Sentenza 16 luglio 1983
Massime • 4
La mancata indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la ragione della domanda, a differenza della mancata Determinazione della cosa oggetto di questa, non determina nullità della citazione e può utilmente essere rimossa attraverso una successiva specificazione.*
L'ipotesi di "comando" o "distacco" si configura quando il datore di lavoro, nel legittimo Esercizio dei suoi poteri direttivi, o, comunque, col consenso del lavoratore, ponga quest'ultimo a disposizione di altro soggetto per l'esplicazione della sua attività lavorativa, senza che ciò comporti l'Estinzione dell'originario rapporto di lavoro e l'insorgere di uno nuovo con tale soggetto, ma verificandosi soltanto una modificazione delle modalità di esecuzione dell'obbligazione fondamentale di prestare la propria opera, gravante sul dipendente, nel senso che lo stesso non deve più adempierla nei confronti del suo datore di lavoro, ma a favore del soggetto suindicato.*
La Mancanza di una specifica indicazione del petitum non determina di per sè nullità della citazione allorché il giudice rinvenga nel contesto dell'atto introduttivo del giudizio sufficienti elementi per individuare la cosa oggetto della domanda, con un'opera di interpretazione di questa che si sottrae al controllo di legittimità se correttamente motivata. ( V 4114/74, mass n 372741; ( V 1486/73, mass n 364238).*
Ai fini dell'applicazione dell'art. 429 terzo comma cod. proc. civ., il giudice di merito non è tenuto alla quantificazione del maggior danno da svalutazione monetaria, essendo sufficiente che egli, nell'emettere pronuncia di condanna a risarcire tale danno, faccia riferimento agli indici ISTAT indicati nell'art. 150 disp. Att. Cod. proc. civ., in applicazione dei quali, l'ammontare delle somme dovute per il menzionato titolo (tenuto conto del giorno di maturazione dei singoli crediti) può essere dalle parti agevolmente ricavato attraverso un preciso conteggio matematico. ( Conf 5287/81, mass n 416040; ( Conf 3541/78, mass n 393038).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/1983, n. 4918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4918 |
| Data del deposito : | 16 luglio 1983 |
Testo completo
La mancata indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la ragione della domanda, a differenza della mancata Determinazione della cosa oggetto di questa, non determina nullità della citazione e può utilmente essere rimossa attraverso una successiva specificazione.*