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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Maria Casaregola Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel.-est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale n. 427/2021
TRA
(C.F. n. ), rappresentata e difesa, in forza di Parte_1 C.F._1 procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Paola Silva (C.F. n. ) e con C.F._2
essa elettivamente domiciliata in Casavatore, alla via G. Marconi, n. 114;
APPELLANTE
E
(P. IVA n. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Commissario Liquidatore p.t., dr.ssa rappresentata e difesa, in forza di CP_2 procura allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello, dall'avv. Luigi Palmieri
(C.F. n. ), presso il cui studio in Salerno, alla via Leopoldo Cassese, n. C.F._3
30, elettivamente domicilia;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3059/2020, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
Terza Sezione Civile, depositata in data 21.12.2020 e notificata in data 23.12.2020.
Conclusioni: come da verbale del 25.9.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado Con atto di citazione del 30.3.2016, la società Parte_2
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo ”), in
[...] CP_1
persona del Commissario Liquidatore, nominata dal Ministero dello CP_2
Sviluppo Economico con decreto n. 6/2011, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, e , Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
in qualità di eredi di , nominato Commissario Liquidatore della medesima Persona_1
società cooperativa con decreto n. 496/2003, deceduto in data 25.9.2008, e deduceva che:
- il Commissario Liquidatore, dr. , aveva provveduto alla gestione della Persona_1 cooperativa ”, in liquidazione coatta amministrativa, dal dicembre 2003 fino al CP_1
25.9.2008, data della sua morte;
- dall'esame della documentazione della Cooperativa era emersa la condotta dolosa tenuta dal dr. nell'espletamento dell'incarico conferitogli, per essersi indebitamente Persona_1
appropriato di danaro appartenente alla Cooperativa e di cui egli aveva la disponibilità, a titolo di deposito necessario;
- pertanto, la dr.ssa nella qualità indicata, aveva relazionato al Ministero delle CP_2
Attività Produttive, informando, nel contempo, la competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caserta, presso cui aveva depositato una formale denuncia-querela per il comportamento doloso tenuto dal dr. nell'espletamento del mandato conferitogli;
PE
- in particolare, dal conto corrente n. 51470169, intestato alla erano emersi CP_1
molteplici prelievi, per un importo complessivo di € 26.050,00, effettuati dal Commissario
Liquidatore, , a mezzo assegni, emessi, in parte, in proprio favore, recanti le Persona_1
indicazioni “a me medesimo”, “mio proprio”, “m.m.”, per un importo complessivo di €
26.050,00, o anche in favore della moglie, per l'importo di € Parte_1
5.000,00;
- risultavano anche assegni, per un ammontare complessivo di €. 42.380,00, emessi in favore di soggetti terzi che non avevano avuto alcun rapporto con la CP_1
Tanto dedotto, la attrice così concludeva: CP_1
Condannare i convenuti alla restituzione – in favore della attrice in CP_1
liquidazione coatta amministrativa in persona del Commissario Liquidatore – del complessivo importo di €. 31.050,00 (trentunomilacinquanta/00), oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Condannare i convenuti alla refusione delle spese e competenze del giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano, con comparsa depositata in data 26 settembre
2016, e i quali, in via Parte_1 Controparte_4 Controparte_3
preliminare, eccepivano:
- l'inammissibilità ed improponibilità dell'azione, perché proposta dal Commissario
Liquidatore della in assenza Parte_3 dell'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, che, nel caso di specie, era il Ministero per le
Attività Produttive, e tanto in violazione dell'art. 206 legge fallimentare, ai sensi del quale
“l'azione di responsabilità contro gli amministratori ed i componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, a norma degli artt. 2393 e 2394 del c.c., è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione”;
- l'incompetenza dell'adito Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in favore del Tribunale di Ischia, foro di residenza dei tre convenuti, ex art. 18 c.p.c.;
- la pendenza di un procedimento penale, come dichiarato da parte attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio, chiedendo, pertanto, la sospensione, ex art. 295 c.p.c., del giudizio civile;
- la nullità dell'atto di citazione, per violazione dell'art.163, n. 4, c.p.c., per aver indicato in esso parte attrice maniera sommaria ed imprecisa i fatti della domanda e gli elementi di diritto su cui quest'ultima si fondava, oltre che per violazione dell'art.163, n. 2, c.p.c.;
- l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, stante il decorso dei termini di legge.
Nel merito, i convenuti contestavano la fondatezza della domanda attorea deducendo:
- che il presunto debito nei confronti del deceduto Commissario Liquidatore, dr. PE
non era trasmissibile ad essi convenuti, perché la posizione debitoria del de cuius
[...]
non era provata e, pertanto, la stessa non faceva parte delle passività patrimoniali trasmissibili, costituite esclusivamente dalle passività accertate o, comunque, certamente imputabili al patrimonio del de cuius al momento dell'apertura della successione;
- che parte attrice non aveva assolto all'onere probatorio su di essa gravante, dovendo essa dimostrare non solo che il Commissario Liquidatore aveva effettuato dei prelievi dal conto intestato alla cooperativa, ma anche e soprattutto che la distrazione di somme di danaro era avvenuta per fini estranei alla gestione della Cooperativa, in quanto solo la prova che le somme di danaro prelevate dal defunto Commissario Liquidatore, dr. , Persona_1 fossero state utilizzate per fini estranei alla Cooperativa avrebbe potuto fondare la domanda di condanna alla restituzione delle somme nei confronti degli eredi del dr. . Persona_1
I convenuti, infine, contestavano, il quantum della somma richiesta da parte attrice, deducendo che:
-il danno, come conseguenza di atti di cattiva gestione, deve essere dimostrato in concreto, e non in via presuntiva, con riferimento all'intera perdita di esercizio;
- pur avendo parte attrice citato in giudizio i convenuti, esclusivamente in qualità di eredi del dr. , aveva chiesto la loro condanna alla restituzione della somma di € Persona_1
31.050,00, e, dunque, non solo della somma di € 26.000,00, pari all'importo complessivo dei prelievi effettuati dal dr. in favore di se stesso, ma anche della somma di € 5.000,00, PE
portata da un assegno emesso dal dr. in favore di e Persona_1 Parte_1
che, quindi, non era entrata a far parte del patrimonio del de cuius, ma di un soggetto terzo;
- nel calcolo delle somme di cui parte attrice chiedeva la restituzione non si teneva conto degli importi che il dr. avesse trattenuto perché imputabili a titolo di acconto Persona_1
sul compenso per l'attività svolta dal 24.12.2003 fino al suo decesso in data 25.9.2008, né dalle suddette somme erano state detratte le spese bancarie e di gestione del conto sostenute, né le spese fisse gravanti sulla cooperativa.
Tanto dedotto, i convenuti così concludevano:
a) Accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improponibilità dell'azione stante mancanza di autorizzazione dell'autorità vigilante ex art. 206 legge fallimentare come sopra meglio specificato;
b) Accertare e dichiarare che l'odierno Giudicante sia incompetente territorialmente a decidere la causa. E' evidente l'incompetenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere essendo invece competente il Tribunale di Ischia come sopra meglio specificato;
c) Accertare e dichiarare la pendenza di procedimento penale come meglio specificato al capo c) delle eccezioni preliminari del presente atto e pertanto ex art. 295 c.p.c. disporre la sospensione del presente giudizio;
d) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per a) violazione dell'art.163 c.p.c.
n.4 per aver indicato in maniera sommaria ed imprecisata i fatti della domanda non mettendo in condizione l'odierno convenuto di poter conoscere precisamente i fatti e poter accuratamente controdedurre in aperta violazione del principio di difesa e di contraddittorio – b) violazione dell'art.163 c.p.c. n.4 per non aver assolutamente indicato gli elementi di diritto su cui si fonda la domanda- c) violazione dell'art.163 c.p.c. n. 2;
e) Accertare e dichiarare violazione dell'art. art. 3 co.4 D. Lgs. 28/10 per mancata allegazione all'atto introduttivo del modello informativo circa la mediazione obbligatoria;
f) Accertare e dichiarare la violazione del D. Lgs. 28/10 per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
g) Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto stante il decorso dei termini di legge;
h) Accertare e dichiarare la nullità della domanda per indeterminatezza della stessa in quanto si richiede ai convenuti la somma di € 31.050,00 senza individuare la quota specifica dovuta da ciascuno in proporzione alla quota ereditaria;
Nel merito: rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto ed assolutamente non provata condannando parte attrice al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio;
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria (che si sostanziava nell'espletamento della CTU richiesta da parte attrice), decideva la causa con sentenza n. 3059/2020, con la quale così statuiva:
“Accoglie la domanda e, Per l'effetto:
Accerta la nullità dei titoli emessi da in quanto privi di causa;
Controparte_4
Condanna alla restituzione, in favore della società Parte_1 [...]
in persona del Commissario Liquidatore p.t., Parte_2 di €. 5.000,00, oltre interessi dalla domanda e fino al soddisfo;
Condanna e alla Parte_1 Controparte_4 Controparte_3
restituzione, in favore della società Parte_2
in persona del Commissario Liquidatore p.t., di € 26.051,00 divisi pro
[...]
quota, oltre interessi dalla domanda e fino al soddisfo;
Condanna e al pagamento, Parte_1 Controparte_4 Controparte_3
in solido tra loro e in favore della società Parte_2
amministrativa in persona del Commissario Liquidatore p.t., delle spese di lite che ex D.M.
n. 55/2014 si liquidano in € 545,00 per spese ed € 4.835,00 per compenso professionale (di cui € 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 1.720,00 per la fase istruttoria, € 2.767,00 per la fase decisoria), oltre il 15% rimborso spese generali, IVA
e C.P.A. se dovute come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Luigi Palmieri dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.; Pone definitivamente a carico dei convenuti e Parte_1 Controparte_4
, in solido tra loro, le spese della compiuta CTU e liquidate in € Controparte_3
3.001,97 giusta decreto del 15.04.2019”
Il giudice di primo grado, in via preliminare, rigettava:
-l'eccezione d'inammissibilità della domanda per difetto di autorizzazione dell'organo di vigilanza, ex art. 206 L.F., in quanto l'art. 206 L.F. – norma richiamata dai convenuti – subordina all'autorizzazione dell'autorità di vigilanza l'azione di responsabilità che il
Commissario Liquidatore voglia esercitare nei confronti degli amministratori e degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione ai sensi degli artt. 2393 e 2394 c.c., ma, nel caso di specie, il Commissario Liquidatore non aveva esperito un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, ma un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, avente ad oggetto la restituzione di somme di cui il Commissario Liquidatore deceduto si era appropriato e che non trovavano giustificazione causale nelle scritture contabili. Trattandosi di un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, non era necessaria alcuna autorizzazione dell'organo di vigilanza ai fini della legittimazione ad agire, non trovando applicazione neppure l'art. 199 legge fallimentare, che concerne l'esercizio dell'azione di responsabilità del nuovo liquidatore nei confronti del liquidatore revocato;
- l'eccezione di prescrizione del credito azionato e l'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale adito, perché inammissibili, essendosi i convenuti costituiti solo tre giorni prima dell'udienza di comparizione parti indicata nell'atto di citazione;
riteneva, in ogni caso, infondata nel merito l'eccezione d'incompetenza territoriale del giudice adito, essendo competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice del luogo in cui l'obbligazione avrebbe dovuta essere adempiuta;
-la richiesta di sospensione, ex art. 295 c.p.c., del giudizio, in quanto la sospensione presuppone la pendenza davanti allo stesso giudice o ad altro giudice di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali necessariamente diverse rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere, mentre, ove si verta in ipotesi di identità di questioni in discussione dinanzi al giudice del processo di cui si chiede la sospensione ed in altro giudizio, detto giudice conserva il potere di pronunciare sul “thema decidendum” devoluto alla sua cognizione, potendo configurarsi gli estremi per far luogo o alla riunione dei procedimenti o ad una declaratoria di litispendenza o di continenza;
ne deriva che alcuna pregiudizialità sussisteva tra il giudizio in esame e la denuncia-querela depositata alla Procura della Repubblica dall'attuale Commissario Liquidatore della società Parte_2
né ricorreva una ipotesi di sospensione per ragioni di opportunità.
[...]
Nel merito, il primo giudice accoglieva la domanda di ripetizione dell'indebito sulla base dei seguenti passaggi motivazionali:
-risultava priva di idonea giustificazione causale l'emissione dell'assegno dell'importo di €
5.000,00, da parte dell'ex Commissario Liquidatore, , in favore della moglie Persona_1
non potendosi ritenere che fosse ricollegabile all'attività della società Parte_1
l'anticipazione, da parte della convenuta di somme da pagare alla UC PT
(titolare della licenza d'uso di un programma di contabilità o di gestione);
- parimenti, era priva di giustificazione causale l'emissione di assegni in favore del dr.
con la dicitura “m.m.” o “a me medesimo”, in quanto il CTU precisava che si Persona_1
trattava di pagamenti addebitati dal 22.6.2006, cioè dopo la relazione depositata il
30.6.2005, e non erano stati individuati elementi tali da far ricondurre tali somme ad eventuali altri acconti sul compenso;
- riteneva inconferente che il Ministero competente non avesse avviato alcuna azione nei confronti del dr. , atteso che le somme detratte dallo stesso avrebbero potuto essere PE
prelevate dal conto della società solo esclusivamente previa autorizzazione;
in difetto di quest'ultima, il dr. non avrebbe potuto emettere assegni in proprio favore, tanto più PE
se non imputabili al proprio compenso.
Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale condannava i convenuti al pagamento di €
26.050,00, pro quota ereditaria, trattandosi di obbligazione ereditaria, oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo;
condannava, altresì, la alla restituzione di € PT
5.000,00, quale somma dovuta alla cooperativa, perché da lei percepita senza nessuna giustificazione causale riconducibile al rapporto con la società, oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo.
B.Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza n. 3059/2020, depositata in data 21.12.2020, notificata in data
23.12.2020, ha proposto tempestivo appello con atto di citazione Parte_1
notificato a mezzo pec in data 22.1.2021 alla in Controparte_1
liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore p.t., al fine di chiedere, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare la domanda formulata in primo grado, dalla ”, in liquidazione coatta amministrativa, accogliendo Controparte_1 tutte le conclusioni avanzate da essa appellante in primo grado, che erano così reiterate:
a) Accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improponibilità dell'azione stante la mancanza di autorizzazione dell'autorità vigilante ex art. 206 legge fallimentare come sopra meglio specificato;
b) Accertare e dichiarare che l'odierno Giudicante sia incompetente territorialmente a decidere la causa. E' evidente l'incompetenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere essendo invece competente il Tribunale di Ischia come sopra meglio specificato;
c) Accertare e dichiarare la pendenza di procedimento penale come meglio specificato al capo c) delle eccezioni preliminari del presente atto e pertanto ex art. 295 c.p.c. disporre la sospensione del presente giudizio;
d) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per a) violazione dell'art.163 c.p.c.
n.4 per aver indicato in maniera sommaria ed imprecisata i fatti della domanda non mettendo in condizione l'odierno convenuto di poter conoscere precisamente i fatti e poter accuratamente controdedurre in aperta violazione del principio di difesa e di contraddittorio – b) violazione dell'art.163 c.p.c. n.4 per non aver assolutamente indicato gli elementi di diritto su cui si fonda la domanda- c) violazione dell'art.163 c.p.c. n.2;
e) Accertare e dichiarare violazione dell'art. art. 3 co.4 D. Lgs. 28/10 per mancata allegazione all'atto introduttivo del modello informativo circa la mediazione obbligatoria;
f) Accertare e dichiarare la violazione del D. Lgs. 28/10 per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
g) Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto stante il decorso dei termini di legge;
h) Accertare e dichiarare la nullità della domanda per indeterminatezza della stessa in quanto si richiede ai convenuti la somma di € 31.050,00 senza individuare la quota specifica dovuta da ciascuno in proporzione alla quota ereditaria.
