Articolo 22 della Legge 11 marzo 1953, n. 87
Articolo 21Articolo 23
Versione
15 marzo 1953
Art. 22.
Nel procedimento davanti alla Corte costituzionale, salvo che per i giudizi sulle accuse di cui agli articoli 43 e seguenti, si osservano, in quanto applicabili, anche le norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
Norme integrative possono essere stabilite dalla Corte nel suo regolamento.
Entrata in vigore il 15 marzo 1953
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