Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 13 gennaio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 1806/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
, residente in [...], nato a Parte_1
Benevento il 05.04.1963, CF: , rapp.to e difeso, C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Daniela Sarracino, P.IVA
, CF: , pec: P.IVA_1 C.F._2
e dall'avv. Maurizio Zeoli, P.IVA Email_1
, CF: pec: fax P.IVA_2 C.F._3 Email_2 per comunicazioni 0824355095, insieme ai quali domicilia, ai fini del presente atto, presso e nello studio degli stessi in Benevento alla via Luigi Pirandello 18, come da mandato in atti
- APPELLANTE E
Controparte_1
P. IVA , con Sede Roma, via G. Pastore, n.6, in
[...] P.IVA_3 persona del Direttore Regionale della in carica pro-tempore, giusta CP_2 delibera del C.d.A. dell' del 25.2.98, rappresentato e difeso, in virtù di procura CP_1 generale alle liti conferita con atto a rogito Notar di Napoli del Persona_1
18/06/2014, rep. n. 17705 , Racc. n. 8545 , dall' avv.to Stefania Rettore (C.F.
) fax server 06- 88465801 e-mail: pec: CodiceFiscale_4 Email_3
, presso la quale ultima elettivamente domicilia in Email_4
Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via S. Lazzaro-Sede FAX: 081- CP_1
7784663. Nonché
1
Puglie, n. 28/I (C.F e numero iscrizione Registro delle Imprese di Benevento
– P. I.V.A. ), rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa P.IVA_4 P.IVA_5
Donatiello (C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._5 in Benevento alla Via Antonio Lepore, 4, giusta determina n. 218 del 4.11.2024 (cfr. allegato) e procura alle liti ex art. 83 c.p.c. domicilio digitale: per le comunicazioni relative Email_5 al presente procedimento
-APPELLATI
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato presso il Tribunale di BENEVENTO in funzione di Giudice del lavoro in data 20 ottobre 2021 il ricorrente in epigrafe - premesso di avere lavorato alle dipendenze della concessionaria del servizio Controparte_3 di igiene urbana e smaltimento rifiuti dal Comune di Benevento, con mansioni di Operaio, livello III A ex CCNL UTILITALIA, con contratto a tempo indeterminato dal 15.02.1999 - espose che in data 09/11/2020, mentre era “intento ad assistere alle operazioni di scarico del contenuto del in un motocarro guidato dal CP_5 collega all'improvviso perde ilibrio e cadeva da piazza De Testimone_1
Nicastro, da una altezza di ca. 3 metri, sul terreno delle aiuole che circondano l'
[...]
”. Soccorso dal 118, era stato trasportato in Ospedale ove erano Parte_2 accertati gli esiti del grave infortunio. Rilevato che, pur avendo denunciato l'infortunio all' , non aveva ottenuto CP_1 alcun riconoscimento in via amministrativa, chiese quindi:
-accertare che il ricorrente ha subito un infortunio sul lavoro per l'evento occorso in data 09/11/2020 in Benevento durante il servizio espletato come lavoratore dipendente dell' con conseguente diritto al pagamento Controparte_3 dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta a carico dell' e del CP_1 datore di lavoro, , nella misura di legge, dal giorno successivo Controparte_3 all'infortunio sino al rientro in servizio, avvenuto in data 29/04/2021;
- accertare che il ricorrente all'esito dell'infortunio ha subito postumi invalidanti permanenti nella misura almeno del 20% o in quella diversa misura, maggiore o minore da stabilirsi, con conseguente condanna dell' al pagamento di ogni CP_1 indennità o somma dovuta in base alle norme vigenti e, in ogni caso, al pagamento della rendita da liquidare secondo la tabella indennizzo danno biologico ex art.13, II comma, D.Lgs. n. 38 /2000, oltre che dell'ulteriore quota di rendita di cui all'art.13, II comma, lett.b) del D.Lgs. n.38/2000 per menomazione di grado pari o superiore al 16%, oltre accessori;
previa CTU. Vinte le spese Instaurato il contraddittorio, con sentenza n. 355/2023 pubbl. il 31/03/2023 il Giudice adito rigettò il ricorso ritenendo, alla luce delle allegazioni e degli esiti istruttori, non riconducibile ad una causa violenta esterna l'infortunio denunciato.
Con atto di appello depositato presso questa Corte in data 21 luglio 2023 l'originario ricorrente ha tempestivamente impugnato la sentenza, confutando le argomentazioni esposte dal primo Giudice e dolendosi dell'erronea valutazione delle condizioni per l'accesso alle provvidenze richieste a carico dell' . CP_1
2 Ribadita la fondatezza della pretesa, con riguardo all'occasione di lavoro, al nesso causale ed alla qualificazione del fatto come infortunio sul lavoro dipendente da causa violenta esterna, ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento del ricorso;
vinte le spese del doppio grado. Notificato l'atto, si sono costituiti gli appellati, resistendo al ricorso di cui hanno chiesto il rigetto. La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è infondato.
1.Deve premettersi che il ricorrente, pur avendo evocato in giudizio la società datrice, non ha formulato alcuna domanda tesa all'accertamento della responsabilità della stessa nella causazione dell'infortunio ex art. 2087 c.c.. Si controverte delle conseguenze con riguardo alle provvidenze . CP_1
2.Osserva il collegio che, in punto di fatto, secondo quanto descritto in ricorso di primo grado, il lavoratore, mentre era “intento ad assistere alle operazioni di scarico del contenuto del in un motocarro guidato dal collega CP_5 Testimone_1 all'improvviso perdeva l'equilibrio e cadeva da piazza De Nicastro, da una altezza di ca. 3 metri, sul terreno delle aiuole che circondano l' ”. Soccorso Parte_2 dal 118, era stato condotto in Ospedale San Pio: la prima diagnosi era di trauma alla colonna da caduta da circa 2,5 metri, secondario a perdita di coscienza (All.3); quindi all'esito del ricovero, era stata riscontrata anche sindrome da Covid 19. Il quadro clinico complessivo accertato era di “polmonite da SARS in paziente con esiti da trauma da caduta con frattura parte superiore L3 e policontusioni.”(All.3) con 40 giorni di prognosi. In data 05/12/2020 il paziente era stato dimesso con diagnosi di “Insufficienza respiratoria ipossiemica (parziale) all'ingresso in soggetto con polmonite interstiziale bilaterale da SAR COV2. Frattura parte superiore di L3 e gonalgia sx da trauma da caduta. Ipertensione arteriosa. Obesità.” (All.6) All'esito della rituale denuncia, in data 16/04/2021, l' aveva respinto la CP_1 domanda rilevando che “non spetta alcuna indennità in quanto l'evento che ha determinato l'inabilità temporanea assoluta al lavoro non dipende da causa violenta ma da malattia comune” (All.15). Il Giudice ha ritenuto fondato tale giudizio, rilevando in motivazione che l'evento non era riconducibile ad una causa violenta esterna idonea a qualificarlo come infortunio sul lavoro ma piuttosto ad un malore, quindi ad un agente interno. Di tale ricostruzione si è lamentata con ampie argomentazioni la parte appellante. Il ricorrente, a confutazione della sentenza del Tribunale, ha ribadito la fondatezza della pretesa sottolineando la sussistenza di tutti gli elementi integranti l'infortunio sul lavoro e cioè : -la lesione (nel caso di specie identificata con frattura vertebrale e distorsione ginocchio ), -la causa violenta (nel caso di specie, la caduta dall'alto),- l'occasione di lavoro (il dipendente era in servizio in strada nell'espletamento delle sue mansioni afferenti l'attività di addetto spazzamento). Ha rilevato che, anche se la caduta fosse dipesa da una improvvisa perdita di coscienza legata alla sindrome di Covid accertata nel corso del successivo ricovero, le ragioni della frattura erano comunque direttamente connesse alla caduta occorsa durante il lavoro ed ai rischi lavorativi specifici e solo indirettamente al presunto ma non dimostrato malore.
3 L' ha contestato la sussistenza della causa violenta oltre che dell'occasione di CP_1 lavoro, eccependo il rischio cd. elettivo. 3.Deve ricordarsi che “L'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 copre tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta "in occasione di lavoro" che cagionino un'inabilità al lavoro superiore a tre giorni, rientrando nella nozione di occasione di lavoro tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento colposo dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione, con l'unico limite del rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non riguardante l'attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore (Cass. sez. L, Sentenza n. 17917 del 20/07/2017 (Rv. 645001 - 01) in motivazione: 17.- Dunque, secondo la giurisprudenza, l'assicurato non ha diritto all'indennizzo soltanto quando l'infortunio derivi da «rischio elettivo», ossia quando esso sia la conseguenza di un rischio collegato ad un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall'attività lavorativa, cioè di rischio generato da un'attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa.
……Questi elementi concorrono a distinguere il rischio elettivo dall'atto lavorativo compiuto con colpa, costituita da imprudenza, negligenza, imperizia, nel quale permane la copertura infortunistica").
“In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il rischio elettivo, che delimita l'ambito della tutela assicurativa, è riferito al comportamento del lavoratore e si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive;
b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali;
c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa” (C. Cass. sez. L, Ordinanza n. 7649 del 19/03/2019 (Rv. 653410 - 01). E' stato di recente ribadito che “…., il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2, detta la norma fondamentale della materia, secondo la quale l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in «occasione di lavoro»; 22. sulla nozione di «occasione di lavoro», la giurisprudenza di legittimità precisa che tale condizione si realizza ogniqualvolta lo svolgimento di un'attività lavorativa, pur non essendo la causa, costituisce l'occasione dell'infortunio e cioè quando determini l'esposizione del soggetto protetto al rischio di esso, dando luogo ad un nesso eziologico, seppur mediato e indiretto;
….. 24. in estrema sintesi, può affermarsi che, ai fini della tutela in oggetto, non è sufficiente che sussista la causa violenta e che tale causa abbia coinvolto l'assicurato nel luogo ove egli svolge le sue mansioni - comprensivo del percorso da e per il lavoro- ma è necessario che tale causa sia connessa all'attività lavorativa, nel senso cioè che inerisca a tale attività o sia, almeno, occasionata dal suo esercizio;
25. il principio esposto è valso ad escludere l'occasione di lavoro, in particolare, per i fatti imputabili alla condotta volontaria e personale del lavoratore. Si tratta del cd. rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non riguardante l'attività lavorativa perché dovuto ad una scelta arbitraria e personalissima del lavoratore (tra le tante, Cass. nr. 22180 del 2021;Cass. nr. 7649 del 2019; Cass. nr. 17917 del 2017), tale da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata” (v. in motivazione C. Cass. Lav. ordinanza n. 27290/2023).
4 4.Tanto premesso in diritto, osserva il collegio che, secondo il criterio della ragione più liquida, osta all'accoglimento della pretesa l'insufficienza delle allegazioni e dei riscontri istruttori con riguardo alla dinamica con cui si è svolto l'infortunio denunciato. Ha rilevato il Giudicante di primo grado, in conclusione, ad integrazione della motivazione sulla causa violenta, che “dall'istruttoria non è emersa in maniera chiara nemmeno la dinamica della caduta;
i testi, che non hanno assistito alla caduta, non sono stati in grado di spiegare come il sia riuscito a scavalcare Parte_1 il muretto di una certa altezza che delimitava la zona”. Invero la descrizione della dinamica è molto carente in ricorso, avendo il ricorrente riferito di una caduta da circa 3 mt. di altezza dalla piazzetta in cui lavoravano all'area sottostate, senza descrivere con quali modalità la stessa fosse avvenuta. Dai verbali dell'istruttoria orale di primo grado è risultato che il collega Tes_1 fosse l'unico presente al momento dell'incidente; lo stesso ha riferito che “Il ricorrente ha un mezzo piccolo, tipo un aspirapolvere. Il giorno dell'incidente facevo spazzamento e sono stato chiamato dal ricorrente perché doveva svuotare il cassonetto dell'aspirapolvere. ADR: L'incidente, di cui non ricordo la data, è avvenuto di mattina presso l'Arco
[...]
dove c'è una piccola piazzetta e si poteva procedere allo svuotamento. Pt_2 ricorrente quando sono arrivato stava aspettando me, poi ha preso il carrellato e lo ha agganciato al mio mezzo;
quando io ho scaricato il carrellato ero alla parte opposta del mezzo e non lo vedevo , poi mi sono accorto che era caduto. ADR: Io non l'ho visto cadere perché ci separava il mio mezzo. ADR: E' caduto da un'altezza di circa due o tre metri dove sono i giardini dell'arco di
. Pt_2 oi eravamo nella piazzetta adiacente all'arco di dove c'è una Pt_2 ringhiera. ADR: Quando è caduto il ricorrente non stava facendo niente , stava solo aspettando che io svuotassi il contenuto del suo carrellato…………”. Il teste , altro collega di lavoro, era stato informato dell'accaduto dal Tes_2
, nell'immediatezza ma non aveva assistito alla caduta. Aveva rinvenuto Tes_1 il nella zona delle aiuole intorno all'Arco ed ha riferito che lo Parte_1 Parte_2 stesso, sebbene cosciente, non sapeva cosa fosse accaduto. Il teste, nelle foto esibitegli, ha riconosciuto i luoghi dell'incidente. Dai rilievi fotografici, esibiti anche dalla difesa , risulta che nella piazzetta c'era CP_3 un muretto sormontato da una ringhiera di recinzione e protezione;
di sotto, un muro di circa due metri lungo il quale sarebbe precipitato il , giungendo al Parte_1 suolo nei pressi delle citate aiuole. Orbene, la presenza del muretto (che secondo quanto indicato anche nell'atto di appello era di circa 30 cm.) e della ringhiera (di circa 40 cm. di altezza: v. pag. 17 del gravame) rispondono evidentemente ad una esigenza di sicurezza in ragione del cospicuo dislivello tra la zona in cui gli operai stavano lavorando e quella sottostante, dell'arco di . Pt_2
Non è dato di sapere in che posizione fossero, rispetto al parapetto, il “mezzo” ed il che –intento allo svolgimento delle mansioni, in orario di servizio – era in Parte_1 un momento di attesa dello scarico del , quale attività connessa alla sua CP_5 propria. Il collega ha dichiarato che tra lui ed il c'era il suo Tes_1 Parte_1
“mezzo”, ma non ha saputo riferire se tale mezzo (e quindi il ricorrente) fosse vicino al parapetto né ha assistito al precipizio, ma si è reso conto solo successivamente che il collega era caduto. Se il si trovava nei pressi del mezzo del Parte_1
D'Agostino, doveva precipitare al suolo lì accanto, nella piazzetta dove stavano
5 lavorando;
la perdita di equilibrio improvvisa, riferita in ricorso, non spiega un volo
– in pochi istanti – da un'altezza di circa 3 mt., dopo aver superato il parapetto. Peraltro, se il mezzo fosse stato vicino al parapetto, il lavoratore, nella caduta, eventualmente sarebbe inciampato contro il muretto prima per poi urtare contro la ringhiera che avrebbe dovuto infine ostacolare il salto nel vuoto. Il precipizio fino alla area sottostante, in via di mera ipotesi - pure prospettata dalla difesa e dell' che ha eccepito il rischio elettivo - potrebbe spiegarsi forse CP_3 CP_1 per il fatto che il ricorrente era salito sul muretto su cui era inserita la ringhiera (forse già avvertendo uno stato di malessere) e, considerata anche la sua mole fisica, era precipitato giù per effetto dell'improvviso aggravarsi del malore. Ma non è dato di sapere se il ricorrente fosse salito sul muretto;
né – in caso affermativo - per quale motivo l'avesse fatto;
né, in caso negativo, come avesse fatto a superare il parapetto (composto dal muretto di circa 30 cm + ringhiera di circa 40 cm), essendo ignota la posizione in cui si trovava rispetto alla ringhiera ed insufficiente apparendo il solo dato - enfatizzato dalla difesa appellante – della notevole altezza corporea del . Parte_1
In questa incertezza della ricostruzione dei fatti - della cui allegazione e prova era onerato il ricorrente - la domanda va respinta, assorbita ogni altra questione in diritto. Le spese del grado restano compensate per la difficoltà di accertamento del fatto e di inquadramento giuridico dello stesso, nel contesto delle differenti interpretazioni giurisprudenziali degli elementi qualificanti l'infortunio sul lavoro.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese del presente grado;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 13 gennaio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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