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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/10/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, composta dai
Signori Magistrati:
- Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
- Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
- Dott. Carmelo Mazzeo Consigliere estensore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 511/2024 R.G. vertente tra
- , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Messina, Via CodiceFiscale_1
Sant'Agostino n. 4, presso lo studio Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Parrinello, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
1 - (subentrata ai sensi del DL n. Controparte_1
73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, dal
01.10.2021 a , già , in Controparte_2 Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, via Gabriele D'Annunzio, 15, presso lo studio dell'Avv. Vincenza Bonaviri, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATA
Riservata la decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la Corte,
riunita in camera di consiglio, ha osservato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice del Tribunale di Messina, dichiarata la contumacia di
, con sentenza del 5 dicembre 2023, Parte_1
accogliendo la domanda dell , così Controparte_1
come rappresentata, l'autorizzava ad accettare l'eredità di
[...]
in nome e luogo del rinunziante Per_1 Parte_1
ai sensi dell'art. 524 c.c., al solo scopo di soddisfarsi sui
[...]
2 beni ereditari fino alla concorrenza dei crediti vantati nei confronti di quest'ultimo.
Il impugnava la sentenza, articolando due motivi di Pt_1
appello.
Si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza delle CP_1
doglianze e chiedeva il rigetto del gravame.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, il Consigliere Istruttore riservava la decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di gravame si contesta la dichiarazione della contumacia del sostenendosi che la notifica dell'atto di Pt_1
citazione, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., fosse nulla e/o inesistente, non essendo stato osservato il procedimento articolato nella predetta norma.
In particolare, si sostiene che, nella relata di notifica, l'Ufficiale
Giudiziario non ha attestato l'avvenuta immissione dell'avviso di spedizione della raccomandata informativa nella cassetta postale dell'appellante, producendo un mero duplicato.
3 Si aggiunge che, a fronte di una notifica effettuata in data 25
gennaio 2021, la raccomandata, per come risulta dal duplicato, veniva spedita solo in data 10 febbraio 2021, così difettando lo stesso contesto temporale che deve ricorrere tra le formalità previste dall'art. 140 c.p.c.
Si evidenzia, soprattutto, che la raccomandata relativa all'avviso di ricevimento, che avrebbe dovuto perfezionare la notifica, mai è
giunta all'appellante, non essendo all'uopo sufficiente la produzione del mero duplicato.
In accoglimento del predetto motivo, l'appellante chiede,
pertanto, che, dichiarata la nullità della notifica, la causa sia rimessa al primo Giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Il motivo è infondato perché l'esame degli atti e della documentazione prodotti consente di affermare che la notifica è stata validamente effettuata, in ottemperanza alla disciplina del citato articolo.
Innanzitutto, dalla relata di notifica prodotta dallo stesso appellante, risulta che l'ufficiale notificatore ha dato atto -e ciò deve ritenersi sufficiente, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.- della spedizione della raccomandata, effettuata il 25 gennaio 2021, nonché della
4 comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa del comune in cui la notifica è stata eseguita (Cass. 7159/2024).
E' stata prodotta, poi, la busta della raccomandata spedita al presso la sua residenza e non ritirata, essendosi, pertanto, la Pt_1
spedizione perfezionata con la compiuta giacenza in data 10 febbraio
2021, come risulta dal relativo documento prodotto.
Ciò posto, essendo andato smarrito l'avviso di ricevimento, è
stato creato un duplicato -anch'esso prodotto in atti- che reca lo stesso numero della raccomandata, numero che coincide con quello apposto,
oltrechè nella richiamata busta, anche nella relata di notifica.
Detto duplicato reca erroneamente, come data di spedizione,
quella del 10 febbraio 2021, anziché quella del 25 gennaio 2021,
risultante dalla relata di notifica: la data del 10 febbraio 2021 è,
invece, inconfutabilmente, quella della compiuta giacenza, indicata nella busta della raccomandata.
Posto che l'evidenziato errore materiale non comporta,
comunque, dubbi sulla ritualità della notifica, neppure vi è, quindi,
l'asserita discrasia temporale tra la data della notifica e quella della spedizione della raccomandata che, invece, per quanto detto,
5 coincidono, essendo i due atti stati compiuti nello stesso contesto temporale (entrambi in data 25 gennaio 2021).
A questo punto, per suggellare il perfezionamento della notifica,
deve rilevarsi che, per un verso, in tema di notifiche a mezzo posta, in caso di smarrimento (o distruzione) dell'avviso di ricevimento, come nel caso di specie, l'avvenuta notificazione può essere provata attraverso il duplicato rilasciato dall'Ufficio postale, ai sensi dell'art. 8
del d.P.R. n. 655 del 1982, ove è stato correttamente individuato il soggetto che ha ricevuto il plico GE Francantonio-, essendo stato così il giudice in condizione di verificare in quali esatti termini il recapito dell'atto si sia perfezionato e dovendosi ribadire che, anche per il duplicato, risulta indicato lo stesso numero di raccomandata presente nella relata di notifica (Cass. 13798/2022 e 2551/2019).
Per altro verso, deve rammentarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante nei successivi atti difensivi, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la parte del procedimento notificatorio (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento) effettuata a mezzo del servizio postale, delegata -come nella fattispecie- dall'ufficiale giudiziario all'agente postale, gode della
6 stessa fede privilegiata dell'attività svolta direttamente dall'ufficiale giudiziario.
La relata di notificazione fa fede, invero, fino a querela di falso per le attestazioni riguardanti l'attività svolta, compresa l'identità del destinatario che non ha ricevuto l'atto, in quanto frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale (Cass. 3367/2025).
Ferme queste considerazioni, sulla questione, tutte le censure articolate dall'appellante devono ritenersi, in conclusione, confutate.
Col secondo motivo di gravame, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui è stata affermata la sussistenza del danno per i creditori dell'appellante derivante dalla rinunzia di quest'ultimo all'eredità del padre, essendo stata accertata, anche mediante una consulenza tecnica d'ufficio, l'insufficienza del patrimonio del debitore a fronte delle cartelle esattoriali prodotte, dalle quali emergeva un complessivo debito di poco superiore ad euro
25.000.000,00.
Sul punto, il primo Giudice aveva anche precisato che non era indispensabile che la somma oggetto della pretesa fosse stata accertata nel suo preciso ammontare, non essendo necessario che il credito
7 fosse liquido ed esigibile, ma solo che il credito, seppur condizionato,
fosse già sorto prima della rinunzia del chiamato all'eredità.
Secondo il primo decidente, invero, la consistenza dei beni oggetto di quota ereditaria rinunciata rappresenta un valore positivo di per sé utilmente apprezzabile in quanto incrementativo della garanzia generale del credito. Di conseguenza, la possibilità di aggredire subito,
alla stregua di bene del debitore, la quota di beni ereditari oggetto di rinuncia corrisponde a un interesse attuale della parte attrice
[...]
aumentando le possibilità di utile Controparte_1
soddisfazione del credito. Per converso, la rinuncia a quella eredità,
obliterando tale possibilità, è certamente e oggettivamente dannosa.
In definitiva, per il Tribunale, al cospetto della situazione patrimoniale del convenuto e tenuto conto dell'ingente pretesa creditoria che l' vantava nei suoi Controparte_1
confronti, la dichiarazione di rinuncia all'eredità di Parte_1
è causa di un pregiudizio patrimoniale certo per la
[...]
garanzia della parte attrice-creditrice.
L'appellante sostiene, in contrario, che il credito vantato dall'Agenzia appellata non corrisponde all'importo quantificato dal primo Giudice, anche perché a seguito di varie pronunce
8 giurisdizionali, la quota residua del debito originario è stata completamente regolata con le procedure di rottamazione e definizione agevolata.
Parte appellata replica, compiutamente, affermando, in primo luogo, la persistenza di una ingente situazione debitoria inidonea ad essere garantita ed eventualmente soddisfatta col patrimonio del debitore, così come quantificato nella consulenza tecnica d'ufficio espletata nel primo grado;
in secondo luogo, evidenzia che, a fronte della documentata adesione alla procedura di rottamazione, il debitore ha effettuato pagamenti di modesto ammontare, tuttora persistendo un debito superiore a due milioni di euro.
Nei successivi atti difensivi, il continua ad aggiornare Pt_1
la propria situazione debitoria, insistendo nell'evidenziare che essa,
con riguardo agli anni dal 2005 al 2014, per i quali erano state emesse le relative cartelle esattoriali prese in considerazione dal primo decidente, era notevolmente diminuita ed era, comunque, stata regolata con le procedure di rottamazione e definizione agevolata.
Parte appellata ha puntualmente replicato anche a tutti gli aggiornamenti contabili e fiscali prodotti dall'appellante.
Il motivo è infondato.
9 In linea di principio, la parte rimasta contumace in primo grado non può godere, nel giudizio di appello, di diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita in quel primo giudizio e deve, conseguentemente, accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi.
Più in particolare, nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n.
134 del 2012 (applicabile, ratione temporis, al procedimento in esame), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi e senza la possibilità, per la parte contumace, di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, proprio in considerazione della stato di contumacia (Cass. 26522/2017).
Ne consegue che tutte le asserzioni su cui si fonda il motivo di appello in esame, comunque compiutamente contestate dalla controparte, non possono essere prese in considerazione proprio perché corroborate e dimostrate solo attraverso la documentazione
10 prodotta nel presente grado che, per quanto detto, ai sensi dell'art. 345
c.p.c., è inammissibile.
In ogni caso, deve rilevarsi che la prospettazione di parte appellante, riguardante la propria situazione debitoria nei confronti della Agenzia appellata, in tesi notevolmente inferiore a quella considerata dal primo Giudice per comprovare la sussistenza del danno nei confronti del creditore, conseguente alla rinuncia alla eredità, risulta confutata, fra l'altro, dagli estratti di ruolo aggiornati,
riportati nella comparsa di costituzione della parte appellata, dai quali emerge un debito del nei confronti dell Pt_1 CP_4
pari ad euro € 6.744.705,07 a fronte del valore del
[...]
patrimonio personale del predetto, pari ad euro 534.725,13,
assolutamente insufficiente a garantire quel debito.
Deve, inoltre, aggiungersi che l'adesione alle procedure di rottamazione e di definizione agevolata del debito risulta anch'essa inidonea ad escludere la situazione dannosa conseguente alla rinuncia alla eredità perché parte appellante, sul punto, ha prodotto documentazione (comunque inammissibile, ai sensi dell'art. 345
c.p.c.) da cui si evincono i pagamenti relativi solo ad alcune delle
11 procedure di definizione agevolata cui è stata ammessa, persistendo l'ingente situazione debitoria con riguardo alle altre.
Né può tenersi conto, per le medesime ragioni, delle numerose pronunce rese dagli organi giurisdizionali tributari, richiamate dall'appellante, riguardanti le opposizioni e impugnazioni avverso gli avvisi di accertamento notificati al comunque ancora non Pt_1
definitive, per come emerge dalla documentazione prodotta da ritenersi, in ogni caso -si ribadisce-, inammissibile.
L'appello deve essere, in conclusione, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo,
sulla base del valore indeterminabile della causa (di complessità
media).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_5
[...] , in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso
[...]
la sentenza del Tribunale di Messina del 5 dicembre 2023.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado che liquida in euro 2.518,00
per la fase di studio, euro 1.665,00 per la fase introduttiva ed euro
4.287,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA nelle misure di legge ed oltre spese generali liquidate nella misura del 15 %.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
Messina, 25 settembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Carmelo Mazzeo Dott.ssa Vincenza Randazzo
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, composta dai
Signori Magistrati:
- Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
- Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
- Dott. Carmelo Mazzeo Consigliere estensore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 511/2024 R.G. vertente tra
- , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Messina, Via CodiceFiscale_1
Sant'Agostino n. 4, presso lo studio Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Parrinello, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
1 - (subentrata ai sensi del DL n. Controparte_1
73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, dal
01.10.2021 a , già , in Controparte_2 Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, via Gabriele D'Annunzio, 15, presso lo studio dell'Avv. Vincenza Bonaviri, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATA
Riservata la decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la Corte,
riunita in camera di consiglio, ha osservato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice del Tribunale di Messina, dichiarata la contumacia di
, con sentenza del 5 dicembre 2023, Parte_1
accogliendo la domanda dell , così Controparte_1
come rappresentata, l'autorizzava ad accettare l'eredità di
[...]
in nome e luogo del rinunziante Per_1 Parte_1
ai sensi dell'art. 524 c.c., al solo scopo di soddisfarsi sui
[...]
2 beni ereditari fino alla concorrenza dei crediti vantati nei confronti di quest'ultimo.
Il impugnava la sentenza, articolando due motivi di Pt_1
appello.
Si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza delle CP_1
doglianze e chiedeva il rigetto del gravame.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, il Consigliere Istruttore riservava la decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di gravame si contesta la dichiarazione della contumacia del sostenendosi che la notifica dell'atto di Pt_1
citazione, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., fosse nulla e/o inesistente, non essendo stato osservato il procedimento articolato nella predetta norma.
In particolare, si sostiene che, nella relata di notifica, l'Ufficiale
Giudiziario non ha attestato l'avvenuta immissione dell'avviso di spedizione della raccomandata informativa nella cassetta postale dell'appellante, producendo un mero duplicato.
3 Si aggiunge che, a fronte di una notifica effettuata in data 25
gennaio 2021, la raccomandata, per come risulta dal duplicato, veniva spedita solo in data 10 febbraio 2021, così difettando lo stesso contesto temporale che deve ricorrere tra le formalità previste dall'art. 140 c.p.c.
Si evidenzia, soprattutto, che la raccomandata relativa all'avviso di ricevimento, che avrebbe dovuto perfezionare la notifica, mai è
giunta all'appellante, non essendo all'uopo sufficiente la produzione del mero duplicato.
In accoglimento del predetto motivo, l'appellante chiede,
pertanto, che, dichiarata la nullità della notifica, la causa sia rimessa al primo Giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Il motivo è infondato perché l'esame degli atti e della documentazione prodotti consente di affermare che la notifica è stata validamente effettuata, in ottemperanza alla disciplina del citato articolo.
Innanzitutto, dalla relata di notifica prodotta dallo stesso appellante, risulta che l'ufficiale notificatore ha dato atto -e ciò deve ritenersi sufficiente, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.- della spedizione della raccomandata, effettuata il 25 gennaio 2021, nonché della
4 comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa del comune in cui la notifica è stata eseguita (Cass. 7159/2024).
E' stata prodotta, poi, la busta della raccomandata spedita al presso la sua residenza e non ritirata, essendosi, pertanto, la Pt_1
spedizione perfezionata con la compiuta giacenza in data 10 febbraio
2021, come risulta dal relativo documento prodotto.
Ciò posto, essendo andato smarrito l'avviso di ricevimento, è
stato creato un duplicato -anch'esso prodotto in atti- che reca lo stesso numero della raccomandata, numero che coincide con quello apposto,
oltrechè nella richiamata busta, anche nella relata di notifica.
Detto duplicato reca erroneamente, come data di spedizione,
quella del 10 febbraio 2021, anziché quella del 25 gennaio 2021,
risultante dalla relata di notifica: la data del 10 febbraio 2021 è,
invece, inconfutabilmente, quella della compiuta giacenza, indicata nella busta della raccomandata.
Posto che l'evidenziato errore materiale non comporta,
comunque, dubbi sulla ritualità della notifica, neppure vi è, quindi,
l'asserita discrasia temporale tra la data della notifica e quella della spedizione della raccomandata che, invece, per quanto detto,
5 coincidono, essendo i due atti stati compiuti nello stesso contesto temporale (entrambi in data 25 gennaio 2021).
A questo punto, per suggellare il perfezionamento della notifica,
deve rilevarsi che, per un verso, in tema di notifiche a mezzo posta, in caso di smarrimento (o distruzione) dell'avviso di ricevimento, come nel caso di specie, l'avvenuta notificazione può essere provata attraverso il duplicato rilasciato dall'Ufficio postale, ai sensi dell'art. 8
del d.P.R. n. 655 del 1982, ove è stato correttamente individuato il soggetto che ha ricevuto il plico GE Francantonio-, essendo stato così il giudice in condizione di verificare in quali esatti termini il recapito dell'atto si sia perfezionato e dovendosi ribadire che, anche per il duplicato, risulta indicato lo stesso numero di raccomandata presente nella relata di notifica (Cass. 13798/2022 e 2551/2019).
Per altro verso, deve rammentarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante nei successivi atti difensivi, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la parte del procedimento notificatorio (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento) effettuata a mezzo del servizio postale, delegata -come nella fattispecie- dall'ufficiale giudiziario all'agente postale, gode della
6 stessa fede privilegiata dell'attività svolta direttamente dall'ufficiale giudiziario.
La relata di notificazione fa fede, invero, fino a querela di falso per le attestazioni riguardanti l'attività svolta, compresa l'identità del destinatario che non ha ricevuto l'atto, in quanto frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale (Cass. 3367/2025).
Ferme queste considerazioni, sulla questione, tutte le censure articolate dall'appellante devono ritenersi, in conclusione, confutate.
Col secondo motivo di gravame, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui è stata affermata la sussistenza del danno per i creditori dell'appellante derivante dalla rinunzia di quest'ultimo all'eredità del padre, essendo stata accertata, anche mediante una consulenza tecnica d'ufficio, l'insufficienza del patrimonio del debitore a fronte delle cartelle esattoriali prodotte, dalle quali emergeva un complessivo debito di poco superiore ad euro
25.000.000,00.
Sul punto, il primo Giudice aveva anche precisato che non era indispensabile che la somma oggetto della pretesa fosse stata accertata nel suo preciso ammontare, non essendo necessario che il credito
7 fosse liquido ed esigibile, ma solo che il credito, seppur condizionato,
fosse già sorto prima della rinunzia del chiamato all'eredità.
Secondo il primo decidente, invero, la consistenza dei beni oggetto di quota ereditaria rinunciata rappresenta un valore positivo di per sé utilmente apprezzabile in quanto incrementativo della garanzia generale del credito. Di conseguenza, la possibilità di aggredire subito,
alla stregua di bene del debitore, la quota di beni ereditari oggetto di rinuncia corrisponde a un interesse attuale della parte attrice
[...]
aumentando le possibilità di utile Controparte_1
soddisfazione del credito. Per converso, la rinuncia a quella eredità,
obliterando tale possibilità, è certamente e oggettivamente dannosa.
In definitiva, per il Tribunale, al cospetto della situazione patrimoniale del convenuto e tenuto conto dell'ingente pretesa creditoria che l' vantava nei suoi Controparte_1
confronti, la dichiarazione di rinuncia all'eredità di Parte_1
è causa di un pregiudizio patrimoniale certo per la
[...]
garanzia della parte attrice-creditrice.
L'appellante sostiene, in contrario, che il credito vantato dall'Agenzia appellata non corrisponde all'importo quantificato dal primo Giudice, anche perché a seguito di varie pronunce
8 giurisdizionali, la quota residua del debito originario è stata completamente regolata con le procedure di rottamazione e definizione agevolata.
Parte appellata replica, compiutamente, affermando, in primo luogo, la persistenza di una ingente situazione debitoria inidonea ad essere garantita ed eventualmente soddisfatta col patrimonio del debitore, così come quantificato nella consulenza tecnica d'ufficio espletata nel primo grado;
in secondo luogo, evidenzia che, a fronte della documentata adesione alla procedura di rottamazione, il debitore ha effettuato pagamenti di modesto ammontare, tuttora persistendo un debito superiore a due milioni di euro.
Nei successivi atti difensivi, il continua ad aggiornare Pt_1
la propria situazione debitoria, insistendo nell'evidenziare che essa,
con riguardo agli anni dal 2005 al 2014, per i quali erano state emesse le relative cartelle esattoriali prese in considerazione dal primo decidente, era notevolmente diminuita ed era, comunque, stata regolata con le procedure di rottamazione e definizione agevolata.
Parte appellata ha puntualmente replicato anche a tutti gli aggiornamenti contabili e fiscali prodotti dall'appellante.
Il motivo è infondato.
9 In linea di principio, la parte rimasta contumace in primo grado non può godere, nel giudizio di appello, di diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita in quel primo giudizio e deve, conseguentemente, accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi.
Più in particolare, nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n.
134 del 2012 (applicabile, ratione temporis, al procedimento in esame), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi e senza la possibilità, per la parte contumace, di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, proprio in considerazione della stato di contumacia (Cass. 26522/2017).
Ne consegue che tutte le asserzioni su cui si fonda il motivo di appello in esame, comunque compiutamente contestate dalla controparte, non possono essere prese in considerazione proprio perché corroborate e dimostrate solo attraverso la documentazione
10 prodotta nel presente grado che, per quanto detto, ai sensi dell'art. 345
c.p.c., è inammissibile.
In ogni caso, deve rilevarsi che la prospettazione di parte appellante, riguardante la propria situazione debitoria nei confronti della Agenzia appellata, in tesi notevolmente inferiore a quella considerata dal primo Giudice per comprovare la sussistenza del danno nei confronti del creditore, conseguente alla rinuncia alla eredità, risulta confutata, fra l'altro, dagli estratti di ruolo aggiornati,
riportati nella comparsa di costituzione della parte appellata, dai quali emerge un debito del nei confronti dell Pt_1 CP_4
pari ad euro € 6.744.705,07 a fronte del valore del
[...]
patrimonio personale del predetto, pari ad euro 534.725,13,
assolutamente insufficiente a garantire quel debito.
Deve, inoltre, aggiungersi che l'adesione alle procedure di rottamazione e di definizione agevolata del debito risulta anch'essa inidonea ad escludere la situazione dannosa conseguente alla rinuncia alla eredità perché parte appellante, sul punto, ha prodotto documentazione (comunque inammissibile, ai sensi dell'art. 345
c.p.c.) da cui si evincono i pagamenti relativi solo ad alcune delle
11 procedure di definizione agevolata cui è stata ammessa, persistendo l'ingente situazione debitoria con riguardo alle altre.
Né può tenersi conto, per le medesime ragioni, delle numerose pronunce rese dagli organi giurisdizionali tributari, richiamate dall'appellante, riguardanti le opposizioni e impugnazioni avverso gli avvisi di accertamento notificati al comunque ancora non Pt_1
definitive, per come emerge dalla documentazione prodotta da ritenersi, in ogni caso -si ribadisce-, inammissibile.
L'appello deve essere, in conclusione, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo,
sulla base del valore indeterminabile della causa (di complessità
media).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_5
[...] , in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso
[...]
la sentenza del Tribunale di Messina del 5 dicembre 2023.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado che liquida in euro 2.518,00
per la fase di studio, euro 1.665,00 per la fase introduttiva ed euro
4.287,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA nelle misure di legge ed oltre spese generali liquidate nella misura del 15 %.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
Messina, 25 settembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Carmelo Mazzeo Dott.ssa Vincenza Randazzo
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