Art. 36. Notificazione delle deliberazioni
Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario l'incolpato risiede nonche' al procuratore generale presso la corte d'appello e ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale. ((7)) ---------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 , ha disposto (con l'art. 57, comma 4) che "l'espressione "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia".
Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario l'incolpato risiede nonche' al procuratore generale presso la corte d'appello e ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale. ((7)) ---------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 , ha disposto (con l'art. 57, comma 4) che "l'espressione "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia".