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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/03/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello Maggi - Presidente rel.
Patrizia Nigri - Giudice
Enrica Di Tursi - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4919 - 2024
R.G.
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. AITA Parte_1
ADRIANA;
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. DINOI FABIO;
CP_1
CONVENUTO
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 11/11/2024, , Parte_1
premesso di aver contratto in data 10/08/2017 matrimonio in
Massafra (TA) con che della loro unione erano CP_1
nati i figli e , chiedeva Persona_1 Persona_2
pronunziarsi la separazione dal coniuge, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile;
formulava inoltre domande accessorie.
Nel contraddittorio della parte convenuta, all'udienza del
05/03/2025, le parti comparse personalmente dichiaravano di avere raggiunto accordo conciliativo inteso a disciplinare la separazione;
la causa veniva quindi riservata per la decisione.
L'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può
essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente
dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da
rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da
recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il Giudice pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi essa sia addebitabile in ragione di condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive delle parti si evince che nel rapporto coniugale in oggetto, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare. Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi, con riflessi negativi sulla serenità della prole.
Per quanto riguarda i provvedimenti di natura accessoria,
occorre dare atto che all'udienza del 05/03/2025 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo inteso a disciplinare i rapporti personali e con la prole, nonché quelli patrimoniali, alle condizioni di cui al relativo verbale di udienza.
Non resta pertanto che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], uniti in
[...]
matrimonio in Massafra (TA) il 10/08/2017, con atto trascritto nell'apposito registro al n. 26, parte 2, serie C,
anno 2017; 2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi CP_1
e in conformità a quelle
[...] Parte_1
concordate e trasfuse nel verbale di udienza del 05/03/2025,
qui da intendersi come integralmente trascritte e riportate;
3) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso il 14/03/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Presidente
Dott. Marcello Maggi