Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4390 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281- sexies c.p.c, all'udienza del giorno 14/02/2025 e vertente
TRA
c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Monia Laghi in virtù di procura allegata all'atto di appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio di detto difensore in Roma, via Pompeo Magno n. 94;
APPELLANTE
E
(RM) (c.f. Controparte_1
) in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, P.IVA_1
Cardaropoli in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Carmine
Cardaropoli in Roma, via A. Mordini n. 14;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro sentenza n. 578/2020 del Tribunale di Civitavecchia pubblicata in data 2/07/2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: < Pt_1
ha adito l'intestato Tribunale dichiarando di riassumere il giudizio di
[...]
opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Velletri in data 22.8.2017 contro il Convenuto e contenente l'ingiunzione allo stesso di pagare la CP_1
somma di € 20.066,68 in forza di fatture emesse dalla EC Green Building and
Project Management per lavori di ristrutturazione condominiale. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo istaurato da si è Parte_2
concluso con sentenza n. 1271 del 4/7/2019 mediante la quale il tribunale di Velletri ha dichiarato la propria incompetenza e ha assegnato alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio innanzi all'intestato Tribunale. L'attrice ha riformulato in questa sede le conclusioni avanzate nel giudizio di opposizione volte al rigetto dell'opposizione, alla conferma del decreto opposto e in ogni caso alla condanna del al pagamento delle somme dovute quale corrispettivo del contratto di CP_1
appalto stipulato tra le parti. Si è costituito il convenuto riproponendo le CP_1
contestazioni contenute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendo il rigetto della domanda monitoria, l'accertamento della nullità del decreto opposto e, in via riconvenzionale di dichiarare risolto il contratto dal quale deriverebbe il preteso credito per inadempimento dell'attrice, con conseguente obbligo a suo carico di risarcire i conseguenti danni, nonché di pagamento della penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori. Il ha altresì richiesto in via riconvenzionale la CP_1
condanna dell'attrice alla restituzione della somma di € 17.433,35 pagata quale corrispettivo per i lavori eseguiti, rivelatosi ad un esame tecnico sproporzionato e quindi non dovuto. La causa veniva istruita soltanto in forma documentale e il giudice all'udienza del 2.7.2020 fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., invitava le parti a discutere la causa e si ritirava incamera di consiglio per la decisione.>>
§ 2. – Il Tribunale di Civitavecchia con sentenza n. 578/2020 così statuiva: <<
RIGETTA la domanda attorea;
ACCOGLIE la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta ex art. 2033 c.c. e per l'effetto CONDANNA l'attrice alla restituzione a favore del della somma di € 17.433,35, oltre interessi Parte_2
al tasso legale con decorrenza dal giorno della domanda fino all'effettivo pagamento.
RIGETTA le altre domande formulate in via riconvenzionale dal convenuto.
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in € 4.835,00, oltre spese Parte_1
generali nella misura del 15%, Iva (ove dovuta) e C.p.a. a favore del
[...]
.>> Parte_2
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< preliminarmente si rileva che il presente giudizio non può avere ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in data 22.8.2017 dal Tribunale di Velletri, in quanto tale decreto è stato dichiarato nullo ed espressamente revocato dallo stesso Tribunale con sentenza del
4.7.2019. Il giudizio istaurato deve essere pertanto qualificato come nuovo giudizio volto all'accertamento del credito di contro il Parte_1 Parte_2
quale corrispettivo per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione
[...]
condominiale da parte della ditta di cui la stessa è titolare, in adempimento di un contratto di appalto stipulato tra le parti in data 22.5.2014. Sul punto anche la Suprema
Corte di Cassazione, con un orientamento consolidato, ha chiarito che “L'ordinanza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia dichiarato la propria incompetenza, contiene necessariamente la declaratoria, ancorché implicita, di invalidità e di revoca del decreto stesso e non implica, quindi, alcuna declinatoria della competenza a conoscere dell'opposizione al decreto stesso, sicché l'eventuale riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio” (Cass Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20935 del 17/10/2016). La domanda attorea volta all'adempimento del contratto d'appalto di lavori stipulato in data tra EC
Green Building and Project Management e il Controparte_2
, non può trovare accoglimento in quanto il contratto è inefficace. Tale
[...]
contratto è stato sottoscritto in data 22.5.2014 da quale Testimone_1
rappresentante della EC Green Building and Project Management. Tuttavia, dalla visura camerale allegata alla comparsa di costituzione e risposta emerge che il non ha mai avuto poteri di rappresentanza della ditta individuale di cui è sempre Tes_1
stata titolare soltanto Non è stata, peraltro, depositata in atti nessuna Parte_1
procura speciale conferita da quest'ultima al per la stipula del contratto, né è Tes_1
intervenuta alcuna ratifica prima della risoluzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 1399 co 3 c.c. “Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica”. Nel caso di specie con atto di risoluzione contrattuale del 19.2.2015 (allegato alla comparsa di risposta) stipulato da
[...]
e dall'amministratore del Convenuto, le parti hanno Tes_1 CP_1
concordemente risolto il contratto di appalto del 22.5.2014 e dichiarano di essere pienamente soddisfatti dalle controprestazioni reciprocamente effettuate. Non risultando intervenuta alcuna ratifica prima della sua risoluzione, la quale Pt_1
titolare della ditta di ristrutturazione non può rivendicare la produzione di effetti del contratto nei suoi confronti. D'altronde la ricorrente non può pretendere il corrispettivo per i lavori svolti dalla ditta di cui è titolare neanche ad altro titolo, non avendo formulato domanda di arricchimento senza giusta causa nel presente giudizio
(Cassazione Civile, Sezioni Unite Civile, Sentenza 13-08-2018, n. 22404; Corte di
Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 13 giugno 2018, n. 15496). Le argomentazioni fin qui svolte in merito all'inefficacia del contratto comportano quale necessaria conseguenza anche il rigetto delle domande riconvenzionali formulate dal CP_1
convenuto relative al pagamento della penale contrattualmente prevista per il ritardo nell'esecuzione dei lavori e all'accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'attrice e del conseguente obbligo risarcitorio, in quanto presuppongono l'esistenza di un contratto valido ed efficace tra le parti. La domanda tesa alla condanna dell'attrice alla restituzione delle somme indebitamente ricevute, qualificabile come azione di indebito arricchimento ex art 2033 c.c. può, invece, trovare accoglimento. Il contratto di appalto in forza del quale le somme sono state versate è ab origine inefficace tra le parti e pertanto viene meno il titolo in forza del quale il pagamento è stato effettuato.
Inoltre, l'effettivo pagamento di € 17.433,35 da parte del convenuto alla CP_1
ditta edile EC Green Building and Project Management, quale parte del corrispettivo previsto nel contratto di appalto non è contestato dall'attrice e deve pertanto ritenersi provato ai sensi dell'art 115 c.p.c. Su tali somme vanno riconosciuti gli interessi dal giorno della domanda in quanto la presunzione di buona fede dell'accipiens opera a favore dell'attrice, in assenza di prova contraria e considerando che parte dei lavori erano stati comunque eseguiti, senza contestazioni immediate del in merito all'efficacia del contratto. Le spese di lite, liquidate e in CP_1
applicazione del Dm 55/14, devono essere in parte compensate considerato il rigetto delle domande attoree e di due su tre delle domande riconvenzionali formulate dal convenuto e poste a carico dell'attrice limitatamente alla somma di € 4.835,00 (valore domanda accolta, parametro medio) oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e c.p.a.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando undici motivi di gravame, di Parte_1
seguito illustrati;
avanzava istanza di inibitoria e rassegnava le seguenti conclusioni:<< in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.; nel merito: respingere, con ogni miglior formula, l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto opposto;
ancora nel merito: condannare comunque l'opponente al pagamento in favore di della somma di Euro 20.066,68 oltre agli interessi maturati e Parte_1
maturandi fino al dì dell'effettivo pagamento, ovvero della somma che sarà ritenuta provata ovvero equa e di giustizia, sempre con gli interessi e la rivalutazione monetaria. Condannare l'opponente al pagamento delle spese e compensi del giudizio nella misura sopra indicata, oltre al rimborso spese generali e alle rivalse di legge per cassa avvocati e IVA, da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.>>
§ 4. 1– Si costituiva il per chiedere il rigetto Controparte_3
del gravame per infondatezza dei motivi. Rassegnava le seguenti conclusioni: << in via pregiudiziale, - Respingere l'introduzione di eventuali nuove domande proposte dall'appellante, sulle quali l'appellato, in ogni caso, rifiuta il contraddittorio, dichiarando l'inammissibilità delle stesse. Con l'ulteriore richiesta dello stralcio di nuovi documenti irritualmente depositati nel presente grado di giudizio. Nel merito, - rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da Pt_1
confermando la Sentenza n. 578/2020 resa dal Tribunale di Civitavecchia in
[...]
data 02.07.2020, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro il per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso, con Parte_2
condanna al pagamento delle spese di giudizio e delle competenze in favore dell'appellato, oltre accessori previsti per legge.>>
§ 4. 2–All'udienza di prima comparizione del 11 dicembre 2020, tenutasi mediante il deposito di note scritte, la Corte rinviava la causa in quanto la sentenza impugnata non era stata depositata. Con ordinanza depositata il 22 marzo 2021 la Corte accoglieva l'istanza di inibitoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo all'udienza del 14 febbraio 2025.
Con decreto presidenziale del 12 dicembre 2024 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Hanno depositato note i difensori che all'odierna udienza precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano brevemente la causa che veniva contestualmente decisa.
§ 5. – i motivi di gravame § 5.1 – Con il primo motivo titolato: << erronea valutazione della documentazione di controparte - premessa >> censura la sentenza di primo grado per non avere il Tribunale considerato le contestazioni mosse da essa alla documentazione prodotta dal Pt_1
, convenuto in primo grado. Afferma, nello specifico, che il primo Giudice CP_1
ha errato per aver travisato i fatti allorché ha ritenuto che il contratto di appalto sottoscritto tra ed il fosse inefficace in quanto: a) sottoscritto da Tes_1 CP_1
soggetto – il - privo di poteri rappresentativi della società EC Green Tes_1
Building and Projectmanagement (di seguito EC); b) non vi era stata ratifica da parte della titolare c) e il OM avevano risolto il contratto. Pt_1 Tes_1
Sostiene che, al contrario, dalla documentazione prodotta in primo grado da essa Pt_1
non emergevano siffatte circostanze avendo ella dimostrato che EC aveva già svolto nell'anno 2012 lavori di messa in sicurezza del fabbricato del OM
[...]
ed anche all'epoca l'amministratore era;
che l'antefatto Parte_2 Persona_1
che aveva dato luogo al contratto era rappresentato dalla delibera condominiale del 12 maggio 2014 con cui il OM commissionava ulteriori lavori di ristrutturazione ed a “parlare con la titolare delle EC per avere un ulteriore sconto “ come dimostrato dal documento allegato n. 1; che il contratto d'appalto veniva sottoscritto da quale rappresentante di EC ( doc. 2); che durante il rapporto Tes_1
contrattuale dal giugno 2014 al gennaio 2015 vi era stato un continuo scambio di e- mail e di comunicazioni tra essa l'amministratore ed il direttore dei Pt_1 Per_1
lavori ( docc. da 14 a 17); che all'atto di sottoscrizione del contratto la società
EC aveva prodotto il DURC, le iscrizioni all'INPS ed all'INAIL dei dipendenti posti sui cantieri, documenti rilasciati a nome della EC che Controparte_4
essa quale titolare di EC aveva dato seguito al contratto realizzando Pt_1
opere sino al 10 gennaio 2015 parte delle quali – escluse le somme richieste nel decreto ingiuntivo – venivano regolarmente pagate al momento del SAL e dietro l'emissione della fattura;
che l'estromissione di EC dal cantiere era dipesa dalla separazione personale tra essa e che quest'ultimo e l'amministratore del Pt_1 Tes_1
condominio si erano accordati per estromettere dal cantiere EC e sostituirla con l'impresa di Tuveri che nelle more questi aveva costituto;
che in data 6 febbraio 2015 aveva ricevuto dal OM una missiva, datata 3 febbraio 2015, nella quale veniva contestata artatamente la nullità del contratto in quanto sottoscritto da falsus procurator; che essa con pec del 12 febbraio 2015 indirizzata Pt_1
all'amministratore del OM ed al direttore dei lavori aveva chiesto di poter riprendere i lavori ( doc. 23); con ulteriore missiva in data 16 febbraio 2015, redatta dall'avv.to Merilli, replicava a quanto contestato nella missiva 3-6 febbraio 2015 ed in essa sosteneva la tesi della piena validità del contratto d'appalto ( doc. 28); che il in data 19 febbraio 2015 avevano risolto il contratto d'appalto. Controparte_5
Sosteneva che il contratto d'appalto era perfettamente valido ed efficace ed il tribunale avrebbe dovuto emettere sentenza di segno contrario rispetto a quella assunta e ciò sulla base della documentazione in atti che invece non aveva letto.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << sulle funzioni del sig. Testimone_1
all'interno della opponente >> sostiene che il Tribunale ha errato nel considerare un c.d. falsus procurator in quanto egli era stato regolarmente assunto dalla Tes_1
EC in data 29/10/2010 con le mansioni previste dal settimo livello di inquadramento del CCNL Edilizia-Industria e, di conseguenza, aveva poteri di rappresentanza, tra cui quello di sottoscrivere un contratto di appalto, in quanto delegato della titolare della EC ( doc. 29).
§ 5.3 - Con il terzo motivo titolato: << esclusiva legittimazione della sig.ra Pt_1
ad impugnare il contratto sottoscritto dal falsus procurator >> deduce
[...]
l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice non ha disatteso l'eccezione di inefficacia del contratto di appalto. Afferma di essere l'unica titolare del diritto ad impugnare il contratto sottoscritto dal falsus procurator non essendo questa un'eccezione invocabile dal terzo contraente né rilevabile d'ufficio trattandosi di norma volta a tutelare il falso rappresentato. Richiamava il principio di diritto enunciato da Cass. n. 11377/2015: << 7. - Se poi sia lo pseudo rappresentato ad agire in giudizio con una domanda che presuppone l'efficacia del contratto concluso in suo nome dal rappresentante senza poteri (ad esempio, al fine di ottenere la condanna del terzo ad adempiere o la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte), certamente né il terzo potrà difendersi opponendo la carenza del potere di rappresentanza, né vi sarà spazio per un rilievo officioso di quella carenza di legittimazione. Lo stesso superamento delle ragioni per una rilevabilità da parte del giudice si avrà se lo stesso pseudo rappresentato, questa volta convenuto in giudizio, si difenda nel merito tenendo un comportamento da cui risulti in maniera chiara e univoca la volontà di fare proprio il contratto concluso in suo nome e conto dal falsus procurator>> ed evidenziava di aver agito in via monitoria al fine di ottenere il pagamento delle prestazioni sottese al contratto di appalto sicché, in applicazione dei principi sopra enunciati dalla Suprema Corte a SU né il OM né il giudice potevano sollevare eccezione di inefficacia del contratto. Significava che il tribunale doveva disattendere l'eccezione e decidere la causa nel merito.
§ 5.4 – Con il quarto motivo titolato: << efficacia e validità del contratto di appalto – sussistenza della ratifica tacita del contratto >> sostiene di aver accettato l'opera del falsus procurator e di aver ratificato il rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1399 c.c.
Nello specifico, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha valutato le seguenti, rilevanti circostanze: che essa aveva dichiarato di aver Pt_1
autorizzato il sig. a rappresentarla nella stipula del contratto;
il Testimone_1
OM, e per esso l'amministratore, avevano già avuto rapporti contrattuali con l'impresa EC e, dunque, con malafede avevano negato di conoscere che la titolare fosse essa e che il suo compagno avesse la qualifica di Pt_1 Tes_1
responsabile del cantiere;
che tanto emergeva dalla comunicazione del 12 febbraio
2015 – con cui aveva manifestato espressamente la volontà di dare seguito al contratto di appalto e che ella aveva inviato al OM in risposta all'avversa comunicazione del 6 febbraio 2015 -in cui il ON le aveva assegnato il termine di sette giorni per ratificare il contratto stipulato da -. Segnalava che il tribunale aveva omesso Tes_1
di considerare l'ulteriore documento rappresentato dalla comunicazione del 16 febbraio 2015 - inviata tre giorni prima che ed il OM decidessero di Tes_1 sciogliere il contratto – in cui essa aveva ribadito di voler ratificare il contratto Pt_1
in questione.
§ 5.5 – Con il quinto motivo titolato: << sulla qualificazione della domanda dell'appellante >> si duole del passo motivazionale della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che: << la ricorrente non può pretendere il corrispettivo per i lavori svolti dalla ditta di cui è titolare neanche da altro titolo, non avendo formulato domanda di arricchimento senza giusta causa nel presente giudizio >>. Sostiene che, al contrario, ella non avrebbe potuto proporre tale domanda difettando il requisito della sussidiarietà ex art. 2042 c.c.. Con ulteriore profilo censurava di contraddittorietà la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice, dopo aver negato gli effetti restitutori del contratto in relazione alla sua posizione processuale, li aveva invece ammessi in favore di controparte.
§ 5.6 – Con il sesto motivo titolato: << non debenza delle somme richieste in via riconvenzionale>> censura la sentenza per avere il Tribunale accolto la domanda riconvenzionale del tesa alla condanna di essa alla restituzione CP_1 Pt_1
delle somme indebitamente ricevute e qualificata come azione di indebito arricchimento ex art. 2033 c.c. Sostiene che la sentenza è errata per avere il primo
Giudice ritenuto che la domanda di pagamento non fosse era stata contestata.
Richiamava il contenuto della documentazione versata in atti (verbali di sopralluogo che attestavano che il OM aveva commissionato alla EC anche opere extra-contratto; le fatture emesse dalla EC;
la contestazione alla relazione dell'architetto ). CP_6
§ 5.7 – Con il settimo motivo titolato: << malafede dell'amministratore del condominio
– dell'arch. e del sig. – Il fatto storico >> Persona_1 CP_6 Testimone_1
sostiene che vi sia stata malafede da parte di tali soggetti, in quanto erano a conoscenza del fatto che il sig. dipendente dalla EC, era stato delegato da essa Tes_1
alla conclusione di contratti;
che era falsa l'indicazione del luogo di conclusione Pt_1
del contratto, aggiunta a penna;
che corrispondeva invece al vero che le opere erano state eseguite senza che vi fosse alcuna contestazione;
che l'Impresa era stata estromessa dal cantiere non perché inadempiente, ma al solo scopo di favorire il Tes_1
al quale il OM aveva poi conferito l'incarico di terminare le opere attraverso una nuova società dallo stesso costituita. Sostiene, infine, di aver subito un danno a causa dell'emissione delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo e del loro mancato pagamento, avendo ricevuto una cartella esattoriale di circa euro 26.000,00.
§ 5.8 – Con l'ottavo motivo titolato: << infondatezza dell'opposizione: Diritto della opponente ad incassare la somma ingiunta >> sostiene che il ha CP_1
falsamente affermato che la società edilizia aveva ricevuto più di quanto le spettasse in quanto, in via stragiudiziale, aveva riconosciuto il suo debito affermando di non volerlo onerare perché la società era sfornita di Durc. Afferma di aver subito << intimidazioni >> da parte del sig. e dell'Arch. al fine di risolvere il Tes_1 CP_6
contratto. Sostiene di non aver ultimato le opere per esclusiva responsabilità dell'amministratore del condominio, che ha risolto il contratto prima che fosse decorso il termine ultimo per la consegna del cantiere pari a 150 giorni a cui andavano aggiunti i due mesi di proroga concessi per l'esecuzione delle opere extra contatto, sicché detto termine ultimo andava a scadere non più a gennaio 2015 ma a marzo 2015.
§ 5.9 – Con il nono motivo titolato: << inadempimento contrattuale del
[...]
ed onere della prova ex art. 2697 c.c. >> denuncia la sentenza per Parte_2
erroneità per non aver dato corretta applicazione ai criteri di riparto dell'onere della prova in quanto a fronte della fonte negoziale del credito di essa Impresa, costituita dal contratto di appalto, il non aveva dimostrato il proprio esatto, integrale CP_1
adempimento e nemmeno aveva fornito la prova della fondatezza della domanda riconvenzionale proposta e ciò per un duplice ordine di ragioni: stante le contestazioni mosse da essa , comunque, per doversi intendere la stessa come implicitamente Pt_1
rinunciata.
§ 5.10 – Con il decimo motivo titolato: << infondatezza delle domande riconvenzionali >> eccepisce l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande riconvenzionali del OM, in quanto l'Impresa avrebbe dovuto eseguire le sue prestazioni sino al 19/01/2015 quando invece le era stato illegittimamente impedito l'accesso al cantiere dal 10/01/2015; che detto abbandono non era ad essa imputabile e così neppure il ritardo nella consegna delle opere, avendo ricevuto una proroga dal direttore dei lavori fino al 19 marzo 2015.
§ 5.11 – Con l'undicesimo motivo titolato: << erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso di compensare le spese di lite (violazione dell'art. 92 c.p.c.) >, censura la sentenza di primo grado per non avere il Tribunale compensato le spese tra le parti, decisione che sarebbe stata giustificata dalla particolarità delle questioni trattate e dagli elementi istruttori acquisiti, che rendevano non temeraria la posizione dell'odierna appellante.
§ 6 – Le questioni preliminari
§ 6.1 – Rileva la Corte che il non ha proposto appello incidentale o appello CP_1
incidentale condizionato avverso la pronuncia di rigetto, nel merito, emessa dal primo giudice in relazione alle: << altre domande formulate in via riconvenzionale dal convenuto>> (capo 3 del dispositivo) e sorretta dalla seguente motivazione: << Le argomentazioni fin qui svolte in merito all'inefficacia del contratto comportano quale necessaria conseguenza anche il rigetto delle domande riconvenzionali formulate dal convenuto relative al pagamento della penale contrattualmente prevista CP_1
per il ritardo nell'esecuzione dei lavori e all'accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'attrice e del conseguente obbligo risarcitorio, in quanto presuppongono l'esistenza di un contratto valido ed efficace tra le parti.>>
Su tale capo di sentenza si è quindi formato il giudicato.
§ 6.2 – Il ha chiesto nella comparsa di costituzione nel presente grado, in CP_1
via pregiudiziale, il rigetto di eventuali domande nuove proposte dall'appellante – sulle quali dichiarava di non accettare il contraddittorio - e lo stralcio dei nuovi documenti depositati nel presente grado. L'istanza, generica, va disattesa. Osserva la Corte che dal raffronto fra il fascicolo di parte di primo e secondo grado non risultano depositati nel presente grado Pt_1
documenti nuovi;
non risultano introdotte domande nuove che l'appellato nemmeno ha saputo indicare.
§ 7 – L'analisi dei motivi
§ 7.1 – i primi quattro motivi attesa la loro connessione - avendo ad oggetto la critica alla sentenza nella parte in cui ha qualificato inefficace il contratto del 22 maggio 2014
– vanno esaminati congiuntamente.
Essi, con assorbimento del secondo, sono fondati.
Questa Corte già con la pronuncia sull'istanza di inibitoria ha rilevato, nella motivazione di accoglimento della stessa, che la sentenza presenta un vizio di motivazione inerente, in particolare, alla interpretazione circa l'efficacia del contratto di appalto, tale da consigliare la sospensione della sua esecutività.
Osserva la Corte che è risolutivo il terzo motivo, oltre che manifestamente fondati il primo ed il quarto.
Va rilevato, in iure, che la giurisprudenza è costante nel sussumere il negozio concluso dallo pseudo rappresentante in una fattispecie a formazione progressiva o successiva, inesistente fino alla ratifica da parte dello pseudo rappresentato avendo enunciato il principio che: << il contratto concluso dal falsus procurator non sarebbe temporaneamente vincolante anche per lo pseudo rappresentato fino all'esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto potestativo di sciogliersi dall'efficacia; piuttosto il contratto sarebbe di per sé inefficace, salvo l'esercizio, da parte dello pseudo rappresentato, del diritto potestativo di imputarsi il contratto, realizzando attraverso la ratifica la condizione esterna di efficacia dello stesso, non quello di sciogliersi dal vincolo”>> ( così Cass. SU. n.11377/2015 nel solco di Cass. n. 14618/2010). È di tutta evidenza, come già evidenziato dalla Corte in sede di decisione dell'inibitoria, che spetta al solo pseudo rappresentato l'esercizio del diritto potestativo di sciogliersi da quel contratto qualora non intenda imputarsene il vincolo e gli effetti e non certo alle parti stipulanti come erroneamente argomentato dal primo giudice che ha disatteso l'eccezione sollevata da e qui riproposta quale terzo motivo di Pt_1
gravame.
Anche i restanti motivi primo e quarto sono fondati - rimanendo assorbito il secondo - disamina che la Corte è chiamata ad affrontare dovendo giudicare il merito della domanda, risiedendo nell'analisi del rapporto contrattuale e dello svolgimento di esso le ragioni dell'accoglimento della domanda di adempimento contrattuale.
Venendo, quindi, al merito si rileva che, in effetti, il tribunale si è limitato a motivare in maniera del tutto generica avendo posto l'attenzione sul solo dato, irrilevante, che non risultava depositata alcuna procura speciale conferita da a per la Pt_1 Tes_1
stipula del contratto;
inoltre, nell'affermare che non era intervenuta alcuna ratifica da parte di prima della risoluzione del contratto, oltre a disattendere il principio di Pt_1
diritto costantemente enunciato dalla Suprema Corte (terzo motivo) ha omesso di considerare la copiosa documentazione versata in atti il cui contenuto, inequivocabilmente, avrebbe dovuto condurre a riconoscere che Ecoediilzia in persona del suo legale rappresentante aveva dato completa esecuzione al contratto, che aveva recepito e fatto proprio sin dalla stipula.
Osserva la Corte che quale legale rappresentante della EC, aveva Pt_1
fornito ampia documentazione, sulla quale il primo giudice non si è espresso, attestante la ratifica da parte sua del contratto – ove fosse stato ritenuto un falsus Tes_1
procurator, fatto che ugualmente negava avendo fornito plurime indicazioni di segno contrario –, oltre che documentazione che attestava che essa aveva replicato Pt_1
tempestivamente al e manifestato in maniera inequivocabile la sua volontà CP_1
di continuare a dar seguito al contratto di appalto pur se aveva contestato in radice che il potesse sollevare detta eccezione. Tale deve intendersi la CP_1 comunicazione del 12 febbraio 2015, inviata in risposta alla missiva del 3 febbraio
2015 (ricevuta da giorno 6 febbraio) con la quale il contestava, per Pt_1 CP_1
la prima volta, la nullità del contratto appalto lavori inter partes in quanto sottoscritto da persona priva dei poteri e/o rappresentanza legale della ditta EC Green and
Project Management e veniva assegnato alla il termine di giorni 7 per fornire Pt_1
chiarimenti. Chiarimenti e contestazioni che, come meglio infra, l'appellante ha svolto.
