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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/04/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8089/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8089/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Roberto Mardarella, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte attrice
Contro
, , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Ermanno Baldassarre, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte convenuta
Conclusioni
Come da cc.dd. fogli di p.c. depositati nel fascicolo telematico. Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Premessa. Il 29 maggio 2017 la società e il signor Parte_1 Controparte_1
hanno stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa prevedendo le seguenti pattuizioni in ordine al corrispettivo dovuto al signor : CP_1
2. Prospettazione difensiva dell'attrice. La società ha introdotto il Parte_1
presente giudizio per chiedere al Tribunale di Bergamo di condannare a Controparte_1 restituire l'importo di € 46.100,00, pari alla somma complessiva delle seguenti operazioni, prive di causale, effettuate negli anni 2018 e 2019 in favore del signor : CP_1
3. Prospettazione difensiva di parte convenuta. Si è costituito in giudizio il signor CP_1
che ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
[...] Il signor non ha contestato di aver ricevuto gli importi descritti nella tabella sopra CP_1
riprodotta, ma ne ha imputato il pagamento al corrispettivo pattuito per le proprie prestazioni professionali rese in adempimento del contratto di cui si è detto nel § 1 e di un ulteriore contratto
(“Scrittura privata integrativa”, sub doc. 2), stipulato il 18 luglio 2019, con cui le parti hanno pattuito quanto segue:
Le parti, dunque, osserva il convenuto, oltre ad aver pattuito quale termine finale di efficacia del contratto il 31 dicembre 2020, hanno rideterminato il compenso prevedendo l'importo di €
135.000,00 per il 2019 ed € 70.000,00 per il 2020.
Più in particolare, il signor ha eccepito che: CP_1
- gli importi di cui alla tabella riportata sub § 2 e datati 2018 (per un totale di € 17.000,00) sono stati versati a titolo di acconto ed imputati al compenso dovuto per l'anno 2020; per tale ragione, nel 2020 il signor ha ricevuto un pagamento di € 50.000 (e non di € CP_1
70.000, come pattuito nella scrittura integrativa);
- gli importi di cui alla tabella riportata sub § 2 e datati 2019 (pari ad € 29.100) sono da imputarsi al corrispettivo pattuito per quell'anno.
4. Controdeduzioni di parte attrice. Nella memoria depositata ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. la società ha “contesta[to] integralmente la legittimità, validità ed efficacia” Parte_1
dei due contatti di collaborazione prodotti da parte convenuta.
In relazione ad entrambi i contratti la società attrice ha eccepito che si tratta di documenti privi di data certa e privi di valida sottoscrizione al fine di impegnare la società; in particolare, il dott.
che ha sottoscritto il secondo contratto, era privo del potere di stipulare atti Persona_1 eccedenti l'ordinaria amministrazione.
5. Dichiarazione del fallimento della società attrice e riassunzione del processo su istanza del
All'udienza deputata alla discussione sull'ammissione dei Parte_1 mezzi di prova è stata dichiarata l'interruzione del processo in conseguenza della sentenza dichiarativa del fallimento della società Parte_1 Con ricorso del 25 gennaio 2023 il processo è stato riassunto su istanza del Parte_1
che si è riportato integralmente a tutte le argomentazioni, domande ed eccezioni di
[...]
parte attrice.
6. Rigetto della domanda attorea. La domanda attorea è infondata e pertanto deve essere rigettata.
6.1. In diritto vale premettere che chi esperisce l'azione di ripetizione di indebito, qualora - come nel presente giudizio - il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal solvens che agisce in ripetizione, questi può limitarsi ad invocare e a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto (termini mutuati da Cass. n. 14788/2024; nello stesso senso v. Cass. n. 14428/2021 ove la Corte ha statuito che proposta domanda di ripetizione di indebito,
l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens).
6.2. Parte attrice non ha soddisfatto l'onere probatorio di cui si è detto nel § che precede.
Vale precisare innanzitutto, a fine di completezza, che parte attrice non ha prodotto la documentazione contabile e bancaria che nell'atto di citazione si era riservata di produrre per provare la sussistenza delle operazioni contestate;
ad ogni modo, come sopra chiarito, parte convenuta non ha contestato di aver ricevuto gli importi di cui l'attrice chiede la ripetizione, ma ne ha diversamente giustificato l'imputazione nei termini illustrati nel § 3.
Tanto precisato, deve essere dichiarata l'infondatezza delle eccezioni formulate da parte attrice, sopra riportate sub § 4.
6.2.a. Parte attrice contesta che i due contratti sono privi di data certa e da tale eccezione fa derivare
“l'illegittimità, la validità e l'efficacia” dei contratti. Vale rammentare che la data non è un requisito essenziale della scrittura privata e quindi la sua mancanza non impedisce né la validità né
l'efficacia della scrittura medesima né le impedisce di avere efficacia di piena prova.
Occorre osservare inoltre che parte attrice – che pure nell'atto di citazione fa chiaro riferimento ad un rapporto di collaborazione professionale intrapreso con il signor nel 2017 – nel CP_1
considerare artatamente formato il documento del primo contratto non lo ha disconosciuto, né ha proposto querela di falso.
6.2.b. Per quanto concerne il secondo contratto (la “scrittura integrativa”) parte attrice contesta
(oltre all'assenza di prova di data certa per cui valgono i rilievi svolti nel § che precede, anche) che il signor che ha sottoscritto il contratto per conto e in nome della società Persona_1
era membro del consiglio di amministrazione e amministratore delegato Parte_1 con poteri di sola amministrazione ordinaria e pertanto non avrebbe potuto stipulare il negozio di cui si discorre.
L'eccezione è infondata perché la stipula di un contratto di collaborazione professionale non è qualificabile quale atto di straordinaria amministrazione. Come chiarito dalla Corte di cassazione, rientra infatti nei poteri di rappresentanza dell'amministratore di una società di capitali il conferimento di un incarico professionale (Cass. n. 1213/2017). Da ultimo, vale rammentare, sempre con le parole della Corte di cassazione, che in tema di determinazione dei poteri attribuiti agli amministratori di società di capitali non trova applicazione la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione prevista con riguardo ai beni degli incapaci ex artt. 320,374 e 394 cod.civ., dovendosi invece fare riferimento agli atti che rientrano nell'oggetto sociale, qualunque sia la loro rilevanza economica e natura giuridica, pur se eccedano i limiti della cd. ordinaria amministrazione;
da tanto discende, prosegue la Corte, che, salvo limitazioni specificamente previste nello statuto (con espressa esclusione, quindi, di determinati poteri), rientrano nella competenza dell'amministratore tutti gli atti che ineriscono alla gestione della società, mentre eccedono i suoi poteri quelli di disposizione o alienazione suscettibili di modificare la struttura dell'ente e perciò esorbitanti e contrastanti con l'oggetto sociale (termini mutuati da Cass.
5152/2010).
6.2.c. Da ultimo, viste le argomentazioni svolte dalla società prima e dal Parte_1 Parte_1 poi, deve essere evidenziato, da un lato, che la disciplina posta dall'art. 2704 pone una disciplina in materia di data certa a tutela dei terzi e non già delle parti stesse. Dall'altro, che allorquando il curatore – come nel presente giudizio riassunto – agisce utendi iuribus della società fallita (il intende ottenere a titolo di ripetizione di indebito un pagamento da parte del convenuto) Parte_1
il curatore è parte e quindi non può giovarsi della disciplina sulla data certa. A tal riguardo valga richiamare la costante giurisprudenza della Corte di cassazione che ha avuto più volte modo di statuire che il curatore del fallimento che proponga domanda giudiziale di adempimento di un'obbligazione contratta dal terzo nei confronti dell'imprenditore in epoca antecedente al fallimento non agisce in sostituzione dei creditori al fine della ricostruzione del patrimonio originario del fallito (e, dunque, nella veste processuale di terzo), ma esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio del fallito stesso, ponendosi, conseguentemente, nella sua stessa posizione sostanziale e processuale;
nella posizione, cioè, che avrebbe avuto il fallito agendo in proprio al fine di acquisire al suo patrimonio poste attive di sua spettanza già prima della dichiarazione di fallimento, ed indipendentemente dal dissesto successivamente verificatosi (in questo senso Cass. n.
11904/1998 richiamata più di recente da Cass. n. 18059/2004). Da ciò consegue - prosegue la Corte
- che il terzo convenuto in giudizio dal curatore può a questi legittimamente opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali da questi provenienti, senza i limiti di cui all'art. 2704 cod.civ. (ibidem).
7. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice e sono liquidate come da D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022.
Visto il valore della causa, applicati i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva ed i valori minimi per la fase istruttoria e la fase decisoria, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 5.077,00, oltre esborsi e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda attorea.
2. Condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre esborsi e Controparte_1
oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 5 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8089/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Roberto Mardarella, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte attrice
Contro
, , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Ermanno Baldassarre, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte convenuta
Conclusioni
Come da cc.dd. fogli di p.c. depositati nel fascicolo telematico. Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Premessa. Il 29 maggio 2017 la società e il signor Parte_1 Controparte_1
hanno stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa prevedendo le seguenti pattuizioni in ordine al corrispettivo dovuto al signor : CP_1
2. Prospettazione difensiva dell'attrice. La società ha introdotto il Parte_1
presente giudizio per chiedere al Tribunale di Bergamo di condannare a Controparte_1 restituire l'importo di € 46.100,00, pari alla somma complessiva delle seguenti operazioni, prive di causale, effettuate negli anni 2018 e 2019 in favore del signor : CP_1
3. Prospettazione difensiva di parte convenuta. Si è costituito in giudizio il signor CP_1
che ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
[...] Il signor non ha contestato di aver ricevuto gli importi descritti nella tabella sopra CP_1
riprodotta, ma ne ha imputato il pagamento al corrispettivo pattuito per le proprie prestazioni professionali rese in adempimento del contratto di cui si è detto nel § 1 e di un ulteriore contratto
(“Scrittura privata integrativa”, sub doc. 2), stipulato il 18 luglio 2019, con cui le parti hanno pattuito quanto segue:
Le parti, dunque, osserva il convenuto, oltre ad aver pattuito quale termine finale di efficacia del contratto il 31 dicembre 2020, hanno rideterminato il compenso prevedendo l'importo di €
135.000,00 per il 2019 ed € 70.000,00 per il 2020.
Più in particolare, il signor ha eccepito che: CP_1
- gli importi di cui alla tabella riportata sub § 2 e datati 2018 (per un totale di € 17.000,00) sono stati versati a titolo di acconto ed imputati al compenso dovuto per l'anno 2020; per tale ragione, nel 2020 il signor ha ricevuto un pagamento di € 50.000 (e non di € CP_1
70.000, come pattuito nella scrittura integrativa);
- gli importi di cui alla tabella riportata sub § 2 e datati 2019 (pari ad € 29.100) sono da imputarsi al corrispettivo pattuito per quell'anno.
4. Controdeduzioni di parte attrice. Nella memoria depositata ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. la società ha “contesta[to] integralmente la legittimità, validità ed efficacia” Parte_1
dei due contatti di collaborazione prodotti da parte convenuta.
In relazione ad entrambi i contratti la società attrice ha eccepito che si tratta di documenti privi di data certa e privi di valida sottoscrizione al fine di impegnare la società; in particolare, il dott.
che ha sottoscritto il secondo contratto, era privo del potere di stipulare atti Persona_1 eccedenti l'ordinaria amministrazione.
5. Dichiarazione del fallimento della società attrice e riassunzione del processo su istanza del
All'udienza deputata alla discussione sull'ammissione dei Parte_1 mezzi di prova è stata dichiarata l'interruzione del processo in conseguenza della sentenza dichiarativa del fallimento della società Parte_1 Con ricorso del 25 gennaio 2023 il processo è stato riassunto su istanza del Parte_1
che si è riportato integralmente a tutte le argomentazioni, domande ed eccezioni di
[...]
parte attrice.
6. Rigetto della domanda attorea. La domanda attorea è infondata e pertanto deve essere rigettata.
6.1. In diritto vale premettere che chi esperisce l'azione di ripetizione di indebito, qualora - come nel presente giudizio - il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal solvens che agisce in ripetizione, questi può limitarsi ad invocare e a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto (termini mutuati da Cass. n. 14788/2024; nello stesso senso v. Cass. n. 14428/2021 ove la Corte ha statuito che proposta domanda di ripetizione di indebito,
l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens).
6.2. Parte attrice non ha soddisfatto l'onere probatorio di cui si è detto nel § che precede.
Vale precisare innanzitutto, a fine di completezza, che parte attrice non ha prodotto la documentazione contabile e bancaria che nell'atto di citazione si era riservata di produrre per provare la sussistenza delle operazioni contestate;
ad ogni modo, come sopra chiarito, parte convenuta non ha contestato di aver ricevuto gli importi di cui l'attrice chiede la ripetizione, ma ne ha diversamente giustificato l'imputazione nei termini illustrati nel § 3.
Tanto precisato, deve essere dichiarata l'infondatezza delle eccezioni formulate da parte attrice, sopra riportate sub § 4.
6.2.a. Parte attrice contesta che i due contratti sono privi di data certa e da tale eccezione fa derivare
“l'illegittimità, la validità e l'efficacia” dei contratti. Vale rammentare che la data non è un requisito essenziale della scrittura privata e quindi la sua mancanza non impedisce né la validità né
l'efficacia della scrittura medesima né le impedisce di avere efficacia di piena prova.
Occorre osservare inoltre che parte attrice – che pure nell'atto di citazione fa chiaro riferimento ad un rapporto di collaborazione professionale intrapreso con il signor nel 2017 – nel CP_1
considerare artatamente formato il documento del primo contratto non lo ha disconosciuto, né ha proposto querela di falso.
6.2.b. Per quanto concerne il secondo contratto (la “scrittura integrativa”) parte attrice contesta
(oltre all'assenza di prova di data certa per cui valgono i rilievi svolti nel § che precede, anche) che il signor che ha sottoscritto il contratto per conto e in nome della società Persona_1
era membro del consiglio di amministrazione e amministratore delegato Parte_1 con poteri di sola amministrazione ordinaria e pertanto non avrebbe potuto stipulare il negozio di cui si discorre.
L'eccezione è infondata perché la stipula di un contratto di collaborazione professionale non è qualificabile quale atto di straordinaria amministrazione. Come chiarito dalla Corte di cassazione, rientra infatti nei poteri di rappresentanza dell'amministratore di una società di capitali il conferimento di un incarico professionale (Cass. n. 1213/2017). Da ultimo, vale rammentare, sempre con le parole della Corte di cassazione, che in tema di determinazione dei poteri attribuiti agli amministratori di società di capitali non trova applicazione la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione prevista con riguardo ai beni degli incapaci ex artt. 320,374 e 394 cod.civ., dovendosi invece fare riferimento agli atti che rientrano nell'oggetto sociale, qualunque sia la loro rilevanza economica e natura giuridica, pur se eccedano i limiti della cd. ordinaria amministrazione;
da tanto discende, prosegue la Corte, che, salvo limitazioni specificamente previste nello statuto (con espressa esclusione, quindi, di determinati poteri), rientrano nella competenza dell'amministratore tutti gli atti che ineriscono alla gestione della società, mentre eccedono i suoi poteri quelli di disposizione o alienazione suscettibili di modificare la struttura dell'ente e perciò esorbitanti e contrastanti con l'oggetto sociale (termini mutuati da Cass.
5152/2010).
6.2.c. Da ultimo, viste le argomentazioni svolte dalla società prima e dal Parte_1 Parte_1 poi, deve essere evidenziato, da un lato, che la disciplina posta dall'art. 2704 pone una disciplina in materia di data certa a tutela dei terzi e non già delle parti stesse. Dall'altro, che allorquando il curatore – come nel presente giudizio riassunto – agisce utendi iuribus della società fallita (il intende ottenere a titolo di ripetizione di indebito un pagamento da parte del convenuto) Parte_1
il curatore è parte e quindi non può giovarsi della disciplina sulla data certa. A tal riguardo valga richiamare la costante giurisprudenza della Corte di cassazione che ha avuto più volte modo di statuire che il curatore del fallimento che proponga domanda giudiziale di adempimento di un'obbligazione contratta dal terzo nei confronti dell'imprenditore in epoca antecedente al fallimento non agisce in sostituzione dei creditori al fine della ricostruzione del patrimonio originario del fallito (e, dunque, nella veste processuale di terzo), ma esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio del fallito stesso, ponendosi, conseguentemente, nella sua stessa posizione sostanziale e processuale;
nella posizione, cioè, che avrebbe avuto il fallito agendo in proprio al fine di acquisire al suo patrimonio poste attive di sua spettanza già prima della dichiarazione di fallimento, ed indipendentemente dal dissesto successivamente verificatosi (in questo senso Cass. n.
11904/1998 richiamata più di recente da Cass. n. 18059/2004). Da ciò consegue - prosegue la Corte
- che il terzo convenuto in giudizio dal curatore può a questi legittimamente opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali da questi provenienti, senza i limiti di cui all'art. 2704 cod.civ. (ibidem).
7. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice e sono liquidate come da D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022.
Visto il valore della causa, applicati i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva ed i valori minimi per la fase istruttoria e la fase decisoria, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 5.077,00, oltre esborsi e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda attorea.
2. Condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre esborsi e Controparte_1
oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 5 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo