Provvedimento: […] In proposito, questa Corte ha già ripetutamente affermato – sussistendo, in generale, «l'esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti» (cfr. sentenza n. 116 del 2003) – che tale termine «è da osservarsi a pena di decadenza, secondo quanto si rileva dal regolamento di procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (in connessione con l'art. 36 del testo unico delle leggi sul Consiglio stesso, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054), applicabile nei procedimenti davanti alla Corte costituzionale in virtù del richiamo di cui all'art. 22, legge n. 87 del 1953» (cfr. già ordinanza n. 386 del 1985 e sentenze n. 200 del 2001 e n. 88 del 2005).
Leggi di più...