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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 15/09/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: divorzio congiunto
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di scioglimento del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data
28.3.2025
da
(C.F. , nata il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Fogliazza, presso la quale ha eletto domicilio IC , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il [...] CP_1 C.F._2
a Oristano, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Degli Antoni ,
presso il quale ha eletto domicilio IC , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 28.3.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) il signor si obbliga a versare alla signora CP_1 [...]
a titolo di liquidazione dei diritti alla medesima spettanti, ai Pt_1
sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della Legge 1°dicembre
1970, n. 898, l'importo una tantum di euro € 5.000,00 (euro cinquemila/00), in un'unica soluzione ed entro il fissando termine per note scritte, mediante bonifico bancario istantaneo da effettuarsi utilizzando le coordinate Iban che verranno indicate dalla signora
Parte_1
2) le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante della signora ed è effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, Parte_1
anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5
comma 8 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
3) il signor dichiara di essere economicamente CP_1
autosufficiente e di non avanzare alcuna richiesta economica nei confronti della signora e di non avere nei confronti della Parte_1
medesima alcunché a pretendere per qualsivoglia titolo causa o ragione;
4) il signor si obbliga a sostenere le spese legali relative CP_1
all'assistenza della signora nella presente procedura Pt_1
divorzile.
5) Con il puntuale adempimento di tutte le condizioni di cui sopra, i signori e si danno reciprocamente atto di Parte_1 CP_1
avere definito ogni questione e, pertanto, di non avere l'uno dall'altra e viceversa alcunché a pretendere per qualsivoglia titolo, causa o ragione in conseguenza del loro matrimonio. “ Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere l o scioglimento del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite concordate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Pt_1
e , matrimonio celebrato in data 1.10.2012 in
[...] CP_1
Castell'Arquato (PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile
dell'anzidetto Comune al n. 30 , parte 2, serie C , anno
2012 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Castell'Arquato
(PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D.
09.07.1939 n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite concordate tra le parti.
COSI'DECISO in camera di Consiglio il 15.9.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di scioglimento del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data
28.3.2025
da
(C.F. , nata il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Fogliazza, presso la quale ha eletto domicilio IC , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il [...] CP_1 C.F._2
a Oristano, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Degli Antoni ,
presso il quale ha eletto domicilio IC , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 28.3.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) il signor si obbliga a versare alla signora CP_1 [...]
a titolo di liquidazione dei diritti alla medesima spettanti, ai Pt_1
sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della Legge 1°dicembre
1970, n. 898, l'importo una tantum di euro € 5.000,00 (euro cinquemila/00), in un'unica soluzione ed entro il fissando termine per note scritte, mediante bonifico bancario istantaneo da effettuarsi utilizzando le coordinate Iban che verranno indicate dalla signora
Parte_1
2) le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante della signora ed è effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, Parte_1
anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5
comma 8 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
3) il signor dichiara di essere economicamente CP_1
autosufficiente e di non avanzare alcuna richiesta economica nei confronti della signora e di non avere nei confronti della Parte_1
medesima alcunché a pretendere per qualsivoglia titolo causa o ragione;
4) il signor si obbliga a sostenere le spese legali relative CP_1
all'assistenza della signora nella presente procedura Pt_1
divorzile.
5) Con il puntuale adempimento di tutte le condizioni di cui sopra, i signori e si danno reciprocamente atto di Parte_1 CP_1
avere definito ogni questione e, pertanto, di non avere l'uno dall'altra e viceversa alcunché a pretendere per qualsivoglia titolo, causa o ragione in conseguenza del loro matrimonio. “ Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere l o scioglimento del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite concordate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Pt_1
e , matrimonio celebrato in data 1.10.2012 in
[...] CP_1
Castell'Arquato (PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile
dell'anzidetto Comune al n. 30 , parte 2, serie C , anno
2012 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Castell'Arquato
(PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D.
09.07.1939 n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite concordate tra le parti.
COSI'DECISO in camera di Consiglio il 15.9.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti