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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2024, n. 11785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11785 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, all'udienza del 20/11/2024 ha pronunciato seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 20490 R.G. degli Affari Civili Contenziosi, dell'anno
2024 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Boianelli, per procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato e depositato in data 28.05.2024, l'istante in epigrafe ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo, in via principale e previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d. P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d. P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), di accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e quindi di condannare il merito ad assegnare alla parte ricorrente la c.d. “Carta Controparte_1 elettronica” e ad accreditare sulla detta carta l'importo nominale di € 2.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito.
Tanto domandato, la ricorrente ha premesso che per l'anno scolastico 2023/2024 ha insegnato in qualità di docente presso l'I.S. “Amaldi” di Roma (RM); che per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ha prestato attività di docenza sulla base di diversi contratti a tempo determinato, specificando che nei suddetti anni scolastici non aveva mai beneficiato della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente i ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” del valore nominale di €500,00.
Nonostante la rituale vocatio in ius, l'Amministrazione convenuta restava contumace.
1 Il Giudice, all'odierna udienza, letti gli atti e documenti depositati nel fascicolo telematico, superflua ogni ulteriore indagine istruttoria, accoglie integralmente il ricorso in quanto fondato in fatto ed in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'introduzione dell'art. 1, comma 121 della Legge n. 107/2015 e del successivo D.P.C.M.
n. 32313 del 23/09/2015, al fine di sostenere la formazione degli insegnanti, è stata istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.
La possibilità di usufruire di tale beneficio, però, è stata riservata, originariamente, ai soli docenti di ruolo. Tale previsione normativa ha generato, tuttavia, un'inammissibile differenziazione nel trattamento degli insegnanti precari rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato, totalmente priva di qualsiasi giustificazione.
I docenti assunti con contratti a tempo determinato, infatti, durante il periodo di precariato, svolgono le medesime mansioni del personale di ruolo e risultano, pertanto, assoggettati ai medesimi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti.
Come evidenziato anche dal Consiglio di Stato con pronuncia d'annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 25/09/2015, la previsione ivi contenuta è del tutto priva di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Inoltre, l'estensione del beneficio costituito dalla Carta Docente anche agli insegnanti precari deriva dall'applicazione della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18/03/1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28/06/1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Pertanto, per un generale principio di non discriminazione, a parità di lavoro svolto, il beneficio deve essere accordato anche agli insegnati con contratto a tempo determinato.
L'odierna ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, non ha usufruito del beneficio della carta elettronica.
Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto, anche nel caso oggetto del presente giudizio, l'art. 1 della
L. n. 107/2015, nella parte in cui attribuisce la carta docente al solo personale assunto a tempo indeterminato, deve essere disapplicato in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus di 500,00 euro, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, che compete sia al personale assunto con contratto a termine, che al personale a tempo indeterminato.
*****
Nella materia di cui trattasi è stata di recente introdotta una nuova previsione normativa, volta ad evitare l'esposizione dell'Italia a procedure di infrazione da parte della Commissione europea.
Con il D.L. 13/06/2023, n. 69 (convertito in L. 10/08/2023, n. 103) all'art. 15, si prevede il riconoscimento del bonus in discorso, per l'anno 2023, ai docenti a tempo indeterminato ed altresì a
2 quelli a termine ma a condizione che abbiano stipulato con l'amministrazione un contratto di supplenza annuale su posto vacante disponibile.
Anche a tal proposito si osserva che la previsione di cui all'art. 15 D.L. n. 69/2023 deve essere disapplicata alla luce di quanto statuito dal citato art. 5 Direttiva 1999/70/UE poiché, al pari di quanto previsto dall'art. 1 Legge n. 107/2015, anche la novella da ultimo introdotta, ove applicata secondo il suo senso strettamente letterale, comporterebbe una inammissibile disparità di trattamento tra docenti con contratto a tempo determinato rispetto a quelli c.d. di ruolo.
*****
Alla luce delle premesse in fatto ed in diritto svolte, il ricorso presentato in questa sede trova integrale accoglimento, con la conseguenza che la sig.ra ha diritto a beneficiare, per gli anni Parte_1 scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, del bonus di € 500,00 di cui all'art. 1,
Legge n. 107/2015.
La ricorrente ha infatti depositato in atti la documentazione comprovante l'attuale inserimento nel sistema scolastico, producendo il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con l'amministrazione per l'anno scolastico 2024/2025, dal quale è possibile desumere l'attualità dell'interesse della stessa a percepire gli importi della c.d. Carta docente a titolo di corrispettivo e non anche a titolo risarcitorio, stante la sua persistenza all'interno del sistema scolastico e il conseguente permanere del diritto/dovere formativo (cfr. Corte Cass. n. 29961/2023).
Quanto al regime delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza dell'amministrazione convenuta e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM Giustizia n.
55/2014 e s.m.i., da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
*****
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
1) condanna il e del merito alla attribuzione della Carta Docente, in favore di Controparte_1
, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 secondo Parte_1 il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio;
2) condanna il al pagamento, in favore del procuratore costituito Controparte_1 dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.303,00#, di cui € 170,00# per spese generali ed € 1.133,00# per compensi, oltre IVA e CPA;
Roma, 20/11/2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile
La minuta del presente provvedimento è stata curata con l'ausilio della dott.ssa addetto UPP. Persona_1
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, all'udienza del 20/11/2024 ha pronunciato seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 20490 R.G. degli Affari Civili Contenziosi, dell'anno
2024 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Boianelli, per procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato e depositato in data 28.05.2024, l'istante in epigrafe ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo, in via principale e previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d. P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d. P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), di accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e quindi di condannare il merito ad assegnare alla parte ricorrente la c.d. “Carta Controparte_1 elettronica” e ad accreditare sulla detta carta l'importo nominale di € 2.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito.
Tanto domandato, la ricorrente ha premesso che per l'anno scolastico 2023/2024 ha insegnato in qualità di docente presso l'I.S. “Amaldi” di Roma (RM); che per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ha prestato attività di docenza sulla base di diversi contratti a tempo determinato, specificando che nei suddetti anni scolastici non aveva mai beneficiato della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente i ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” del valore nominale di €500,00.
Nonostante la rituale vocatio in ius, l'Amministrazione convenuta restava contumace.
1 Il Giudice, all'odierna udienza, letti gli atti e documenti depositati nel fascicolo telematico, superflua ogni ulteriore indagine istruttoria, accoglie integralmente il ricorso in quanto fondato in fatto ed in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'introduzione dell'art. 1, comma 121 della Legge n. 107/2015 e del successivo D.P.C.M.
n. 32313 del 23/09/2015, al fine di sostenere la formazione degli insegnanti, è stata istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.
La possibilità di usufruire di tale beneficio, però, è stata riservata, originariamente, ai soli docenti di ruolo. Tale previsione normativa ha generato, tuttavia, un'inammissibile differenziazione nel trattamento degli insegnanti precari rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato, totalmente priva di qualsiasi giustificazione.
I docenti assunti con contratti a tempo determinato, infatti, durante il periodo di precariato, svolgono le medesime mansioni del personale di ruolo e risultano, pertanto, assoggettati ai medesimi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti.
Come evidenziato anche dal Consiglio di Stato con pronuncia d'annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 25/09/2015, la previsione ivi contenuta è del tutto priva di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Inoltre, l'estensione del beneficio costituito dalla Carta Docente anche agli insegnanti precari deriva dall'applicazione della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18/03/1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28/06/1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Pertanto, per un generale principio di non discriminazione, a parità di lavoro svolto, il beneficio deve essere accordato anche agli insegnati con contratto a tempo determinato.
L'odierna ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, non ha usufruito del beneficio della carta elettronica.
Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto, anche nel caso oggetto del presente giudizio, l'art. 1 della
L. n. 107/2015, nella parte in cui attribuisce la carta docente al solo personale assunto a tempo indeterminato, deve essere disapplicato in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus di 500,00 euro, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, che compete sia al personale assunto con contratto a termine, che al personale a tempo indeterminato.
*****
Nella materia di cui trattasi è stata di recente introdotta una nuova previsione normativa, volta ad evitare l'esposizione dell'Italia a procedure di infrazione da parte della Commissione europea.
Con il D.L. 13/06/2023, n. 69 (convertito in L. 10/08/2023, n. 103) all'art. 15, si prevede il riconoscimento del bonus in discorso, per l'anno 2023, ai docenti a tempo indeterminato ed altresì a
2 quelli a termine ma a condizione che abbiano stipulato con l'amministrazione un contratto di supplenza annuale su posto vacante disponibile.
Anche a tal proposito si osserva che la previsione di cui all'art. 15 D.L. n. 69/2023 deve essere disapplicata alla luce di quanto statuito dal citato art. 5 Direttiva 1999/70/UE poiché, al pari di quanto previsto dall'art. 1 Legge n. 107/2015, anche la novella da ultimo introdotta, ove applicata secondo il suo senso strettamente letterale, comporterebbe una inammissibile disparità di trattamento tra docenti con contratto a tempo determinato rispetto a quelli c.d. di ruolo.
*****
Alla luce delle premesse in fatto ed in diritto svolte, il ricorso presentato in questa sede trova integrale accoglimento, con la conseguenza che la sig.ra ha diritto a beneficiare, per gli anni Parte_1 scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, del bonus di € 500,00 di cui all'art. 1,
Legge n. 107/2015.
La ricorrente ha infatti depositato in atti la documentazione comprovante l'attuale inserimento nel sistema scolastico, producendo il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con l'amministrazione per l'anno scolastico 2024/2025, dal quale è possibile desumere l'attualità dell'interesse della stessa a percepire gli importi della c.d. Carta docente a titolo di corrispettivo e non anche a titolo risarcitorio, stante la sua persistenza all'interno del sistema scolastico e il conseguente permanere del diritto/dovere formativo (cfr. Corte Cass. n. 29961/2023).
Quanto al regime delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza dell'amministrazione convenuta e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM Giustizia n.
55/2014 e s.m.i., da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
*****
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
1) condanna il e del merito alla attribuzione della Carta Docente, in favore di Controparte_1
, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 secondo Parte_1 il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio;
2) condanna il al pagamento, in favore del procuratore costituito Controparte_1 dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.303,00#, di cui € 170,00# per spese generali ed € 1.133,00# per compensi, oltre IVA e CPA;
Roma, 20/11/2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile
La minuta del presente provvedimento è stata curata con l'ausilio della dott.ssa addetto UPP. Persona_1
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