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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/03/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1)dott. Filippo Labellarte Presidente
SENT.N°_______
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere R.G. N° 1499/2021
Cron. N°________
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore
Rep. N° ________ ha pronunciato la seguente ------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza n. 703/2021, emessa dal
Tribunale di Trani nella causa n. R.G. 1658/2018
OGGETTO:
Contratti e obbligazioni tra varie
, anche nella qualità di erede del sig. , rappresentata Parte_1 Persona_1
e difesa dall'Avv. Francesco di Biase come da procura in calce all'atto di appello;
- appellante –;
e
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Tommaso Parte_2 Parte_3
Divincenzo e Antonia Maria Divincenzo dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di mandato in calce alla comparsa in appello
- appellati e appellanti in via incidentale –
nonché
con l'avv.Umberto Fumarulo, Controparte_1
- terzo chiamato in causa -,
e
1 e con l'avv.Domenico Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Monterisi,
- altri chiamati in causa -
* * * * * *
All'udienza collegiale del 19.02.2024 la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:-----------------------------------------
per l'appellante: accertare incidentalmente l'errore e il dolo consumati in danno dei
sigg.ri e e dichiarare la nullità della domanda avversa Persona_1 Parte_1
perché finalizzata al riconoscimento di un titolo ad ottenere somme non dovute;
dichiarare l'inesigibilità del credito rivendicato a titolo di migliorie perché dovuto solo
alla cessazione del rapporto e persistendo le dette migliorie (se realizzate); dichiarare
l'incompetenza funzionale del Tribunale di Trani e riconoscere quella delle Sezioni
Specializzate Agrarie del Tribunale;
dichiarare l'improcedibilità della domanda di
pagamento delle migliorie per il mancato espletamento del tentativo obbligatorio di
conciliazione. Vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.
per gli appellati: rigettare l'appello proposto dalla sig.ra per essere Parte_1
improcedibile, inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto;
accogliere l'appello
incidentale proposto da e , con la riforma della Parte_2 Parte_3
sentenza n. 703/2021 del Tribunale di Trani limitatamente ai seguenti punti:
riconoscimento degli interessi legali moratori ai sensi del D.L. . n. 132 del 12 settembre
2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 10 novembre 2014 e dell'art. 1284
, 4° comma c.c,. come modificato a seguito del D.L. n. 132/2014 e, conseguentemente,
condannare l'appellante ed i terzi chiamati, in solido tra loro, al pagamento di tutte le
somme dovute per sorte capitale ed interessi legali moratori da dì del dovuto sino
all'effettivo soddisfo: riconoscimento degli onorari liquidati nell'Ordinanza ex art. 186 2 ter cpc nella misura di €. 20.172,10 anziché €. 4.185,00, oltre accessori di legge ed
esborsi nonché, al riconoscimento degli onorari liquidati nella sentenza per la fase
decisionale, in €. 7.498,00 oltre accessori di legge, anziché in €. 5.737,00 così come
indicato al capo impugnato ed al riconoscimento della maggiorazione ex dell'art. 4
comma 1 bis DM n. 55/2014., nella misura che l'Ecc.ma Corte vorrà ritenere di
giustizia, con condanna dell'odierna appellante e dei terzi, in solido tra loro;
accoglimento della domanda ex art. 96 cpc, con la condanna dell'appellante ed i terzi
chiamati , in solido tra loro, al pagamento a titolo di risarcimento dei danni ex art. 96
cpc , essendo provata la temerarietà dell'opposizione a decreto ingiuntivo, oltre che la
mala fede, per aver i debitori distratto tutti beni , come da atto pubblico del 28/03/2018
per Notaio Rep n. 2989, Racc. n. 2093, subito dopo la notifica del Persona_2
ricorso per decreto ingiuntivo avvenuta il 14/02/2018 , nella misura che l'Ecc.ma Corte
vorrà ritenere di giustizia;
con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio
da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari;
per i terzi chiamata in causa: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di essi
e Controparte_1 Controparte_5 Controparte_3 CP_4
e, conseguentemente, proceda alla loro estromissione dal presente giudizio, con
[...]
