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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/02/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°2699/2022 R.G. promossa con ricorso depositato il 2/05/2022
da con gli avv.ti ZUCCATO SAMANTHA e RAINIS CRISTINA Parte_1
ricorrente nei confronti di
, con gli avv.ti BOSCOLO RIZZO DANIELA e GATTO Controparte_1
FRANCESCA
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: divorzio – scioglimento matrimonio
Conclusioni parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale di Padova, contrariis reiectis:
Per_ 1. Affidare il figlio minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il
Per_ padre;
2. Prevedere che la madre possa tenere con sé a week end alterni e per due 2
pomeriggi e sera alla settimana o nei tempi ritenuti opportuni, con assegnazione della casa
familiare al padre, anche nell'interesse di , e mantenimento diretto a carico di ciascun Per_2
genitore. Spese straordinarie a carico del padre nella misura del 100 %.
3. Accertato che è economicamente autosufficiente, revocare il contributo paterno al suo Per_2
mantenimento;
4. in via subordinata, in caso di conferma dell'assegnazione della casa familiare alla madre e del
Per_ collocamento prevalente di presso il padre: accertato per le motivazioni già esposte, che
è economicamente autosufficiente e che il SI. già contribuisce al mantenimento Per_2 Pt_1
pagando per intero il mutuo della casa assegnata alla SI.ra oltre alle spese per il CP_1
Per_ mantenimento ordinario di e straordinarie per entrambi i figli, prevedere che nulla il
padre debba corrispondere alla IG per il mantenimento ordinario di o CP_1 Per_2
ridurre il contributo al mantenimento ordinario a carico del padre all'importo di € 100,00 o al
diverso importo – comunque inferiore ad € 450,00 – ritenuto di giustizia. Mantenimento
Per_ ordinario di diretto a carico di ciascun genitore e spese straordinarie di entrambi i figli a
carico del padre nella misura del 100 %.
5. In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compensi di lite determinati ai sensi del
D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2D.M.
55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
Si allega quietanza di pagamento del mutuo della casa familiare dd. 2.9.2024.
Con richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”
Conclusioni parte resistente:
“in via definitiva nel merito: essendo stata pronunciata sentenza parziale di divorzio non vi è
domanda da replicare;
- confermare in ogni sua parte la sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Padova e
pubblicata in data 19.11.2020. Nello specifico confermare l'assegnazione della casa coniugale in
favore della SI.ra in qualità di genitore collocatario della prole;
affidamento CP_1
Per_ condiviso dei figli e mantenimento ordinario per la prole a carico del SI. Per_2 Pt_1
2 3
già quantificato in sede di separazione con l'importo di € 1.000/mese; rimborso delle Pt_1
spese straordinarie, così come previste dal Protocollo del Tribunale di Padova, nella
suddivisione delle quote genitoriali previste dalla sentenza di separazione;
Per_
- prevedere l'immediato rientro del minore presso la residenza materna.
IN VIA ISTRUTTORIA, ANCHE OFFICIOSA:
- ordinare l'esibizione nei confronti del SInor el contratto d'affitto della Parte_1
casa a schiera di Via Claudio Monteverdi n. 7 in Polverara;
- disporre a carico del SInor l'esibizione del contratto di fideiussione relativo Parte_1
all'immobile sito in IN, località San Pietro in Volta;
- disporre l'audizione in qualità di testimone di , figlia delle parti in causa, in Tes_1
merito alla destinazione delle sue retribuzioni mensili;
- facendo appello ai poteri officiosi del Giudice, disporre la remissione della causa in istruttoria
per le ragioni esposte in narrativa e in relazione alle conclusioni formulate in questo atto;
- interpello della IG sulla destinazione alla famiglia delle remunerazioni Controparte_1
percepite da;
Parte_2
- Si chiede l'assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.05.2022 il SI. premettendo che: Parte_1
- contraeva matrimonio con la resistente il 7.5.2003 a Mosca (Russia);
- il matrimonio veniva successivamente trascritto in Italia presso il Comune di
Polverara, atto n.1 parte II serie C - anno 2003;
- dalla loro unione nascevano i figli , il 25.09.2004, e il 2.2.2007; Per_2 Per_1
- con la famiglia, per lungo tempo, conviveva anche la figlia maggiorenne della
IG , nata da un precedente matrimonio;
CP_1 Per_3
- in data 19.11.2020 veniva pubblicata la sentenza di separazione tra i coniugi, che prevedeva il pagamento da parte del SI. dell'importo di € 1000 mensili (€ 500 a Pt_1
3 4
figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, oltre al 60% delle spese straordinarie, non riconoscendo alcun contributo a favore della SI.ra CP_1
- la predetta sentenza, impugnata dal SI. , veniva confermata dalla Corte di Pt_1
Appello di Venezia rigettava, con sentenza n. 2983/2021, pubblicata in data 1.12.2021,
non ancora passata in giudicato;
- il figlio presenta un atteggiamento oppositivo nei confronti della madre e da Per_1
dicembre 2021 rimane stabilmente presso l'abitazione paterna anche la notte, vedendo la madre circa una volta alla settimana;
- tale decisione veniva assunta anche perché negli ultimi mesi, ha avuto dei Per_1
problemi di salute che la madre minimizzava;
- inoltre, riferiva al padre che la IG quasi ogni weekend da Per_1 CP_1
venerdì a domenica sera si allontanava dalla casa familiare dicendo genericamente di andare a fare la babysitter in una famiglia a Padova e lasciando i ragazzi con i nonni e che spesso, quando stava a casa dalla madre, era costretto a prepararsi da mangiare da solo;
- il SInor dimora a circa 300 metri dalla ex casa familiare e i figli si sono sempre Pt_1
recati dal padre anche fuori dagli orari e dai giorni prestabiliti;
- è il SI. ad occuparsi di prenotare e accompagnare i figli alle visite mediche e Pt_1
dentistiche e alle attività scolastiche ed extrascolastiche, anche tenuto conto che la
SI.ra guida l'auto solo per brevi tragitti e, come dalla stessa allegato nella CP_1
memoria difensiva in appello, versa in una situazione di fragilità personale, essendo attualmente seguita dalla per problematiche legate all'ansia; Parte_3
- la IG non presta il consenso a effettuare spese mediche e non CP_1
contribuisce in alcun modo alle spese straordinarie, anche se necessarie, dei figli;
- la IG sta trascurando anche la cura della ex casa familiare;
CP_1
- il SI. svolge la professione di geometra e, nel 2020, ha percepito un reddito Pt_1
complessivo di € 29.894,00, nel 2019 un reddito complessivo di €. 29.163,00, nel 2018 un reddito complessivo di €. 24.935,00;
4 5
- sul predetto reddito gravano il mantenimento ordinario pari a € 1.000,00 e la rata di mutuo ipotecario mensile contratto per la ristrutturazione della casa coniugale, pari ad
€ 825,76;
- negli ultimi anni il SInor , per far fronte a tutte le spese, si è “arrangiato” come Pt_1
ha potuto: pur di corrispondere il mantenimento non è stato in grado di pagare l'IRPEF e l'IVA e, essendo proprietario solo della casa coniugale, ha adattato ad abitazione il suo studio professionale, immobile di proprietà della SI.ra CP_2
, sorella del ricorrente, ammortizzando così le spese;
[...]
- il ricorrente era titolare di 1/5 di altro immobile sito in Casalserugo, via Arturo
Toscanini 18 e di 1/5 di un terreno agricolo ereditati da un cugino del padre, i quali sono stati alienati il 29.3.2021 rispettivamente per €. 86.000 e 64.000,00 per un importo pari a € 30.000,00 a erede. Il SI. ha utilizzato nell'ultimo anno tale somma per Pt_1
saldare parte dei debiti fiscali e previdenziali e per mantenersi;
- il ricorrente viene aiutato dai genitori, presso i quali pranza spesso, e dalla sorella,
che recentemente gli ha prestato l'importo di €. 4.000,00 per consentirgli di pagare il mantenimento dei figli;
- attualmente la IG come riferito dai figli, lavorerebbe come babysitter CP_1
quasi ogni weekend;
- nel giudizio di separazione veniva accertato che i redditi imponibili dichiarati al fisco risultavano essere stati pari ad € 10.447 nell'anno 2014 e, negli anni successivi, inferiori o negativi (dalle indagini tributarie della Guardia di Finanza emergevano varie operazioni di compravendita di azioni e di donazioni di denaro per importi considerevoli negli anni 2013 e 2015);
- è verosimile che le indagini della GdF siano state parziali in quanto probabilmente talune operazioni, essendo state effettuate all'estero e/o con codici fiscali precedenti della SI.ra (la SI.ra fino al 2007 si chiamava CP_1 CP_1 Persona_4
, siano sfuggite all'indagine;
[...]
5 6
- solo dal momento in cui veniva presentato il ricorso per la separazione, la SI.ra iniziava a lamentare difficoltà lavorative, del tutto insussistenti, dovute a CP_1
una non soddisfacente conoscenza della lingua italiana;
- la resistente risulta essere socia unica e rappresentante legale dell'impresa KS UN
SR (mentre proprietario e amministratore risulta essere il SI. ), Parte_4
società che dal 2018 svolge attività di ingegneria integrata. Dall'ultimo bilancio depositato nel 2021, i ricavi delle vendite e delle prestazioni risultano essere stati €.
95.807 nel 2019 e €. 50.062 nel 2020, sebbene poi gli utili siano quasi pari a zero,
circostanza anomala;
- si dubita che la casa di IN sia effettivamente non abitabile, come invece sostenuto dallaresistente;
pertanto, chiedeva:
“che la S.V. Ill.ma voglia, ai sensi dell'art. 706 c.p.c., fissare l'udienza per la comparizione dei
predetti coniugi, innanzi a sé per il tentativo di conciliazione e in mancanza, previa
emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti che riterrà opportuni nell'interesse dei
coniugi e dei predetti figli minori, rimettere le parti innanzi al Giudice Istruttore che sarà
nominato per la prosecuzione del giudizio, affinché il Tribunale di Padova:
1) pronunci lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 7/5/2003 in Briansk (URSS) e
annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Polverara (PD), Atto N. 1 parte
II serie C - anno 2003 - Comune di POLVERARA (PD) - Ufficio 1, tra il Sig. Parte_1
e la Sig.ra Controparte_1
2) disponga, per le motivazioni di cui in narrativa, il collocamento prevalente dei figli presso il
padre, prevedendo che la madre li abbia con sé a week end alterni, e due pomeriggi e sera alla
settimana o nei tempi ritenuti opportuni, con assegnazione della casa familiare al padre e
mantenimento diretto a carico di ciascun genitore con divisione al 50% delle spese
straordinarie;
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3) in via subordinata: disporre il collocamento con tempi paritetici tra genitori e assegnazione
della casa familiare al SI. , riconoscere alla madre un assegno perequativo non superiore Pt_1
a €. 100,00 a figlio;
4) In caso di mantenimento del collocamento prevalente presso la madre: accertato per le
motivazioni di cui in narrativa, che il contributo al mantenimento dei figli pari a €. 500,00
ciascuno non è proporzionato alle risorse economiche del SI. né ai tempi di Parte_1
permanenza dei figli presso ciascun genitore né alle eSIenze dei figli;
che egli già contribuisce
al pagamento del mutuo per la casa assegnata alla SI.ra che, viceversa le risorse CP_1
economiche e la capacità reddituale della SI.ra sono rilevanti;
preso atto che a Controparte_1
quest'ultima è stata assegnata la casa coniugale, ridurre il contributo al mantenimento
ordinario a carico del padre all'importo di € 100,00 per ciascun figlio.
5) In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compensi di lite determinati ai sensi del
D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M.
55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.”
In data 10.12.2022 si costituiva la resistente, la quale, premettendo che:
-si è vista “sottrarre” il figlio senza alcun preavviso o valutazione condivisa con il coniuge sulla possibilità di una collocazione diversa e/o alternata di Per_1
- la SI.ra veniva notiziata del mancato rientro del figlio, dopo che Controparte_1
non lo vedeva rientrare dalle vacanze di Natale presso la casa paterna;
- si trovava nella necessità di fare degli accertamenti clinici che venivano Per_1
prenotati dal SI. in totale autonomia e senza informare la SI.ra Pt_1 CP_1
della circostanza. La stessa era sicuramente preoccupata delle continue febbri del figlio ma era in continuo contatto con il pediatra in attesa di attivarsi per gli accertamenti poi suggeriti;
- da quando è stato convinto dal padre a vivere con lui, la madre è costretta a Per_1
sentirlo solo telefonicamente in quanto per evitare di discutere con il padre o per Per_1
allontanare la possibilità di attriti tra i genitori, riferisce alla madre di non poterla vedere “perché altrimenti il papà si arrabbia”;
7 8
- si contesta, ancora una volta, che la SI.ra non presti consenso ad CP_1
effettuare le visite mediche dei minori o che non contribuisca alle spese straordinarie;
- dalla separazione ad oggi la resistente non è riuscita a trovare un posto di lavoro stabile e continuativo e svolge alcuni lavoretti saltuari che le permettono di curare il proprio sostentamento e si soddisfare l'ordinaria manutenzione della casa familiare;
- parte resistente, eccetto la proprietà in IN (VE), che tuttavia non le consente di potersi trasferire per problematiche di natura tecnica ed abitativa, non ha alcun reddito e da oltre un anno non sta pagando il mutuo afferente la proprietà veneziana;
- il SI. , sin dal 2021 ha dimostrato di non essere regolare nel pagamento dei Pt_1
mantenimenti ordinarie (mensilità pagate in maniera parziale e, a volte, dimenticate)
ed ora, sostenendo la collocazione del figlio presso la propria residenza, senza alcun accordo e/o provvedimento giudiziale, decide di applicare il mantenimento diretto;
pertanto, chiedeva:
“In via preliminare:
- Dichiarare, anche con sentenza parziale/non definitiva, lo scioglimento del matrimonio
contratto dai SI.ri e celebrato in data 07.05.2003 in Brianks Controparte_1 Parte_1
ed annotato nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Polverara (PD), nr. 1 parte II serie
C Anno 2003, con ogni consequenziale provvedimento quanto all'annotazione dell'emananda
sentenza.
In via definitiva nel merito:
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai SI.ri e Controparte_1 [...]
celebrato in data 07.05.2003 in Brianks ed annotato nel Registro Atti di Matrimonio Pt_1
del Comune di Polverara (PD), nr. 1 parte II serie C Anno 2003, con ogni consequenziale
provvedimento quanto all'annotazione dell'emananda sentenza;
- confermare in ogni sua parte la sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Padova e
pubblicata in data 19.11.2020. Nello specifico confermare l'assegnazione della casa coniugale in
favore della SI.ra in qualità di genitore collocatario della prole;
affidamento CP_1
Per_ condiviso dei figli e mantenimento ordinario per la prole a carico del SI. Per_2 Pt_1
8 9
già quantificato in sede di separazione con l'importo di € 1.000/mese; rimborso delle Pt_1
spese straordinarie, così come previste dal Protocollo del Tribunale di Padova, nella
suddivisione delle quote genitoriali previste dalla sentenza di separazione.
Per_
- prevedere l'immediato rientro del minore presso la residenza materna.”
A seguito dell'udienza presidenziale del 13.10.2022, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente, con Ordinanza, emetteva i seguenti provvedimenti:
“1) Nulla a titolo di assegno di mantenimento a favore della SI.ra CP_1
Per_ 2) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso il
padre
3) assegna la casa coniugale alla madre
4) pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, con effetto dalla domanda, entro il
giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , la somma di Per_2
euro 450,00 , da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese
straordinarie, secondo il protocollo in essere dinanzi a questo Tribunale;
5) pone a carico del padre l'obbligo di mantenere per l'intero (spese ordinarie e straordinarie) in
Per_ forma diretta il figlio minore
Per_ 6) dispone che la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore nella seguente
regolamentazione: salvo diverso accordo da assumersi tra i genitori entro le 24 ore precedenti –
a fine settimana alternati dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 8.00 del lunedì, tre pomeriggi
infrasettimanali – indicativamente dalle ore 16.00 alle 19.00 – salvo attività ludiche e sportive,
nelle festività e vacanze natalizie e pasquali ortodosse, nei capodanni ad anni alterni, nella
settimana bianca durante il periodo invernale tra dicembre e gennaio, e per venti giorni nel
mese di agosto, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno con il padre tenendo conto anche
delle eSIenze dello stesso, oltreché di quelle del figlio.”
Quindi, nominava il Giudice istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione del 12.1.23 ad ore 10,30.
9 10
Successivamente al deposito di memorie di entrambe le parti, all'esito dell'udienza fissata, il G.I., rilevata la richiesta delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 3.02.2023 veniva, dunque, pubblicata Sentenza parziale sullo status e,
con separata Ordinanza, il G.I. rimetteva la causa sul ruolo e fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 30.3.2023 in trattazione scritta.
Successivamente, con Ordinanza datata 30.03.2023, il Giudice, considerato che le parti non erano più addivenute ad un accordo e che la convenuta aveva revocato il mandato al proprio difensore, fissava per la comparizione personale delle parti l'udienza del 5.10.2023 ore 11:30.
A seguito di riassegnazione della causa e di differimento della data di udienza,
all'udienza del 27.10.2023 il G.I. invitava i legali della IG a valutare una stima della casa di IN da parte di terza persona e a promuovere la voltura delle utenze della casa di Polverara. Si riservava, all'esito dell'audizione di sulla Per_1
richiesta modifica dei provvedimenti presidenziali. Fissava per l'audizione del minore l'udienza del 15.12.2023, ore 13:30, nonché udienza per la prosecuzione il Per_5
24.01.2024, ore 12:30.
Dopo il rinvio dell'udienza già fissata, in data 14.03.2024, di fronte al nuovo
Giudice assegnatario, si teneva l'audizione del minore , a seguito della Per_5
quale il Giudice si riservava.
Quindi, con Ordinanza datata 14.03.2024, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava al 24.10.2024 per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per l'udienza in trattazione scritta fissata le parti precisavano con note le proprie conclusioni e il Giudice istruttore assegnava i termini per conclusionali e repliche, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
Tenuto conto che è già stata pronunciata Sentenza parziale sullo status n.218/2023 del
3.2.2023, devono essere decise le restanti domande.
10 11
Sull'affidamento, collocamento e diritto di visita di Per_5
In data 2 febbraio 2025 è divenuta maggiorenne. Nulla pertanto deve essere Per_1
disposto in merito ad affidamento e diritto di visita. Quanto al collocamento, non può
che prendersi atto che il ragazzo vive, ormai stabilmente, presso il padre, da più di due anni. Egli ha manifestato nell'udienza del 14.3.2024 la volontà di proseguire la convivenza con il SI. , con il quale ha affermato di avere un migliore rapporto. Pt_1
Il ricorrente, già nel corso dell'udienza presidenziale, ha espresso la disponibilità a provvedere all'intero mantenimento ordinario e straordinario del figlio, ribadendolo nelle conclusioni.
Sul contributo al mantenimento della figlia Per_2
La figlia risulta avere sottoscritto in data 4.7.2023 un contratto di lavoro a tempo Per_2
indeterminato full time con mansione banconiera e stipendio medio di € 1000 circa mensili.
La resistente ha prodotto in data 23.10.2024 un nuovo contratto della figlia con trasformazione dell'orario di lavoro in part time, documento sopravvenuto e conseguentemente ammissibile. Inoltre, ha depositato certificazione dello IUAV di iscrizione di al secondo anno (di tre) del corso di laurea in DeSIn del prodotto, Per_2
della comunicazione visiva e degli interni, con elenco degli esami sostenuti (in totale
10) con ottimi risultati, l'ultimo dei quali risalente al settembre 2024.
Appare evidente, quindi, che la figlia continui a studiare all'Università, svolgendo un lavoro part time, compatibile con gli impegni di formazione. Non è dato sapere quanto ella guadagni con il nuovo orario di lavoro, tuttavia appare ragionevole ritenere che non sia ancora divenuta totalmente indipendente. La Cassazione ha infatti chiarito che l'obbligo del genitore di mantenere i figli perdura fino al completamento del percorso formativo prescelto e all'acquisizione della capacità lavorativa che gli permetta di
11 12
raggiungere così l'autosufficienza (ex multis Cass sez. VI sentenza n.19696 del
22.7.2019).
Tenuto conto delle stabili entrate mensili dalla stessa percepite, appare congruo mantenere il contributo al suo mantenimento, dovuto dal padre, diminuendolo tuttavia ad € 300 mensili, rivalutabili istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come
Protocollo di Padova.
La situazione economica delle parti, infatti, non risulta avere avuto SInificativi
cambiamenti rispetto alla separazione, permanendo la differenza reddituale tra i genitori.
Inoltre, in considerazione della convivenza della figlia non autosufficiente con la madre, deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale alla resistente.
Sulle spese di lite
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere compensate.
PQM
Il Tribunale di Padova, Sezione Prima, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda eccezione difesa, così provvede:
1) Revoca il contributo al mantenimento a favore del figlio Per_5
2) Dispone che il SI. versi alla SI.ra entro il 15 Parte_1 Controparte_1
di ogni mese la somma di € 300, rivalutabile Istat, a titolo di contributo al mantenimento a favore della figlia , oltre al 50% delle spese Parte_2
straordinarie come da Protocollo di Padova
3) Assegna la casa coniugale alla SI.ra Controparte_1
Spese compensate.
Così deciso in Padova nella camera di conSIlio del 11.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Alina Rossato
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