Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 21/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 19 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] e residente in , CF Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MAUCERI FRANCESCO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nata a [...] [...] residente in Controparte_1
CF elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv PARDO MASSIMO C.F._2
. che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 20.2.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 24/06/1987 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di MILITELLO IN VAL DI CATANIA al n. 17 anno 1987 parte II serie A
l ricorrenti esponevano che con sentenza n. 415/2003 del 12.06.2003, pubblicata il 21/10/2003 il
Tribunale di Caltagirone aveva pronunciato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 20.2.2025 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, giuste conclusioni rese in data 30.1.2025, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata pronunciata con sentenza del
12.06.2003
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in data 24/06/1987 annotato nel registro degli atti di Pt_1 Controparte_1
matrimonio del comune al MILITELLO IN VAL DI CATANIA al n. 17 anno 1987 parte II serie A
alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento. Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 20.2.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo