Articolo 2 della Legge 26 maggio 1969, n. 241
Articolo 1Articolo 3
Versione
31 maggio 1969
>
Versione
6 gennaio 2002
>
Versione
11 aprile 2011
Art. 2.

Le facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato previste dagli articoli 116 e 117 del sopra richiamato testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati sono estese anche ai viaggi via mare effettuati dagli elettori partecipanti alle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali con i mezzi delle societa' di navigazione concessionarie dei servizi da e per tutte le isole del territorio nazionale.
((Per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale, e' riconosciuta agli elettori un'agevolazione per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno, nella misura del 40 per cento del costo del biglietto. L'importo massimo rimborsabile non puo' essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore.))
I noli introitati in meno dal vettore sono rimborsati dal Ministero dell'interno e fanno carico sugli stanziamenti del relativo stato di previsione per le spese elettorali. (1)


------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 27 dicembre 2001, n. 459 ha disposto (con l'art. 20 comma 1) che sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall' articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241 , limitatamente alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Entrata in vigore il 11 aprile 2011
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente