Articolo 36 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12
Articolo 35Articolo 38
Versione
4 febbraio 1979
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Versione
8 maggio 2010
Art. 36. Notificazione delle deliberazioni

Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario l'incolpato risiede nonche' al procuratore generale presso la corte d'appello e ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale. ((7)) ---------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 , ha disposto (con l'art. 57, comma 4) che "l'espressione "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia".
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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