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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/03/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
nella causa civile iscritta al n. 3642/2023 R.G. Cont.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, tutti nella qualità di eredi della signora , deceduta
[...] Parte_6 Persona_1 in data 21.11.2022, ed elettivamente domiciliati in Trecase (NA) alla Via Bosco del Monaco, 11, presso lo studio dell'avv. Arianna Lombardo, che li rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione
ATTORI
E
, in persona del legale rapp.te p.t., ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla Controparte_1
Via Verdi n.18, presso lo studio dell'Avv. Mara Messina, che lo rappresenta e difende come da delibera
243/2023 allegata
1 CONVENUTO
Nonché
in persona del rappresentante p. t., elettivamente domiciliato in Napoli, al n. 3 della Via Mario CP_2
Morgantini, presso lo studio dell'avv. Stefano Carnevale che lo rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di costituzione
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: azione di risarcimento danni a persona da cose in custodia.
Conclusioni: come da atti di causa e da verbale d'udienza cartolare del 25.02.2025.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione notificato in data 21.07.2023, gli attori, nella qualità di eredi della signora convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il , Persona_1 Controparte_1 per sentire dichiarare la sua responsabilità in ordine alla causazione dell'evento dannoso avvenuto in data
23.12.2021 alle ore 21.45 circa, al Corso Vittorio Emanuele III, all'altezza del civico 73, e condannarlo al risarcimento dei danni per le lesioni subite dalla de cuis, oltre interessi e spese di giudizio.
In particolare, essi istanti deducevano quanto segue: che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, la signora , mentre percorreva a piedi il marciapiede sinistro, guardando con direzione Persona_1
Torre Centrale – Torre del Greco, all'altezza del civico 73, cadeva a causa di una buca sulla sede stradale, all'interno del quale vi era un chiusino della non in asse con il manto stradale e resa insidiosa dalla CP_2 presenza di terriccio e sassolini che ne occultavano l'esistenza; trasportata presso il P.O. di Castellammare-
Gragnano, le veniva diagnosticata una frattura del femore destro;
che, sottoposta a trattamenti e cure veniva dichiarata guarita con postumi in data 18.03.2022 valutabili in 10 punti di invalidità con 30 giorni di inabilità assoluta (I.T.T.), 30 giorni di inabilità parziale (I.T.P. al 75%) e 30 giorni di inabilità parziale (I.T.P. al
50%) oltre spese mediche pari a € 500,00, il tutto per la complessiva somma di € 40.000,00; che, veniva inviata denuncia di sinistro alla Polizia municipale del Comune di in data 14.01.2022 e Controparte_1 relativa messa in mora in data 10.08.2022, sia al cennato Comune che alla;
da ultimo, che, in data CP_2
24.11.2022, la signora decedeva. Persona_1
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., che eccepiva la carenza di legittimazione attive e passiva, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della , quale responsabile dell'insidia/trabocchetto presente sul CP_2 manto stradale, nel merito contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto.
Si costituiva, altresì la , in persona del legale rappresentante p.t., con comparsa di costituzione e CP_2 risposta contestando la domanda in fatto ed in diritto, chiedendone l'integrale rigetto.
Ammesse ed espletate le prove orali, sulle conclusioni delle parti, la causa era trattenuta per la decisione all'udienza del 25.02.2025.
2 Preliminarmente occorre rilevare che la pretesa azionata dall'istante va ricondotta al paradigma dell'art. 2051 c.c., e in relazione a tale fattispecie correttamente l'attore ha prospettato la domanda, sia richiamando espressamente tale norma, sia allegando la responsabilità del , quale custode delle CP_3 scale del fabbricato.
Tanto precisato in punto di qualificazione giuridica, occorre in diritto rilevare che la responsabilità da cose in custodia ex art 2051 c.c. sussiste essenzialmente sulla base di due presupposti: un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione della c.d. insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e invisibilità di tale alterazione per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno". (cfr. ex multis Cass. civ. n.11592/2010).
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sè statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. (cfr. Cass. n. 2660/2013).
Orbene, tutto ciò premesso, deve dirsi che, ad avviso di chi scrive, esaminando le risultanze istruttorie in atti, alla luce dei sopra richiamati principi, la pretesa azionata in giudizio dagli eredi della danneggiata deve ritenersi infondata, in ragione dei motivi di seguito precisati.
In particolare, non può non rilevarsi che, nel giudizio de quo, la espletata istruttoria dibattimentale abbia ingenerato dubbi in ordine alla oggettiva verificazione del sinistro, così come dedotto dagli istanti nell'atto di citazione;
stando, infatti, all'atto introduttivo del giudizio, la sarebbe caduta a Persona_1 suolo a causa di un'insidia costituita da “ una buca sulla sede stradale, all'interno della quale vi era un CP_ chiusino della .
Nondimeno, va rilevato che le rese deposizioni testimoniali non hanno fornito, oggettivamente, una inequivoca descrizione dello stato dei luoghi, tale da ritenere sussistente, nell'ipotesi de quo, una vera e propria condizione di insidia stradale.
Invero, il primo teste escusso all'udienza del 18.07.2024, signor – teste che riferisce di Testimone_1 non aver assistito, personalmente, alla caduta, ma di essere accorso sul posto dopo il verificarsi della stessa
- ha dichiarato che “sul marciapiede era presente una buca della pavimentazione ricoperta da spazzatura e foglie;
preciso che la buca era determinata dall'assenza di un tombino”.
Di contro, il secondo teste escusso, sig. , descrive una condizione dei luoghi Testimone_2 completamente differente, in quanto riferisce che la dedotta buca sarebbe stata determinata da “ un avvallamento della pavimentazione, costituito dall'assenza di sanpietrini”.
È evidente, allora, come, nel caso che ci occupa, si è in presenza di dichiarazioni testimoniali palesemente contraddittorie, peraltro su di un punto ritenuto determinante al fine di configurare i presupposti per
3 l'operatività del meccanismo risarcitorio di cui all'artt. 2051 cc;
nondimeno, va aggiunto che, alla citata udienza del 18.7.2024, il teste non riconosce ( nelle foto allo stesso mostrate) il tombino che Tes_1 avrebbe cagionato la caduta, mentre, come si è detto, il teste discetta di un avvallamento della Tes_2 pavimentazione per assenza di sanpietrini, e non già di una vera e propria buca.
Da ultimo, va aggiunto che, dalla relazione versata in atti dalla ( v. relazione n. 20220202), terza CP_2 chiamata in causa, emerge che, in ragione di un “ accertamento svolto su Google Maps, risulta che l'area indicata, in prossimità del civico 73, in particolare vicino al chiusino idrico, da maggio 2018 ad Aprile 2022, si trova in buone condizioni e non presenta irregolarità”.
Pertanto, dovendosi ritenere, a parere di chi scrive, che non sia stata offerta la prova dell'accadimento del sinistro secondo le modalità indicate in citazione - stante la palese contraddittorietà tra le deposizioni rese dai testi escussi - e, dunque, la riconducibilità delle lesioni occorse all'istante ad un difetto di manutenzione da parte degli enti convenuti, la presente domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in favore del convenuto e della CP_1 terza chiamata in causa;
nondimeno, quanto ai compensi, essi si liquidano, tenuto conto del pregio delle difese, della non complessità della causa, nonché delle questioni affrontate, con applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022 per lo scaglione di riferimento ( cause di valore da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00), secondo il criterio del disputatum ( v. Cass. n. 28417/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
tutti nella qualità di eredi della signora Parte_5 Parte_6 Persona_1
, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, al pagamento, in favore del
[...] Controparte_1
, in pers. del legale rapp.te p.t., delle spese processuali, che si liquidano in euro 518,00 per spese
[...] vive ed euro 3.809,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e
CPA se dovute;
3) Condanna Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
tutti nella qualità di eredi della signora Parte_5 Parte_6 Persona_1
, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, al pagamento, in favore della , in pers. del
[...] CP_2 legale rapp.te p.t., delle spese processuali, che si liquidano in euro 0,00 per spese vive ed euro 3.809,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA se dovute, con attribuzione.
Torre Annunziata, 22.3.2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Scarpati
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