Nel merito:
- rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto ed assolutamente non provata condannando parte attrice al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio;
-in via gradata, nella denegata ipotesi di parziale accoglimento dell'appello, ritenere fondati ed accogliere i motivi di appello esposti con il presente gravame e per l'effetto riformare la impugnata sentenza 3059/20 così come richiesto nei punti D, E, F, G, H, I, L,
M del presente atto cassando la condanna di alla restituzione di € Parte_1
5.000,00, quale somma dovuta alla cooperativa in quanto da essa percepita senza alcuna giustificazione causale riconducibile al rapporto con la società;
-in riforma della sentenza gravata condannare l'appellata alla restituzione delle somme corrisposte per sorta;
-per il principio della soccombenza, anche parziale, ed in riforma della sentenza gravata condannare l'appellata alla restituzione delle somme corrisposte per spese e compensi professionale oltre accessori come per legge ed attribuite al procuratore antistatario;
-con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio con attribuzione in favore dello scrivente avvocato.”
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la , in Controparte_1
liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore, dr. CP_2 contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese processuali.
All'udienza del 25.09.2024, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Esame dei motivi di appello
Giova evidenziare che l'appello è stato proposto avverso la sentenza di primo grado solo da che era uno dei tre convenuti in primo grado. Parte_1
C.1 Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disatteso l'eccezione di inammissibilità della domanda per difetto di autorizzazione dell'organo di vigilanza, sull'erroneo presupposto che l'azione esperita dalla società Cooperativa attrice non fosse un'azione di responsabilità, ma un'azione di ripetizione dell'indebito.
L'appellante, a fondamento del motivo di appello, ha dedotto che, come affermato dal primo giudice, l'indebito oggettivo ricorre quando manca la causa originaria giustificativa del pagamento o quando la causa giustificativa, originariamente esistente, viene meno in virtù di eventi successivi, ma, nella fattispecie in esame, la causa originaria giustificativa del pagamento c'era ed era rappresentata dall'emissione, da parte del Commissario Liquidatore, dr. , di assegni in favore di se medesimo, mentre ciò che mancava era la Persona_1 prova della correttezza dell'operato del Commissario Liquidatore nel momento in cui aveva sottoscritto gli assegni in favore di se stesso. In altri termini, ciò che era in discussione era la condotta del Commissario Liquidatore, dr. , e le eventuali responsabilità che Persona_1 ne potevano derivare. Il Commissario Liquidatore – ha sottolineato l'appellante - ha il potere di firmare assegni, anche in favore di se stesso, ad esempio per corrispondersi il compenso, per cui l'emissione di assegni in favore di se stesso, da parte del Commissario Liquidatore, è un'attività in sé legittima, fino a quando non venga accertato che detta attività integri una condotta vietata o comunque censurabile, ma tutto ciò presuppone un'azione di responsabilità nei confronti del Commissario Liquidatore, azione che, ai sensi dell'art. 206
LF, richiede la preventiva autorizzazione dell'autorità di vigilanza.
C.2 Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva rigettato le eccezioni di prescrizione e d'incompetenza territoriale del Tribunale adito, richiamando i principi relativi alle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, mentre, nel caso di specie, era in discussione solo la legittimità della condotta del soggetto che aveva emesso gli assegni.
C.3 Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice aveva rigettato l'istanza di sospensione del giudizio, ex art. 295
c.p.c., sul presupposto che il thema decidendum dell'azione civile e di quella penale – sorta dalla denuncia querela sporta dal nuovo Commissario Liquidatore, dr.ssa in CP_2 relazione all'operato del precedente Commissario Liquidatore, dr. - fosse identico, PE
così contraddicendo il precedente passaggio motivazionale, con il quale aveva espressamente escluso che l'azione proposta nel giudizio civile dalla società Cooperativa, in liquidazione coatta amministrativa, fosse un'azione di responsabilità, qualificandola come azione di ripetizione dell'indebito.
C.4 Con il quarto motivo d'appello, l'appellante si è doluta dell'omessa pronuncia, da parte del primo giudice, sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione, per violazione dell'art. 163,
n. 4, c.p.c., per l'indicazione sommaria dei fatti posti a fondamento della domanda e l'omessa indicazione degli elementi di diritto su cui la stessa si fondava;
nonché per violazione dell'art. 163, n. 2, c.p.c., e tanto aveva determinato il mancato rilievo, da parte del primo giudice, che essa appellante era stata citata in giudizio esclusivamente quale erede del dr. , e non in proprio, quale intestataria dell'assegno di € 5.000,00, Persona_1
sottoscritto dal defunto dr. , ma era stata condannata in proprio a restituire la somma PE di € 5.000,00, per cui vi era stato un errore nei confronti di un soggetto mai citato in proprio.
C.5 Con il quinto, il settimo e l'ottavo motivo di appello, che propongono le medesime doglianze, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per aver deciso ultra petitum, in quanto, sebbene parte attrice, nell'atto introduttivo di primo grado, si fosse limitata a proporre esclusivamente una domanda di condanna alla restituzione di somme, il Tribunale aveva illegittimamente esteso la propria indagine sulla idoneità della causa giustificativa degli assegni emessi dal dr. , pronunciandosi, quindi, sulla condotta del Commissario PE
Liquidatore, dr. , e sulle responsabilità dello stesso. Ed invero, il primo giudice, nel PE dispositivo della sentenza di primo grado, così statuiva “accerta la nullità dei titoli emessi da in quanto privi di causa”, pronunciandosi, quindi, su un accertamento di Controparte_4
nullità mai richiesto da parte attrice, e, per di più, facendo riferimento ad un soggetto, tale estraneo al giudizio. Controparte_4
C.6. Con il sesto motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in quanto il primo giudice aveva condannato essa appellante, in proprio, alla restituzione della somma di
€ 5.000,00, perché indebitamente percepita, malgrado la stessa fosse stata citata in giudizio non in proprio, ma solo in qualità di erede del Commissario Liquidatore, dr. . Persona_1
C.7 Con il nono motivo di appello, la ha censurato l'iter decisionale seguito dal PT
primo giudice, perché viziato da un triplice errore:
- in relazione all'assegno emesso in favore di essa appellante, il primo giudice, dopo aver omesso di considerare che la stessa era stata citata in giudizio esclusivamente nella qualità di erede del dr. , e non in proprio, aveva escluso l'esistenza di un rapporto Persona_1
causale sottostante all'emissione dell'assegno, basandosi esclusivamente sulle conclusioni del CTU, secondo cui l'assegno non trovava giustificazione nell'incarico di Commissario
Liquidatore affidato a dr. , così effettuando un giudizio di responsabilità ed PE
implicitamente affermando che chiunque, prima di ricevere un pagamento a mezzo assegno da parte di un debitore, oltre a preoccuparsi che vi sia provvista, deve altresì temere che, anche a dieci anni di distanza e senza che vi sia alcun giudizio di responsabilità in merito alla condotta del firmatario dell'assegno, possa essere dichiarata la nullità dell'assegno e possa essere condannato alla restituzione del relativo importo, per ragioni inerenti esclusivamente la sfera giuridica del firmatario dell'assegno, che esulano dal rapporto regolamentato con l'assegno, senza che abbia alcun rilievo se l'eventuale causa invalidante sia nota o meno al creditore;
- in relazione agli assegni emessi dal dr. in proprio favore, il primo giudice Persona_1
aveva ritenuto inesistente la giustificazione causale degli stessi, basandosi esclusivamente sulle conclusioni del CTU, secondo cui “non si sono individuati elementi da ricondurre tali somme ad eventuali altri acconti sul compenso”, affermazione che, tuttavia, non vuol dire che non vi siano elementi che consentano di ricondurre gli assegni ad acconti sul compenso, tanto più nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, si stava ricostruendo una contabilità a distanza di dieci anni dall'improvviso decesso del titolare, sulla base di una documentazione parziale, consegnata al CTU dal nuovo Commissario Liquidatore della società attrice;
il giudice aveva, dunque, errato nel ritenere che l'impossibilità d'individuare la giustificazione causale sottostante all'emissione degli assegni equivalesse alla mancanza della predetta giustificazione causale, deducendone un accertamento negativo, con conseguente pronuncia di nullità degli effetti per mancanza di causa, tra l'altro mai richiesta dall'attore.
L'appellante ha concluso che, in ogni caso, il primo giudice avrebbe dovuto rigettare la domanda, non avendo parte attrice assolto al proprio onere probatorio, atteso che gravava sulla società attrice, in persona del nuovo Commissario Liquidatore, dr.ssa CP_1
provare non solo che gli assegni erano privi di giustificazione causale, ma anche CP_2
che il dr. non vantava crediti per il suo compenso, prova che avrebbe potuto PE
facilmente acquisire rivolgendosi al Ministero.
C.8 Con il decimo motivo di appello, l'appellante si è doluta dell'omessa pronuncia, da parte del primo giudice, sulle censure da lei sollevate in primo grado avverso l'elaborato peritale, ossia:
- il CTU aveva ritenuto privi di giustificazione causale gli assegni dell'importo di euro
27.050,00, recanti la dicitura “m.m” e “mio proprio”, emessi dall' in proprio favore, PE
e da quest'ultimo riportati nella relazione semestrale del 4.4.2008, e tanto pur in assenza di censure da parte del Ministero che, pur avendone avuto prontamente notizia, non aveva mai contestato la predetta relazione del 2008, né quella precedente, ove pure risultavano esborsi con “beneficiari non individuati e assegni privi di copia” per l'importo di euro 27.303,24, per un periodo compreso tra il 10.3.2004 ed il 19.4.2005;
-incomprensibilmente il CTU, dopo aver inquadrato, a pag. 14 dell'elaborato peritale, nella passività della Cooperativa l'importo di euro 27.050,00 con causale “Compenso dott.
”, nella successiva pag. 27, qualificava il predetto pagamento come “ingiustificato”, PE sebbene l' svolgesse indubbiamente un'attività ricompresa e giustificabile con PE riferimento all'attività della Cooperativa, con conseguente diritto a percepire compenso;
- d'altro canto, sulla base di quanto indicato nella relazione di CTU a pagg. 11 e 14, il compenso per l'attività svolta dal dr. per il periodo dal 10.3.2004 al 19.4.2005 PE
(come riportato nella Relazione semestrale del 2005, mai contestata dal Ministero) era stato pari ad euro 9.911,33; pertanto, per il periodo dal 20.4.2005 al 29.5.2007, il dr. PE
aveva maturato un compenso pari ad almeno euro 19.822,66 ( pari a due annualità), più un ulteriore compenso di euro 9.911,33 per l'attività di gestione svolta dal 30.5.2007 al
29.4.2008 (e senza tener conto del compenso per le mensilità maturate sino al suo decesso), per un totale di euro 29.733,99 e, dunque, con un credito residuo di ulteriori euro 2.683,99.
C.9 Con l'undicesimo motivo di appello, l'appellante si è doluta della mancata ammissione, senza specifica motivazione, della sua prova testimoniale, articolata nella memoria, ex art. 183, II termine, c.p.c.
C.10 Per ordine logico-giuridico deve essere esaminato, preliminarmente, il secondo motivo di appello, nella parte in cui l'appellante si è doluta del rigetto, da parte del primo giudice, dell'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito in primo grado.
Il secondo motivo di appello è inammissibile, in quanto non attinge la motivazione con cui il primo giudice disattendeva la predetta eccezione.
Ed invero, il Tribunale disattendeva l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, così come l'eccezione di prescrizione, perché tardivamente proposte, essendosi parte convenuta costituita soltanto in data 24 settembre 2016, a fronte della prima udienza fissata nell'atto di citazione per il giorno 27 settembre 2016, e, dunque, ben oltre il termine, di cui all'art. 166 c.p.c., di 20 giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti indicata nell'atto di citazione.
L'appellante, dunque, avrebbe dovuto censurare tale passaggio motivazionale, deducendo e provando che l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito era stata proposta nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, non incorrendo nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.
C.11. Si può passare, ora, all'esame del primo motivo di appello, che è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Il giudice di primo grado rigettava l'eccezione d'inammissibilità dell'azione proposta dalla
, per difetto di autorizzazione dell'organo Parte_2
di vigilanza – nel caso di specie, il Ministero dello Sviluppo Economico –, sul presupposto che la in persona del Parte_4
Commissario Liquidatore, dr.ssa avesse proposto un'azione di ripetizione di CP_2 indebito, ex art. 2033 c.c., e non un'azione di responsabilità e di risarcimento danni nei confronti del precedente Commissario Liquidatore, dr. , e, per lui deceduto, Persona_1
dei suoi eredi, sicchè non era richiesta la previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, che era richiesta, invece, dall'art. 206 LF, per l'azione di responsabilità che il commissario liquidatore della società intenda esercitare nei Parte_2 confronti degli amministratori ed i componenti dell'organo di controllo dell'impresa di liquidazione, ai sensi degli artt. 2393 e 2394 c.c., e dall'art. 199 LF., per l'azione che il medesimo commissario liquidatore intenda proporre nei confronti del precedente commissario liquidatore revocato.
Di contro, l'appellante ha dedotto che ciò che era in discussione, per parte attrice, PT era la correttezza dell'operato del precedente Commissario Liquidatore, dr. , Persona_1
nel momento in cui aveva sottoscritto gli assegni in favore di se stesso. Ed invero, il
Commissario Liquidatore ha il potere di firmare assegni, anche in favore di se stesso, ad esempio, per corrispondersi il compenso, sicchè l'emissione di assegni in favore di se stesso, da parte del Commissario Liquidatore, è un'attività in sé legittima, fino a quando non venga accertato che detta attività integri una condotta vietata o comunque censurabile, ma tutto ciò presuppone un'azione di responsabilità nei confronti del Commissario Liquidatore.
Le argomentazioni dell'appellante, in ordine all'erronea qualificazione dell'azione compiuta dal primo giudice, appaiono condivisibili alla luce delle allegazioni contenute nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, laddove, a pag. 3, il
[...]
, nominata con decreto Parte_5
ministeriale n. 6/2011, in sostituzione del precedente Commissario Liquidatore, dr. , PE
che aveva ricoperto tale carica dal dicembre 2003 fino al suo decesso, avvenuto in data
25.9.2008, deduceva che “dall'esame della copiosa documentazione allegata è emersa – ictu oculi – la condotta dolosa posta in essere dal Dott. , nell'espletamento del PE
delicato incarico conferitogli, per essersi indebitamente appropriato di danaro appartenente alla cooperativa del quale egli aveva la disponibilità a titolo di deposito necessario –, circostanza che aveva indotta la medesima dr.ssa a presentare CP_2
denuncia-querela relativamente all'operato del dr. presso la competente Persona_1
Procura della Repubblica.
Emerge in modo evidente, dalle stesse allegazioni contenute nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, che ciò che il nuovo Commissario Liquidatore della Cooperativa “La Giostra”, dr.ssa Camarda, addebita espressamente al precedente
Commissario Liquidatore, dr. , è una condotta illecita di appropriazione Persona_1
indebita di somme di danaro della Cooperativa, in liquidazione coatta amministrativa, di cui egli aveva la disponibilità materiale, a titolo di deposito necessario, in funzione della qualità di Commissario Liquidatore ricoperta, ed espressione di tale condotta illecita è proprio l'emissione, da parte del dr. , di assegni tratti sul conto corrente della Persona_1
in favore di se stesso ed in favore di sua moglie, CP_1 Parte_1
D'altro canto, a riprova del fatto che la Cooperativa, in liquidazione coatta amministrativa, in persona del nuovo Commissario Liquidatore, dr.ssa non abbia inteso esperire CP_2
una mera azione di ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., nei confronti degli eredi del precedente Liquidatore, dr. ma un'azione di responsabilità nei confronti di CP_5 quest'ultimo, e, per lui deceduto, dei suoi eredi, è la circostanza che essa chiedeva la condanna dei convenuti, quali eredi del dr. al pagamento, pro quota Persona_1 ereditaria, della complessiva somma di € 31.050,00, rappresentata dalla sommatoria degli importi degli assegni emessi dal dr. in favore di se stesso, pari a € 26.050,00, Persona_1
e dell'importo dell'assegno di € 5.000,00, emesso dal dr. in favore della Persona_1 moglie, mentre, se avesse inteso esperire una mera azione di Parte_1
ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., nei confronti del dr. e, per lui, Persona_1
deceduto, dei suoi eredi, avrebbe chiesto la condanna di tutti i convenuti, Parte_1
e quali eredi del dr. , al
[...] Controparte_4 Controparte_3 Persona_1
pagamento, pro quota ereditaria, della somma di € 26.050,00 (pari al complessivo importo degli assegni emessi dal dr. in favore di se medesimo), e della sola Persona_1
in proprio, al pagamento della somma di € 5.000,00, pari all'importo PT dell'assegno emesso dal dr. in favore della stessa. E tanto perché, in relazione alla PE somma di € 26.050,00, accipiens era il dr. , per cui tenuto alla restituzione di Persona_1
tale somma era il medesimo dr. e, per lui, deceduto, i suoi eredi;
in relazione Persona_1 invece alla somma di € 5.000,00 (di cui all'assegno emesso dal dr. in favore Persona_1 di sua moglie, , unica accipiens era la in proprio (e non Parte_1 PT
quale erede del dr. ), per cui tenuta alla restituzione sarebbe stata solo la Persona_1 predetta in proprio. PT
La Cooperativa, in liquidazione coatta amministrativa, in persona del nuovo Commissario
Liquidatore, dr.ssa ha chiesto, invece, la condanna, pro quota ereditaria, di tutti i CP_2 convenuti, e , quali eredi del Parte_1 Controparte_4 Controparte_3 dr. , della complessiva somma di € 31.050,00 (€ 26.050,00 + € 5.000,00), Persona_1 proprio sul presupposto che l'apprensione della predetta somma di € 31.050,00, a mezzo assegni, da parte del dr. , sul conto corrente della CP_5 Parte_2
integrasse una condotta illecita di appropriazione indebita (a
[...]
prescindere dal fatto che gli assegni fossero stati emessi in favore di se stesso o della moglie), condotta illecita della quale era tenuto a rispondere, a titolo di risarcitorio - previo accertamento della sua responsabilità – lo stesso dr. e, per lui, deceduto, i Persona_1
suoi eredi.
Qualificata l'azione proposta dalla Cooperativa, in liquidazione coatta amministrativa, in persona del nuovo Commissario Liquidatore, dr.ssa come azione di responsabilità CP_2
nei confronti del precedente Commissario Liquidatore, dr. , e, per lui, Persona_1
deceduto, dei suoi eredi, sarebbe stata necessaria la previa autorizzazione dell'Autorità di
Vigilanza, non tanto ai sensi dell'art. 206 LF, in materia di azione di responsabilità contro gli amministratori e gli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, quanto ai sensi dell'art. 199 LF, in materia di azione di responsabilità promossa dal nuovo Commissario
Liquidatore nei confronti del precedente Commissario Liquidatore revocato.
In proposito, benchè l'art. 206 LF faccia riferimento all'azione di responsabilità promossa nei confronti del precedente Commissario Liquidatore revocato, deve ritenersi che l'azione di responsabilità nei confronti del precedente Commissario Liquidatore possa essere proposta anche nel caso in cui le funzioni del Commissario Liquidatore siano cessate per ragioni diverse dalla revoca (cass. civ., 22.1.2014, n. 1280; cfr. anche, sebbene in materia di azione di responsabilità nei confronti del Curatore Fallimentare cessato per ragioni diverse dalla revoca, cass. civ., 8.9.2011, n. 18438), come accaduto nel caso di specie, in cui il precedente Commissario Liquidatore, dr. , cessava dalla carica perché Persona_1
deceduto in data 25.9.2008.
Va, poi, rilevato che l'azione di responsabilità nei confronti del precedente Commissario
Liquidatore, dr. , implica un thema probandum e un thema decidendum Persona_1 diversi da quelli che implica l'azione di ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., e, che, perciò, non sono stati indagati ed esplorati dal primo giudice, che qualificava l'azione come mera azione di ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c.
Per effetto dell'accoglimento del primo motivo di appello, qualificata l'azione proposta dalla società in liquidazione coatta amministrativa, come azione di Controparte_1
responsabilità nei confronti del Commissario Liquidatore, e, per lui Persona_1
deceduto dei suoi eredi, detta azione deve essere dichiarata inammissibile, perché esperita senza previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata nella parte in cui condannava tutti i convenuti, Parte_1
e nella qualità di eredi del dr.
[...] Controparte_4 Controparte_3 PE
alla restituzione in favore della in liquidazione coatta
[...] Controparte_1 amministrativa, della somma di € 26.051,00, pro quota ereditaria, oltre interessi.
C.12 Quanto all'ulteriore statuizione, contenuta nella sentenza impugnata, di condanna di in proprio, alla restituzione in favore della Parte_1 Controparte_1 in liquidazione coatta amministrativa, della somma di € 5.000,00, pari all'importo dell'assegno emesso in favore della medesima dal marito, dr. , PT CP_5
quale Commissario Liquidatore, tale statuizione è stata specificamente attinta dal sesto motivo di appello, con cui l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado PT
per aver violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in quanto il primo giudice aveva condannato essa appellante, in proprio, alla restituzione della somma di
€ 5.000,00, perché indebitamente percepita, malgrado ella fosse stata citata in giudizio non in proprio, ma solo in qualità di erede del Commissario Liquidatore, dr. . Persona_1
Il sesto motivo di appello è fondato, in quanto – e la circostanza non è contestata - parte attrice citava in giudizio in primo grado tutti i convenuti, compresa la PT
esclusivamente nella qualità di eredi del dr. , per cui il primo giudice avrebbe Persona_1 dovuto condannare la esclusivamente in qualità di erede del dr. , e PT Persona_1
nei limiti della propria quota ereditaria;
il primo giudice, condannando la in PT proprio, alla restituzione dell'intero importo di € 5.000,00 (importo dell'assegno emesso in suo favore dal dr. ), ha deciso ultra petita. Né la condanna della al Persona_1 PT pagamento della somma di € 5.000,00 può essere ridotta, in questa sede, nei limiti della sua quota ereditaria, e tanto per le considerazioni espresse in sede di disamina del primo motivo di appello, e che inducono a qualificare l'azione proposta da parte attrice in primo grado nei confronti dei convenuti, quali eredi del dr. , come azione di responsabilità nei Persona_1
confronti del precedente Commissario Liquidatore, dr. , necessitante della previa PE autorizzazione dell'autorità di vigilanza, autorizzazione che, nel caso di specie, difetta.
In conclusione, per effetto dell'accoglimento del primo e del sesto motivo di appello, la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata nei riguardi dell'odierna appellante, nel senso che deve essere dichiarata inammissibile la Parte_1
domanda proposta in primo grado dalla Parte_2
, in persona del nuovo Commissario Liquidatore, dr.ssa nei
[...] CP_2
confronti della convenuta citata nella qualità di eredi del dr. , e PT Persona_1 deve essere annullata la statuizione di condanna della medesima in proprio, al PT pagamento in favore dell'odierna appellata, attrice in primo grado, della somma di €
5.000,00, trattandosi di statuizione di condanna ultra petitum.
L'accoglimento del primo e del sesto motivo di appello, poiché vale a determinare l'integrale riforma della sentenza impugnata nei riguardi dell'appellante Parte_1
assorbe l'esame di tutti gli ulteriori motivi di appello.
[...]
D.Le spese processuali
La riforma della sentenza di primo grado, nei riguardi dell'appellante Parte_1
determina una diversa regolamentazione nei suoi confronti delle spese del giudizio di primo grado, che il primo giudice poneva a carico di tutti convenuti, compreso la in PT
solido.
In base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., le spese di entrambi i gradi di giudizio, in relazione al rapporto processuale tra l'odierna appellante e l'odierna appellata, seguono la soccombenza dell'appellata.
Le spese del giudizio di primo grado sono liquidate in base alla tabella n. 2 allegata al DM
55/2014 e succ. mod., utilizzando lo scaglione di riferimento da € 5.200,01 a € 26.000,00 (in base al valore della causa di primo grado nei confronti della che è pari a € PT
10.350,00, avendo chiesto parte attrice la condanna dei convenuti, pro quota ereditaria, al pagamento della di € 31.050,00, e corrispondendo la quota della alla somma di PT
10.350,00, pari a 1/3 di € 31.050,00, ex art. 581 c.p.c.), ed applicando valori intermedi tra i minimi e i massimi, in considerazione del numero limitato delle questioni esaminate
(relative alla mancanza di autorizzazione dell'autorità di vigilanza) che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità della domanda dell'attrice in primo grado.
Inoltre, a carico della non devono essere poste le spese della CTU, come disposto PT
nella sentenza impugnata, che, invero, poneva le spese di CTU a carico di tutti i convenuti, compresa la in solido tra loro. PT
Le spese del presente giudizio di appello sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando lo scaglione di riferimento da € 5.200,01 a € 26.000,00 (sulla base del valore della causa di appello nei confronti dell'appellante, pari all'importo di € 13.683,66, dato dalla sommatoria dell'importo di € 5.000,00, che la è stata condannata a pagare, dalla sentenza di PT
primo grado, in favore della attrice, e dell'importo di € 8.683,66, CP_1
corrispondente alla quota ereditaria di 1/3, ex art. 581 c.p.c., sulla somma di € 26.051,00, che tutti i convenuti sono stati condannati a pagare dalla sentenza di primo grado, pro quota ereditaria, in favore della ), applicando i Parte_2
valori minimi per la fase “di trattazione-istruttoria”, non essendo stata svolta attività istruttoria in senso stretto, e valori intermedi tra i minimi e i massimi per tutte le altre fasi, tenuto conto del numero limitato dei motivi di appello esaminati e che hanno portato all'accoglimento del gravame.
Deve essere disposta la distrazione in favore del procuratore dell'odierna appellante, che si è dichiarato antistatario, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ex art. 93 c.p.c.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti della Parte_1
in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Controparte_1
Commissario Liquidatore, dr.ssa avverso la sentenza n. 3059/2020, emessa CP_2
dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, depositata in data
21.12.2020, notificata in data 23.12.2020, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) In totale riforma della sentenza impugnata nei riguardi dell'appellante Parte_1
[...]
a) dichiara inammissibile la domanda proposta in primo grado dalla società Cooperativa
amministrativa, in persona del Commissario Parte_2
Liquidatore, p.t., nei confronti di Parte_1
b) Annulla la statuizione della sentenza impugnata di condanna di Parte_1
in proprio, al pagamento, in favore della
[...] Controparte_1
in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore, p.t. della somma di € 5.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo;
c) dispone che le spese della CTU espletata in primo grado non siano a carico dell'appellante Parte_1
2) Condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del giudizio di primo grado, che liquida nella somma € 3.808,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) Condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 382,50 per esborsi e € 3.897,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Napoli, 5.2.2025
Il Consigliere rel.-est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr.ssa Maria Casaregola