Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/02/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12821 del R.G.A.C.C. dell'anno 2017 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.02.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lecce, alla via Filippo Bacile n. 3 presso lo studio legale dell'avv. Marcello Urso che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTORE
E
P.IVA.: ), in persona dell'amministratore p.t. Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Tricase, alla Marina – Porto n. 27, presso lo studio dall'avv.
Miriam Chiarello che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTO
Oggetto: violazioni distanze legali
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(originario attore) ha esposto di essere proprietario di una Parte_2 civile abitazione sita in Tricase alla via Carducci n.52 confinante con il CP_1
[...] condominio ha installato le tubazioni del gas relative agli appartamenti condominiali del civico 50/B al confine con la sua abitazione e , più precisamente, sul muro di sua proprietà e sulla veletta costruita in sopraelevazione del suddetto muro, in violazione delle distanze prescritte ex art. 889 c. 2 cod. civ.
Ha riferito di aver diffidato, con raccomandata a/r del 4.10.2017, il condominio ed il suo amministratore alla rimozione delle tubazioni e di aver esperito il tentativo di mediazione che si concludeva con esito negativo per il mancato raggiungimento dell'accordo.
Con propria comparsa si è costituito il eccependo Controparte_1
l'inammissibilità, improcedibilità, illegittimità nonché l'integrale infondatezza delle domande attoree, chiedendo in via preliminare e gradata, di I) - accertare e riconoscere il difetto di legittimazione passiva del convenuto condominio, rigettando ogni avversa richiesta di condanna;
II) – accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione esercitata, in quanto tardivamente esperita in violazione dell'art. 1170 C.c., con ogni consequenziale pronuncia di legge e di rigetto delle richieste, specialmente, risarcitorie;
nel merito: III) – riconoscere e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza delle domande attoree trattandosi di condotte private;
VI) – condannare l'attore ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. atteso il carattere manifestamente temerario dell'azione intentata, con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze di giudizio.
Con atto di intervento volontario del 24.01.2024 si è costituto in giudizio Parte_1
, il quale ha dichiarato di essere figlio dell'attore
[...] Parte_2 deceduto il 27.09.2021 riportandosi alle difese e conclusioni avanzate dal padre.
La causa è stata istruita con l'espletata CTU e con la documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza del 27.02.2025, precisate le conclusioni come da note scritte depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
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In primo luogo, occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto il quale ha dedotto che le tubature del gas poste sul muro di confine non sono beni condominiali, bensì beni riferibili alle unità abitative dei singoli condomini, ritenendo, pertanto, questi ultimi unici legittimati passivi nella presente controversia. Al riguardo, occorre evidenziare che le questioni di legittimazione attiva e passiva riguardano l'accertamento della astratta titolarità del diritto di agire e resistere in giudizio, mentre attengono al merito le questioni relative all'effettiva titolarità del rapporto giuridico dedotto in causa.
La legittimazione processuale è una condizione di ammissibilità dell'azione, consistente quindi nell'astratta riferibilità alla parte attrice e alla parte convenuta del rapporto derivante dai fatti così come dedotti in giudizio, indipendentemente dalla verifica dell'effettiva rispettiva sussistenza.
La Suprema Corte ha precisato, inoltre, che il difetto di legittimazione, sempre rilevabile d'ufficio, “va valutato esclusivamente in base alla prospettazione della domanda come formulata dall'attrice; esso ricorre, pertanto, sia quando l'attrice prospetti come proprio un diritto altrui;
sia quando pretenda una pronuncia nei confronti di persona della quale si prospetti l'estraneità al rapporto controverso” (Cass.
3.12.1999 n.
13467).
Ebbene, nella specie, non vi è tale discrasia avendo l'attore agito nei confronti del assumendo la natura condominiale delle opere costruite in Controparte_1 violazione delle distanze legali.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva deve dunque essere rigettata.
La parte convenuta ha eccepito di aver usucapito il muro posto a confine ove insistono le tubature oggetto di causa e, di conseguenza, di aver diritto a mantenere le condotte ivi installate.
Invero, si osserva che la richiesta di usucapione formulata dal convenuto CP_1
è soltanto allegata ma non provata nel presente giudizio, non essendo i fotogrammi prodotti in sede istruttoria estratti da Google Earth idonei a tale scopo.
Infine, il ha eccepito che, nella fattispecie in esame, trattasi di esercizio di CP_1 una azione di manutenzione ex art. 1170 c.c. per la quale è intervenuta la prescrizione.
Invero, si osserva che l'azione promossa dall'attore rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 889 c.c. in virtù del quale “Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri dal confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.
2. Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e le loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.
3. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali”.
Tale disposizione è finalizzata a proteggere le proprietà contigue dai potenziali danni derivanti dall'installazione di tubature aventi un flusso costante di sostanze liquide o gassose, presupponendo una pericolosità intrinseca per quelli collocati a distanza inferiore.
Al fine di dirimere la controversia, dato il carattere tecnico delle questioni sottese, è stata disposta CTU volta a descrivere lo stato dei luoghi, incluso l'edificio condominiale confinante con l'abitazione, nonché l'esatta collocazione delle condutture di gas individuando le unità abitative servite dalle stesse e, accertata l'inosservanza delle norme civilistiche in materia di distanza legale, con il compito di individuare le soluzioni tecniche concernenti le modalità di rimozione e ricollocazione delle condutture al fine di ripristinare una situazione di conformità alle norme di legge.
Il perito incaricato, eseguito il sopralluogo, ha rilevato che l'edificio condominiale, denominato condominio , ubicato in Tricase alla via Carducci n. 50/A e CP_1
50/B, si compone di due blocchi perfettamente speculari e che il blocco oggetto di causa, confinante a nord con la proprietà , si trova al civico n. 50/B ed è Parte_1 costituito da quattro piani fuori terra, nello specifico piano terra, piano primo, piano secondo e piano terzo.
Il CTU ha rilevato che “ad ogni piano corrisponde una unità abitativa che ha il muro perimetrale in adiacenza alla proprietà privata del Sig. . Su tale muro di Parte_1 confine negli anni 2014-2015 sono state installate le quattro tubazioni per il gas metano.
Il percorso di dette tubazioni mette in collegamento il contatore (situato sul lastrico solare) con i piani cottura degli appartamenti e si snoda proprio sul muro di confine fra la proprietà e . Parte_1 Controparte_1
Tale verifica veniva integrata e confermata dalla consulenza tecnica di parte del convenuto, che evidenziava che l'impianto con il quale il CP_1 CP_1
è collegato alla rete pubblica del gas è costituto da una condotta
[...] condominiale centralizzata che sale sul lastricato solare dividendosi successivamente in due rami che alimentano due batterie di contatori;
da ogni singolo contatore si dirama la tubatura che raggiunge le singole unità abitative.
Nel caso di specie quindi, ai sensi dell'art. 1117 c.c., la proprietà termina CP_2 quando la condotta centralizzata si divide per servire le singole abitazioni ovvero a partire dal contatore e, pertanto, le tubature sono d'uso comune e, quindi, da ritenersi di proprietà fino al singolo contatore, al di là del quale si diramano le CP_2 singole condotte di proprietà individuale.
In base a tali ineludibili verifiche, corroborate da allegata documentazione fotografica
(pag. 7 della ctu), sebbene sia emerso che un tratto delle tubature dell'impianto del gas condominiale si trovi a meno di un metro dal confine della proprietà attrice, e dunque installate in violazione delle distanze prescritte ex art. 889 c.c., la domanda deve comunque essere rigettata non essendo le tubazioni di proprietà condominiale, in quanto trattasi di diramazioni poste a servizio delle singole utenze private che, ai sensi dell'art. 1117 c.c., ricadono nella proprietà esclusiva del singolo condomino.
Per quanto sopra esposto la domanda attorea deve quindi essere rigettata essendo stata la domanda introduttiva rivolta esclusivamente nei confronti del condominio.
Tenuto conto delle difficoltà oggettive di accertamento dei fatti oggetto di causa e della controvertibilità delle soluzioni giuridiche in astratto adottabili, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese della ctu, già liquidate con autonomo decreto, vanno invece imputate in via definitiva all'attore soccombente, avendone dato causa con l'iniziativa giudiziaria assunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12821/2017 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
a) rigetta la domanda attorea;
b) compensa le spese di lite tra le parti processuali;
c) pone definitivamente le spese di CTU a carico dell'attore .
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, il 28.02.2025
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Questa sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'ufficio per il processo dott.ssa Daniela Mauro.