime caratteristiche.
d) del punto 21 All. B alla DGR 213 del 26.02.2013, che prescrive che qualora i rifiuti provengano da siti contaminati assoggettati alle procedure di cui al Titolo V della Parte IV, del D.L.gs. n. 152/06 e s.m.i., se destinati alla filiera del recupero, i contaminanti dovranno essere ricondotti entro le C.S.C. (colonna A o colonna B, tabella 1, Allegato V).
e) delle operazioni di trattamento autorizzate con DGR 213 del 26.02.2013.
f) delle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e smi, relativamente alla codifica delle operazioni di recupero svolte e all’attribuzione dei corretti codici CER ai rifiuti prodotti.
2. A trasmettere entro 30 giorni dal ricevimento della presente diffida, alla Provincia di Venezia ed agli Enti in indirizzo, una relazione che riporti le procedure interne di autocontrollo adottate per assicurare il rispetto delle prescrizioni autorizzatorie riportate al precedente punto”.
La ricorrente denunciava si seguenti vizi: “ I. Incompetenza. Violazione di legge, con riferimento all’art. 5 bis della L.R. n. 33/1985. Violazione di legge, con riferimento all’art. 29 decies, comma 9, del D.Lgs n. 152/2006. Eccesso di potere per manifesta illogicità e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; II. Violazione di legge, con riferimento all’art. 29 decies, comma 9, del D.Lgs n. 152/2006 ed alla DGRV n. 264/2013. Incompetenza. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, della carenza di istruttoria, della contraddittorietà e della perplessità dell’azione amministrativa; III. Violazione di legge, con riferimento all’ar.t 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs n. 152/2006 e con riferimento alla DGRV n. 1060 del 2014. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione; IV. Violazione di legge, con riferimento all’art. 29 decies, comma 9, del D.Lgs n. 152/2006. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ”.
Con atto depositato in data 26.3.2015, si costituiva in giudizio la Provincia di Venezia, chiedendo il rigetto del ricorso.
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie difensive e di replica: in particolare, con memoria difensiva depositata in data 23.12.2020, la Provincia di Venezia ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la diffida impugnata è stata superata dall’emanazione del provvedimento di A.I.A. definitiva approvato con Decreto regionale n. 45 del 15.12.2016 che recepisce tutte le azioni diffidate con il provvedimento gravato; dunque, l’eventuale annullamento della diffida non determinerebbe alcun vantaggio per la ricorrente; con memoria di replica depositata il 30.12.2020, la ricorrente ha ribadito la persistenza dell’interesse alla decisione, da un lato, per l’accertamento della sussistenza delle asserite violazioni di prescrizioni autorizzative e, dall’altro, in quanto, l’art. 29 decies, comma 9, lett. c), del D.Lgs. n. 152/2006 consente all’Autorità Competente di procedere alla revoca dell’autorizzazione e alla chiusura dell’installazione non solo “ in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ” – eventualità superata nel caso di specie, in funzione del nuovo assetto autorizzativo – ma anche “ in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l’ambiente ”, cosicché il provvedimento impugnato costituirebbe una violazione precedentemente accertata di cui l’Autorità competente potrebbe tenere conto in futuro ai fini dell’adozione dei provvedimenti contemplati dal menzionato art. 29.
Alla Pubblica Udienza del 27 gennaio 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.
E’ necessario, preliminarmente, scrutinare l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione resistente.
L’eccezione è fondata e va accolta.
Con decreto regionale n. 45 del 15.12.2016 è stato rilasciata alla ditta ricorrente l’Autorizzazione Integrata Ambientale (in sigla A.I.A.) definitiva relativamente all’impianto in questione (già oggetto di autorizzazione all’esercizio provvisorio di cui alla DGRV n. 213/2013), nella quale sono state recepite tutte le azioni e prescrizioni di cui alla diffida impugnata con il presente ricorso, circostanza pacifica tra le parti e non contestata.
Dunque, il rilascio dell’A.I.A. definitiva –che, come detto, contempla tutte le azioni diffidate - determina il venir meno dell’interesse al ricorso, atteso che un suo eventuale accoglimento non sarebbe di alcuna utilità per la società ricorrente.
Non sono condivisibili, a tal proposito, i rilievi sviluppati dalla ricorrente.
Invero, sotto un primo profilo, non costituisce idoneo interesse alla decisione quello sotteso all’accertamento della sussistenza di violazioni di prescrizioni successivamente accettate dalla società interessata e recepite nell’A.I.A. definitiva, anche considerando che parte ricorrente non formula domanda risarcitoria (né riserva di formulazione), né chiede l’accertamento di cui all’art. 34, comma 3, CPA.
Sotto distinto profilo, nemmeno è condivisibile l’asserita sussistenza dell’interesse alla decisione in relazione alla previsione di cui all’art. 29 decies, comma 9, lett. c), del D.Lgs n. 152/2006: invero, la lettera c) del suddetto comma 9 dispone che l’Autorità competente procede alla revoca dell’autorizzazione e alla chiusura dell’installazione “in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida” – e tale eventualità come riconosciuto dalla stessa ricorrente, è superata in funzione del nuovo titolo autorizzativo – “e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente ”, ragione per cui l’Autorità competente – a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente- non potrebbe tenere conto del provvedimento impugnato, in applicazione dell’ultimo periodo della disposizione normativa in esame, ai fini dell’adozione di futuri provvedimenti di revoca dell’autorizzazione, in quanto, nel caso di cui si tratta, non si era trattato di “ violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente” –qualificazione del tutto assente nell’atto di diffida qui gravata -, con conseguente inapplicabilità della seconda parte della previsione sopra riportata. Anche sotto tale profilo, pertanto, alcun interesse risulta in capo alla società ricorrente.
In conclusione, alla luce degli esposti rilievi, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), CPA.
Le spese di causa, giusta la evidente particolarità della vicenda, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO