Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3945/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3945/2024 promossa dalla sig.ra:
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Cesira Stefania Piscioneri e dall'avv. Domenico Naso, in forza di mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b (PEC: ) Email_1
CONTRO il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 dell' , rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal Controparte_2 funzionario delegato dott. Lorenzo Calvi dal dirigente dell' Controparte_2
pro tempore, legalmente domiciliato nella propria sede in Genova, Via Assarotti n. 38
[...]
-convenuto- dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
“Voglia il Giudice Ill/mo, ogni contraria azione ed eccezione rigettata,
previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013, accertare e dichiarare il diritto della ricorrenti al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno
1
Condannare il ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una Controparte_1
nuova ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
Condannare il al pagamento delle differenze retributive Controparte_1
maturate e seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi;
Ordinare all'Amministrazione resistente di adeguare il cedolino stipendiale anticipando lo scatto stipendiale nella successiva fascia con un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza prevista.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”;
CONVENUTO:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale respingere il ricorso perché infondato.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 7.9.2024, la sig.ra
[...]
premesso di lavorare per il (nel seguito, per Pt_1 Controparte_1
Cont brevità, anche solo il ”) dall'a.s. 2005/2006, dapprima in forza di contratti a termine, quindi assunta a tempo indeterminato (v. anche decreto di ricostruzione di carriera, doc. 1 ric.), ha Cont convenuto in giudizio il chiedendo il riconoscimento “… ai soli fini giuridici, dell'anno
2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli Cont scaglioni previsti dalla disciplina collettiva”, con conseguente condanna del ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera e al pagamento delle differenze retributive maturate per effetto dell'anticipato conseguimento delle ulteriori progressioni economiche. Cont Il si è ritualmente costituito in giudizio, con articolata memoria difensiva, contestando la fondatezza delle domande avversarie e chiedendone, pertanto, la reiezione.
2 Cont In particolare, il ha dedotto che l'anzianità di servizio relativa all'anno 2013 è pienamente considerata, a fini diversi da quello delle progressioni stipendiali.
Il ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti attorei. CP_1
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata poi discussa oralmente dai difensori delle parti, anche - dietro sollecitazione del Tribunale - in merito all'eventuale interesse di parte ricorrente ad una pronuncia che abbia riguardo all'incidenza del servizio prestato nel 2013 su aspetti diversi da quello della maturazione della posizione stipendiale superiore.
I difensori, infine, hanno insistito come nei rispettivi atti.
2. Le domande non sono fondate, per le ragioni che seguono.
I fatti rilevanti ai fini del decidere sono pacifici tra le parti e comunque documentalmente provati.
In particolare, è pacifico e documentalmente provato che la ricorrente abbia lavorato quale Cont docente alle dipendenze del a decorrere dall'a.s. 2005/2006, dapprima in forza di contratti a termine, quindi assunta a tempo indeterminato (in ruolo);
E' altresì pacifico che l'annualità 2013 non sia stata considerata ai fini del riconoscimento a parte ricorrente dei passaggi stipendiali automatici normativamente previsti per i docenti
Cont dipendenti del (v. anche docc. 1 e 2 ric.).
3. Ai fini della decisione della vertenza, è possibile, a questo punto, richiamare un precedente della Sezione lavoro del Tribunale di Genova, che appare assolutamente condivisibile e la cui motivazione viene, quindi, qui di seguito trascritta:
<<… ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 e dell'art. 1, co. 1, lett. b) D.P.R. n.
122/2012, l'annualità 2013 deve considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
E infatti:
- ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010,
3 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti";
- tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R.
n. 122/2013;
- l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014;
- soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
La previsione dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, prorogata poi a 31 dicembre 2013, per cui l'anno 2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, costituisce specifica applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma
21 D.L. n. 78/2010, ai cui sensi “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni
2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e
2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”.
Il tenore testuale dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, specifico per il personale della scuola, così come quello dell'art. 9 co. 21, applicabile a tutto il pubblico impiego, è dunque chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 (per quanto qui rileva) ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
4 Si tratta di esclusione di portata ampia e generale: la limitazione - ipotizzata da parte ricorrente - dell'ambito di applicazione della disposizione alle sole progressioni economiche destinate a maturare nel periodo del blocco e/o alla sola prima progressione economica maturata dopo il periodo del blocco non soltanto non trova alcun riscontro e alcun supporto nel chiaro disposto del testo normativo (che nulla prevede al riguardo), ma anzi è contraria al tenore testuale della disposizione.
La norma è infatti ben chiara nell'escludere tout court l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
L'anzianità maturata nell'anno 2013 non è dunque utile ai fini economici, ma conserva comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei 5 anni di anzianità richiesto dall'art. 1 d. lgs. n.
165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei 5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 co.
5 bis d. lsg. n. 165/2001.
La stessa ordinanza della Corte di Cassazione invocata dal ricorrente (Cass. ord. 11 giugno 2024 n. 16133, peraltro relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013) distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
La Corte Costituzionale ha sancito in più occasioni la legittimità costituzionale della disciplina in esame (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014;
Corte Cost. n. 96/2016; Corte Cost. n. 200/2018), affermando:
- la ragionevolezza e proporzionalità della disciplina stabilita dall'art. 9 D.L. n. 78/2010 (e pertanto la sua conformità all'art. 3 Cost.), in ragione del carattere eccezionale, transeunte,
5 non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato, nonché temporalmente limitato, dei sacrifici richiesti, giustificati da preminenti esigenze di contenimento della spesa pubblica
(Corte Cost. n. 310/2013, Corte Cost. n. 154/2014);
- l'inconferenza di questioni relative alla disparità di trattamento tra lavoro pubblico e lavoro privato, in ragione delle profonde diversità dei rispettivi stati giuridici (quali la minore stabilità del rapporto) e di trattamento economico, che escludono ogni possibilità di comparazione (Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014);
- l'inesistenza di un principio di omogeneità di retribuzione a parità di anzianità, essendo al contrario ammessa, in situazioni determinate, una disomogeneità delle retribuzioni anche a parità di qualifica e di anzianità, dovendo pertanto considerarsi non irragionevole un esercizio della discrezionalità legislativa che privilegi esigenze fondamentali di politica economica, a fronte di altri valori pur costituzionalmente rilevanti (Corte Cost.
n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n. 96/2016);
- l'infondatezza delle censure relative agli artt. 36 e 97 Cost., perché la proporzionalità e sufficienza della retribuzione devono essere valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, e non in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento economico, mentre il principio di buon andamento dell'amministrazione non può essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi (Corte Cost. n. 304/2013).
Nella sentenza n. 310/2013 la Corte Costituzionale ha in particolare precisato che:
“…il quarto periodo del comma 21 stabilisce che «Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici».
Rileva, quindi, anche nel caso in esame, quanto affermato dalla Corte con la sentenza n.
189 del 2012, laddove si è individuata la ratio legis dell'art. 9, comma 17, nella necessità di evitare che il risparmio della spesa pubblica derivante dal temporaneo divieto di contrattazione possa essere vanificato da una successiva procedura contrattuale o negoziale che abbia ad oggetto il trattamento economico relativo proprio a quello stesso triennio 2010-2012, trasformandosi così in un mero rinvio della spesa.
A maggior ragione valgono tali considerazioni, circa la razionalità del sistema, per la misura incidente sulle classi e sugli scatti, poiché le disposizioni censurate non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in
6 un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco” (punto n. 13.3).
“Con particolare riferimento poi alla ragionevolezza dello sviluppo temporale delle misure, non ci si può esimere dal considerare l'evoluzione che è intervenuta nel complessivo quadro, giuridico-economico, nazionale ed europeo.
La recente riforma dell'art. 81 Cost, a cui ha dato attuazione la legge 24 dicembre 2012,
n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo
81, sesto comma, della Costituzione), con l'introduzione, tra l'altro, di regole sulla spesa, e dell'art. 97, primo comma, Cost., rispettivamente ad opera degli artt. 1 e 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella
Carta costituzionale), ma ancor prima il nuovo primo comma dell'art. 119 Cost., pongono l'accento sul rispetto dell'equilibrio dei bilanci da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in ragione del più ampio contesto economico europeo.
Non è senza significato che la direttiva 8 novembre 2011, n. 2011/85/UE (Direttiva del
Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), evidenzi come «la maggior parte delle misure finanziarie hanno implicazioni sul bilancio che vanno oltre il ciclo di bilancio annuale» e che «Una prospettiva annuale non costituisce pertanto una base adeguata per politiche di bilancio solide» (20° Considerando), tenuto conto che, come prospettato anche dalla difesa dello Stato, vi è l'esigenza che misure strutturali di risparmio di spesa non prescindano dalle politiche economiche europee.” (punto n. 13.4).
”Le norme impugnate, dunque, superano il vaglio di ragionevolezza, in quanto mirate ad un risparmio di spesa che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica - sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono - e per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio” (punto n. 13.5).
Non è dunque costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore, che “è stata quella di realizzare una economia di spesa e non un semplice rinvio della stessa, come si verificherebbe se i tagli fossero recuperabili” (Corte Cost. n. 310/2013, punto n. 13.3) e cioè di “sterilizzare”, ai fini economici, un intero periodo temporale, realizzando, appunto, un risparmio di spesa.
7 La Corte Costituzionale ha pertanto già esaminato la proiezione “strutturale” della misura incidente sulle classi e sugli scatti, escludendone qualsiasi profilo di irragionevolezza, nonostante l'idoneità dell'intervento legislativo a determinare effetti permanenti sotto il profilo economico, senza che ciò tuttavia venga ad intaccare il complessivo meccanismo di progressione economica “sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco” (Corte Cost. n. 310/2013, punto 13.3).
Poiché “non è prevista l'obbligatoria corrispondenza tra grado e funzioni e, conseguentemente, tra grado e trattamento economico collegato all'esercizio delle funzioni”
(Corte Cost. n. 304/2013), non è ravvisabile alcuna violazione del principio di eguaglianza in ragione della denunciata disparità di trattamento tra dipendenti che hanno conseguito una progressione di carriera raggiungendo un grado più elevato prima o dopo l'inizio del blocco stipendiale (Corte Cost. n. 154 del 2014).
Alla luce del chiaro tenore testuale dell'art. 9 co. 21 e co. 23 D.L. n. 78/2010 (la cui disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n.
122/2013), nonché della manifesta infondatezza di qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale di tale disciplina, l'annualità 2013 deve conseguentemente considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
[…]
I servizi prestati nell'anno 2013 restano utili ai soli fini giuridici>> (Tribunale di Genova, sezione lavoro, sent. 12.7.2024, rg. 3863/2023).
4. E' altresì utile il richiamo alla parte motiva di altra decisione di un giudice di merito, che condividendo le argomentazioni appena riportate, le ha integrate come segue: <si aggiunga poi che invero la corte costituzionale n. al pari delle altre sopra citate riconosce ragionevolezza del blocco stipendiale introdotto dall dl ritenendo da un lato esso intervenisse su dinamica retributiva pubblica si attestava valori pi sostenuti di quanto registrato nei settori privati dell in>“nell'ultimo decennio le retribuzioni dei dipendenti pubblici hanno visto un incremento di fatto sensibilmente superiore per la pubblica amministrazione rispetto a quello degli altri due comparti dell'industria e dei servizi di mercato”; dall'altro che la disposizione in esame era
8 giustificata dalla “particolare gravità della situazione economica e finanziaria, concomitante con l'intervento normativo”.
Quel che la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale nella suddetta pronuncia è, al contrario, il disposto dell'art. 16 comma 1 lett. b) DL 98/2011, laddove aveva previsto il blocco della contrattazione collettiva, ledendo la libertà sindacale sancita dall'art. 39 Cost.
D'altro canto, la norma che prevede la non computabilità dell'anno 2013 ai fini della progressione in carriera non determina un blocco senza limite della progressione stipendiale, ma la rinvia di un anno, sicché l'adeguamento stipendiale “continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco”, come si legge nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 310/2013 sopra riportata. Al riguardo, sempre nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 178/2015 si ricorda che “questa Corte ha riconosciuto la ragionevolezza di un sistema di misure dotate di una proiezione strutturale, che esclude in radice ogni possibilità di recupero delle procedure negoziali per il periodo di riferimento (sentenza n. 189 del 2012, punto 4.1 del Considerato in diritto)”.
Peraltro, in linea con la tutela della libertà sindacale, va rilevato che l'utilità del computo degli anni 2010, 2011, 2012 era stata recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014, sicché, in assenza di analoga statuizione relativa anche all'anno 2013 e in assenza di profili di illegittimità delle disposizioni normative coinvolte, in più occasioni ritenute costituzionalmente legittime dalla
Corte Costituzionale, si ritiene che le disposizioni normative vigenti siano univoche nell'escludere la rilevanza dell'anno 2013 ai fini delle progressioni stipendiali previste dalla disciplina del comparto scuola.
Quanto alla pronuncia resa dalla Corte di Cassazione n. 16133/2024, anch'essa invero evidenzia come l'anno 2013 deve essere considerato ai fini giuridici ma non ai fini economici, come si è già detto in precedenza. Ed infatti, si legge nella pronuncia che “nel ricorso si precisa che la sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata «limitatamente alla parte in cui… ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014», non quindi nella parte in cui il è stato condannato a pagare differenze retributive che sono maturate CP_4 prima del 2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni
9 contrattuali vigenti» (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento”.
Al riguardo, si precisa che a decorrere dal CCNL 1994/1997 (sistema poi ripreso dai
CCNL successivi vigenti anche all'epoca dell'introduzione del blocco stipendiale di cui si discute) le retribuzioni dei docenti prevedono aumenti legati alla maturazione degli anni di anzianità in una progressione che contempla sette posizioni o fasce stipendiali (secondo la sequenza 0-2; 3-8; 9-14; 15-20; 21-27; 28-34; 35 e oltre) all'interno delle quali è venuta meno la progressione meramente economica legata alla maturazione degli scatti biennali di anzianità prevista dall'art. 53 legge 312/1980 che rimane unicamente per gli insegnanti di religione (sul punto si veda art. 66 comma 7 CCNL 1994/1997), sicché il blocco previsto dall'art. 9 DL
78/2010 non poteva che riferirsi a tali disposizioni contrattuali vigenti implicando, dunque, il differimento della maturazione dell'anzianità necessaria ai fini economici per passare da una fascia stipendiale all'altra>> (Tribunale Ancona, sent. 5.1.2025, rg. 1337/2024).
5. Deve allora ritenersi che, indiscutibilmente, l'effetto del provvedimento normativo in questione, volto al contenimento della spesa pubblica a fronte di eccezionali negative circostanze economico-finanziarie, sia consistito nell'incremento, del tutto legittimo, della durata della fascia stipendiale che all'epoca competeva al singolo lavoratore, con conseguente posticipazione della maturazione della successiva (e delle ulteriori).
La ricorrente ha formulato le proprie domande avendo riguardo alla (sola) “maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva” Cont Come premesso, il ha evidenziato che l'anzianità di servizio relativa all'anno 2013 viene da esso considerata, ai fini diversi dalle progressioni stipendiali.
D'altra parte, nel decreto di ricostruzione di carriera prodotto da parte ricorrente si riconoscono i servizi dalla stessa resi nel 2013 (aa.ss. 2012/2013 e 2013/2014) e si precisa che
“l'anzianità riconosciuta per effetto del servizio d'insegnamento preruolo prestato nell'anno 2013,
… non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali (art. 1 comma 1 lett. b D.P.R.
122/2013)”.
10 Le parti, inoltre, sono state invitate a discutere in merito all'esistenza di un eventuale concreto e attuale interesse della ricorrente ad una pronuncia, sul riconoscimento dell'anzianità
2013, finalizzata alla maturazione di diritti diversi da quelli “stipendiali”. La ricorrente non ne ha indicato alcuno (v. verbale udienza in data odierna).
Si aggiunga che la tesi secondo cui il passaggio di fascia è cosa diversa dal riconoscimento della retribuzione corrispondente alla fascia superiore (onde il Tribunale dovrebbe riconoscere comunque il diritto del lavoratore all'anticipato accesso alla fascia superiore, benché non incidente sull'entità della retribuzione), peraltro poco coerente con una disciplina contrattuale collettiva che delinea le fasce di anzianità in funzione dell'attribuzione delle diverse posizioni stipendiali (v. CCNL personale comparto scuola normativo 1994-1997 ed economico 1994-1995, art. 66, e modifiche di cui al CCNL personale comparto scuola del
4.8.2011, art. 1) e, quindi, delle progressioni economiche, per la stessa ragione, non implica alcun concreto interesse, giuridicamente apprezzabile, del lavoratore ad una pronuncia attributiva della
“fascia” e non della retribuzione corrispondente.
E' noto, del resto, che la verifica giudiziale dell'anzianità di servizio può avvenire, senza limiti di tempo, a condizione che “… sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale [ove eccepita] cui soggiace il diritto alla retribuzione” (Cass. n. 2232/2020).
Infatti, come indicato dai giudici di legittimità:
<
2.2. l'anzianità di servizio non è uno “status” o un elemento costitutivo di uno “status” del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità…>>
(Cass. ord. 10131/2018).
Ne consegue l'assenza di qualsivoglia interesse, in capo a parte attrice, all'accertamento
(della rilevanza dell'annualità 2013 e, per l'effetto,) della collocazione in una determinata fascia
11 di anzianità, a fini diversi dalla maturazione del diritto alla progressione stipendiale, non essendo tale aspetto in discussione e non avendo comunque rappresentato, la parte, alcun interesse concreto ed attuale ad una pronuncia limitata agli effetti (giuridici) diversi da quelli “retributivi”.
Il ricorso, pertanto, deve essere integralmente respinto.
6. La particolare novità della questione e l'opinabilità della decisione a fronte di orientamenti di merito di diverso segno, consente l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, respinge il ricorso;
compensa integralmente, tra le parti, le spese di giudizio.
Genova, il 23 gennaio 2025.
Il Giudice
Stefano GRILLO
12