Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 22/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 13/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Desantis
e
(nato a [...] l'[...] – c.f. , rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Michele Filippo Italiano
- ricorrenti -
Oggetto: separazione consensuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9/01/2025 e hanno Parte_1 CP_1 chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 29/04/2022 in UR di
EL (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 1 part II serie A anno 2022) e che dall'unione è nata la figlia (2/08/2022), hanno dedotto PE che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge
2. La sig.ra trasferirà la propria residenza in via Gioacchino da Fiore n. Pt_1
1 UR di EL dove abiterà con la bambina Persona_2
3. la figlia minore viene affìdata ad entrambi ì genitori, secondo Persona_2 le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione materna. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dalla mamma con cui la figlia abiterà stabilmente mentre le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa.
4. il padre potrà esercitare il diritto dì visita concordando preventivamente con il coniuge i giorni e gli orari delle visite data la tenera età della bambina.
Anche le festività di Natale, Capodanno e pasqua e le vacanze estive saranno preventivamente concordate dai genitori tenuto conto dell'età della bambina e del fatto che il padre si è trasferito in Piemonte;
5. il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito sulla CP_1 Pt_1 postapay, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 200,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo l'indice TSTAT;
6. le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
7. il sig. RO LA verserà alla sig.ra entro e non oltre il giorno Pt_1 cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 100,00 che sarà aggiornato automaticamente secondo indici ISTAT e così fin tanto che la sig.ra non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da Pt_1 garantirle l'autosostentamento economico.
8. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data
29/04/2022 in UR di EL (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 1 part II serie A anno 2022) e che dall'unione è nata la figlia PE
(2/08/2022).
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 CP_1
1. i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge
2. La sig.ra trasferirà la propria residenza in via Gioacchino da Fiore n. Pt_1
1 UR di EL dove abiterà con la bambina Persona_2
3. la figlia minore viene affìdata ad entrambi ì genitori, secondo Persona_2 le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione materna. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dalla mamma con cui la figlia abiterà stabilmente mentre le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa.
4. il padre potrà esercitare il diritto dì visita concordando preventivamente con il coniuge i giorni e gli orari delle visite data la tenera età della bambina.
Anche le festività di Natale, Capodanno e pasqua e le vacanze estive saranno preventivamente concordate dai genitori tenuto conto dell'età della bambina e del fatto che il padre si è trasferito in Piemonte;
5. il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito sulla CP_1 Pt_1 postapay, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 200,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo l'indice TSTAT;
6. le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
7. il sig. RO LA verserà alla sig.ra entro e non oltre il giorno Pt_1 cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 100,00 che sarà aggiornato automaticamente secondo indici ISTAT e così fin tanto che la sig.ra non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da Pt_1 garantirle l'autosostentamento economico.
8. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
Riserva con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola