TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/04/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 4452/2019 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Antonio Nicolini, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso, ricorrente contro
, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso, ai sensi Controparte_1 dell'art. 417 bis, comma primo, c.p.c., dai funzionari delegati dott.ssa , dott.ssa CP_2
e dott. elettivamente domiciliato in Roma, presso la Controparte_3 CP_4
Direzione Generale per il personale civile, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28 novembre 2019, - premesso di Parte_1
essere dipendente del , nei ruoli del personale civile, con qualifica di Controparte_1
assistente tecnico per le lavorazioni, area funzionale II, fascia retributiva II, in servizio presso la Sezione del Genio Militare per la Marina di Cagliari - ha agito in giudizio, davanti a questo
Tribunale, nei confronti del datore di lavoro, al fine di impugnare la sanzione disciplinare conservativa inflittagli in data 7 ottobre 2019 (sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mesi due), deducendone l'illegittimità sotto molteplici profili (indeterminatezza della contestazione disciplinare, insussistenza del fatto contestato e irrilevanza disciplinare della condotta ascrittagli).
Ha resistito in giudizio il . Controparte_1
Il procedimento – istruito con produzioni documentali – è stato infine riassegnato a questo giudice per effetto del provvedimento di variazione tabellare adottato dal Presidente del
Tribunale di Cagliari in data 3 maggio 2024, diventato esecutivo il 10 giugno 2024.
pagina 1 di 4 2. La misura afflittiva applicata poggia sul seguente addebito (lettera di contestazione datata 28 giugno 2019, in copia in atti): “[...] Nonostante i provvedimenti disciplinari già adottati nei suoi confronti, per i quali si contesta la recidiva, continua a non rispettare i suoi obblighi di dipendente. In particolare, in data 11 giugno 2019 è pervenuto a questo Ufficio il decreto che dispone il giudizio datato 11 aprile 2019 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Nola nell'ambito del procedimento penale n. 6373/14 RGNR per il reato p. e p. di cui all'art. 368 cp. Al riguardo, risulta che, con denuncia sporta presso i Carabinieri di Acerra in data 28.01.2014, dichiarava falsamente di aver smarrito l'assegno postale n. 7170871160, assegno che in data 19.03.2014 consegnava a , compilato e firmato in ogni Controparte_5
parte, per la somma di euro 8.442,00, quale pagamento dei canoni di locazione non corrisposti, incolpando di un reato pur sapendola innocente. In Acerra il Controparte_5
28.01.2014 […]”.
In sintesi, secondo la ricostruzione del Ministero, così come precisato nella “proposta di sanzione disciplinare” del 4 ottobre 2019 (doc. 5 allegato al ricorso), con Parte_1
la sua condotta, si sarebbe reso responsabile di molteplici inadempimenti: avrebbe “disatteso quegli obblighi del pubblico dipendente il quale, anche nella vita sociale, non assume nessun altro comportamento che possa nuocere agli interessi o all'immagine della P.A.”, e, inoltre, avrebbe violato gli “obblighi di lealtà e correttezza” posti alla base del rapporto di lavoro subordinato.
Esaminate le giustificazioni del lavoratore (doc. 3 allegato al ricorso) e ritenute le stesse non convincenti, l'Amministrazione ha ritenuto di dover infliggere “la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per n. 2 (due) mesi ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. e), C.C.N.L. 16 maggio 1995 e successive modificazioni”, con privazione “della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 25, comma 2, primo alinea, CCNL 16.5.2001, nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti” (artt. 1 e 2 del provvedimento disciplinare del 7 ottobre 2019, doc. 4 allegato al ricorso).
3. Il ricorrente ha contestato la genericità e indeterminatezza della contestazione disciplinare.
Ha inoltre negato la sussistenza e anche la rilevanza disciplinare dei fatti addebitati, per i pagina 2 di 4 quali l'Amministrazione non avrebbe raccolto alcuna prova, essendosi basata, nelle proprie determinazioni, esclusivamente sul decreto del giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Nola che ne ha disposto il rinvio a giudizio, senza attendere la conclusione del procedimento penale.
Con le note depositate il 21 febbraio 2022, la difesa attorea ha infine allegato e documentato che, con provvedimento del 22 dicembre 2021, il Tribunale di Nola ha dichiarato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., “di non doversi procedere nei confronti di Parte_1
per estinzione del reato ascrittogli in rubrica in ragione per essere decorso il termine
[...] di prescrizione” (il dispositivo della pronuncia è allegato in copia alle note del 21 febbraio
2022).
Il non ha contestato la circostanza. Controparte_1
4. L'azione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Come precisato, ha contestato, tra l'altro, l'inesistenza dei fatti Parte_1
addebitati e la censura, sul punto, è fondata.
In tema di sanzioni disciplinari, ai sensi dell'art. 2697 c.c., il datore di lavoro ha l'onere di provare i presupposti giustificativi dell'esercizio del potere punitivo e, quindi, ha l'onere di dimostrare la sussistenza del fatto addebitato al proprio dipendente.
Nel caso di specie, l'Amministrazione convenuta si è limitata a riportare nella lettera di contestazione il fatto così come descritto nel capo di imputazione formulato nell'ambito del procedimento penale che ha visto coinvolto il ricorrente, senza fornire alcuna prova della condotta ascritta.
Il procedimento penale da cui l'azione disciplinare ha tratto spunto, inoltre, si è chiuso con una pronuncia di non luogo a procedere, senza alcun accertamento dell'illecito addebitato al lavoratore.
Deve essere conseguentemente dichiarata la nullità della sanzione per cui è causa.
5. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la parte resistente deve essere condannata alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per le cause in materia di lavoro di valore indeterminabile.
A proposito della determinazione del valore della causa, deve ritenersi che la quantificazione della perdita economica conseguente ad una sanzione irrogata dal datore di pagina 3 di 4 lavoro ad un suo dipendente costituisca criterio del tutto insufficiente allorquando, ponendosi in discussione la legittimità della sanzione stessa e quindi censurandosi il comportamento del datore di lavoro, venga in discussione l'esistenza di un diritto non già limitato alle conseguenze economiche bensì esteso a tutti i riflessi ulteriori, quali la recidiva, la graduazione di successive sanzioni, la preclusione a progressioni di carriera, riflessi questi che, non essendo quantificabili, rendono la causa di valore indeterminabile (Cass. civ., Sez. L,
21 maggio 1986, n. 3385).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- dichiara la nullità della sanzione disciplinare per cui è causa;
- condanna il alla rifusione in favore del ricorrente delle spese Controparte_1
processuali, che liquida in complessivi euro 4.679,00, di cui euro 4.630,00 per compenso professionale, il residuo per spese di contributo unificato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 16 aprile 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 4452/2019 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Antonio Nicolini, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso, ricorrente contro
, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso, ai sensi Controparte_1 dell'art. 417 bis, comma primo, c.p.c., dai funzionari delegati dott.ssa , dott.ssa CP_2
e dott. elettivamente domiciliato in Roma, presso la Controparte_3 CP_4
Direzione Generale per il personale civile, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28 novembre 2019, - premesso di Parte_1
essere dipendente del , nei ruoli del personale civile, con qualifica di Controparte_1
assistente tecnico per le lavorazioni, area funzionale II, fascia retributiva II, in servizio presso la Sezione del Genio Militare per la Marina di Cagliari - ha agito in giudizio, davanti a questo
Tribunale, nei confronti del datore di lavoro, al fine di impugnare la sanzione disciplinare conservativa inflittagli in data 7 ottobre 2019 (sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mesi due), deducendone l'illegittimità sotto molteplici profili (indeterminatezza della contestazione disciplinare, insussistenza del fatto contestato e irrilevanza disciplinare della condotta ascrittagli).
Ha resistito in giudizio il . Controparte_1
Il procedimento – istruito con produzioni documentali – è stato infine riassegnato a questo giudice per effetto del provvedimento di variazione tabellare adottato dal Presidente del
Tribunale di Cagliari in data 3 maggio 2024, diventato esecutivo il 10 giugno 2024.
pagina 1 di 4 2. La misura afflittiva applicata poggia sul seguente addebito (lettera di contestazione datata 28 giugno 2019, in copia in atti): “[...] Nonostante i provvedimenti disciplinari già adottati nei suoi confronti, per i quali si contesta la recidiva, continua a non rispettare i suoi obblighi di dipendente. In particolare, in data 11 giugno 2019 è pervenuto a questo Ufficio il decreto che dispone il giudizio datato 11 aprile 2019 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Nola nell'ambito del procedimento penale n. 6373/14 RGNR per il reato p. e p. di cui all'art. 368 cp. Al riguardo, risulta che, con denuncia sporta presso i Carabinieri di Acerra in data 28.01.2014, dichiarava falsamente di aver smarrito l'assegno postale n. 7170871160, assegno che in data 19.03.2014 consegnava a , compilato e firmato in ogni Controparte_5
parte, per la somma di euro 8.442,00, quale pagamento dei canoni di locazione non corrisposti, incolpando di un reato pur sapendola innocente. In Acerra il Controparte_5
28.01.2014 […]”.
In sintesi, secondo la ricostruzione del Ministero, così come precisato nella “proposta di sanzione disciplinare” del 4 ottobre 2019 (doc. 5 allegato al ricorso), con Parte_1
la sua condotta, si sarebbe reso responsabile di molteplici inadempimenti: avrebbe “disatteso quegli obblighi del pubblico dipendente il quale, anche nella vita sociale, non assume nessun altro comportamento che possa nuocere agli interessi o all'immagine della P.A.”, e, inoltre, avrebbe violato gli “obblighi di lealtà e correttezza” posti alla base del rapporto di lavoro subordinato.
Esaminate le giustificazioni del lavoratore (doc. 3 allegato al ricorso) e ritenute le stesse non convincenti, l'Amministrazione ha ritenuto di dover infliggere “la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per n. 2 (due) mesi ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. e), C.C.N.L. 16 maggio 1995 e successive modificazioni”, con privazione “della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 25, comma 2, primo alinea, CCNL 16.5.2001, nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti” (artt. 1 e 2 del provvedimento disciplinare del 7 ottobre 2019, doc. 4 allegato al ricorso).
3. Il ricorrente ha contestato la genericità e indeterminatezza della contestazione disciplinare.
Ha inoltre negato la sussistenza e anche la rilevanza disciplinare dei fatti addebitati, per i pagina 2 di 4 quali l'Amministrazione non avrebbe raccolto alcuna prova, essendosi basata, nelle proprie determinazioni, esclusivamente sul decreto del giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Nola che ne ha disposto il rinvio a giudizio, senza attendere la conclusione del procedimento penale.
Con le note depositate il 21 febbraio 2022, la difesa attorea ha infine allegato e documentato che, con provvedimento del 22 dicembre 2021, il Tribunale di Nola ha dichiarato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., “di non doversi procedere nei confronti di Parte_1
per estinzione del reato ascrittogli in rubrica in ragione per essere decorso il termine
[...] di prescrizione” (il dispositivo della pronuncia è allegato in copia alle note del 21 febbraio
2022).
Il non ha contestato la circostanza. Controparte_1
4. L'azione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Come precisato, ha contestato, tra l'altro, l'inesistenza dei fatti Parte_1
addebitati e la censura, sul punto, è fondata.
In tema di sanzioni disciplinari, ai sensi dell'art. 2697 c.c., il datore di lavoro ha l'onere di provare i presupposti giustificativi dell'esercizio del potere punitivo e, quindi, ha l'onere di dimostrare la sussistenza del fatto addebitato al proprio dipendente.
Nel caso di specie, l'Amministrazione convenuta si è limitata a riportare nella lettera di contestazione il fatto così come descritto nel capo di imputazione formulato nell'ambito del procedimento penale che ha visto coinvolto il ricorrente, senza fornire alcuna prova della condotta ascritta.
Il procedimento penale da cui l'azione disciplinare ha tratto spunto, inoltre, si è chiuso con una pronuncia di non luogo a procedere, senza alcun accertamento dell'illecito addebitato al lavoratore.
Deve essere conseguentemente dichiarata la nullità della sanzione per cui è causa.
5. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la parte resistente deve essere condannata alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per le cause in materia di lavoro di valore indeterminabile.
A proposito della determinazione del valore della causa, deve ritenersi che la quantificazione della perdita economica conseguente ad una sanzione irrogata dal datore di pagina 3 di 4 lavoro ad un suo dipendente costituisca criterio del tutto insufficiente allorquando, ponendosi in discussione la legittimità della sanzione stessa e quindi censurandosi il comportamento del datore di lavoro, venga in discussione l'esistenza di un diritto non già limitato alle conseguenze economiche bensì esteso a tutti i riflessi ulteriori, quali la recidiva, la graduazione di successive sanzioni, la preclusione a progressioni di carriera, riflessi questi che, non essendo quantificabili, rendono la causa di valore indeterminabile (Cass. civ., Sez. L,
21 maggio 1986, n. 3385).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- dichiara la nullità della sanzione disciplinare per cui è causa;
- condanna il alla rifusione in favore del ricorrente delle spese Controparte_1
processuali, che liquida in complessivi euro 4.679,00, di cui euro 4.630,00 per compenso professionale, il residuo per spese di contributo unificato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 16 aprile 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 4 di 4