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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 09/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1343/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1343/2022 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MENSI MICHELE;
ATTRICE contro
C.F. ), già e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1
per essa la mandataria (C.F. Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. PESENTI MARCO
CONVENUTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 01.10.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO La parte attrice ha convenuto in giudizio proponendo Controparte_1
opposizione avverso il precetto notificato il 15.04.2022 e fondato sul decreto ingiuntivo n. 292 /17 emesso dal Tribunale di Grosseto in data 13.3.2017, chiedendo, dichiararsi nullo ed inefficace e annullare il precetto impugnato.
A sostegno della domanda, la parte attrice allega che non vi è prova della cessione del credito azionato in capo alla convenuta e che il creditore è decaduto dalla possibilità discutere la fideiussione per violazione del termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c.
La parte convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto ritenuta infondata.
L'opposizione proposta da parte attrice va respinta per le ragioni di seguito illustrate.
In ordine all'asserita carenza di titolarità del credito azionato in capo alla convenuta, va osservato che il precetto opposto è fondato sul decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 292/2017 emesso dal Tribunale di
Grosseto il 10.03.2017 in favore di e risulta notificato, Controparte_3
unitamente al precetto, all'ingiunta il 12.04.2017 (cfr. all. 5 parte Parte_1
convenuta).
Non risulta allegata e provata l'opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo.
Risulta altresì che come da verbale di assemblea a rogito del Controparte_3
Notaio del 29.06.2018 ha conferito un ramo della propria Persona_1
azienda a ai sensi dell'art. 58 del T.U.B., il quale ha Controparte_1
ricompreso, tra le varie poste patrimoniali, anche “tutti i crediti deteriorati di cui si è resa acquirente e sarà titolare alla data di efficacia del Controparte_3
conferimento (1° luglio 2018)”, come disposto nell'art. 3 dell'atto di conferimento del ramo di azienda allegato al suddetto verbale (cfr. all. 7 fasc. convenuta). Di tale conferimento di ramo di azienda risulta iscrizione nel registro delle imprese in data 11.07.2018 e pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta
Ufficiale del 09.08.2018 (cfr. all. 7 fasc. convenuta).
Alla luce della documentazione sopra richiamata, è possibile affermare che il credito oggetto del decreto ingiuntivo sopra richiamato sia stato ceduto da a a mezzo del suddetto atto di conferimento Controparte_3 Controparte_1
di ramo di azienda, trattandosi di un credito deteriorato di cui evidentemente era titolare alla data del 01.07.2018, essendo stato notificato il Controparte_3
decreto ingiuntivo il 12.04.2017.
Va osservato che tale conclusione è affermata dalla stessa parte attrice, la quale, dopo avere indicato il precetto contro cui è proposta opposizione e il titolo esecutivo su cui esso si fonda, ha allegato che “La precettante CP_4
,.a. è appartenente al gruppo banca ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di , quale conferitaria del ramo di azienda relativo CP_3
all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di , CP_3
divenuta titolare del suddetto credito in virtù di verbale assembleare e conferimento del ramo di azienda in data 29 giugno 2018”.
Quindi, la titolarità del credito oggetto di precetto per effetto del suddetto atto di conferimento di azienda è sostenuta anche dalla parte attrice.
Va osservato che quest'ultima evidenzia in citazione che “In questo processo gli attori esprimono formale contestazione del credito vantato dalla cessionaria CP_1
atteso che ad oggi non vi sono prove della notifica nell'operazione di cessione attraverso
[...]
altre prove documentali attestanti la legittimazione sostanziale di detta società che agisce”.
Nondimeno, risulta che dell'atto di conferimento di ramo di azienda sia stata data pubblicità mediante avviso in Gazzetta Ufficiale e iscrizione nel registro delle imprese, sicché la deduzione di parte attrice è infondata.
Inoltre, va osservato che dinanzi alle allegazioni di parte convenuta che ha puntualmente ricostruito le vicende successorie del credito e prodotto i relativi documenti la parte attrice non ha formulato alcuna contestazione specifica, non avendo nemmeno depositato le memorie ai sensi dell'art. 183 comma 6
c.p.c.
In definitiva, la contestazione della titolarità del credito in capo alla parte convenuta mossa da parte attrice è infondata e va respinta.
Infine, quanto alla contestazione dell'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. in cui sarebbe incorsa la creditrice, va rilevato che è pacifico tra le parti che il decreto ingiuntivo, su cui si fonda il precetto, è stato emesso in base a un contratto di finanziamento con Findomestic nel quale l'opponente ha preso parte come garante e prodotto in giudizio dalla convenuta (cfr. all. 10 fasc. convenuta).
Dunque, la contestazione mossa dall'attrice afferisce alla legittimità della pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
Sul punto, va osservato che in tema di opposizione all'esecuzione, ove il titolo sia di provenienza giudiziale, l'opponente non può sollevare le eccezioni che può o avrebbe potuto dedurre in seno al giudizio di cognizione conclusosi con sentenza definitiva, ma solo avanzare contestazioni inerenti alla sopravvenuta inefficacia del titolo, dovuta all'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo.
L'inammissibilità di censure di merito, deducibili nel corso del giudizio all'esito (o all'interno) del quale si è formato il titolo esecutivo giustifica la consolidata affermazione che in sede di opposizione alla esecuzione forzata proposta sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto nei termini, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti, estintivi o modificativi del rapporto sostanziale consacrato dal decreto su cui si è formato il giudicato, verificatisi successivamente alla formazione del giudicato medesimo, e non anche sulla base di quei fatti che, verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel processo di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo (Cass. civ. n. 24752/2008).
Alla luce dei principi enunciati, il motivo di opposizione in esame è inammissibile nel presente giudizio, perché l'attrice avrebbe dovuto farlo valere a mezzo di opposizione al decreto ingiuntivo.
Alla luce delle considerazioni svolte, le domande proposte da parte attrice vanno respinte.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia da desumersi dal valore del credito contestato.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1343/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande proposte da parte attrice;
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta che si liquidano nella somma di 3.300,00 euro a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 09.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1343/2022 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MENSI MICHELE;
ATTRICE contro
C.F. ), già e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1
per essa la mandataria (C.F. Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. PESENTI MARCO
CONVENUTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 01.10.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO La parte attrice ha convenuto in giudizio proponendo Controparte_1
opposizione avverso il precetto notificato il 15.04.2022 e fondato sul decreto ingiuntivo n. 292 /17 emesso dal Tribunale di Grosseto in data 13.3.2017, chiedendo, dichiararsi nullo ed inefficace e annullare il precetto impugnato.
A sostegno della domanda, la parte attrice allega che non vi è prova della cessione del credito azionato in capo alla convenuta e che il creditore è decaduto dalla possibilità discutere la fideiussione per violazione del termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c.
La parte convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto ritenuta infondata.
L'opposizione proposta da parte attrice va respinta per le ragioni di seguito illustrate.
In ordine all'asserita carenza di titolarità del credito azionato in capo alla convenuta, va osservato che il precetto opposto è fondato sul decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 292/2017 emesso dal Tribunale di
Grosseto il 10.03.2017 in favore di e risulta notificato, Controparte_3
unitamente al precetto, all'ingiunta il 12.04.2017 (cfr. all. 5 parte Parte_1
convenuta).
Non risulta allegata e provata l'opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo.
Risulta altresì che come da verbale di assemblea a rogito del Controparte_3
Notaio del 29.06.2018 ha conferito un ramo della propria Persona_1
azienda a ai sensi dell'art. 58 del T.U.B., il quale ha Controparte_1
ricompreso, tra le varie poste patrimoniali, anche “tutti i crediti deteriorati di cui si è resa acquirente e sarà titolare alla data di efficacia del Controparte_3
conferimento (1° luglio 2018)”, come disposto nell'art. 3 dell'atto di conferimento del ramo di azienda allegato al suddetto verbale (cfr. all. 7 fasc. convenuta). Di tale conferimento di ramo di azienda risulta iscrizione nel registro delle imprese in data 11.07.2018 e pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta
Ufficiale del 09.08.2018 (cfr. all. 7 fasc. convenuta).
Alla luce della documentazione sopra richiamata, è possibile affermare che il credito oggetto del decreto ingiuntivo sopra richiamato sia stato ceduto da a a mezzo del suddetto atto di conferimento Controparte_3 Controparte_1
di ramo di azienda, trattandosi di un credito deteriorato di cui evidentemente era titolare alla data del 01.07.2018, essendo stato notificato il Controparte_3
decreto ingiuntivo il 12.04.2017.
Va osservato che tale conclusione è affermata dalla stessa parte attrice, la quale, dopo avere indicato il precetto contro cui è proposta opposizione e il titolo esecutivo su cui esso si fonda, ha allegato che “La precettante CP_4
,.a. è appartenente al gruppo banca ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di , quale conferitaria del ramo di azienda relativo CP_3
all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di , CP_3
divenuta titolare del suddetto credito in virtù di verbale assembleare e conferimento del ramo di azienda in data 29 giugno 2018”.
Quindi, la titolarità del credito oggetto di precetto per effetto del suddetto atto di conferimento di azienda è sostenuta anche dalla parte attrice.
Va osservato che quest'ultima evidenzia in citazione che “In questo processo gli attori esprimono formale contestazione del credito vantato dalla cessionaria CP_1
atteso che ad oggi non vi sono prove della notifica nell'operazione di cessione attraverso
[...]
altre prove documentali attestanti la legittimazione sostanziale di detta società che agisce”.
Nondimeno, risulta che dell'atto di conferimento di ramo di azienda sia stata data pubblicità mediante avviso in Gazzetta Ufficiale e iscrizione nel registro delle imprese, sicché la deduzione di parte attrice è infondata.
Inoltre, va osservato che dinanzi alle allegazioni di parte convenuta che ha puntualmente ricostruito le vicende successorie del credito e prodotto i relativi documenti la parte attrice non ha formulato alcuna contestazione specifica, non avendo nemmeno depositato le memorie ai sensi dell'art. 183 comma 6
c.p.c.
In definitiva, la contestazione della titolarità del credito in capo alla parte convenuta mossa da parte attrice è infondata e va respinta.
Infine, quanto alla contestazione dell'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. in cui sarebbe incorsa la creditrice, va rilevato che è pacifico tra le parti che il decreto ingiuntivo, su cui si fonda il precetto, è stato emesso in base a un contratto di finanziamento con Findomestic nel quale l'opponente ha preso parte come garante e prodotto in giudizio dalla convenuta (cfr. all. 10 fasc. convenuta).
Dunque, la contestazione mossa dall'attrice afferisce alla legittimità della pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
Sul punto, va osservato che in tema di opposizione all'esecuzione, ove il titolo sia di provenienza giudiziale, l'opponente non può sollevare le eccezioni che può o avrebbe potuto dedurre in seno al giudizio di cognizione conclusosi con sentenza definitiva, ma solo avanzare contestazioni inerenti alla sopravvenuta inefficacia del titolo, dovuta all'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo.
L'inammissibilità di censure di merito, deducibili nel corso del giudizio all'esito (o all'interno) del quale si è formato il titolo esecutivo giustifica la consolidata affermazione che in sede di opposizione alla esecuzione forzata proposta sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto nei termini, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti, estintivi o modificativi del rapporto sostanziale consacrato dal decreto su cui si è formato il giudicato, verificatisi successivamente alla formazione del giudicato medesimo, e non anche sulla base di quei fatti che, verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel processo di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo (Cass. civ. n. 24752/2008).
Alla luce dei principi enunciati, il motivo di opposizione in esame è inammissibile nel presente giudizio, perché l'attrice avrebbe dovuto farlo valere a mezzo di opposizione al decreto ingiuntivo.
Alla luce delle considerazioni svolte, le domande proposte da parte attrice vanno respinte.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia da desumersi dal valore del credito contestato.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1343/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande proposte da parte attrice;
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta che si liquidano nella somma di 3.300,00 euro a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 09.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia