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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/03/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2573 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 2573 /2024 R.G., promossa
DA
, cod. fisc. , elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. Elisa Pavoni, che lo rappresenta e difende per procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente all'atto di citazione
OPPONENTE-CONVENUTO SOSTANZIALE contro
, in persona del legale rappresentante p.t., cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata dalla mandataria per la gestione del credito in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , elettivamente domiciliato presso lo P.IVA_2 studio dell'avv. Alessandro Rocchetti che la rappresenta e difende come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente alla comparsa di risposta
OPPOSTO-ATTORE SOSTANZIALE oggetto: opposizione ex art. 650 c.p.c.; contratti bancari;
conclusioni delle parti: all'udienza del 20 dicembre 2025 svoltasi ex art. 281 sexies c.p.c. le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
1 - Per parte opponente:
“IN VIA PRELIMINARE: anche inaudita altera parte, disporre la sospensione della esecutività
e/o efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto n. 1074/2019, per tutte le motivazioni sopra esposte;
NEL MERITO: accertare e dichiarare, previa revoca del titolo opposto, la nullità, invalidità, inefficacia, illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa con ogni consequenziale statuizione.
NEL MERITO in via subordinata, qualora si ritengano dovute le somme ingiunte dalla società CP_1
[... nei confronti del sig. accertare e dichiarare il loro esatto importo al netto dei pagamenti Parte_1 parziali effettuati.
Con ogni più ampia riserva istruttoria.
Nella presente domanda si ritiene la incardinazione della condizione di procedibilità ex art 163 lett 3)bis cpc onere della parte opposta.
Con vittoria di spese, competenze,ed onorari di lite”.
In via istruttoria parte opponente in sede di prima memoria istruttoria ha chiesto: “che il giudice istruttore accerti nel caso de quo, anche mediante il proprio potere istruttorio di ufficio” formulando n. 12 quesiti.
- Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
- rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione e dell'efficacia esecutiva del titolo costituito dal decreto ingiuntivo n. 1074/2019 per le motivazioni tutte meglio indicate nel presente atto;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare la legittimità del decreto ingiuntivo n. 1074/2019.
Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1074 del 26 giugno 2019 emesso da questo tribunale che l'ha condannato a pagare la somma di € 22.630,37, oltre interessi e spese processuali, a favore di parte opposta, a titolo di restituzione delle somme erogate dalla con contratto di finanziamento di € Controparte_3
16.000 del 29 marzo 2011 e dalla con contratto di concessione di carta di CP_4 credito da restituire con pagamento rateale del 1° giugno 2002.
Il decreto ingiuntivo non è stato opposto nei termini, ma solo ad esecuzione mobiliare iniziata da con atto di pignoramento presso terzi, nell'ambito della quale il CP_1
2 g.e. ha concesso termine per proporre opposizione in applicazione dei principi espressi da
Cass. S.U. n. 9479 del 2023.
Con l'opposizione deducendo di essere consumatore, ha eccepito: Parte_1
1) che il creditore opposto sarebbe privo di legittimazione attiva non avendo provato l'inclusione del credito ingiunto nella cessione;
2) la vessatorietà dell'art. 11 del contratto di finanziamento e del contratto di concessione della carta di credito, perchè impongono in caso di inadempimento del consumatore il pagamento di interessi ad un tasso manifestamente eccessivo: contratto di finanziamento:
Contratto di concessione carta di credito:
3
L'opponente ha poi sollecitato il potere officioso del giudice al controllo della vessatorietà di tutte le restanti clausole contrattuali;
3) ha infine contestato la “irregolarità della somma richiesta” affermando che le somme ingiunte non terrebbero conto dei pagamenti parziali intervenuti fino al 2012.
Parte opposta costituendosi ha dedotto l'inammissibilità delle censure in merito alla legittimazione del cessionario, atteso che con l'opposizione ex art. 650 c.p.c., così come interpretato da Cass. S.U. 9479 del 2023 sono ammissibili solo le eccezioni di vessatorietà delle clausole per il consumatore. Ha poi dedotto che il tasso soglia per il contratto di finanziamento non è stato superato, producendo a tal fine il d.m. del 2011.
2. Tanto precisato, in primo luogo si rileva l'inammissibilità dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione, in sede di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., atteso che le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 9479 del 2023 cit., hanno riconosciuto la cedevolezza del principio di autorità di cosa giudicata, riconosciuto al decreto ingiuntivo non opposto, esclusivamente per garantire il rispetto del principio di effettività della tutela
4 giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore (recepita dapprima agli artt. 1469bis e ss. e poi con il codice del consumo nel 2005), e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022.
Pertanto, è preclusa a parte opponente la contestazione in merito alla effettiva inclusione dei crediti ingiunti nel contratto di cessione a favore di CP_1
Allo stesso modo, in questa sede di opposizione tardiva è preclusa qualunque contestazione in merito alla quantificazione del credito ingiunto e alla corretta contabilizzazione di somme pagate dal debitore, prima della costituzione in mora (prova il cui onere peraltro è in capo al debitore).
3. Si rileva poi la non rilevanza dell'eccezione di vessatorietà della clausola di cui all'art. 11 del contratto di finanziamento atteso che dall'estratto conto certificato ex art. 50
TUB depositato nel fascicolo monitorio risulta che le somme richieste da parte opposta sono, oltre che a titolo di restituzione del capitale, solo quelle dovute a titolo di interessi moratori;
non risultano pertanto addebitate e domandate somme ulteriori, tra quelle indicate all'art. 11 di ciascuno dei due contratti.
Il tasso di interessi corrispettivo pattuito in contratto risulta al di sotto del TEGM pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel 2011.
Non si ravvisa nella specie alcun altro profilo di vessatorietà dei contratti in oggetto rilevante, a fronte oltretutto dell'estrema genericità dell'opposizione sul punto.
L'opposizione deve quindi essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
4. In applicazione dell'art. 91 c.p.c. parte opponente soccombente deve essere condannata a rimborsare a parte opposta le spese processuali anticipate, liquidate in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, parametri minimi (attesa la semplicità della controversia e la definizione a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c. senza scritti conclusivi), previsti per le cause di valore pari al disputatum.
P.Q.M.
1) rigetta l'opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta da con atto di Parte_1 citazione depositato il 14 maggio 2024 avverso il decreto ingiuntivo n. 1074 del 26 giugno
2019; per l'effetto conferma l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c.;
5 2) condanna a rimborsare alla rappresentata dalla Parte_1 Controparte_1
le spese processuali da questa anticipate, liquidate nella somma di € 2.540, Controparte_2 oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, IVA e CPA, per compenso professionale.
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
Ancona 3 marzo 2025
La giudice
Willelma Monterotti
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