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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/03/2024, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, trattato all'udienza cartolare del 26.01.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2710/2022 R.G., avente ad oggetto “assegno mensile di assistenza";
promossa da:
(C.F. P.IVA 1 ), sede Controparte_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] Controparte 2 C.F. 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Melfi del Foro di scala B 31L, C.F.
Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato in data 19.12.2022 1' [...] Controparte 1 ha contestato le conclusioni formulate dal
C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., promosso da Controparte 2 ad impugnazione del verbale della visita di revisione del 14.02.2022 con il quale la Commissione Medica aveva revocato il riconosciutogli status di soggetto invalido in misura pari o superiore al 74% ex art. 13 L. n. 118/1971; l'ausiliario aveva invero accertato in capo al CP 2 una invalidità pari al 76%, sin dalla data della revisione, sulla scorta delle diagnosticate "depressione reattiva" e "sindrome di Org_1 la prima di sovrastimata gravità e la seconda erroneamente equiparata alla malattia di Chron. Controparte_2Costituitosi in lite, ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto nella precedente fase del giudizio. Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 26.01.2024.
***
L'opposizione proposta dall' CP_1 è infondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito di questo giudizio è giunto a conclusioni del tutto conformi rispetto a quelle rese dal precedente consulente dell'Ufficio. Premesso che il periziato è affetto da “gravissimi esiti cicatriziali a severa incidenza funzionale interessante la regione sacro coccigea, glutea, anale e perianale da plurimi interventi chirurgici per rimozione di ascessi fistolosi per Malattia di Org_1 e sindrome depressiva reattiva in soggetto sottopeso” e che “molte infermità non sono tabellate, per cui il danno deve essere valutato con criterio analogico rispetto a quelle tabellate: se trattasi della stessa infermità ma di gravità diversa, si procederà ad una valutazione proporzionale;
se non è indicata, allora si prenderà come riferimento un'infermità più o meno della stessa gravità e nell'ambito dello stesso organo od apparato”, il C.T.U. ha invero esposto che “la patologia ed i riflessi anatomo funzionali di cui risulta essere affetto il sig. CP 2 possono trovare criterio valutativo solo in via analogica con le menomazioni riportate nelle tabelle di cui al DM del 05.02.1992” e che “in sede di revisione non risultavano elementi clinici migliorativi volti a determinare una diminuzione della percentuale precedentemente assegnata. Difatti la malattia di Org_1 è una malattia cronica infiammatoria suppurativa caratterizzata da lesioni nodulari, infiammatorie e dolorose che evolvono cronicamente verso la suppurazione e la fistolizzazione complicate da sovrainfezione, erisipela, fascite necrotizzante, fistole nell'uretra, nella vescica, nel retto, nel peritoneo con severo impatto psicologico a causa della cronicità della malattia, delle recidive e delle difficoltà terapeutiche”; il dissenso formulato dall' CP 1 appare in definitiva fondato sulla sottovalutazione “della reale incidenza funzionale degli esiti anatomici residuati dai multipli interventi chirurgici e dalla persistenza della Malattia di Org_1 nonché della reattiva e grave componente psicologica", il C.T.U. avendo perciò concluso che “il complesso patologico di cui è affetto il sig. CP 2
[...] possa determinare un tasso d'invalidità complessivo pari al 76% con decorrenza dall'epoca della visita di revisione (14.02.2022)" (cfr. relazione depositata il 04.01.2024, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). Per le ragioni esposte, ritenuta condivisibile ed adeguatamente motivata la valutazione medica svolta dal C.T.U. nominato nel presente giudizio, deve concludersi che Controparte_2 è in possesso del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento della reclamata prestazione assistenziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno perciò poste a carico dell' CP_3 nella misura di cui in dispositivo, al pari delle liquidate CC.TT.UU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2710/2022 R.G.; Controparte_2 è affetto da rigetta l'opposizione proposta dall' CP_3 e dichiara che invalidità pari al 76% a far data dal 14.02.2024; condanna l' CP_3 al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, ponendo definitivamente a carico dello stesso l'onere delle liquidate CC.TT.UU. Così deciso in Ragusa il 22 marzo 2024. IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, trattato all'udienza cartolare del 26.01.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2710/2022 R.G., avente ad oggetto “assegno mensile di assistenza";
promossa da:
(C.F. P.IVA 1 ), sede Controparte_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] Controparte 2 C.F. 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Melfi del Foro di scala B 31L, C.F.
Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato in data 19.12.2022 1' [...] Controparte 1 ha contestato le conclusioni formulate dal
C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., promosso da Controparte 2 ad impugnazione del verbale della visita di revisione del 14.02.2022 con il quale la Commissione Medica aveva revocato il riconosciutogli status di soggetto invalido in misura pari o superiore al 74% ex art. 13 L. n. 118/1971; l'ausiliario aveva invero accertato in capo al CP 2 una invalidità pari al 76%, sin dalla data della revisione, sulla scorta delle diagnosticate "depressione reattiva" e "sindrome di Org_1 la prima di sovrastimata gravità e la seconda erroneamente equiparata alla malattia di Chron. Controparte_2Costituitosi in lite, ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto nella precedente fase del giudizio. Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 26.01.2024.
***
L'opposizione proposta dall' CP_1 è infondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito di questo giudizio è giunto a conclusioni del tutto conformi rispetto a quelle rese dal precedente consulente dell'Ufficio. Premesso che il periziato è affetto da “gravissimi esiti cicatriziali a severa incidenza funzionale interessante la regione sacro coccigea, glutea, anale e perianale da plurimi interventi chirurgici per rimozione di ascessi fistolosi per Malattia di Org_1 e sindrome depressiva reattiva in soggetto sottopeso” e che “molte infermità non sono tabellate, per cui il danno deve essere valutato con criterio analogico rispetto a quelle tabellate: se trattasi della stessa infermità ma di gravità diversa, si procederà ad una valutazione proporzionale;
se non è indicata, allora si prenderà come riferimento un'infermità più o meno della stessa gravità e nell'ambito dello stesso organo od apparato”, il C.T.U. ha invero esposto che “la patologia ed i riflessi anatomo funzionali di cui risulta essere affetto il sig. CP 2 possono trovare criterio valutativo solo in via analogica con le menomazioni riportate nelle tabelle di cui al DM del 05.02.1992” e che “in sede di revisione non risultavano elementi clinici migliorativi volti a determinare una diminuzione della percentuale precedentemente assegnata. Difatti la malattia di Org_1 è una malattia cronica infiammatoria suppurativa caratterizzata da lesioni nodulari, infiammatorie e dolorose che evolvono cronicamente verso la suppurazione e la fistolizzazione complicate da sovrainfezione, erisipela, fascite necrotizzante, fistole nell'uretra, nella vescica, nel retto, nel peritoneo con severo impatto psicologico a causa della cronicità della malattia, delle recidive e delle difficoltà terapeutiche”; il dissenso formulato dall' CP 1 appare in definitiva fondato sulla sottovalutazione “della reale incidenza funzionale degli esiti anatomici residuati dai multipli interventi chirurgici e dalla persistenza della Malattia di Org_1 nonché della reattiva e grave componente psicologica", il C.T.U. avendo perciò concluso che “il complesso patologico di cui è affetto il sig. CP 2
[...] possa determinare un tasso d'invalidità complessivo pari al 76% con decorrenza dall'epoca della visita di revisione (14.02.2022)" (cfr. relazione depositata il 04.01.2024, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). Per le ragioni esposte, ritenuta condivisibile ed adeguatamente motivata la valutazione medica svolta dal C.T.U. nominato nel presente giudizio, deve concludersi che Controparte_2 è in possesso del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento della reclamata prestazione assistenziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno perciò poste a carico dell' CP_3 nella misura di cui in dispositivo, al pari delle liquidate CC.TT.UU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2710/2022 R.G.; Controparte_2 è affetto da rigetta l'opposizione proposta dall' CP_3 e dichiara che invalidità pari al 76% a far data dal 14.02.2024; condanna l' CP_3 al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, ponendo definitivamente a carico dello stesso l'onere delle liquidate CC.TT.UU. Così deciso in Ragusa il 22 marzo 2024. IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella