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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/04/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1341/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1341/2024 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliata presso il difensore, rappresentata e difesa dall'avv. SARTINI SABINA come da procura in atti
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Controparte_1
il difensore, rappresentato e difeso dall'avv. MANDUCA ANGELA MARIA come da procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
pagina 1 CONCLUSIONI: All'udienza del
8.4.2025 i difensori delle parti hanno concluso come da processo verbale di udienza [“I procuratori delle parti concludono riportandosi alle disposizioni di cui all'ordinanza citata e precisamente:
- i figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre, , nell'abitazione coniugale di Parte_1
Pianello di Ostra;
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita di scuola (o sabato mattina nei periodi di vacanza) alla domenica alle 21,30 (o 22,30 nei periodi di vacanza), compreso il pernottamento se corrispondente alla volontà dei figli, privilegiando in ogni caso la serenità e il benessere degli stessi;
potrà inoltre incontrarli e tenerli con sé un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori, dall'uscita di scuola alle 21,30 (o 22,30 nei periodi di vacanza); potrà tenerli inoltre per 5 giorni nel periodo natalizio, 3 giorni nel periodo delle vacanze pasquali e 15 giorni nel periodo estivo, anche non consecutivamente;
- il sig. contribuirà al mantenimento dei figli versando alla sig.ra un assegno CP_1 Parte_1 mensile di € 600,00 mensili, da corrispondere anticipatamente entro il 28 del mese, con decorrenza dalla domanda;
l'Assegno Unico resterà suddiviso al 50% tra i coniugi;
- le spese straordinarie relative ai figli minori saranno a carico di entrambe le parti in misura del
50% ciascuno.
Le parti rinunciano ad ogni eventuale diversa e ulteriore domanda, in particolare con riferimento alla richiesta di addebito, e concordano che le spese di lite restino tra loro compensate”]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.3.2024, la sig.ra ha adìto questo Parte_1
Tribunale, rappresentando:
- di avere contratto matrimonio concordatario in Calatabiano (CT) in data 23.5.2015 con il sig.
; - che dall'unione sono nati i figli , nata il [...] e , nato il Controparte_1 Per_1 Per_2
16.9.2014; - che sono venuti meno in modo irreversibile la solidarietà e l'affetto coniugale, sì che la convivenza è divenuta intollerabile.
Ha chiesto pertanto che il Tribunale, a seguito della audizione dei coniugi e della verificata esistenza dei presupposti di legge, pronunciasse la loro separazione, alle condizioni indicate nel ricorso e con addebito al marito.
Il ricorso è stato comunicato ex art. 71 c.p.c. al P.M..
pagina 2 Si è costituito quale, non negando la crisi coniugale, non si è opposto alla Controparte_1
separazione ma ha chiesto il rigetto della domanda di addebito e una diversa regolamentazione delle condizioni economiche e delle visite ai figli minori.
2. Dopo lo svolgimento di parziale istruttoria, con acquisizione di documenti, espletamento di prove orali, ascolto della figlia minore e acquisizione di informazioni da parte del servizio sociale Per_1
incaricato, all'udienza del 8.4.2025 le parti hanno rappresentato di essere addivenute ad un accordo accettando le condizioni stabilite quali provvedimenti temporanei e urgenti alla prima udienza (cfr. il verbale: “Le parti dichiarano che il procedimento può essere definito, alle condizioni di cui all'ordinanza del 26/7/2025, rispetto alle quali concordano, precisando che l'Assegno Unico resterà suddiviso tra i genitori al 50%.”) ed hanno chiesto di poter concludere, con discussione orale e rinuncia ai termini per memorie. Il giudice relatore ha autorizzato le parti a precisare le conclusioni e le ha invitate a discutere, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione
3. Il Collegio, preso atto della volontà delle parti, considerato che le stesse hanno trovato un accordo, preso atto che l'unione materiale e spirituale dei coniugi è venuta meno, rileva al riguardo che le condizioni di separazione concordate possono essere omologate atteso che non sussistono profili di contrarietà alla legge ed all'Ordine pubblico.
Va premesso che, come riportato nel verbale di udienza, la relazione di aggiornamento da parte del servizio sociale di Ostra è sostanzialmente positiva;
i procuratori delle parti hanno confermato che i rapporti tra le stesse sono ad oggi tranquilli;
i coniugi hanno riferito che il sig. ha svolto un CP_1
colloquio di sostegno alla genitorialità con lo psicologo dott. la sig.ra ha Per_3 Parte_1 svolto anch'essa un colloquio di sostegno alla genitorialità ed un ulteriore colloquio insieme al figlio minore;
ha poi proseguito i colloqui fino alla fine del mese di marzo, mentre Per_2 Per_2
ha svolto un solo colloquio. Il dott. ha confermato che il percorso può dirsi Per_1 Per_3
sufficiente per tutti pur mantenendo la sua disponibilità in caso di bisogno.
Le condizioni concordate possono essere pertanto condivise sia per quanto riguarda l'affidamento dei figli minori (previsto in forma congiunta e con adeguato spazio per entrambe le figure genitoriali), sia in merito al loro mantenimento, concordato in modo coerente con le risorse economiche delle parti e con le concrete esigenze dei due minori.
Non si ravvisa la necessità o l'opportunità di procedere d'ufficio alla audizione del minore Per_4
(non ascoltato nel corso del procedimento, a differenza della sorella , perché
[...] Per_1
infradodicenne), posto che le condizioni concordate risultano rispondenti ai suoi interessi morali e materiali e rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore stesso.
pagina 3 4. Le spese del presente procedimento, come concordato in atti, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DICHIARA la separazione tra e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in Calatabiano il 23/05/2015, atto trascritto al n. 3,
[...]
parte 2, serie A, anno 2015 dei registri degli atti di matrimonio del comune di Calatabiano,
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni della separazione, come sopra riportate.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 09/04/2025
Il Presidente est.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1341/2024 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliata presso il difensore, rappresentata e difesa dall'avv. SARTINI SABINA come da procura in atti
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Controparte_1
il difensore, rappresentato e difeso dall'avv. MANDUCA ANGELA MARIA come da procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
pagina 1 CONCLUSIONI: All'udienza del
8.4.2025 i difensori delle parti hanno concluso come da processo verbale di udienza [“I procuratori delle parti concludono riportandosi alle disposizioni di cui all'ordinanza citata e precisamente:
- i figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre, , nell'abitazione coniugale di Parte_1
Pianello di Ostra;
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita di scuola (o sabato mattina nei periodi di vacanza) alla domenica alle 21,30 (o 22,30 nei periodi di vacanza), compreso il pernottamento se corrispondente alla volontà dei figli, privilegiando in ogni caso la serenità e il benessere degli stessi;
potrà inoltre incontrarli e tenerli con sé un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori, dall'uscita di scuola alle 21,30 (o 22,30 nei periodi di vacanza); potrà tenerli inoltre per 5 giorni nel periodo natalizio, 3 giorni nel periodo delle vacanze pasquali e 15 giorni nel periodo estivo, anche non consecutivamente;
- il sig. contribuirà al mantenimento dei figli versando alla sig.ra un assegno CP_1 Parte_1 mensile di € 600,00 mensili, da corrispondere anticipatamente entro il 28 del mese, con decorrenza dalla domanda;
l'Assegno Unico resterà suddiviso al 50% tra i coniugi;
- le spese straordinarie relative ai figli minori saranno a carico di entrambe le parti in misura del
50% ciascuno.
Le parti rinunciano ad ogni eventuale diversa e ulteriore domanda, in particolare con riferimento alla richiesta di addebito, e concordano che le spese di lite restino tra loro compensate”]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.3.2024, la sig.ra ha adìto questo Parte_1
Tribunale, rappresentando:
- di avere contratto matrimonio concordatario in Calatabiano (CT) in data 23.5.2015 con il sig.
; - che dall'unione sono nati i figli , nata il [...] e , nato il Controparte_1 Per_1 Per_2
16.9.2014; - che sono venuti meno in modo irreversibile la solidarietà e l'affetto coniugale, sì che la convivenza è divenuta intollerabile.
Ha chiesto pertanto che il Tribunale, a seguito della audizione dei coniugi e della verificata esistenza dei presupposti di legge, pronunciasse la loro separazione, alle condizioni indicate nel ricorso e con addebito al marito.
Il ricorso è stato comunicato ex art. 71 c.p.c. al P.M..
pagina 2 Si è costituito quale, non negando la crisi coniugale, non si è opposto alla Controparte_1
separazione ma ha chiesto il rigetto della domanda di addebito e una diversa regolamentazione delle condizioni economiche e delle visite ai figli minori.
2. Dopo lo svolgimento di parziale istruttoria, con acquisizione di documenti, espletamento di prove orali, ascolto della figlia minore e acquisizione di informazioni da parte del servizio sociale Per_1
incaricato, all'udienza del 8.4.2025 le parti hanno rappresentato di essere addivenute ad un accordo accettando le condizioni stabilite quali provvedimenti temporanei e urgenti alla prima udienza (cfr. il verbale: “Le parti dichiarano che il procedimento può essere definito, alle condizioni di cui all'ordinanza del 26/7/2025, rispetto alle quali concordano, precisando che l'Assegno Unico resterà suddiviso tra i genitori al 50%.”) ed hanno chiesto di poter concludere, con discussione orale e rinuncia ai termini per memorie. Il giudice relatore ha autorizzato le parti a precisare le conclusioni e le ha invitate a discutere, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione
3. Il Collegio, preso atto della volontà delle parti, considerato che le stesse hanno trovato un accordo, preso atto che l'unione materiale e spirituale dei coniugi è venuta meno, rileva al riguardo che le condizioni di separazione concordate possono essere omologate atteso che non sussistono profili di contrarietà alla legge ed all'Ordine pubblico.
Va premesso che, come riportato nel verbale di udienza, la relazione di aggiornamento da parte del servizio sociale di Ostra è sostanzialmente positiva;
i procuratori delle parti hanno confermato che i rapporti tra le stesse sono ad oggi tranquilli;
i coniugi hanno riferito che il sig. ha svolto un CP_1
colloquio di sostegno alla genitorialità con lo psicologo dott. la sig.ra ha Per_3 Parte_1 svolto anch'essa un colloquio di sostegno alla genitorialità ed un ulteriore colloquio insieme al figlio minore;
ha poi proseguito i colloqui fino alla fine del mese di marzo, mentre Per_2 Per_2
ha svolto un solo colloquio. Il dott. ha confermato che il percorso può dirsi Per_1 Per_3
sufficiente per tutti pur mantenendo la sua disponibilità in caso di bisogno.
Le condizioni concordate possono essere pertanto condivise sia per quanto riguarda l'affidamento dei figli minori (previsto in forma congiunta e con adeguato spazio per entrambe le figure genitoriali), sia in merito al loro mantenimento, concordato in modo coerente con le risorse economiche delle parti e con le concrete esigenze dei due minori.
Non si ravvisa la necessità o l'opportunità di procedere d'ufficio alla audizione del minore Per_4
(non ascoltato nel corso del procedimento, a differenza della sorella , perché
[...] Per_1
infradodicenne), posto che le condizioni concordate risultano rispondenti ai suoi interessi morali e materiali e rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore stesso.
pagina 3 4. Le spese del presente procedimento, come concordato in atti, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DICHIARA la separazione tra e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in Calatabiano il 23/05/2015, atto trascritto al n. 3,
[...]
parte 2, serie A, anno 2015 dei registri degli atti di matrimonio del comune di Calatabiano,
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni della separazione, come sopra riportate.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 09/04/2025
Il Presidente est.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 4