Versione
4 febbraio 1979
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Versione
8 maggio 2010
8 maggio 2010
Art. 36. Notificazione delle deliberazioni
Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario l'incolpato risiede nonche' al procuratore generale presso la corte d'appello e ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale. ((7)) ---------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 , ha disposto (con l'art. 57, comma 4) che "l'espressione "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia".
Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario l'incolpato risiede nonche' al procuratore generale presso la corte d'appello e ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale. ((7)) ---------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 , ha disposto (con l'art. 57, comma 4) che "l'espressione "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia".
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Parma, sez. I, sentenza 18/07/2019, n. 193Provvedimento: Pubblicato il 18/07/2019 N. 00193/2019 REG.PROV.COLL. N. 00117/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di PA (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 117 del 2019, proposto da Cima S.p.A, in persona del Legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco Gueli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Piacenza, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatessa Anna Maria …Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- motivazione per relationem·
- diniego di accesso agli atti·
- art. 1 L.n. 12/1979·
- procedimento disciplinare·
- dati personali·
- accesso agli atti amministrativi·
- interesse concreto e attuale·
- diritti di difesa·
- spese di giudizio