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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/05/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4062/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IN
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4062 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 vertente
T R A
, nato ad [...], il [...], cod. fisc. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Aprilia (LT), Via Enrico Fermi n°3, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Federici del Foro di AT
(cod. fisc. , giusta procura in atti, con domicilio digitale eletto all'indirizzo P.E.C. CodiceFiscale_2
Email_1
OPPONENTE
E
(C.F. ), con sede in Hameln (Germania), Controparte_1 P.IVA_1
Lubahnstrasse n. 2, e sede italiana in Bolzano (BZ), Galleria Stella n. 4, e per essa, quale mandataria, P.IVA_ giusta procura a rogito del Notaio Dott.ssa , del 05.05.2016 –Rep. – Persona_1
Racc. 15762, C.F. e P.I. con sede in San Donato Milanese Controparte_2 P.IVA_3
(MI), Via dell'Unione Europea 6A/6B, in persona del Dott. nato a [...] il CP_3
22.11.1977, nella qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore giusto verbale del consiglio di amministrazione del 11.05.2017, rappresentata e difesa in forza di procura alle liti allegata ai sensi del DPR 123/2001 dagli Avv.ti Marco Pesenti (C.F. - P.E.C. CodiceFiscale_3
– FAX 0248011624) e Margherita Domenegotti (C.F. Email_2 [...]
- P.E.C. - FAX 0248011624), C.F._4 Email_3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvia Cavalcanti (C.F. - CodiceFiscale_5
P.E.C. - FAX 0773 694861) in Via San Carlo da Sezze n. 118, Scala B, Email_4
pagina1 di 6 Int 3, AT
OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ex art. 615, comma II, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.05.2025, celebrata secondo le modalità indicate all'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto la fase di merito del Parte_1
giudizio di opposizione all'esecuzione iniziato con ricorso depositato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 205/2022, reiterando, nella presente fase, i medesimi motivi di opposizione.
Si è costituita la contestando le avverse deduzioni e concludendo per il Controparte_4
rigetto dell'opposizione.
La causa, rigettate le istanze istruttorie, veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 21.5.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Con La domanda avanzata dall'opponente mira a contestare il diritto della a procedere all'esecuzione forzata stante l'illegittimità del titolo fatto valere.
Va preliminarmente osservato che le parti hanno concluso tra loro diversi contratti, sia pure tra loro collegati e condizionati: un “contratto di risparmio edilizio” con il quale l'opponente si è impegnato ad effettuare versamenti mensili per il periodo di tempo stabilito nel contratto, con facoltà di accedere, ad avvenuta assegnazione della somma risparmiata, ad un mutuo fondiario a tasso fisso per un importo pari alla differenza tra la somma di risparmio edilizio sottoscritta e l'importo risparmiato fino all'assegnazione; un “contratto di mutuo fondiario immediato” senza ammortamento con il quale l'opponente ha ottenuto l'immediata disponibilità dell'importo di euro
150.000,00, corrispondente alla somma di risparmio edilizio sottoscritta, obbligandosi a pagare su detta somma solo l'ammontare degli interessi al tasso pattuito del 5.05% versando, in sostituzione dell'ammortamento in linea capitale, le rate di accumulo previste dal contratto di risparmio edilizio;
il riconoscimento della facoltà di utilizzare la somma “accumulata”, al momento del raggiungimento della quota prevista, per l'estinzione parziale del mutuo già erogato con applicazione, per la quota di mutuo residua, del tasso fisso del 4,25%.
pagina2 di 6 Ciò posto, deduce l'opponente: l'inidoneità del contratto azionato a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. in considerazione della mancanza di traditio nonché per insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità e esigibilità del credito;
l'indeterminatezza delle condizioni del mutuo non essendo specificati i diversi periodi di tempo cui applicare i diversi tassi di interesse pattuiti con conseguente violazione dell'art. 117 TUB;
la violazione dell'art. 1343 c.c. per illiceità della causa e dei principi di trasparenza e buona fede contrattuale;
l'illegittimità della risoluzione del contratto da parte della banca, in assenza di inadempimento connotato dal requisito della gravità.
Le censure sollevate non meritano accoglimento.
Quanto al primo profilo sollevato, va osservato che il titolo sul quale l'opposta fonda la propria pretesa esecutiva non va individuato nel contratto di mutuo ma nell'atto di assenso all'iscrizione di ipoteca a garanzia di prestito sottoscritto dall'opponente in data 08/04/2005, a rogito del notaio di Subiaco (Racc. n. 373, registrato presso Tivoli il 15/04/2005 al n. 1050 - Serie 1T, e Per_2
rilasciato in copia munita di formula esecutiva in data 11/08/2005) contenente una ricognizione di debito in quanto l'opponente si riconosce obbligato “per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, a restituire tale somma secondo le modalità, i termini, ed il tasso che risultano dal citato
Contratto di Mutuo Fondiario” e che sono poi integralmente riportati nel documento di sintesi e nello stesso contratto di mutuo allegato;
ne consegue che, come già evidenziato in sede di reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione adottato dal GE, non rileva per il perfezionamento di detto atto l'effettiva traditio delle somme mutuate (profilo che rileva viceversa per il perfezionamento del contratto di mutuo), atteso che l'atto pubblico contenente una ricognizione di debito, con riconoscimento unilaterale di un'obbligazione restitutoria esistente al momento della dichiarazione e determinata nell'ammontare, ha di per sé natura di titolo esecutivo
(Cass. civ., sez. III, 26/03/2015, n. 6083).
Nel caso di specie, pertanto, gli elementi contenuti nell'atto di assenso alla iscrizione ipotecaria e la ricognizione del debito ivi contenuta, oltre che la riproposizione nei patti e condizioni del medesimo atto degli obblighi di pagamento previsti nel contratto di mutuo, specificati quantitativamente e riportati nel documento di sintesi allegato, consentono di ritenere che la dichiarazione ricognitiva abbia un contenuto determinato e, quindi, sia idonea a valere come titolo esecutivo, secondo il principio richiamato.
Ciò premesso, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la ricognizione di debito, consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia, non integra una fonte autonoma di obbligazione ma ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando soltanto l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di quest'ultimo, sicché è destinata a perdere efficacia qualora la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato, o sia sorto
pagina3 di 6 invalidamente” (Cass. civ., sez. I, 13/06/2014, n. 13506); nel caso di specie, l'opponente non ha contestato l'esistenza del mutuo immediato, quale rapporto fondamentale sottostante la dichiarazione unilaterale di ricognizione del debito e assenso all'iscrizione di ipoteca, ma ne ha dedotto la nullità per mancata erogazione delle somme e per indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
Si tratta, tuttavia, di vizi non sussistenti e smentiti in parte dalla produzione documentale dell'opposta (che ha documentato l'avvenuta erogazione della somma di euro 150.000,00, effettuata con versamento del 11.4.2005) e in parte dalla semplice lettura dell'atto in questione che, come già osservato, riporta tutti gli indicati gli specifici patti e condizioni del prestito, realizzando le condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'atto di assenso ad iscrizione ipotecaria come quello azionato nel caso di specie “è un atto sui generis. Esso, infatti, costituisce un unicum inscindibile col contratto di mutuo, del quale sono trascritte tutte le condizioni, e che è richiamato nell'epigrafe. Quel che è stato ricevuto dal pubblico ufficiale a ciò autorizzato, dunque, non è stata una semplice dichiarazione di concedere un'ipoteca o riconoscere un debito. Il notaio ha ricevuto una complessiva dichiarazione di conoscenza ed accettazione di tutti i patti del sottostante contratto di "risparmio edilizio", e tanto bastava a rendere quell'atto un valido titolo esecutivo, in relazione all'obbligazione di restituzione del credito nascente dall'autoregolamentazione degli interessi delle parti che da quella combinazione derivava” (cfr. Cass. n. 1253/24).
Con il secondo motivo di opposizione, il debitore deduce e precisa, a riprova dell'indeterminatezza delle condizioni contrattuali pattuite, che la data di assegnazione del contratto di risparmio edilizio risulterebbe del tutto indeterminata, causando quindi una nullità radicale per indeterminatezza dell'oggetto del contratto, non essendo possibile determinare, secondo i regolamenti contrattuali, l'ammontare della somma di risparmio edilizio da accantonare per ottenere il c.d. mutuo di assegnazione.
Tale assunto non risulta tuttavia condivisibile, atteso che l'impossibilità del contratto di prevedere l'esatta data di assegnazione deriva dall'elasticità restitutoria, che è proprio l'essenza del contratto in questione, ma non determina alcuna indeterminatezza, atteso che le condizioni contrattuali risultano per il resto ben determinate con riguardo a ciascun periodo;
in altri termini, come già osservato dal giudice dell'esecuzione, “la dedotta indeterminatezza circa il momento dell'assegnazione, si inquadra nel meccanismo, noto ai contraenti, che la data di assegnazione è collegata con l'ammontare del risparmio accumulato nel corso degli anni e presuppone il pagamento mensile delle quote di risparmio per tutta la prima fase del mutuo, sicché la data di assegnazione non può che essere indicativa, non essendovi certezza circa il fatto che il mutuatario provvederà al
pagina4 di 6 puntuale pagamento di tutti i ratei di risparmio”; ciò non esclude, tuttavia, che le obbligazioni pattuite risultino certe, liquide ed esigibili con riguardo a ciascuno dei periodi nei quali si articolano i versamenti.
Circa il rilievo di illeceità della causa del contratto di risparmio edilizio, parte opponente richiama una pronuncia del Tribunale di Milano in base alla quale l'operazione finanziaria, come già descritta, di fatto comporterebbe a carico del mutuatario, per il periodo della durata del contratto di risparmio edilizio e fino all'effettiva erogazione del cd. mutuo di assegnazione, l'obbligo di versamento di somme formalmente inquadrate come rate di accumulo del risparmio edilizio ma in effetti costituenti quote di ammortamento del mutuo immediato (tant'è che a questo fine vengono utilizzate al momento dell'assegnazione) del tutto scollegate, tuttavia, dal riferimento alla quota di capitale erogata e al suo parziale rimborso, con conseguente immeritevolezza dell'operazione e irragionevolezza della misura degli interessi complessivamente corrisposti dal risparmiatore;
tale assetto negoziale, a dire dell'opponente unilateralmente imposto dall'istituto di credito a totale svantaggio dell'altro contraente, sarebbe altresì stato predisposto in violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, che avrebbero imposto all'opposta di proporre all'opponente una diversa tipologia contrattuale.
Sul punto, è sufficiente richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in merito all'interpretazione dell'art. 1322 c.c., già richiamati nell'ordinanza emessa dal Collegio in sede di reclamo: in particolare, “un contratto dunque non può dirsi "immeritevole" sol perché poco conveniente per una delle parti. L'ordinamento garantisce il contraente il cui consenso sia stato stornato o prevaricato, non quello che, libero ed informato, abbia compiuto scelte contrattuali non pienamente satisfattive dei propri interessi economici. Affinché dunque un patto atipico possa dirsi
"immeritevole", ai sensi dell'art. 1322 c.c., è necessario accertare la contrarietà (non del patto, ma) del risultato cui esso mira con i principi di solidarietà, parità e non prevaricazione che il nostro ordinamento pone a fondamento dei rapporti privati” (cfr. Cass. S.U. n. 5657/2023).
Nel caso in esame, pertanto, la mera constatazione secondo cui il contratto stipulato tra le parti sia meno conveniente rispetto ad un mutuo tradizionale e, per alcuni versi, indeterminato circa le tempistiche, non comporta per ciò solo che lo stesso sia stato stipulato in contrasto con i principi di cui sopra, risultando le condizioni contrattuali espressamente accettate dall'opponente ed essendo i lamentati profili di scarsa comprensibilità delle pattuizioni superabili ricorrendo alle regole legali di interpretazione dei contratti (cfr. in questo senso Cass. n. 1253/24 cit. sullo specifico tema sollevato con riferimento alla medesima fattispecie negoziale di cui al presente giudizio).
Circa, infine, l'illegittimità della risoluzione del contratto comunicata dalla banca per l'asserita mancanza della gravità dell'inadempimento, va osservato che il contratto in questione pagina5 di 6 Con espressamente prevede il diritto della di risolvere il contratto “qualora la parte mutuataria non provveda al pagamento anche di una sola rata di rimborso entro 180 giorni dalla scadenza della rata medesima” (cfr. punto 9.3 contratto di mutuo fondiario allegato al contratto edilizio): tale previsione, costituente una clausola risolutiva espressa, in linea peraltro con l'art. 1819 c.c., consente con ogni evidenza di prescindere completamente dalla valutazione circa la gravità dell'inadempimento (cfr. in tal senso Cass. n. 29301/2019), né risulta meglio specificato dall'opponente il riferimento all'impossibilità sopravvenuta determinata dall'emergenza sanitaria da
Covid-19 sia con riguardo all'impatto sulla propria situazione personale sia con riguardo agli effetti che vengono invocati in relazione al rapporto contrattuale.
Per tutte le ragioni esposte deve quindi concludersi per la totale infondatezza delle ragioni poste alla base dell'opposizione, che non merita pertanto accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, nella misura liquidata in dispositivo ex d.m. 55/2014, sulla base dei valori minimi relativi ai giudizi del valore di cui alla domanda, esclusi i compensi relativi alla fase istruttoria (non espletata).
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali in favore dell'opposta, spese che liquida in € 4.217,00, oltre accessori (IVA, c.p.a. e rimb. Forf. al 15%) come per legge.
Così deciso in AT il 27.05.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elena Saviano
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IN
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4062 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 vertente
T R A
, nato ad [...], il [...], cod. fisc. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Aprilia (LT), Via Enrico Fermi n°3, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Federici del Foro di AT
(cod. fisc. , giusta procura in atti, con domicilio digitale eletto all'indirizzo P.E.C. CodiceFiscale_2
Email_1
OPPONENTE
E
(C.F. ), con sede in Hameln (Germania), Controparte_1 P.IVA_1
Lubahnstrasse n. 2, e sede italiana in Bolzano (BZ), Galleria Stella n. 4, e per essa, quale mandataria, P.IVA_ giusta procura a rogito del Notaio Dott.ssa , del 05.05.2016 –Rep. – Persona_1
Racc. 15762, C.F. e P.I. con sede in San Donato Milanese Controparte_2 P.IVA_3
(MI), Via dell'Unione Europea 6A/6B, in persona del Dott. nato a [...] il CP_3
22.11.1977, nella qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore giusto verbale del consiglio di amministrazione del 11.05.2017, rappresentata e difesa in forza di procura alle liti allegata ai sensi del DPR 123/2001 dagli Avv.ti Marco Pesenti (C.F. - P.E.C. CodiceFiscale_3
– FAX 0248011624) e Margherita Domenegotti (C.F. Email_2 [...]
- P.E.C. - FAX 0248011624), C.F._4 Email_3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvia Cavalcanti (C.F. - CodiceFiscale_5
P.E.C. - FAX 0773 694861) in Via San Carlo da Sezze n. 118, Scala B, Email_4
pagina1 di 6 Int 3, AT
OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ex art. 615, comma II, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.05.2025, celebrata secondo le modalità indicate all'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto la fase di merito del Parte_1
giudizio di opposizione all'esecuzione iniziato con ricorso depositato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 205/2022, reiterando, nella presente fase, i medesimi motivi di opposizione.
Si è costituita la contestando le avverse deduzioni e concludendo per il Controparte_4
rigetto dell'opposizione.
La causa, rigettate le istanze istruttorie, veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 21.5.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Con La domanda avanzata dall'opponente mira a contestare il diritto della a procedere all'esecuzione forzata stante l'illegittimità del titolo fatto valere.
Va preliminarmente osservato che le parti hanno concluso tra loro diversi contratti, sia pure tra loro collegati e condizionati: un “contratto di risparmio edilizio” con il quale l'opponente si è impegnato ad effettuare versamenti mensili per il periodo di tempo stabilito nel contratto, con facoltà di accedere, ad avvenuta assegnazione della somma risparmiata, ad un mutuo fondiario a tasso fisso per un importo pari alla differenza tra la somma di risparmio edilizio sottoscritta e l'importo risparmiato fino all'assegnazione; un “contratto di mutuo fondiario immediato” senza ammortamento con il quale l'opponente ha ottenuto l'immediata disponibilità dell'importo di euro
150.000,00, corrispondente alla somma di risparmio edilizio sottoscritta, obbligandosi a pagare su detta somma solo l'ammontare degli interessi al tasso pattuito del 5.05% versando, in sostituzione dell'ammortamento in linea capitale, le rate di accumulo previste dal contratto di risparmio edilizio;
il riconoscimento della facoltà di utilizzare la somma “accumulata”, al momento del raggiungimento della quota prevista, per l'estinzione parziale del mutuo già erogato con applicazione, per la quota di mutuo residua, del tasso fisso del 4,25%.
pagina2 di 6 Ciò posto, deduce l'opponente: l'inidoneità del contratto azionato a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. in considerazione della mancanza di traditio nonché per insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità e esigibilità del credito;
l'indeterminatezza delle condizioni del mutuo non essendo specificati i diversi periodi di tempo cui applicare i diversi tassi di interesse pattuiti con conseguente violazione dell'art. 117 TUB;
la violazione dell'art. 1343 c.c. per illiceità della causa e dei principi di trasparenza e buona fede contrattuale;
l'illegittimità della risoluzione del contratto da parte della banca, in assenza di inadempimento connotato dal requisito della gravità.
Le censure sollevate non meritano accoglimento.
Quanto al primo profilo sollevato, va osservato che il titolo sul quale l'opposta fonda la propria pretesa esecutiva non va individuato nel contratto di mutuo ma nell'atto di assenso all'iscrizione di ipoteca a garanzia di prestito sottoscritto dall'opponente in data 08/04/2005, a rogito del notaio di Subiaco (Racc. n. 373, registrato presso Tivoli il 15/04/2005 al n. 1050 - Serie 1T, e Per_2
rilasciato in copia munita di formula esecutiva in data 11/08/2005) contenente una ricognizione di debito in quanto l'opponente si riconosce obbligato “per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, a restituire tale somma secondo le modalità, i termini, ed il tasso che risultano dal citato
Contratto di Mutuo Fondiario” e che sono poi integralmente riportati nel documento di sintesi e nello stesso contratto di mutuo allegato;
ne consegue che, come già evidenziato in sede di reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione adottato dal GE, non rileva per il perfezionamento di detto atto l'effettiva traditio delle somme mutuate (profilo che rileva viceversa per il perfezionamento del contratto di mutuo), atteso che l'atto pubblico contenente una ricognizione di debito, con riconoscimento unilaterale di un'obbligazione restitutoria esistente al momento della dichiarazione e determinata nell'ammontare, ha di per sé natura di titolo esecutivo
(Cass. civ., sez. III, 26/03/2015, n. 6083).
Nel caso di specie, pertanto, gli elementi contenuti nell'atto di assenso alla iscrizione ipotecaria e la ricognizione del debito ivi contenuta, oltre che la riproposizione nei patti e condizioni del medesimo atto degli obblighi di pagamento previsti nel contratto di mutuo, specificati quantitativamente e riportati nel documento di sintesi allegato, consentono di ritenere che la dichiarazione ricognitiva abbia un contenuto determinato e, quindi, sia idonea a valere come titolo esecutivo, secondo il principio richiamato.
Ciò premesso, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la ricognizione di debito, consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia, non integra una fonte autonoma di obbligazione ma ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando soltanto l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di quest'ultimo, sicché è destinata a perdere efficacia qualora la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato, o sia sorto
pagina3 di 6 invalidamente” (Cass. civ., sez. I, 13/06/2014, n. 13506); nel caso di specie, l'opponente non ha contestato l'esistenza del mutuo immediato, quale rapporto fondamentale sottostante la dichiarazione unilaterale di ricognizione del debito e assenso all'iscrizione di ipoteca, ma ne ha dedotto la nullità per mancata erogazione delle somme e per indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
Si tratta, tuttavia, di vizi non sussistenti e smentiti in parte dalla produzione documentale dell'opposta (che ha documentato l'avvenuta erogazione della somma di euro 150.000,00, effettuata con versamento del 11.4.2005) e in parte dalla semplice lettura dell'atto in questione che, come già osservato, riporta tutti gli indicati gli specifici patti e condizioni del prestito, realizzando le condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'atto di assenso ad iscrizione ipotecaria come quello azionato nel caso di specie “è un atto sui generis. Esso, infatti, costituisce un unicum inscindibile col contratto di mutuo, del quale sono trascritte tutte le condizioni, e che è richiamato nell'epigrafe. Quel che è stato ricevuto dal pubblico ufficiale a ciò autorizzato, dunque, non è stata una semplice dichiarazione di concedere un'ipoteca o riconoscere un debito. Il notaio ha ricevuto una complessiva dichiarazione di conoscenza ed accettazione di tutti i patti del sottostante contratto di "risparmio edilizio", e tanto bastava a rendere quell'atto un valido titolo esecutivo, in relazione all'obbligazione di restituzione del credito nascente dall'autoregolamentazione degli interessi delle parti che da quella combinazione derivava” (cfr. Cass. n. 1253/24).
Con il secondo motivo di opposizione, il debitore deduce e precisa, a riprova dell'indeterminatezza delle condizioni contrattuali pattuite, che la data di assegnazione del contratto di risparmio edilizio risulterebbe del tutto indeterminata, causando quindi una nullità radicale per indeterminatezza dell'oggetto del contratto, non essendo possibile determinare, secondo i regolamenti contrattuali, l'ammontare della somma di risparmio edilizio da accantonare per ottenere il c.d. mutuo di assegnazione.
Tale assunto non risulta tuttavia condivisibile, atteso che l'impossibilità del contratto di prevedere l'esatta data di assegnazione deriva dall'elasticità restitutoria, che è proprio l'essenza del contratto in questione, ma non determina alcuna indeterminatezza, atteso che le condizioni contrattuali risultano per il resto ben determinate con riguardo a ciascun periodo;
in altri termini, come già osservato dal giudice dell'esecuzione, “la dedotta indeterminatezza circa il momento dell'assegnazione, si inquadra nel meccanismo, noto ai contraenti, che la data di assegnazione è collegata con l'ammontare del risparmio accumulato nel corso degli anni e presuppone il pagamento mensile delle quote di risparmio per tutta la prima fase del mutuo, sicché la data di assegnazione non può che essere indicativa, non essendovi certezza circa il fatto che il mutuatario provvederà al
pagina4 di 6 puntuale pagamento di tutti i ratei di risparmio”; ciò non esclude, tuttavia, che le obbligazioni pattuite risultino certe, liquide ed esigibili con riguardo a ciascuno dei periodi nei quali si articolano i versamenti.
Circa il rilievo di illeceità della causa del contratto di risparmio edilizio, parte opponente richiama una pronuncia del Tribunale di Milano in base alla quale l'operazione finanziaria, come già descritta, di fatto comporterebbe a carico del mutuatario, per il periodo della durata del contratto di risparmio edilizio e fino all'effettiva erogazione del cd. mutuo di assegnazione, l'obbligo di versamento di somme formalmente inquadrate come rate di accumulo del risparmio edilizio ma in effetti costituenti quote di ammortamento del mutuo immediato (tant'è che a questo fine vengono utilizzate al momento dell'assegnazione) del tutto scollegate, tuttavia, dal riferimento alla quota di capitale erogata e al suo parziale rimborso, con conseguente immeritevolezza dell'operazione e irragionevolezza della misura degli interessi complessivamente corrisposti dal risparmiatore;
tale assetto negoziale, a dire dell'opponente unilateralmente imposto dall'istituto di credito a totale svantaggio dell'altro contraente, sarebbe altresì stato predisposto in violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, che avrebbero imposto all'opposta di proporre all'opponente una diversa tipologia contrattuale.
Sul punto, è sufficiente richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in merito all'interpretazione dell'art. 1322 c.c., già richiamati nell'ordinanza emessa dal Collegio in sede di reclamo: in particolare, “un contratto dunque non può dirsi "immeritevole" sol perché poco conveniente per una delle parti. L'ordinamento garantisce il contraente il cui consenso sia stato stornato o prevaricato, non quello che, libero ed informato, abbia compiuto scelte contrattuali non pienamente satisfattive dei propri interessi economici. Affinché dunque un patto atipico possa dirsi
"immeritevole", ai sensi dell'art. 1322 c.c., è necessario accertare la contrarietà (non del patto, ma) del risultato cui esso mira con i principi di solidarietà, parità e non prevaricazione che il nostro ordinamento pone a fondamento dei rapporti privati” (cfr. Cass. S.U. n. 5657/2023).
Nel caso in esame, pertanto, la mera constatazione secondo cui il contratto stipulato tra le parti sia meno conveniente rispetto ad un mutuo tradizionale e, per alcuni versi, indeterminato circa le tempistiche, non comporta per ciò solo che lo stesso sia stato stipulato in contrasto con i principi di cui sopra, risultando le condizioni contrattuali espressamente accettate dall'opponente ed essendo i lamentati profili di scarsa comprensibilità delle pattuizioni superabili ricorrendo alle regole legali di interpretazione dei contratti (cfr. in questo senso Cass. n. 1253/24 cit. sullo specifico tema sollevato con riferimento alla medesima fattispecie negoziale di cui al presente giudizio).
Circa, infine, l'illegittimità della risoluzione del contratto comunicata dalla banca per l'asserita mancanza della gravità dell'inadempimento, va osservato che il contratto in questione pagina5 di 6 Con espressamente prevede il diritto della di risolvere il contratto “qualora la parte mutuataria non provveda al pagamento anche di una sola rata di rimborso entro 180 giorni dalla scadenza della rata medesima” (cfr. punto 9.3 contratto di mutuo fondiario allegato al contratto edilizio): tale previsione, costituente una clausola risolutiva espressa, in linea peraltro con l'art. 1819 c.c., consente con ogni evidenza di prescindere completamente dalla valutazione circa la gravità dell'inadempimento (cfr. in tal senso Cass. n. 29301/2019), né risulta meglio specificato dall'opponente il riferimento all'impossibilità sopravvenuta determinata dall'emergenza sanitaria da
Covid-19 sia con riguardo all'impatto sulla propria situazione personale sia con riguardo agli effetti che vengono invocati in relazione al rapporto contrattuale.
Per tutte le ragioni esposte deve quindi concludersi per la totale infondatezza delle ragioni poste alla base dell'opposizione, che non merita pertanto accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, nella misura liquidata in dispositivo ex d.m. 55/2014, sulla base dei valori minimi relativi ai giudizi del valore di cui alla domanda, esclusi i compensi relativi alla fase istruttoria (non espletata).
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali in favore dell'opposta, spese che liquida in € 4.217,00, oltre accessori (IVA, c.p.a. e rimb. Forf. al 15%) come per legge.
Così deciso in AT il 27.05.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elena Saviano
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