Muovendo dalla disamina della documentazione prodotta si evidenzia, in primo luogo e seguendo il criterio cronologico della scansione degli eventi, che ha stipulato Tes_1
il contratto in data 22 maggio 2014 qualificandosi rappresentante dell'impresa e sottoscrivendolo con la dicitura per EC;
nel contratto medesimo egli viene nominato Capo cantiere (art. 10) in cui si legge: < proprio cantiere al sig. il quale dovrà (..)>>. Il direttore dei lavori Testimone_1
nominato dal è l'arch. (art. 9). Si osserva, quanto al pagamento CP_1 CP_7
del corrispettivo dell'appalto (art. 7), che risultano previste n. 15 rate di pari importo, la prima versata alla firma del contratto, le restanti con rateo mensile a far data dall'inizio dei lavori.
L'amministratore di derivava i propri poteri di CP_1 Persona_1
sottoscrizione del contratto dalla delibera condominiale assunta nella adunanza del 12 maggio 2014 tenutasi presso lo studio nel corso della quale venivano aperte Per_1
le buste delle offerte presentate dalle tre ditte invitate e veniva preferito, all'unanimità, il preventivo di EC. Risulta scritto nella delibera: << L'amministratore contatterà il titolare dell'impresa per ottenere un ribasso del prezzo richiesto e una rateizzazione più a lungo possibile>>
Il preventivo risulta allegato da Ecoediliza quale doc. 003b degli atti riversati nel fascicolo telematico del presente grado e corrisponde al documento allegato 3 del fascicolo di primo grado (documenti prodotti in allegato all'atto di citazione). Il documento è sottoscritto da che rivolgendosi ai Condomini si Testimone_1
riferisce alla “nostra società”, a “ i nostri settori operativi” con le rassicurazioni che le opere saranno eseguite con i migliori materiali prodotti dalle migliori ditte nazionali
“da noi selezionate” e rappresentando che: < dinamiche e capaci coadiuvate da collaboratori affezionati.>>
Il verbale di consegna dei lavori porta la data del 16 giugno 2014 al quale intervengono, giusta convocazione del direttore dei lavori arch. , il per l'impresa e CP_6 Tes_1 CP_6
nella qualità.
Lo stesso ha prodotto in giudizio quale doc. n. 5 i 21 bonifici bancari CP_1
effettuati in favore di EC quale pagamento rateizzato del corrispettivo dell'appalto e le fatture di riferimento emesse dall'Impresa. La causale del bonifico riporta la dicitura “acconto” e l'indicazione della fattura a cui si riferisce. Il beneficiario
è ECOEDILIZIA di NI AN ed il codice IBAN quello dell'impresa indicato in fattura.
Rileva la Corte che già detta documentazione è emblematica della riferibilità del contratto all'Impresa e della sicura ed inequivoca volontà della rappresentante legale palesata al OM nella persona del suo amministratore p.t., di farne Pt_1
propri gli effetti sin dalla prima rata, pagata al momento della conclusione del contratto, emessa per detta specifica causale e così corrisposta. Si legge nella prima fattura del
22 maggio 2014 n. 13 emessa da EC con pagamento “a vista fattura” la descrizione delle prestazioni fatturate: << Si emette la presente fattura quale acconto sui lavori da eseguirsi presso il vostro immobile come da contratto il pagamento del totale dei lavori è stabilito in 15 rate di cui la prima alla firma del contratto e successive rate mensili a partire dalla data di inizio lavori. 1^ rata di n. 15 rate (rata per firma del contratto). Importo imponibile € 8.333,34 oltre Iva totale importo € 9.166,67. In calce alla fattura risulta riportata la dicitura << il pagamento della presente fattura potrà essere effettuato a mezzo (…). In alternativa bonifico bancario su c/c intestato
EC Iban (…)>> Proseguendo nella disamina dei documenti Controparte_4
emerge che i pagamenti risultano effettuati tutti con bonifico all'IBAN della società.
Le fatture risultano riportate nei libri contabili depositati dalla per estratto. Pt_1 Tanto premesso, con riguardo ai documenti più significativi si osserva, da ultimo, che all'epoca dei fatti era il compagno di con la quale aveva instaurato una Tes_1 Pt_1
relazione more uxorio e che condivideva con la stessa anche l'attività professionale, essendo stato assunto formalmente come dipendente dalla EC il cui legale rappresentante era la e la coppia da tempo gestiva insieme l'Impresa Pt_1
EC e si era suddivisa i compiti, rimanendo affidato a il ruolo tecnico Tes_1
che si occupava dei preventivi e dei lavori di cantiere, mentre la seguiva la parte Pt_1
amministrativa e contabile. La EC di TO OL aveva già effettuato nel
2012 lavori di messa in sicurezza dello stabile del OM (cfr. fattura di saldo lavori del 13 dicembre 2012) e l'appalto oggetto di causa rappresenta la prosecuzione dello stesso, essendo rimasti immutati i soggetti ed i ruoli. Va quindi escluso che Tes_1
possa aver operato quale falsus procurator non essendo egli un estraneo all'Impresa, bensì organico alla stessa, con un preciso ruolo apicale seppure non ricoprisse la carica di legale rappresentante della stessa. L'appalto in esame risulta deliberato da CP_8
e ratificato dal legale rappresentante con l'emissione della specifica fattura
[...]
relativa alla prima rata del contratto medesimo che menzionava detta causale. Il contratto ha poi avuto svolgimento dal 16 giugno 2014 al 10 gennaio 2015 (ultimo sopralluogo del DL e del nella qualità) ed è proseguito figurando in cantiere la Tes_1
presenza di in ragione del ruolo tecnico che egli aveva assunto nel negozio Tes_1
avendo il condominio continuato a pagare gli acconti sulle fatture emesse dall'Impresa all'IBAN della società sul conto a questa intestato.
Va infine osservato che a fronte della missiva del 3 febbraio 2015, pervenuta alla il successivo giorno 6 con richiesta di ratificare entro 7 giorni il contratto che il Pt_1
OM assumeva essere nullo perché sottoscritto con falsus procurator, la Pt_1
rispondeva entro detto termine e precisamente in data 12 febbraio negando che il contratto potesse essere nullo, essendo esso completo di tutti gli elementi indispensabili di cui all'art. 1325 cod. civ. e manifestando la sua volontà di darvi seguito chiedendo un incontro urgente al fine di stabilire concordemente la prosecuzione dei lavori. Osserva la Corte che risulta smentita dai documenti suddetti la tesi difensiva del che la << ben si è guardata di provvedere alla ratifica del contratto CP_1 Pt_1
illegittimamente sottoscritto dall'ex compagno >> in quanto : << Testimone_1
consapevole della disastrosa situazione lasciata nel cantiere del Parte_2
per colpa imputabile esclusivamente alla condotta negligente dell'odierna
[...]
appellante >> e perché << la Signora che di lavoro fa la commercialista, era Pt_1
ben consapevole della sua inesperienza nel campo delle ristrutturazioni condominiali e di non possedere le capacità lavorative ed organizzative del suo ex compagno ed ex capo cantiere sig. L'appellante in sostanza era consapevole che non era più in Tes_1
grado, da sola, di proseguire i lavori di ristrutturazione del complesso condominiale>>
A tal fine si osserva che risultano acquisiti quale doc. n. 005b (già doc. 5 fascicolo primo grado) i verbali di sopralluogo redatti congiuntamente dal e dal CP_9 Tes_1
quale capo cantiere dalla cui lettura non emerge affatto la disastrosa situazione a cui si riferisce il e tanto meno l'ultimo verbale del 10 gennaio 2015: < CP_1
iniziate le lavorazioni di spicconatura sul prospetto principale di , la Parte_2
situazione complessiva è di un forte ammaloramento come peraltro risultava già visibile dalla strada;
si procede come previsto prima sul prospetto di e poi Parte_2
su quello fronte mare.>>
A giudizio della Corte il corredo probatorio sopra esaminato conduce a ritenere, in disparte dal rilievo che il non avrebbe potuto sollevare detta eccezione - CP_5
come già evidenziato con l'accogliemmo del terzo motivo -, che aveva fatto Pt_1
proprio il vincolo sin dal 22 maggio 2014, data di conclusione del contratto, avendo ella emesso per conto di EC la fattura di pagamento della prima rata del corrispettivo dell'appalto e relativa alla sottoscrizione dello stesso. Invero, anche a voler ammettere che il negozio sia stato sottoscritto da persona intranea ad Ecoediliza ma che non aveva il potere di rappresentanza, quale il detto bonifico e quelli Tes_1
successivi risultano pagati sulle fatture di volta in volta emesse dalla società e da questa acquisite, registrate e non contestate come non dovute. Vi è perfetta corrispondenza tra l'oggetto dell'appalto, la descrizione dei lavori contenuta nelle fatture emesse dalla società, i lavori sono stati eseguiti con personale e mezzi di EC, i pagamenti effettuati dal non sono mai stati contestati e, a giudizio del Collegio, CP_1
l'insieme di detti comportamenti assunti dalla società si pone come espressivo della inequivoca volontà di fare proprio il contratto in oggetto, volontà di ratifica altrettanto univocamente percepibile dal sulla base della medesima documentazione CP_1
di cui aveva la disponibilità.
Tutta la suddetta attività consente, nel presente giudizio, afferente al merito della domanda, di ritenere provato l'adempimento del contratto di appalto da parte di
EC.
In accoglimento del terzo motivo di gravame va riformata la sentenza di prime cure nella parte in cui: a) ha accolto l'eccezione del condominio di inefficacia del contratto e b) pronunciato, in accoglimento della domanda riconvenzionale, la conseguente condanna di EC alle restituzioni in favore del di quanto pagato in CP_1
esecuzione del contratto dichiarato inefficace [(capo 2 del dispositivo: condanna l'attrice alla restituzione in favore del della somma di € 17.433,55 CP_10
oltre interessi al tasso legale con decorrenza dal giorno della domanda fino all'effettivo pagamento)], mentre in accoglimento del primo e del quarto motivo e ritenuto assorbito il secondo, va dichiarato che risulta provato che EC di TO OL ha adempiuto al contratto sin dal 22 maggio 2014 e per tutta la sua durata, con conseguente diritto al pagamento di tutte le fatture emesse per come anche infra ( disamina ottavo motivo).
§ 7.2 – La statuizione che precede comporta l'assorbimento dei motivi quinto e, settimo.
§ 7.3 – L'acquiescenza prestata dal al capo di sentenza con cui veniva CP_1
rigettata “nel resto” la propria domanda riconvenzionale comporta l'inammissibilità sopravvenuta, per carenza di interesse ad impugnare, dei motivi sesto (per la parte in cui contesta la pronuncia di prime cure in relazione all'accoglimento della riconvenzionale), nono, decimo. § 7.4 – Rimangono da valutare l'ottavo motivo (infondatezza dell'opposizione: Diritto della opponente ad incassare la somma ingiunta) ed il sesto, nella parte in cui Pt_1
oppone alla non debenza delle somme richieste dal OM in via riconvenzionale, la fondatezza del proprio diritto a riscuotere il saldo del corrispettivo dell'appalto in ragione dei lavori svolti come descritti nelle fatture emesse.
Si osserva che l'appaltatore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l'onere di dar prova dell'esistenza del contratto, del suo specifico contenuto, oltre che dell'effettiva esecuzione dello stesso.
EC, come illustrato ampiamente nella disamina dei motivi primo e quarto, ha provato l'esistenza del contratto, il suo specifico contenuto e l'effettiva esecuzione dello stesso dal 22 maggio 2014 e fino al 10 gennaio 2015 senza contestazioni da parte del , risultando per un verso depositato l'ultimo verbale di sopralluogo CP_1
effettuato dal DL con il capo cantiere e, per altro verso, non essendo più scrutinabili le domande di risoluzione del contratto per grave inadempimento di EC sollevate in primo grado dal e quella di risarcimento del danno, avendo l'appellato CP_1
prestato acquiescenza alla sentenza.
Emerge dai sopralluoghi effettuati e dalla mail del DL arch. indirizzata a CP_6 Pt_1
del 26 gennaio 2015 che, a detta data, alcun rilievo aveva mosso detta DL ai lavori come effettuati. Si legge nel testo della comunicazione: << Gentile signora Pt_1
come da accordi le allego i verbali degli ultimi sopralluoghi al cantiere di . CP_1
In merito alla durata dei lavori durante l'assemblea condominiale era stato concordato un intervento sui pilastri d'angolo del fabbricato con un'estensione del lavoro di circa
2 mesi. Ad oggi mi risulta che il cantiere rispetti i tempi pattuiti. Saluti . CP_7
Il riferimento è alla data di fine lavori (150 giorni lavorativi) pattuita in contratto che doveva corrispondere al giorno 19 gennaio 2015 e che risultava, invece, differita al 19 marzo 2015, in ragione di detti lavori extracontratto pattuiti in corso d'opera.
Orbene, le lavorazioni conclusive risultano effettuate da altra ditta e segnatamente dalla neo costituita fatto che rimane irrilevante nel presente giudizio in CP_11 quanto le fatture qui azionate da EC riguardano lavorazioni eseguite entro il 31 dicembre 2014. Si tratta della fattura n. 24 del 3 novembre 2014 di € 1.733,54 (quale saldo 7^ rata avendo il condominio onorato la stessa con l'acconto di € 7.433,33), della fattura n. 25 del 2 dicembre 2014 di € 9.166,67 (8 ^ rata) e della fattura n. 1 del 5 gennaio 2015 di euro 9.166,67 (9^ rata). Di tali fatture il non ha CP_1
dimostrato il pagamento né, come detto, risulta più scrutinabile la domanda riconvenzionale in ogni suo capo. Non essendo più in contestazione la corretta esecuzione dei lavori e risultando determinata la quantificazione del valore delle opere eseguite da EC e non pagate dal , va accolta la domanda di merito CP_1
svolta da Ecoediliza di pagamento del saldo del corrispettivo dell'appalto sino alle lavorazioni compiute alla data del 31 dicembre 2014 e portate dalle fatture sopra indicate dell'importo complessivo di € 20.066,88, importo sul quale vanno corrisposti gli interessi al tasso legale dalla data di emissione di ogni singola fattura - poiché il pagamento andava eseguito “ a vista fattura” - e sino alla notifica del decreto ingiuntivo e da detta notifica gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. sino all'effettivo pagamento.
§ 7.5 – L'undicesimo motivo rimane assorbito dall'accoglimento del gravame che comporta la rimodulazione delle spese del doppio grado.
§ 8. – Le spese del doppio grado seguono la soccombenza integrale del e CP_1
vengono liquidate in favore dell'appellante sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 26.000,00) nei valori medi per tutte le fasi, con distrazione in favore dellavv.to Laghi dichiaratasi antistataria.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti del contro la sentenza resa tra le parti Controparte_1
dal Tribunale di Civitavecchia n. 578/2020 pubblicata in data 02/07/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, rigetta l'eccezione di nullità/ inefficacia del contratto stipulato il 22 maggio 2014 e revoca la statuizione di condanna di Pt_1
alla restituzione in favore del della
[...] Parte_2
somma di € 17.443,35 oltre accessori;
2. accoglie la domanda principale di e condanna il Parte_1 [...]
al pagamento del saldo del corrispettivo dell'appalto pari a Parte_2
€ 20.066,88, oltre interessi come indicati in motivazione;
3. condanna il alla rifusione delle spese del Parte_2
doppio grado di giudizio in favore dell'appellante che liquida, quanto al primo grado, in € 118,50 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi e, quanto al presente grado, in € 355,50 per esborsi ed € 5.809,00 per compensi, oltre, per entrambi i gradi, rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.to Monia Laghi dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Roma il giorno 14/02/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo