Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/02/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 10847/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella controversia individuale di lavoro
tra
con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. Roberta Rubino;
e
in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore con l'assistenza e difesa dell'avv. Anna Faretra;
a seguito di trattazione scritta della causa ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente di cui in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa con profilo professionale di dirigente medico presso il S.I.S.P.
[...]
, affermava Controparte_2 di aver effettuato servizio di pronta disponibilità festiva nel periodo agosto 2020-agosto 2022. Lamentava che, nelle settimane in cui aveva prestato servizio per la pronta disponibilità attiva, non aveva percepito né l'indennità di pronta disponibilità, né la retribuzione quale straordinario dell'attività espletata in pronta disponibilità e, infine, lamentava di non aver goduto del riposo compensativo previsto dalla normativa e dalla contrattazione di settore. Concludeva, pertanto, con la richiesta di condanna dell' al pagamento CP_1 dell'indennità di pronta disponibilità, del compenso dell'attività espletata in pronta disponibilità quale straordinario e, infine, al risarcimento del danno in relazione alle settimane nelle quali l'istante ha prestato il servizio di cd. pronta disponibilità attiva nel 7° giorno successivo a 6 giorni consecutivi di lavoro e/o, comunque, lavorando per 7 giorni consecutivi.
1
Tanto premesso, il ricorso è per quanto di ragione fondato e merita accoglimento. In via preliminare deve evidenziarsi che l'art. 7 del CCNL Integrativo del 20.9.2001, dopo aver previsto al comma 1 che “il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3”, ossia con le procedure di concertazione, stabilisce, al comma 6, che nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo "spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale". Lo stesso comma aggiunge che la pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi, “ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Lire 40.000 per ogni dodici ore” mentre il comma 9 prevede che “in caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40" che, a sua volta, disciplina la
“banca delle ore” e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi. Le parti collettive, quindi, ricalcando la disciplina già dettata dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 18, hanno previsto e disciplinato le diverse situazioni che possono verificarsi nel caso in cui al dipendente venga richiesto di garantire la pronta disponibilità, giacché quest'ultima, che si risolve in un obbligo di attesa della eventuale chiamata, può esaurirsi nel mero rispetto di detto obbligo, senza che a tale disponibilità segua un effettiva prestazione di servizio (cosiddetta reperibilità passiva),
o può dare luogo alla prestazione lavorativa, nei casi in cui si verifichi la effettiva chiamata, a seguito della quale il dipendente raggiunga il posto di lavoro (cosiddetta reperibilità attiva). La Corte di cassazione ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in una obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche. Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustifica la previsione di un riposo compensativo “senza riduzione del debito orario settimanale”, ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria
2 prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata dell'attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana.
In altri termini, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, poiché il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell'orario complessivo settimanale (non può essere attribuito alcun altro significato alla espressione “senza riduzione del debito orario”), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo, "spalmandole" sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa (cfr.Cass. n.14770/17; n.6491/16; n.5465/16; n.9316/14; n.11730/13; n.4688/11). Ne discende che, nel silenzio della disposizione contrattuale sulle modalità di fruizione del riposo compensativo, la clausola deve essere interpretata tenendo presente le conseguenze che dal godimento del riposo derivano e, quindi, poiché quest'ultimo, da un lato non è diretto a consentire il recupero delle energie psicofisiche e dall'altro impone un sacrificio al lavoratore, si deve ribadire l'esegesi, consolidatasi anche nella giurisprudenza amministrativa (fra le tante C.d.S.
9.9.2009 n. 5343), secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di riposo, rimodulando conseguentemente l'orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta. Ciò posto, nel caso di specie rileva il comma 9, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva. La disposizione disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede il diritto del lavoratore a percepire, oltre alla indennità stabilita dal comma 6, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, a sua scelta, la imputazione delle ore alla banca disciplinata dall'art. 40, con conseguente possibilità per il dipendente di optare successivamente per il permesso compensativo. La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale della attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di
3 riposo (art. 26 del CCNL 7.4.1999 e art. 20 del CCNL 1.9.1995).
Ne discende che, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, la azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 9 (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40 del CCNL) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (cfr. cfr. tra le altre Cass. civ. n.6491/16). Ciò posto parte ricorrente lamenta che, avendo svolto la Cont prestazione in regime di disponibilità c.d. attiva, la convenuta non solo non le ha corrisposto l'indennità di pronta disponibilità e non ha retribuito le ore di pronta disponibilità attiva come ore di lavoro straordinario ma non le ha neanche fatto fruire il dovuto riposo settimanale. L'effettivo espletamento della disponibilità attiva deve ritenersi sia pacifico sia documentato in relazione a tutte le settimane come richiamate in ricorso. Sul punto va Cont osservato che la resistente non ha contestato tale circostanza ma si è limitata a prospettare la mancanza di prova in ordine allo svolgimento del servizio di pronta disponibilità attiva nonostante tanto sia documentato dai tabulati delle presene e dai turni agli atti della parte ricorrente. Cont In ragione di quanto illustrato, non avendo l' contestato specificamente i conteggi allegati né avendo dimostrato il relativo pagamento, la parte resistente deve essere condannata al pagamento – in relazione al periodo oggetto di causa - dell'importo di Euro 2.396,48 a titolo di indennità di pronta disponibilità nonché dell'importo di Euro 6.461,34 a titolo di retribuzione delle ore di pronta disponibilità attiva (come ore di lavoro straordinario) il tutto oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione di ogni posta sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994. Cont Per altro verso, l' resistente non ha neanche contestato di aver fatto svolgere, nelle settimane indicate in ricorso, il servizio di pronta disponibilità attiva in assenza del prescritto riposo settimanale (anche documentato dai tabulati delle presenze come depositati dalla parte ricorrente). E' evidente che la richiesta attorea è una richiesta di risarcimento del danno relativo al mancato godimento del riposo settimanale atteso che parte ricorrente lamenta di non aver avuto successivamente neanche il riposo compensativo (si badi bene in aggiunta ai riposi settimanali di pertinenza delle settimane successive).
4 Ciò posto, come detto la Cassazione ha più volte sottolineato che la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE.
Il mancato godimento del riposo settimanale giustifica la richiesta risarcitoria. E difatti la Cassazione ha ribadito che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perchè
“l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicchè la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno....” (cfr.Cass.n.24563/16;n.16665/15;n.24180/13;Cass.S.U.n.142/1 3). In ragione di tanto, alla parte ricorrente spetta, in astratto, il danno da usura psico-fisica da mancato riposo in relazione alle settimane come riferite in ricorso. In merito al criterio per determinare l'entità del danno, la maggiore penosità del lavoro non seguito dal riposo settimanale e al contempo il maggior valore della prestazione effettuata oltre i limiti di legge relativi alla durata settimanale della stessa, rende applicabile - aderendo a quanto da ultimo illustrato dalla Corte di Appello di Bari (sent. 1589/2021 pubbl. in data 05/10/2021, est. dott. Pietro Mastrorilli) - la misura del lavoro ordinario feriale e non invece quella del lavoro straordinario festivo. Come, difatti, osservato dalla Corte nella sentenza da ultimo citata non è assolutamente detto che le (dovute) giornate di riposo compensativo (illegittimamente) non fruite, sarebbero o avrebbero dovuto cadere in un giorno festivo, dovendosi, anzi, ragionevolmente opinare il contrario, per cui appare più coerente optare per il criterio risarcitorio volto a parametrare equitativamente l'indennizzo - in difetto di una disposizione contrattuale idonea a disciplinare la fattispecie - al compenso giornaliero ordinario spettante per i turni di diponibilità attiva espletata. Del resto la parte ricorrente di fatto ha prestato servizio, lavorando, per tutto quanto sopra esposto, in giornate feriali che avrebbero dovuto essere destinate invece a riposo compensativo, per le quali è stato regolarmente retribuito con la paga ordinaria;
anche per questo motivo, dunque, l'indennizzo sulla base della maggiorazione del lavoro straordinario appare eccessivo.
5 Ne deriva che alla parte ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi in una giornata lavorativa feriale per ogni riposo settimanale non goduto in relazione a ciascuna delle settimane come riferite in ricorso e quindi per complessivi Euro 718,90 (cioè 26xEuro 27,65) oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione di ogni posta sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994. Cont In virtù di tutto quanto innanzi l' deve essere condannata al pagamento dell'importo complessivo di Euro 9576,72 oltre accessori di legge. Le spese di giudizio sono compensate per 1/3 in ragione del mancato accoglimento integrale della domanda e nella restante quota - liquidata come da dispositivo in ragione del valore della causa e agli importi minimi di cui al D.M. 55/2014 atteso il carattere seriale della controversia – sono poste a carico della parte resistente in quanto prevalentemente soccombente con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il giudice, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, rigettata ogni diversa istanza così provvede:
- accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento dell'importo complessivo di Euro 9576,72 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione di ogni posta sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994;
- compensa per 1/3 le spese di lite e condanna la parte resistente alla rifusione della restante quota che liquida complessivamente in Euro 1.406,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge con distrazione.
Bari, 11.02.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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