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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 30/06/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1924/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Borri Camilla del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]rappresentata e difesa dall'Avv. Borri Camilla del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 03/06/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Bianzè (VC) il 01/07/2017, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte I, Anno 2017.
Dall'unione è nata, in data 30/06/2023, la figlia , ancora minore. Per_1
pagina 1 di 5 Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito civile in Bianzè (VC) il 01/07/2017, trascritto nei Registri dello
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte I, Anno 2017 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. ASSEGNA la dimora coniugale ubicata nel Comune di Vercelli, Via Foa n. 59, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla Signora nell'interesse della figlia Parte_2 minore ivi stabilmente convivente, sino alla vendita dell'immobile. Le parti concordano di porre in vendita l'immobile dando mandato ad Agenzia Immobiliare concordemente individuata;
2. AFFIDA la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori i quali, Per_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
pagina 2 di 5 3. DISPONE la residenza stabile ed abituale della figlia presso l'abitazione della madre, con collocamento della minore presso i genitori secondo la seguente programmazione, salvo diversi accordi tra i genitori:
- la madre terrà con sé la minore dal lunedì al mercoledì mattina quando accompagnerà
a scuola;
Per_1
- il padre terrà con sé la minore dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì quando accompagnerà a scuola;
Per_1
- i fine settimana saranno alternati tra padre e madre;
il tutto, quindi, secondo il seguente schema:
1a settimana lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
PÀ MA PÀ (accompagnamento (accompagnamento a (accompagnamento a scuola) scuola) a scuola) MA PÀ MA MA
PÀ (dall'uscita da MA (dall'uscita MA scuola) da scuola)
2a settimana lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
MA (accompagnamento a scuola) MA MA PÀ PÀ PÀ PÀ
PÀ (dall'uscita da scuola)
- in caso di assenza della scuola, per i periodi festivi si seguirà la medesima organizzazione e quindi, in luogo del prelievo a scuola si dovrà prevedere il prelievo presso l'altro genitore;
- ciascun genitore si occuperà, nel tempo in cui è con la minore, di accompagnare quest'ultima nelle attività extrascolastiche che dovesse intraprendere con l'accordo dei genitori;
- nelle Festività natalizie, l'affido sarà gestito come di consueto e compatibilmente con le ferie dei genitori, ad eccezione dei giorni festivi per i quali si prevede, salvo diverso accordo tra i genitori, che la minore stia sempre con la madre i giorni 25 dicembre e 1° gennaio e con il padre il 26 dicembre e il 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali e le altre festività civili e religiose, l'affido sarà gestito come di consueto e compatibilmente con le ferie dei genitori, da concordarsi con congruo preavviso. La minore festeggerà il giorno del proprio compleanno, con il genitore con il quale è previsto stia secondo la programmazione settimanale, saldo diverso accordo tra i genitori;
- per quanto concerne le vacanze estive (intesi i mesi di giugno, luglio ed agosto),
trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, Per_1 da concordarsi preventivamente compatibilmente con il piano delle ferie di ciascuno.
Tali periodi, così come le rispettive località di villeggiatura, dovranno essere comunicati reciprocamente tra i ricorrenti. I genitori potranno trascorrere ulteriori periodi di pagina 3 di 5 vacanza, fatti salvi gli impegni scolastici della minore, anche in altri periodi dell'anno, fatto salvo il preavviso e l'accordo tra loro;
4. DISPONE che le decisioni di maggiore interesse per il figlio - relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore - saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia, restando inteso che i genitori nulla oppongono all'iscrizione della minore a servizi come pre scuola o post scuola qualora si renda necessario per l'uno o per l'altro genitore usufruirne, nonché restando inteso che i servizi di grest e/o centri estivi debbono essere concordati annualmente secondo le disponibilità familiari e i desideri della minore e che i relativi costi saranno a carico di entrambe le parti, salvo diverso accordo;
5. le parti danno atto che entrambe concordano che il pediatra di riferimento sia principalmente la Dottoressa del servizio Asl e che, in caso di emergenze o consulti più Persona_2 specifici, il pediatra privato di riferimento sia il Dott. di Vercelli le cui Parte_3 competenze saranno a carico di entrambe le parti;
6. DÀ ATTO che le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza, con la precisazione che qualsivoglia spostamento della residenza della minore che comporti modifiche delle condizioni di vita
(es. cambio scuola) dovrà obbligatoriamente essere disposto a firma congiunta di entrambi i genitori;
7. DÀ ATTO che i ricorrenti esprimono assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio in favore della minore;
8. DISPONE che il Sig. verserà, entro la fine di ciascun mese, con decorrenza da marzo Pt_1
2025, alla sig.ra l'importo di Euro 250,00= a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 della minore;
9. DISPONE che i genitori dividano altresì la spesa dei buoni pasto per la minore nella misura del 50% ciascuno;
10. quanto alle spese straordinarie, da concordarsi tutte preventivamente, DISPONE che le stesse siano suddivise tra i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno, con diritto al rimborso in capo al genitore che si occupa di anticiparle;
11. DÀ ATTO che l'Assegno Unico Universale erogato dall' sarà percepito al 50% da CP_1 ciascun genitore;
12. DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, d'aver risolto ogni rapporto di carattere patrimoniale e di nulla avere più pretendere nei reciproci confronti;
13. DÀ ATTO che quanto alle rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, le stesse continueranno ad essere pagate da ciascun intestatario al 50%;
14. DÀ ATTO che i ricorrenti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 4 di 5 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 30/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1924/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Borri Camilla del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]rappresentata e difesa dall'Avv. Borri Camilla del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 03/06/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Bianzè (VC) il 01/07/2017, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte I, Anno 2017.
Dall'unione è nata, in data 30/06/2023, la figlia , ancora minore. Per_1
pagina 1 di 5 Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito civile in Bianzè (VC) il 01/07/2017, trascritto nei Registri dello
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte I, Anno 2017 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. ASSEGNA la dimora coniugale ubicata nel Comune di Vercelli, Via Foa n. 59, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla Signora nell'interesse della figlia Parte_2 minore ivi stabilmente convivente, sino alla vendita dell'immobile. Le parti concordano di porre in vendita l'immobile dando mandato ad Agenzia Immobiliare concordemente individuata;
2. AFFIDA la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori i quali, Per_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
pagina 2 di 5 3. DISPONE la residenza stabile ed abituale della figlia presso l'abitazione della madre, con collocamento della minore presso i genitori secondo la seguente programmazione, salvo diversi accordi tra i genitori:
- la madre terrà con sé la minore dal lunedì al mercoledì mattina quando accompagnerà
a scuola;
Per_1
- il padre terrà con sé la minore dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì quando accompagnerà a scuola;
Per_1
- i fine settimana saranno alternati tra padre e madre;
il tutto, quindi, secondo il seguente schema:
1a settimana lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
PÀ MA PÀ (accompagnamento (accompagnamento a (accompagnamento a scuola) scuola) a scuola) MA PÀ MA MA
PÀ (dall'uscita da MA (dall'uscita MA scuola) da scuola)
2a settimana lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
MA (accompagnamento a scuola) MA MA PÀ PÀ PÀ PÀ
PÀ (dall'uscita da scuola)
- in caso di assenza della scuola, per i periodi festivi si seguirà la medesima organizzazione e quindi, in luogo del prelievo a scuola si dovrà prevedere il prelievo presso l'altro genitore;
- ciascun genitore si occuperà, nel tempo in cui è con la minore, di accompagnare quest'ultima nelle attività extrascolastiche che dovesse intraprendere con l'accordo dei genitori;
- nelle Festività natalizie, l'affido sarà gestito come di consueto e compatibilmente con le ferie dei genitori, ad eccezione dei giorni festivi per i quali si prevede, salvo diverso accordo tra i genitori, che la minore stia sempre con la madre i giorni 25 dicembre e 1° gennaio e con il padre il 26 dicembre e il 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali e le altre festività civili e religiose, l'affido sarà gestito come di consueto e compatibilmente con le ferie dei genitori, da concordarsi con congruo preavviso. La minore festeggerà il giorno del proprio compleanno, con il genitore con il quale è previsto stia secondo la programmazione settimanale, saldo diverso accordo tra i genitori;
- per quanto concerne le vacanze estive (intesi i mesi di giugno, luglio ed agosto),
trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, Per_1 da concordarsi preventivamente compatibilmente con il piano delle ferie di ciascuno.
Tali periodi, così come le rispettive località di villeggiatura, dovranno essere comunicati reciprocamente tra i ricorrenti. I genitori potranno trascorrere ulteriori periodi di pagina 3 di 5 vacanza, fatti salvi gli impegni scolastici della minore, anche in altri periodi dell'anno, fatto salvo il preavviso e l'accordo tra loro;
4. DISPONE che le decisioni di maggiore interesse per il figlio - relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore - saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia, restando inteso che i genitori nulla oppongono all'iscrizione della minore a servizi come pre scuola o post scuola qualora si renda necessario per l'uno o per l'altro genitore usufruirne, nonché restando inteso che i servizi di grest e/o centri estivi debbono essere concordati annualmente secondo le disponibilità familiari e i desideri della minore e che i relativi costi saranno a carico di entrambe le parti, salvo diverso accordo;
5. le parti danno atto che entrambe concordano che il pediatra di riferimento sia principalmente la Dottoressa del servizio Asl e che, in caso di emergenze o consulti più Persona_2 specifici, il pediatra privato di riferimento sia il Dott. di Vercelli le cui Parte_3 competenze saranno a carico di entrambe le parti;
6. DÀ ATTO che le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza, con la precisazione che qualsivoglia spostamento della residenza della minore che comporti modifiche delle condizioni di vita
(es. cambio scuola) dovrà obbligatoriamente essere disposto a firma congiunta di entrambi i genitori;
7. DÀ ATTO che i ricorrenti esprimono assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio in favore della minore;
8. DISPONE che il Sig. verserà, entro la fine di ciascun mese, con decorrenza da marzo Pt_1
2025, alla sig.ra l'importo di Euro 250,00= a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 della minore;
9. DISPONE che i genitori dividano altresì la spesa dei buoni pasto per la minore nella misura del 50% ciascuno;
10. quanto alle spese straordinarie, da concordarsi tutte preventivamente, DISPONE che le stesse siano suddivise tra i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno, con diritto al rimborso in capo al genitore che si occupa di anticiparle;
11. DÀ ATTO che l'Assegno Unico Universale erogato dall' sarà percepito al 50% da CP_1 ciascun genitore;
12. DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, d'aver risolto ogni rapporto di carattere patrimoniale e di nulla avere più pretendere nei reciproci confronti;
13. DÀ ATTO che quanto alle rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, le stesse continueranno ad essere pagate da ciascun intestatario al 50%;
14. DÀ ATTO che i ricorrenti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 4 di 5 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 30/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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