Versione
13 maggio 1976
13 maggio 1976
>
Versione
30 maggio 1978
30 maggio 1978
>
Versione
29 maggio 1986
29 maggio 1986
Art. 1. Concorso per trasferimento ((I posti notarili vacanti vengono messi quadrimestralmente a concorso per titoli fra i notai in esercizio.
Entro i mesi di gennaio, maggio e settembre deve venir pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia l'avviso del concorso con l'elenco dei posti notarili resisi vacanti nel quadrimestre precedente e dei posti dei quali e' prevista la vacanza nel quadrimestre in corso per cessazione delle funzioni notarili per raggiunti limiti di eta' da parte del titolare.
I concorrenti devono trasmettere o presentare al Ministero di grazia e giustizia, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente, la domanda e i documenti utili ai fini della decisione del concorso e la quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile distrettuale della tassa di L. 5.000 per ciascun posto richiesto))
I concorrenti a piu' sedi messe a concorso con lo stesso avviso devono indicare, con dichiarazione inserita nelle stesse domande di trasferimento o in atto separato, l'ordine di preferenza delle sedi richieste. La mancata presentazione di tale dichiarazione comporta l'esclusione dai concorsi.
Il trasferimento e' disposto, a norma degli articoli seguenti, rispettando le indicazioni di preferenza fatte dai concorrenti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
Il decreto puo' essere revocato, entro un mese dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per gravi e comprovati motivi sopravvenuti.
In caso di revoca i posti sono assegnati agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, che dichiarino di consentire.
Entro i mesi di gennaio, maggio e settembre deve venir pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia l'avviso del concorso con l'elenco dei posti notarili resisi vacanti nel quadrimestre precedente e dei posti dei quali e' prevista la vacanza nel quadrimestre in corso per cessazione delle funzioni notarili per raggiunti limiti di eta' da parte del titolare.
I concorrenti devono trasmettere o presentare al Ministero di grazia e giustizia, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente, la domanda e i documenti utili ai fini della decisione del concorso e la quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile distrettuale della tassa di L. 5.000 per ciascun posto richiesto))
I concorrenti a piu' sedi messe a concorso con lo stesso avviso devono indicare, con dichiarazione inserita nelle stesse domande di trasferimento o in atto separato, l'ordine di preferenza delle sedi richieste. La mancata presentazione di tale dichiarazione comporta l'esclusione dai concorsi.
Il trasferimento e' disposto, a norma degli articoli seguenti, rispettando le indicazioni di preferenza fatte dai concorrenti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
Il decreto puo' essere revocato, entro un mese dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per gravi e comprovati motivi sopravvenuti.
In caso di revoca i posti sono assegnati agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, che dichiarino di consentire.
Commentari • 5
- 1. Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonchè in materia di coadiutori notarili in attuazione dell’articolo 7, comma 1, della…Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 12 maggio 2006 · 2.2188683
[…] Dopo l'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è inserito il seguente: a) «Articolo 1-bis (Trasferimento dei notai perdenti posto). - 1. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 36
- 1. CGARS, sez. I, sentenza 27/11/2017, n. 527Provvedimento: […] FA AE, tale da integrare a suo dire (soprattutto con riguardo al concordato trasferimento della propria residenza presso un immobile di sua proprietà nel Comune di NI) il presupposto dei “ gravi motivi ” prescritto per ottenere la revoca di un trasferimento in applicazione dell'art. 1 della legge n. 197/1976. […] 6a Occorre introduttivamente ricordare che l'art. 1, comma 5, della legge n. 197/1976 stabilisce che il decreto di trasferimento “ può essere revocato, entro un mese dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per gravi e comprovati motivi sopravvenuti ”.Leggi di più...
- compensazione delle spese processuali·
- revoca del decreto di trasferimento·
- art. 1 legge n. 197/1976·
- diritto alla stabilità del trasferimento professionale·
- interesse pubblico·
- gravi motivi sopravvenuti·
- criteri di interpretazione normativa·
- valutazione discrezionale dell'amministrazione·
- eccesso di potere·
- separazione personale