condanna di e al pagamento, a titolo di Parte_2 Parte_3
risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. di una somma da
liquidarsi equitativamente da parte della Corte d'Appello di Bari, nonché al pagamento
delle competenze di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 74/18 del Tribunale di Trani, e Parte_2 Pt_3
chiedevano il pagamento di € 266.000,00 nei confronti di e
[...] Persona_1
in forza di scrittura sottoscritta dagli stessi in data 13/03/2015, registrata Parte_1
presso l'Ufficio del registro di Barletta in data 03/10/2017 al n. 3596 serie 3T alla quale erano allegati assegni e bonifici bancari.
3 Con atto in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 21 marzo 2018 ER
e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani
[...] Parte_1
e al fine di chiedere l'accertamento dell'apocrifia Parte_2 Parte_3
delle sottoscrizioni poste in calce alla scrittura del 13 marzo 2015, nonché di quelle apposte “su tutti gli altri atti prodotti in giudizio” e, dunque, l'accertamento della non debenza degli importi in essa inseriti, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n.
74/2018 e la condanna di e ex art. 96 c.p.c.. Parte_2 Parte_3
Si costituiva con comparsa depositata il 20 giugno 2018, eccependo Parte_3
il disconoscimento sia delle firme apposte in calce alla scrittura del 13 marzo 2015 che alle girate degli assegni, proponendo istanza di verificazione, precisando che il riconoscimento di debito sottoscritto dagli opponenti riguardava le ingenti esposizioni debitorie che questi ultimi avevano con il e la Controparte_6 Controparte_7
, e che a fronte di tali debiti erano stati stipulati accordi transattivi dei cui
[...]
pagamenti i ricorrenti si erano fatti carico.
Il giudice di primo grado disponeva una CTU grafologica sulle firme apposte sulla scrittura, all'esito della quale veniva formulata una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis cpc, che veniva accettata dalla parte opposta e rifiutata dalla parte opponente.
Con comparsa depositata in data 11 marzo 2021, si costituivano, in sostituzione dell'avv. Angelo Mascolo, i nuovi difensori della parte opposta, avv.ti Raffaele e
Francesco di Biase, i quali proponevano eccezione di nullità della clausola contenente il riconoscimento del debito per indeterminatezza dell'oggetto ed eccezione di annullamento per errore di e e per dolo di Persona_1 Parte_1 [...]
e . Parte_2 Parte_3
Il giudice di primo grado, all'esito dell'istruttoria, rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. 74/2018 emesso dal Tribunale di Trani il 9 gennaio 2018.
Confermava l'ordinanza resa ex art. 186 ter c.p.c. il 4 febbraio 2020, e dichiarava 4 l'inammissibilità delle domande proposte dalla parte opponente con la comparsa di costituzione dei nuovi difensori dell'11 marzo 2021, condannando e Persona_1
in solido tra loro, al pagamento in favore dell'avv. Tommaso Parte_1
Divincenzo, dichiaratosi anticipatario, delle spese di lite.
Con atto notificato a mezzo pec in data 11/10/2021 in proprio e nella Parte_1
sua dichiarata qualità di erede di , ha proposto appello avverso la Persona_1
sentenza n. 703/2021 del Tribunale di Trani, afferente il giudizio avente R.G. n.
1658/2018 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 74/2018 di €. 266.000,00, emesso in favore di e . Parte_2 Parte_3
Si sono costituiti e i quali hanno chiesto Parte_2 Parte_3
l'inammissibilità dell'appello, il rigetto nel merito e, in via incidentale, hanno impugnato la sentenza di primo grado avverso il capo della sentenza che non ha disposto in ordine agli interessi legali moratori, richiesti in primo grado (come risulterebbe dalle note conclusive depositate in primo grado), nonché sulla quantificazione delle spese di lite di primo grado, chiedendo di chiamare in causa gli eredi del de cuius ER
, nel frattempo deceduto, al fine dell'integrazione del contraddittorio.
[...]
La Corte, con ordinanza del 11.02.2022 ha autorizzato la chiamata in causa degli eredi di , i quali si sono costituiti eccependo la carenza di legittimazione Persona_1
passiva, , e , chiamati in Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4
giudizio da e , quali presunti eredi di Parte_2 Parte_3 ER
rivestendo la mera qualità di “chiamati all'eredità” non avendo posto in essere
[...]
atti miranti all'accettazione dell'eredità né espressamente nè tacitamente.
Mentre, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per Controparte_1
non essere erede di né per successione legittima e neppure per Persona_1
successione testamentaria.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale, 5 secondo la quale nell'atto introduttivo del gravame non sarebbero indicati i motivi specifici dell'impugnazione, in violazione del precetto normativo di cui all'art.342, nel testo introdotto dall'art.54 del D.L. n.83/12, convertito con modificazioni nella L.
n.134/12.
L'impugnazione è ammissibile, diversamente da quanto eccepiscono gli appellati,
perché in coerenza con lo schema generale dell'art. 342 c.p.c., ai fini dell'ammissibilità
del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata (cfr., Cass. n.2143/2015; sez. un., n.27199/17; n.13535/18). E nella specie l'appellante ha denunciato le anzidette lacune della sentenza impugnata, le argomentazioni non condivise e le ragioni di critica che dovrebbero, nella loro prospettiva, indurre a rivederle per dare fondamento alla domanda che invece il primo giudice in parte ha disatteso.
Con il primo motivo di appello lamenta la indeterminatezza Parte_1
dell'oggetto della domanda in quanto, a suo dire, sarebbe carente dell'elenco dei pagamenti posti a base dell'ingiunzione e vantati dagli odierni appellati e,
conseguentemente, ci sarebbe la nullità dell'ingiunzione.
Il motivo è infondato
Il decreto ingiuntivo è stato concesso in virtù della ricognizione di debito contenuta nel punto VI della scrittura privata sottoscritta dalle parti il 13 marzo 2015 e della documentazione ivi allegata.
Con tale pattuizione le parti hanno espressamente convenuto che “a carico dei
proprietari, sin da ora, si riconosce che il sig. e la sig.ra Parte_2 Pt_3
, coniuge, hanno per conto dei sig.ri coniugi e ,
[...] Persona_1 Parte_1
anticipato spese, oltre al pagamento di sofferenze bancarie, per loro conto, come da
elenco che si allega al presente atto e che forma parte integrante dello stesso, da pagarsi
6 entro e non oltre il 31/12/2016, per un totale di euro 266.000,00”.
A tal proposito, deve richiamarsi la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale.
L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente - convenuto in senso sostanziale - ha l'onere di contestare il diritto fatto valere allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
A tale regola va associata, in relazione alla fattispecie di causa, quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui, la promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., ed altresì la ricognizione di debito, non costituiscono fonti autonome di obbligazione, ma rappresentano una mera astrazione processuale della causa debendi ciò determinando una relevatio ab onere probandi, ovvero una dispensa dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale per il beneficiario della ricognizione di debito (Cass. Civ. n.
23285 del 28.8.2024).
Posto a base del decreto ingiuntivo opposto è, infatti, la scrittura privata del il 13 marzo
2015 nel quale è contenuta in modo chiaro la promessa di pagamento nella quale l'esistenza del rapporto fondamentale si presume fino a prova contraria, mentre spetta al debitore/opponente provare che il rapporto non sia mai sorto o sia invalido o si sia estinto.
Con un secondo motivo, l'appellante lamenta l'omessa valutazione da parte del giudice di una parte della CTU.
Il motivo è infondato.
Nel caso in esame, parte opponente si è limitata a disconoscere in maniera puntuale le firme apposte in calce alla scrittura privata e in maniera generica quelle apposte “su tutti
gli altri atti (prevalentemente le girate degli assegni) prodotti in giudizio” come motiva il giudice di primo grado, e all'esito della CTU grafologica si è accertato la
7 compatibilità, e dunque “unicità di mano”, tra tutte le sottoscrizioni autografe di e e quelle contenute nelle scritture comparative Persona_1 Parte_1
verificando anche la posteriorità delle sottoscrizioni rispetto alla stesura della scrittura privata del 13 marzo 2015.
La censura relativa alla omessa valutazione della CTU in ordine agli assegni CP_8
di €. 26.000,00 del 26/06/2011 e l'assegno di €. 10.000,00 del 14/10/2011 non è stata oggetto di specifica contestazione in ordine all'autenticità delle sottoscrizioni, né
l'appellante ha indicato dove sarebbe avvenuto tale specifica contestazione in quanto il giudice di primo grado ha ritenuto correttamente generica la dizione “su tutti gli altri
atti” , come, peraltro, precisato a pag 6 delle sentenza impugnata in quanto il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214
c.p.c., una forma vincolata, deve avvenire in modo formale e specifico, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco il documento che si intende contestare risultando invece insufficiente una contestazione generica, in quanto consistente in una mera clausola di stile, oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti (cfr. Cass. Civ. n. 17313
del 17.6.2021; Cass. Civ. n. 16557 del 20.6.2019).
Tale onere di specificità ed univocità con riferimento ai due titoli non può ritenersi nella specie correttamente adempiuto, avuto riguardo alle espressioni utilizzate dall'opponente nell'atto di citazione prive di una chiara contestazione dei documenti e dell'autenticità della relativa sottoscrizione.
Con un terzo motivo, l'appellante lamenta di aver chiesto al giudice di accertare che la sottoscrizione del contratto e della dichiarazione di debito in esso contenuta fossero frutto di errore a cui erano stati indotti e ovvero di Persona_1 Parte_1
dolo consumato in loro danno, prospettando la sottoscrizione del rinnovo di contratto di affitto, e occultando il contenuto e gli effetti della dichiarazione contenuta al punto VI.
Il giudice del Tribunale ha ritenuto tardive tali nuove eccezioni relative all'errore e al 8 dolo.
Sostiene l'appellante che sarebbero, invece, ammissibili in quanto ci sarebbe dovuto essere un accertamento incidentale della legittimità della domanda di pagamento che poteva includere anche i predetti accertamenti.
Il motivo è infondato.
Il giudice di primo grado ha considerato inammissibili tali nuove domande proposte dagli opponenti avanzate solo a seguito della costituzione in giudizio dei nuovi difensori, in sostituzione dell'avv. Angelo Mascolo, in data 11 marzo 2021.
Difatti, la domanda di annullamento per errore e dolo sono state proposte per la prima volta, in data 11 marzo 2021, quando il giudizio era stato già rinviato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il Collegio rileva che gli attori e nel giudizio di Parte_1 Persona_1
opposizione a decreto ingiuntivo non hanno inteso modificare la domanda ai sensi dell'art. 183, comma 5, c.p.c. limitandosi a disconoscere le firme apposte in calce alla scrittura privata del 13/03/2015.
Quindi, con la modifica delle eccezioni avvenuta pacificamente dopo i termini di cui all'art. 183 c.p.c. 5° comma gli opponenti hanno introdotto nuove tematiche ampliando il thema decidendum e, dunque, tale modifica è sottratta alla disponibilità delle parti in quanto posta a tutela non solo dell'interesse della parte che subisce tale modifica ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la stessa è rilevabile d'ufficio dal giudice a prescindere dal consenso manifestato dalla controparte (Cass. civ., n. 24040/2019; Cass. civ., n. 13769/2017;
Cass. civ., n. 7214/2013).
Cosi come, nel presente giudizio di appello è stato introdotto una nuova ed ulteriore questione da parte dell'appellante, circa l'omessa applicazione delle norme speciali in materia di contratti agrari.
A suo dire, in forza della legge nr 203/1982 l'opposto avrebbe dovuto espletare il
9 tentativo obbligatorio di conciliazione, peraltro, di competenza delle Sezioni
Specializzate Agrarie, non potendo rivendicare migliorie (mai individuate e quantificate) in quanto ci sarebbe l'impossibilità di suddividere l'importo preteso dagli opposti tra migliorie e “finanziamenti”.
Tali motivi, così genericamente indicati dall'appellante, in modo piuttosto confuso nelle memorie di replica sono inammissibili, in quanto riguardano tutte questioni che non sono mai state oggetto di contestazione, che richiedo accertamenti di fatto che non sono stati mai oggetto del giudizio di merito.
I motivi di appello devono riguardare questioni già trattate nel giudizio di primo grado,
non essendo possibile sollevare questioni nuove o non trattate in precedenza che non siano rilevabili d'ufficio.
Tuttavia, la vicenda in questione si basa sul riconoscimento di un debito rinveniente dalla scrittura privata prodotta dagli opposti, il cui contenuto, come già detto, consiste in una dichiarazione di volontà dei debitori diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto con un atto compiuto per una finalità diversa dal distinguere il rapporto sottostante, e con la consapevolezza del solo effetto ricognitivo del debito.
L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto neppure con una specifica intenzione riconoscitiva.
Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass. n.
15353 del 30/10/2002; Sentenza n. 9097/2018 Cassazione Civile - sezione X Civile).
Quindi, spettava agli opponenti fornire la sola prova della sopravvenuta estinzione o l'inesistenza del rapporto fondamentale da cui era scaturito la ricognizione di debito.
Quindi, le questioni poste circa l'errore e il dolo sono state ritenute correttamente tardive dal giudice di primo grado, mentre prive di prova sono risultate le allegazioni circa la
10 risoluzione consensuale che sarebbe avvenuta in data 15 maggio 2012, oltre ad una presunta mancata coltivazione del fondo da parte di , tenuto conto Parte_2
che la scrittura ricognitiva degli attori riguarda anticipazioni di spese per mantenimento dei fondi e pagamento di sofferenze bancarie nei confronti del e della Controparte_6
, di cui gli opponenti non hanno mai dimostrato la loro Controparte_7
inesistenza.
Con l'appello incidentale, e hanno proposto Parte_2 Parte_3
appello incidentale avverso il capo della sentenza di primo grado n. 703/2021 che non ha disposto in ordine agli interessi legali moratori, richiesti in primo grado, come risulta dalle note conclusive depositate.
Il motivo è fondato.
Gli appellati in sede monitoria hanno chiesto la liquidazione degli interessi legali,
mentre in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto gli interessi legali moratori atteso che gli opposti hanno agito in qualità di azienda agricola individuale.
Ciò posto in linea di diritto occorre domandarsi se sia consentito al giudice, cui sia chiesta genericamente la condanna del convenuto al pagamento degli interessi legali sul capitale, senza altra specificazione o rinvio all'art. 1284 IV co. c.c., liquidare gli stessi secondo tale disposizione.
Ed invero, secondo la giurisprudenza prevalente "in tema di obbligazioni pecuniarie,
costituiscono "interessi legali" non soltanto quelli stabiliti dall'art. 1284 c.c., ma anche
qualsiasi interesse che, ancorché in misura diversa, sia previsto dalla legge"(Cass., civ.
Sez. II, sent. n. 11187 del 2012.
Ne consegue che, stante l'ambito di operatività e la natura speciale della normativa in questione (applicabile ogni qualvolta sia proposta domanda giudiziale e per tutta la durata del procedimento), il giudice è tenuto, pur a fronte di una domanda genericamente volta ad ottenere la condanna al pagamento degli interessi legali, senza altra specificazione, ad individuare la disciplina degli interessi concretamente applicabile alla
11 fattispecie.
Trattasi di un'operazione di qualificazione giuridica della domanda di esclusiva pertinenza dell'autorità giudicante, da orientare secondo il parametro lex specialis
derogai lex generali.
Quindi, in questo caso il procedimento ha ad oggetto una obbligazione pecuniaria, a fronte di una richiesta di pagamento anche degli interessi legali successivamente precisati in quelli moratori, gli interessi applicabili possono essere quindi quelli
"maggiorati" di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1284 IV co. c.c. e D.lgs, n.
231/02.
In questo senso, del resto, si era altresì espressa in passato la Suprema Corte, laddove circa la normativa speciale in concreto applicabile, a fronte di istanza generica degli
"interessi legali" senza ulteriore specificazione (si veda ex multis Cassazione civile, sez.
II, 14/02/2002, n. 2149.
Deve quindi sul punto concludersi che la liquidazione degli interessi "maggiorati" non
è subordinata alla specifica richiesta del creditore, essendo sul punto sufficiente una mera domanda di pagamento degli interessi legali e, quindi, a maggior ragione allorquando questi siano stati specificamente richiesti come in questo caso.
Alla luce di quanto sopra, gli interessi maggiorati spettano solo per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale (art. 1284, IV co. c.c.), mentre l'interesse legale da applicare sarà, per la fase stragiudiziale decorrente dalla data di messa in mora alla data di deposito del procedimento monitorio, quello di cui all'art. 1284
1 co. c.c. (interesse al saggio ordinario); per la fase giudiziale, a decorrere dalla data di deposito del ricorso il tasso maggiorato previsto dal co.
4. della citata disposizione sino all'effettivo soddisfo.
Con il presente atto, inoltre, gli appellati hanno impugnato il capo della sentenza di primo grado relativa alla liquidazione delle spese di lite.
A dire dell'appellante, il giudice del Tribunale di Trani nella liquidazione degli onorari 12 sarebbe incorso in errore sia per quanto attiene agli onorari liquidati nell'ordinanza ex art. 183 ter cpc, che con riferimento alla liquidazione degli onorari della fase decisionale.
A riguardo si rileva che il Giudice di primo grado, a pag. 11 della sentenza impugnata,
ha così disposto: “…Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza
e vanno poste, in solido, a carico di e e liquidate in Persona_1 Parte_1
favore dell'avv. Tommaso Divincenzo, dichiaratosi anticipatario, in € 5.737,00 per
compensi (applicate le tariffe minime ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M.
37/2018, avuto riguardo allo scaglione relativo al valore compreso tra € 260.001,00 ed
€ 520.000, in ragione della complessità delle questioni trattate, non liquidata la fase
istruttoria”.
Mentre, precedentemente, con l'ordinanza ex.art. 186 ter ha liquidato Euro 607,00 per spese ed Euro 4.185,00 per compensi di applicando le tariffe medie ex DM n. 55/2014,
come modificato dal DM n. 37/2018.
Quindi, il giudice ha complessivamente liquidato in favore del difensore per l'intero giudizio la somma di Euro 9.922,00 per compensi e, quindi, al di sotto della soglia minima prevista con riferimento ai valori per lo scaglione superiore a Euro 260.001,00
in quanto il valore della causa ammonta ad Euro 266.000,00 oltre interessi.
Ragione per cui si ritiene di accogliere il capo relativo alla liquidazione delle spese disponendo in parziale modifica della liquidazione sia delle spese processuali emessa ex-art. 186 ter c.p.c., che di quella stabilita in sentenza, una nuova liquidazione complessiva in favore degli appellati-opposti, tenuto conto che il valore della causa risulta in prossimità dello scaglione minimo della fascia tra 260.001 e 520.000, e con una maggiorazione del 20% per una parte in più avente la medesima posizione processuale:
Fase di studio della controversia: € 1.172,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.169,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, € 5.206,00 13 Fase decisionale € 5.737,00
Oltre al 20% (2.656,80) per maggiorazione per un totale complessivo di Euro 15.940,80
oltre alle spese vive per Euro 607,00.
Mentre, infine, va rigettata il capo della sentenza relativo alla domanda di condanna ex art. 96 cpc formulata dagli odierni appellati.
L'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente,
secondo la previsione dell'art. 96, comma primo, c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio.
Ne consegue che il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza di tale responsabilità.
Presupposti perché sia integrata tale ipotesi di responsabilità extracontrattuale sono,
allora, il carattere temerario della lite instaurata, che deriva dalla chiara consapevolezza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero dal difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza ed è escluso dalla mera opinabilità
del diritto fatto valere, dalla totale soccombenza di chi l'ha azionata e dall'esistenza di un pregiudizio concreto per la controparte, laddove nel caso di specie sicuramente gli ultimi dei suddetti presupposti non ricorrono concretamente.
Infine, con la comparsa di costituzione risposta i terzi chiamati Controparte_4
e dopo aver eccepito la carenza Controparte_5 Controparte_3
di legittimazione passiva, in quanto sarebbero stati chiamati all'eredità, in seguito
all'actio interrogatoria avente Rg. n. 1085/2022. ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. hanno 14 accettato l'eredità con beneficio di inventario risultando così eredi del de cuius ER
nei limiti dell'eredità beneficiata.
[...]
Mentre, per il terzo chiamato, non riveste la qualità di erede e la Controparte_1
rinuncia alla chiamata in causa nel presente giudizio non è stata accettata dal convenuto che ha sostenuto le spese di giudizio e, per tale ragione, la domanda nei suoi confronti va rigettata con condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
Per tale ragione, l'appello principale non merita accoglimento.
Mentre, va accolto l'appello incidentale per quanto di ragione, anche nei confronti degli eredi de cuius tuttavia nei limiti dell'eredità beneficiata. Persona_1
Mentre gli appellati vanno condannati alle spese nei confronti di in Controparte_1
quanto estraneo al de cuius sia per successione legittima che Persona_1
testamentaria.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura in dispositivo ex D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da anche nella qualità di erede del sig. Parte_1
con l'intervento di e Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
quali eredi con beneficio di inventario di , nonché sull'appello
[...] Persona_1
incidentale di e avverso la sentenza n. 703/2021, Parte_2 Parte_3
emessa dal Tribunale di Trani nella causa n. R.G. 1658/2018, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale di anche nella qualità di erede del sig. Parte_1
; Persona_1
2) Accoglie l'appello incidentale per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado condanna anche nella qualità di erede del Parte_1
sig. , nonché e Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, quest'ultimi nei limiti dell'eredità beneficiata, al pagamento in favore di
[...]
15 e degli interessi legali sulla sorte capitale Parte_2 Parte_3
(266.000) da applicare per la fase stragiudiziale decorrente dalla data di messa in mora alla data di deposito del procedimento monitorio, quello di cui all'art. 1284 1 co. c.c.
(interesse al saggio ordinario); mentre per la fase giudiziale, a decorrere dalla data di deposito del ricorso monitorio il tasso maggiorato previsto dal co.
4. della citata disposizione sino all'effettivo soddisfo.
3) Accoglie l'appello incidentale in ordine alle spese processuali e, in parziale riforma dell'ordinanza 186 ter c.p.c. e delle spese liquidate nella sentenza di primo grado,
condanna anche nella qualità di erede del sig. , Parte_1 Persona_1
nonché e , quest'ultimi nei Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
limiti dell'eredità beneficiata, al pagamento in favore di e Parte_2 Pt_3
della somma di Euro 15.940,80 (già maggiorate) complessive oltre spese
[...]
generali, CAP e IVA, con distrazione in favore dei difensori che ne ha fatto richiesta,
confermando le spese vive già liquidate in primo grado e le spese di CTU a carico degli appellanti.
4) Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
5) Condanna anche nella qualità di erede del sig. , Parte_1 Persona_1
nonché e , quest'ultimi nei Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
limiti dell'eredità beneficiata, al pagamento in favore di e Parte_2 Pt_3
delle spese processuali del presente grado che liquida in Euro 16.236,00 (già
[...]
maggiorate per una parte in più) oltre alle spese generali, CAP ed Iva da distrarsi in favore del difensore dichiaratori anticipatario;
6) Condanna e al pagamento delle spese processuali Parte_2 Parte_3
del presente grado in favore di che liquida in Euro 10.060,00 oltre Controparte_1
alle spese generali, cap ed Iva;
7) Da atto della ricorrenza dei presupposti, ex L.228/2012, per l'imposizione, a carico dell'appellante principale, del pagamento di un importo pari al Parte_1
16 contributo unificato già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa di appello.
Così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza del 03.12.2025
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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