Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/1974, n. 1501
CASS
Sentenza 21 maggio 1974

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L'art 1126 cod civ, nel prevedere la possibilita di uso esclusivo del lastrico solare, non specifica la natura giuridica di tale diritto, il quale puo avere carattere reale o personale ed e comunque quello che risulta dal titolo; ma, in Mancanza di titolo, ha vigore la regola generale del regime di comunione, dato che la superficie (della terrazza-lastrico solare) serve pur sempre a coprire i vani sottostanti dell'edificio condominiale, e che tale regime non e escluso dal solo fatto che dal bene uno o piu comproprietari traggano utilita maggiori rispetto agli altri. ( V 856'73, mass nn 363161 e 363162; 863'71, mass n 350737).*

Perche una terrazza a livello, che esplichi anche funzione di copertura dei piani sottostanti, possa ritenersi di proprieta esclusiva del proprietario dell'appartamento da cui alla terrazza medesima si accede, e necessario che essa faccia parte integrante, da un punto di vista strutturale e funzionale, del piano cui e annessa, di tal che la funzione di copertura dei piani sottostanti si profili come meramente sussidiaria. ( V 363'68, mass n 331332; 1115'61).*

Commentario1

  • 1Spese rifacimento lastrico solare
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 21 ottobre 2020
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/1974, n. 1501
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1501
Data del deposito : 21 maggio 1974

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