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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/09/2025, n. 6825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6825 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 30087 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente per oggetto: vendita di cose immobili, vertente
TRA
codice fiscale: , Parte_1 C.F._1
codice fiscale: , entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avv. Pieraldo Capogna
-RICORRENTI-
E
codice fiscale: CP_1 C.F._3
-RESISTENTE CONTUMACE-
CONCLUSIONI
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
1. accertare e dichiarare la responsabilità del sig. ai sensi degli CP_1
art. 1218, 1223, 1490, 1492 e 1494 c.c. per aver compravenduto il bene immobile di cui in premessa ai ricorrenti con vizi e/o difformità come accertate
1 dal CTU Arch. e per tutte le motivazioni esposte in narrativa del Per_1
presente atto;
2. per l'effetto condannare ex artt. 1218, 1492, 1494 c.c. il sig. CP_1
al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle somme accertate dal CTU Arch. pari a: Per_1
-Euro 32.861,98 (trentaduemilaottocentosessantuno/98) quale somma dovuta a titolo di opere necessarie da eseguirsi per la rimozione di tutti i vizi e/o difformità dell'immobile;
-Euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) quale somma dovuta a titolo di riduzione del prezzo del bene compravenduto affetto da vizi e/o difformità, per un totale pari ad Euro 46.361,98 (quarantaseimilatrecentosessantuno/98), ovvero di quella maggiore o minore determinata dall'organo giudicante adito anche secondo equità, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto;
3. condannare ex artt. 1219 e 1223 c.c. il sig. al pagamento, CP_1
in favore dei ricorrenti, della somma pari ad Euro 5.021,19
(cinquemilaventuno/19), a titolo di danno emergente e ristoro dei danni patrimoniali subiti e delle spese sostenute per il procedimento di ATP, ovvero di quella maggiore o minore determinata dall'organo giudicante adito anche secondo equità, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto;
4. condannare, in ogni caso, il sig. al pagamento di spese, diritti ed CP_1
onorari del presente giudizio.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. depositato il 16/08/2023,
e hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe Parte_1 Parte_2
trascritte all'uopo deducendo:
-di avere acquistato dal resistente , con atto ricevuto in data CP_1
23/07/2021 dal dott. , notaio in Milano, rep. 105882, racc. 45517, Persona_2
un appartamento sito a Milano, via Battista De' Rolandi n. 11, piano primo, composto da tre locali e servizi, in catasto fabbricati identificato al foglio 126, particella 377, subalterno 715, per il prezzo di Euro 270.000,00;
-che tale immobile, promesso in vendita dal resistente con l'obbligo di ultimare i lavori in corso (cfr. “note” contenute nella proposta di cui al doc. 1), fin da subito ha presentato una serie di vizi e difetti immediatamente denunciati anche con messaggi tramite la nota applicazione WhathsApp (docc. 4a e 4b), vizi poi compiutamente accertati dall'arch. consulente tecnico d'ufficio Persona_3
nominato nella procedura per accertamento tecnico preventivo iscritta al n. 2082/2023 R.G., che ha pure quantificato i costi di ripristino e la diminuzione di valore dell'immobile;
-che il non ha inteso provvedere al risarcimento, così rendendo CP_1
necessario il presente procedimento.
Radicatosi il contraddittorio, il resistente è rimasto contumace.
Indi la causa è stata posta in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e deve essere integralmente accolta.
Il consulente tecnico arch. nominato nel procedimento Persona_3
3 ex art. 696 c.p.c. iscritto al n. 2082/2023 R.G., ha infatti verificato e descritto i gravi vizi presenti nell'impianto di scarico del bagno, nella porta d'ingresso, nella pavimentazione e soprattutto le infiltrazioni di acqua nella camera a ovest con affaccio sulla pubblica via, quantificando il costo dei lavori necessari per la relativa eliminazione, compreso l'allestimento del cantiere, in complessivi
Euro 32.203,18 comprensivi di I.V.A.
Il c.t.u. ha poi determinato in Euro 13.500,00 la riduzione di valore dell'immobile, condivisibilmente evidenziando che le riscontrate criticità ne diminuiscono l'appetibilità commerciale quantomeno nella misura del 5% del prezzo pagato per l'acquisto.
Tali importi devono essere posti a carico del venditore, in applicazione degli artt. 1490 e 1494 del codice civile.
Spetta altresì ai ricorrenti il rimborso dei costi - tutti documentati - sostenuti per l'accertamento tecnico preventivo, in ragione di Euro 2.696,87 liquidati dal Tribunale al c.t.u., Euro 1.000,00 per il consulente tecnico di parte ing. ed Euro 1.324,32 per l'assistenza legale, per Persona_4
complessivi Euro 5.021,19.
Pertanto, il resistente deve essere condannato al pagamento della somma totale di Euro 50.724,37 (32.203,18 + 13.500,00 + 5.021,19), oltre interessi
ex art. 1284, comma quarto, del codice civile decorrenti dalla domanda e quindi dal deposito del ricorso avvenuto il 16/08/2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)condanna al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma CP_1
4 di Euro 50.724,37 oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, del codice civile con decorrenza dal 16/08/2023 e fino al soddisfo;
2)condanna al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese CP_1
processuali che liquida in Euro 570,50 per esborsi a titolo di contributo unificato, marca, notifiche ed Euro 7.616,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A.
Milano, 11 settembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
5
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 30087 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente per oggetto: vendita di cose immobili, vertente
TRA
codice fiscale: , Parte_1 C.F._1
codice fiscale: , entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avv. Pieraldo Capogna
-RICORRENTI-
E
codice fiscale: CP_1 C.F._3
-RESISTENTE CONTUMACE-
CONCLUSIONI
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
1. accertare e dichiarare la responsabilità del sig. ai sensi degli CP_1
art. 1218, 1223, 1490, 1492 e 1494 c.c. per aver compravenduto il bene immobile di cui in premessa ai ricorrenti con vizi e/o difformità come accertate
1 dal CTU Arch. e per tutte le motivazioni esposte in narrativa del Per_1
presente atto;
2. per l'effetto condannare ex artt. 1218, 1492, 1494 c.c. il sig. CP_1
al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle somme accertate dal CTU Arch. pari a: Per_1
-Euro 32.861,98 (trentaduemilaottocentosessantuno/98) quale somma dovuta a titolo di opere necessarie da eseguirsi per la rimozione di tutti i vizi e/o difformità dell'immobile;
-Euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) quale somma dovuta a titolo di riduzione del prezzo del bene compravenduto affetto da vizi e/o difformità, per un totale pari ad Euro 46.361,98 (quarantaseimilatrecentosessantuno/98), ovvero di quella maggiore o minore determinata dall'organo giudicante adito anche secondo equità, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto;
3. condannare ex artt. 1219 e 1223 c.c. il sig. al pagamento, CP_1
in favore dei ricorrenti, della somma pari ad Euro 5.021,19
(cinquemilaventuno/19), a titolo di danno emergente e ristoro dei danni patrimoniali subiti e delle spese sostenute per il procedimento di ATP, ovvero di quella maggiore o minore determinata dall'organo giudicante adito anche secondo equità, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto;
4. condannare, in ogni caso, il sig. al pagamento di spese, diritti ed CP_1
onorari del presente giudizio.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. depositato il 16/08/2023,
e hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe Parte_1 Parte_2
trascritte all'uopo deducendo:
-di avere acquistato dal resistente , con atto ricevuto in data CP_1
23/07/2021 dal dott. , notaio in Milano, rep. 105882, racc. 45517, Persona_2
un appartamento sito a Milano, via Battista De' Rolandi n. 11, piano primo, composto da tre locali e servizi, in catasto fabbricati identificato al foglio 126, particella 377, subalterno 715, per il prezzo di Euro 270.000,00;
-che tale immobile, promesso in vendita dal resistente con l'obbligo di ultimare i lavori in corso (cfr. “note” contenute nella proposta di cui al doc. 1), fin da subito ha presentato una serie di vizi e difetti immediatamente denunciati anche con messaggi tramite la nota applicazione WhathsApp (docc. 4a e 4b), vizi poi compiutamente accertati dall'arch. consulente tecnico d'ufficio Persona_3
nominato nella procedura per accertamento tecnico preventivo iscritta al n. 2082/2023 R.G., che ha pure quantificato i costi di ripristino e la diminuzione di valore dell'immobile;
-che il non ha inteso provvedere al risarcimento, così rendendo CP_1
necessario il presente procedimento.
Radicatosi il contraddittorio, il resistente è rimasto contumace.
Indi la causa è stata posta in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e deve essere integralmente accolta.
Il consulente tecnico arch. nominato nel procedimento Persona_3
3 ex art. 696 c.p.c. iscritto al n. 2082/2023 R.G., ha infatti verificato e descritto i gravi vizi presenti nell'impianto di scarico del bagno, nella porta d'ingresso, nella pavimentazione e soprattutto le infiltrazioni di acqua nella camera a ovest con affaccio sulla pubblica via, quantificando il costo dei lavori necessari per la relativa eliminazione, compreso l'allestimento del cantiere, in complessivi
Euro 32.203,18 comprensivi di I.V.A.
Il c.t.u. ha poi determinato in Euro 13.500,00 la riduzione di valore dell'immobile, condivisibilmente evidenziando che le riscontrate criticità ne diminuiscono l'appetibilità commerciale quantomeno nella misura del 5% del prezzo pagato per l'acquisto.
Tali importi devono essere posti a carico del venditore, in applicazione degli artt. 1490 e 1494 del codice civile.
Spetta altresì ai ricorrenti il rimborso dei costi - tutti documentati - sostenuti per l'accertamento tecnico preventivo, in ragione di Euro 2.696,87 liquidati dal Tribunale al c.t.u., Euro 1.000,00 per il consulente tecnico di parte ing. ed Euro 1.324,32 per l'assistenza legale, per Persona_4
complessivi Euro 5.021,19.
Pertanto, il resistente deve essere condannato al pagamento della somma totale di Euro 50.724,37 (32.203,18 + 13.500,00 + 5.021,19), oltre interessi
ex art. 1284, comma quarto, del codice civile decorrenti dalla domanda e quindi dal deposito del ricorso avvenuto il 16/08/2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)condanna al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma CP_1
4 di Euro 50.724,37 oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, del codice civile con decorrenza dal 16/08/2023 e fino al soddisfo;
2)condanna al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese CP_1
processuali che liquida in Euro 570,50 per esborsi a titolo di contributo unificato, marca, notifiche ed Euro 7.616,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A.
Milano, 11 settembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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