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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 14072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14072 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 14369/2014 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice RA NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14369 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 19 febbraio 2025
TRA
, nato il [...] a [...] (C.F. ) e residente in [...] C.F._1
SE RE LL n. 44, Lido di Ostia – Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. RA
ER RI RI, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Udine n.
5;
- Attore nel procedimento iscritto al n. 14369/2014 R.G.C. e opponente nel procedimento iscritto al n. 21467/2017 R.G.C.
E
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Roma, Via SA Specchi n. Controparte_1 P.IVA_1
16, in persona del legale rappresentante pro-tempore; rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio
NI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Vigliena n. 10;
nata a [...] il [...] ( ), residente in [...] C.F._2
Raimondo D'Aronco 10, rappresentata e difesa dagli Avv. Bruno Petragnani Leopizzi e Francesco
Achilli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Viale delle Milizie n. 38; deceduta;
giudizio riassunto nei confronti degli eredi;
1 - Convenuti nel procedimento iscritto al n. 14369/2014 R.G.C.
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Conegliano Controparte_2
(TV), Via Vittorio Alfieri n. 1 (codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Treviso n. ), in persona della procuratrice con sede legale in P.IVA_2 CP_3
Messina, Via Bonsignore n. 1 (C.F. e P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_3
SA RB ed elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo n. 252, presso lo studio dell'avv. Marika Miceli;
- Opposta nel procedimento iscritto al n. 21467/2017 R.G.C.
-
E
nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...], Controparte_4 C.F._3
Via di Vigna Fabbri n. 85, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_5
), residente in [...]; nata a C.F._4 Controparte_6
Roma il 6 ottobre 1942 (C.F. ), residente in [...]
n. 217/B, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in CP_7 C.F._6
Roma, Via degli Impressori n. 34, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_8
), residente in [...], NO LO, nato a C.F._7
Roma il 11 maggio 1969 (C.F. ), residente in [...] e C.F._8
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in Controparte_9 C.F._9
Roma, Via Tino Buazzelli n. 6; rappresentati e difesi dall'Avv. Paola Ghezzi ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima, in Roma, Via Agostino Depretis n. 86;
contumace; Controparte_10
(C.F. ), in persona del Direttore generale p.t., e Controparte_11 P.IVA_4 [...]
(C.F. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_12 P.IVA_5 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12;
- Convenuti in riassunzione nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
19 febbraio 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir “I accertare e dichiarare la nullità dei Parte_2 contratti di conto corrente conti correnti n. 4412-36 e n. 0000400326891 per mancanza della forma scritta e/o dell'accordo e/o della volontà e/o della causa e per l'effetto condannare Controparte_1 alla restituzione di tutte le somme versate dal NO sui conti corrente de quibus Parte_1 ed indebitamente percepite dalla oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo e CP_13 rivalutazione monetaria, nonché a risarcire all'attore i danni morali da liquidarsi in via equitativa.
In via subordinata: II accertare e dichiarare la nullità della cointestazione del conto corrente n.
4412-36 con la NOa e/o del rilascio di deleghe in suo favore sui conti corrente Parte_2
n. 4412-36 e n. 0000400326891, per mancanza della forma scritta e/o dell'accordo e/o della volontà e/o della causa;
III accertare e dichiarare la nullità per mancanza della forma scritta e/o dell'accordo e/o della volontà e/o della causa e l'illegittimità dei contratti accessori ai contratti di conto corrente, dei contratti di finanziamento, dei rapporti e/o servizi e/o disposizioni indebitamente conclusi o eseguiti sui conti corrente n. 4412-36 e n. 0000400326891, meglio specificati in premessa;
III accertare e dichiarare la civile responsabilità delle parti convenute, in solido tra loro, ovvero in subordine, nei limiti della eventualmente accertata responsabilità individuale di ciascuna, in ordine ai fatti descritti in nella premessa del presente atto;
IV per
l'effetto condannare e la NOa in solido tra loro o, in subordine, Controparte_1 Parte_2 ciascuna nei limiti della propria responsabilità, a risarcire il danno patrimoniale cagionato al
NO , da quantificarsi nell'ammontare di tutte le operazioni a debito, illegittime Parte_1
e non autorizzate, sui conti correnti allo stesso intestati e dei relativi interessi attivi non maturati, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo e rivalutazione monetaria, nonché a risarcire all'attore i danni morali da liquidarsi in via equitativa;
IV nella denegata ipotesi di accertamento della cointestazione del conto corrente n. 4412-36 con la NOa , accertare e Parte_2 dichiarare che la NOa ha disposto di una somma eccedente la quota dalla stessa Parte_2 depositata e/o la quota parte di sua spettanza in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto e, per l'effetto, condannare quest'ultima alla restituzione della somma eccedente, oltre interessi attivi non maturati, interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo e rivalutazione monetaria, nonché a risarcire all'attore i danni morali da liquidarsi in via equitativa. In ogni caso, con vittoria di spese…”.
Premetteva l'attore di avere intrattenuto rapporti contrattuali con (già Controparte_1 CP_14
presso la filiale di Roma, Piazza Cavour – Palazzo di Giustizia, nella quale prestava la sua
[...] attività lavorativa la sorella;
di avere appreso, nel gennaio 2013, a seguito di Parte_2
3 richiesta di informazioni determinata dalla ricezione di una sollecitazione di rientro della sua assunta esposizione debitoria, dell'esistenza di due conti intestati alla sua persona: il primo recante il n. 4412-36, cointestato con la sorella aperto da oltre un decennio, e l'altro contraddistinto Pt_2 dal n. 0000400326891; di avere chiesto alla il rilascio di copia integrale dei documenti CP_13 inerenti allo svolgimento di entrambi i rapporti di conto corrente e di avere ottenuto soltanto gli estratti conto dell'ultimo decennio;
di avere desunto, dall'esame degli estratti, che su entrambi i conti fossero state compiute numerose operazioni illegittime, in quanto non autorizzate da parte sua e neppure da lui conosciute;
di avere altresì appurato che risultassero erogati nei suoi confronti plurimi finanziamenti e che fossero state addebitate sui conti le rate convenute per la restituzione di essi;
di avere ancora rinvenuto negli estratti traccia di prelevamenti eseguiti allo sportello, di operazioni di trasferimento a fondi ad altri soggetti, di addebiti per ricariche telefoniche, per pagamenti utenze e per spese postali che affermava di non avere autorizzato;
di riconoscere talune delle entrate sui conti, non anche altre;
che in relazione al secondo rapporto risultavano rilasciati anche bancomat, plurime carte di credito e carnet di assegni, mai chiesti e mai messi a sua disposizione, cosicché ogni pagamento che risultasse operato con essi non fosse stato a lui riconducibile.
Sosteneva l'attore che l'autrice delle operazioni illegittime fosse stata ragionevolmente
[...]
, giacché molte delle operazioni disconosciute risultavano eseguite a vantaggio suo o dei Pt_2 suoi familiari.
Riferiva di avere quindi presentato denuncia-querela nei confronti della sorella, dolendosi delle condotte poste in essere dalla medesima nei suoi confronti e chiedeva che, in questa sede, fosse accertata la responsabilità della stessa ed anche della in relazione al pregiudizio Controparte_1 subito in conseguenza di esse.
Sosteneva l'attore che dovesse comunque accertarsi la nullità dei contratti costitutivi dei rapporti di conto corrente e di finanziamento per difetto di forma, non avendo avuto riscontro da parte della alla richiesta di rilascio di copia delle scritture con le quali essi fossero stati costituiti;
che, CP_13 qualora emergesse che i contratti fossero stati stipulati in forma scritta, la non avrebbe CP_13 assolto all'obbligo di rilascio di copia di essi, impostole dall'art. 119 Tub. Chiedeva, inoltre, che fosse accertata l'illegittimità di tutte le operazioni compiute in difetto della sua autorizzazione, con conseguente espunzione degli addebiti operati in ragione di esse.
Quanto al conto n. 4412-36, che risultava intestato - senza che egli ne fosse a conoscenza - anche alla sorella , chiedeva che, nell'ipotesi in cui fosse ritenuta la validità del contratto Parte_2 costitutivo del rapporto ed anche delle operazioni compiute da , fosse ritenuta la Parte_2
4 nullità di esse in quanto implicanti disposizioni di somme eccedenti quelle versate da parte della medesima sul conto.
Eccepiva ulteriormente la nullità dei contratti di conto corrente e di finanziamento che risultavano conclusi da parte sua con la difettando fin dall'origine la sua volontà di concludere gli stessi, CP_13 tanto che ne ignorava perfino l'esistenza: cosicché dovesse dichiararsi la nullità dei contratti per mancanza di accordo o di causa in concreto e accogliersi la domanda di ripetizione da parte dell'attore delle somme addebitate su di essi dall'Istituto di credito.
Chiedeva, infine, accertarsi la responsabilità della in relazione al pregiudizio subito da parte CP_13 sua, per avere la convenuta omesso di ottemperare agli obblighi di controllo e di vigilanza interna impostile dalla normativa di settore, anche al fine specifico di prevenire il rischio di condotte infedeli dei propri dipendenti, ovvero in applicazione delle disposizioni previste dagli artt. 2049 e
2050 c.c. ed ancora dovendosi accertare l'inadempimento della agli obblighi di buona fede e CP_13 correttezza sulla medesima gravanti.
Si costituiva in giudizio , la quale, in primo luogo, rilevava taluni profili di Parte_2 inverosimiglianza della versione dei fatti resa da parte di , segnatamente, in ordine Parte_1 al fatto che il medesimo avesse, da un lato, negato di avere avuto conoscenza della stessa esistenza dei conti e disconosciuto qualsivoglia addebito o prelievo di denaro registrati sul medesimo, dall'altro avesse riconosciuto gli accrediti sui conti dei suoi stipendi e pensioni, nonché del trattamento di fine rapporto;
in secondo luogo, negava di avere compiuto alcuna operazione illecita sui conti in questione, sostenendo di avere operato sul conto intestato soltanto al fratello su delega di quest'ultimo e sul cointestato nella pienezza del suo diritto.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di “accertare e dichiarare la convenuta
[...]
totalmente estranea ai fatti contestati e, per gli effetti, rigettare la domanda avanzata nei Pt_2 suoi confronti. Con vittoria di spese…”.
Si costituiva, altresì eccependo in via preliminare la nullità della citazione, ex artt. Controparte_1
163 e 164 c.p.c., per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, avendo omesso l'attore di individuare specificamente le operazioni disconosciute da parte sua e di quantificare l'entità degli addebiti in ipotesi illegittimamente operati in suo pregiudizio da parte della Ancora in via CP_13 preliminare, la eccepiva la prescrizione del credito dell'attore nei suoi confronti con CP_13 riferimento alle operazioni compiute in data antecedente di un decennio la data di notifica della citazione.
Nel merito, sosteneva che l'infondatezza delle doglianze dell'attore potesse desumersi dalla stessa contraddittorietà delle allegazioni compiute da parte sua in citazione, rispetto alla versione dei fatti resa nella denuncia querela proposta nei confronti di in relazione ai fatti per cui è Parte_2
5 causa: segnatamente, evidenziava che l'attore nella presente sede avesse negato di avere aperto il conto corrente n. 4412-36, mentre avesse ammesso la circostanza nella denuncia querela. Rilevava, al pari dell'altra parte convenuta, l'inverosimiglianza della versione dei fatti dell'attore nella parte in cui aveva negato di avere anche solo aperto i conti correnti per cui è causa, pur rivendicando la titolarità delle somme confluite sul conto quali accrediti degli emolumenti di sua spettanza;
ancora sosteneva che risultasse incredibile la circostanza che l'attore avesse fatto confluire stipendi, pensioni e trattamento di fine rapporto sui conti in questione, disinteressandosi completamente di verificare l'andamento di essi ed anche omettendo di effettuare sui conti stessi alcun prelievo od alcuna operazione di disposizione.
In ogni caso, chiedeva al Tribunale di accertare la corresponsabilità dell'attore in relazione alle eventuali condotte illegittime della convenuta che fossero accertate in corso di causa, ed Pt_2 invocava anche l'applicazione del disposto dell'art. 1227 secondo comma c.c., non riconoscendo il diritto dell'attore al ristoro dei danni che avrebbe potuto evitare facendo uso dell'ordinaria diligenza. Sosteneva, altresì, che non fosse neppure verosimile che l'attore non avesse mai ricevuto gli estratti conto regolarmente inviatigli ed anzi affermava che la mancata contestazione di essi nei termini previsti avesse implicato tacita approvazione delle operazioni registrate sui conti. Infine, formulava domanda di manleva nei confronti di nell'ipotesi in cui fosse Parte_2 riconosciuta la sua responsabilità in relazione ai danni derivati all'attore in conseguenza delle condotte di quest'ultima.
Concludeva, quindi, nei seguenti termini: “…in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto per indeterminatezza della cosa oggetto della domanda;
accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione decennale per tutti i diritti derivanti e connessi ad operazioni registrate sui conti prima del 27.02.2004 (decennio), nonché la decadenza ex art. 1832 c.c.. Nel merito: in ogni caso, respingere in ogni loro parte tutte le domande attoree verso perché Controparte_1 infondate in fatto e in diritto;
in subordine e nell'esclusa ipotesi in cui la fosse Controparte_1 tenuta a risarcire l'attore, così come da questo richiesto, condannare la sig.ra a Parte_2 manlevare e tenere completamente indenne la da ogni onere e pagamento che la Controparte_1 stessa dovesse corrispondere all'attore per il presente giudizio. Sempre con vittoria Parte_3 di spese…”.
Con ordinanza del 28 aprile 2016, il Giudice disponeva la sospensione del processo fino alla definizione con sentenza irrevocabile del giudizio penale instauratosi nei confronti di
[...]
dinanzi al Tribunale di Romain (proc. n. 9682/15 reg. gen. Ufficio GIP-GUP Tribunale di Pt_2
Roma).
6 Con ricorso depositato in data 24 luglio 2017, l'attore, dando atto della sua sopravvenuta estromissione quale parte civile dal processo penale a carico dell'imputata , Parte_2 riassumeva il giudizio sospeso.
Nelle more, aveva ceduto il credito vantato nei confronti di , in Controparte_1 Parte_1 ragione dell'esposizione maturata dal medesimo in relazione ai rapporti per cui è casa a
[...]
la quale, tramite la procuratrice proponeva domanda di ingiunzione nei CP_15 CP_3 confronti del debitore.
Avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti (n. 809/2017, emesso dal Tribunale di
Roma in data 11 gennaio 2017), l'attore proponeva opposizione, chiedendo al Tribunale di “In via preliminare: 1) accertare e dichiarare che la presente opposizione è di pronta soluzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c. e per l'effetto non concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo …; Sempre in via preliminare e di rito 2) accertare e dichiarare l'incompetenza del Giudice del procedimento monitorio … e la nullità del decreto ingiuntivo n. 809/2017 emesso in data 11 gennaio 2017 a conclusione del suindicato procedimento - Tribunale di Roma, in quanto in relazione di continenza rispetto ad altro – precedente - giudizio pendente innanzi al Tribunale di
Roma …; 3) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della suesposta domanda, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo … per carenza di legittimazione attiva e/o titolarità della posizione soggettiva in capo a per tutte le ragioni dedotte in atti;
Nel merito: 4) CP_3 accertare e dichiarare la assoluta mancanza di prova del credito azionato, nonché dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, per tutti i motivi dedotti in atti;
5) accertare e dichiarare la nullità del contratto di c/c n. 400326891 per mancanza della forma scritta ai sensi dell'art. 117 TUB, e/o dell'accordo e/o della volontà e/o della causa e, per l'effetto, dichiarare
l'inesistenza e/o l'insussistenza e/o infondatezza del credito vantato da parte avversa;
6) accertare
e dichiarare la nullità dei contratti di finanziamento nn. 1251304, n. 1532359 e n. 1315380 per mancanza dell'accordo e/o della volontà e/o della causa e, per l'effetto, e/o atteso il loro disconoscimento da parte dell'odierno attore opponente, dichiarare l'inesistenza e/o l'insussistenza
e/o infondatezza del credito vantato da parte avversa;
7) in ogni caso, revocare, annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo …; 8) accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi ultrasoglia e di capitalizzazione degli interessi per violazione del divieto di cui all'art.
1283 c.c.; 9) accertare e dichiarare la responsabilità di ai sensi dell' art. 96, primo o ultimo comma c.p.c. e, per l'effetto, condannare l'opposta a corrispondere all'odierno attore opponente il risarcimento dei danni per lite temeraria nella misura di Euro 10.000,00 ovvero nella diversa misura maggiore o minore che verrà ritenuta di Giustizia e/o in via equitativa dall'Ill.mo Giudice adito. In ogni caso, con vittoria in ogni caso di spese…”.
7 Il procedimento era iscritto al n. 21467/2017 R.G.C.
Premetteva l'opponente che l'azione monitoria nei suoi confronti era stata promossa dalla CP_2
, tramite la procuratrice quale cessionaria del credito da parte di in
[...] CP_3 Controparte_1 forza di contratto del 13 aprile 2016; che la ricorrente aveva ottenuto l'emissione del decreto per il complessivo importo di euro 29.951,11, oltre interessi e spese, e segnatamente, per i seguenti importi: euro 7.280,84, quale saldo debitore del contratto di prestito personale n. 1251304 mediante accredito su c/c n.400326891; euro 3.872,70, quale saldo debitore del contratto di prestito CP_1 personale n. 1532359 mediante accredito su c/c n.400326891; euro 14.102,60, quale saldo CP_1 del rapporto di c/c n. 400326891; euro 4.694,97, quale saldo debitore del contratto n. CP_1
1315380 mediante accredito su c/c n. 400326891; che il decreto gli era stato notificato in CP_1 data 2 febbraio 2017.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva la sussistenza di rapporto di continenza tra la domanda proposta dalla cessionaria del credito nel procedimento monitorio e quelle oggetto del procedimento iscritto al n. 14369/2014 R.G.C.; la carenza di legittimazione attiva di a promuovere CP_3
l'azione nei suoi confronti;
la mancanza di idonea prova della sussistenza del credito;
l'infondatezza della pretesa, per le ragioni già esposte nel contesto del procedimento da ultimo citato (in particolare, ribadiva la nullità del contratto costitutivo del rapporto di conto corrente n. 400326891 e dei contratti di finanziamento n. 1251304, n. 1532359 e 1315380, per mancato rispetto del prescritto requisito di forma;
operava specificamente il disconoscimento delle sottoscrizioni apparentemente apposte da parte sua sui contratti di finanziamento citati;
ribadiva l'eccezione di nullità dei contratti per difetto di accordo e di causa in concreto;
eccepiva, ulteriormente, che la mancata produzione del contratto di conto corrente gli avesse impedito di verificare l'eventuale intervenuta pattuizione di interessi usurari o anatocistici.
Chiedeva, infine, che fosse accertata la responsabilità aggravata della controparte, ex art. 96 c.p.c., in relazione all'instaurazione nei suoi confronti del procedimento monitorio.
Si costituiva , tramite la procuratrice premettendo di essere stata ignara CP_2 CP_3 della pendenza del procedimento iscritto al n. 14369/2014 R.G.C. al momento della proposizione della domanda in sede monitoria e chiedendo la riunione del procedimento a quello menzionato, in ragione della connessione oggettiva e della parziale connessione soggettiva tra i due giudizi. In via preliminare, eccepiva poi l'improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
contestava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e il difetto di prova della fondatezza della sua pretesa;
eccepiva l'inammissibilità del disconoscimento della conformità delle copie dei contratti prodotte in atti agli originali e chiedeva disporsi giudizio di verificazione in ordine alle sottoscrizioni apparentemente apposte da parte dell'opponente sugli
8 stessi;
negava ogni profilo di illegittimità degli addebiti operati nel contesto dei rapporti per cui è causa e segnatamente l'applicazione illegittima di interessi usurari od anatocistici.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “
1. In via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio con il procedimento n. 14369/2014 pendente innanzi il Tribunale di Roma ed attualmente sospeso ex art. 295 c.p.c., per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, con conseguente diritto di , quale procuratrice di di essere garantita e manlevata da CP_3 Controparte_2
di ogni conseguenza sfavorevole che dovesse derivarle dall'accoglimento, anche CP_1 parziale, dei motivi di opposizione;
2. In via meramente subordinata, … autorizzare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la chiamata in causa di , …3. Disporre l'esperimento del tentativo CP_1 obbligatorio di mediazione, con onere della relativa attivazione in capo all'opponente, per i motivi esposti in narrativa;
4. Ritenere e dichiarare infondate in fatto ed inammissibili in diritto le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, per l'importo di € 29.951,11 oltre interessi come da domanda dal dovuto sino all'effettivo soddisfo, spese e compensi del procedimento sommario;
5. In subordine, ritenere e dichiarare infondate in fatto ed inammissibili in diritto le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'opponente o chi di ragione al pagamento dell'importo di € 29.951,11 o della diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre interessi come da domanda dal dovuto sino all'effettivo soddisfo.
6. In ogni caso, ritenere e dichiarare che , CP_3 quale procuratrice di ha diritto di essere garantita e manlevata da Controparte_2 CP_1 delle conseguenze sfavorevoli che dovessero derivarle dall'accoglimento, anche parziale, dei motivi di opposizione. … Con vittoria di spese …”.
Esperito il procedimento di mediazione, il procedimento n. 21467/2017 R.G.C. era riunito a quello iscritto al n. 14369/2014 R.G.C..
Con ordinanza depositata in data 1 giugno 2018 era disposta nuovamente la sospensione del procedimento 14269/2014 R.G.C. ed anche del procedimento riunito, in attesa della definizione del procedimento penale a carico di . Parte_2
Con ricorso depositato in data 10 dicembre 2020, riassumeva il giudizio, essendo Parte_1 intervenuta, nel processo penale in cui era imputata , pronuncia di non doversi Parte_2 procedere per sopravvenuta morte del reo.
Con ordinanza del 21 ottobre 2021, a seguito della dichiarazione del decesso della convenuta da parte del procuratore, era dichiarata l'interruzione del processo.
Con ricorso depositato in data 21 dicembre 2021, il giudizio era riassunto dapprima nei confronti di diversi chiamati all'eredità di . Parte_2
9 Si costituivano in giudizio , , , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, LO NO, chiedendo al Tribunale: “in via preliminare e principale: Controparte_8 accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei sigg.ri , Controparte_4 [...]
, , , e LO NO, per effetto CP_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 della rinuncia alla chiamata all'eredità della defunta sig.ra …; dichiarare Parte_2
l'estromissione dal presente giudizio dei sigg.ri , , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , e LO NO. Con vittoria di compensi e spese di
[...] CP_7 Controparte_8 giudizio”.
Si costituiva, altresì, , formulando le seguenti conclusioni: “in via preliminare e Controparte_9 principale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. Controparte_9 per effetto della rinuncia alla chiamata all'eredità della defunta sig.ra …; Parte_2 dichiarare l'estromissione dal presente giudizio del sig. Con vittoria di Controparte_9 compensi e spese di giudizio”.
Il ricorso in riassunzione era poi notificato nei confronti dell' . Controparte_11
Quest'ultima si costituiva in giudizio, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva essendo l'Ente deputato alla sola gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e non già il diretto titolare del medesimo, da individuarsi nel . Controparte_12
Concludeva, quindi, come segue: “Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' CP_11
; rigettare la domanda proposta nei suoi confronti perché infondata. Con vittoria di
[...] spese…”.
Era dunque disposta integrazione del contraddittorio nei confronti del , che si costituiva in CP_12 giudizio con l'Avvocatura dello Stato, e concludeva, chiedendo al Tribunale di “rigettare la domanda proposta nei suoi confronti perché infondata. Con vittoria di spese”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e depositati in ottemperanza ad ordine di esibizione, nonché mediante espletamento di consulenze tecniche grafologica e contabile.
Le parti precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 19 febbraio
2025, ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
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L'attore ha agito nei confronti di e della allegando di avere Parte_2 Controparte_16 appreso dell'esistenza di plurimi rapporti in essere con quest'ultima soltanto all'atto della ricezione
10 di un sollecito per il rientro dell'esposizione debitoria maturata su di essi: segnatamente, ha riconosciuto di avere intrattenuto rapporti con l'Istituto di credito presso la filiale di Piazza Cavour
– Palazzo di Giustizia, anche in virtù del fatto che presso la stessa lavorava la sorella
[...]
, non anche di avere sottoscritto i contratti costitutivi dei rapporti di conto corrente e di Pt_2 finanziamento in relazione ai quali aveva ricevuto la comunicazione dell'esposizione debitoria da parte della ha poi negato di avere mai intrattenuto un rapporto di conto corrente cointestato CP_13 con la sorella e di avere delegato la stessa al compimento di operazioni di prelievo sull'altro conto che risultava intestato in via esclusiva a lui;
ha poi specificamente negato di avere sottoscritto i plurimi contratti di finanziamento che risultavano invece essere stati conclusi e regolati sui conti.
Entrambe le parti convenute hanno dedotto che le allegazioni dell'attore fossero scarsamente credibili (quanto meno nella loro interezza), sia per il fatto che egli avesse ammesso che sui conti in questione fossero confluiti gli stipendi e le pensioni da lui percepite nel tempo ed anche il trattamento di fine rapporto, apparendo tale ultima affermazione inconciliabile con il fatto che ignorasse anche solo l'esistenza dei conti (come affermato in questa sede), che, ulteriormente, per il fatto che fosse inverosimile che egli si fosse del tutto disinteressato dei conti, omettendo di compiere su di essi qualsivoglia operazione.
Ancora la ha sostenuto che il avesse omesso ogni contestazione tempestiva degli CP_13 Pt_2 estratti conto relativi ai rapporti per cui è causa, cosicché essi dovessero ritenersi tacitamente approvati.
Sennonché entrambe le parti convenute - oltre ad evidenziare la complessiva implausibilità della versione dei fatti resa dall'attore e ad allegare del tutto genericamente la necessaria riconducibilità all'attore di taluni movimenti registrati sui conti (quali gli addebiti compiuti per il pagamento di debiti da lui contratti) – hanno omesso, nel termine di preclusione assertiva, anche solo di individuare le operazioni che dovessero ritenersi compiute dal al fine di soddisfare suoi Pt_2 interessi;
né la ha fornito prova del fatto che il avesse ricevuto regolarmente la CP_13 Pt_2 comunicazione degli estratti conto relativi ai rapporti intrattenuti con essa.
Invero, la ricostruzione compiuta dei rapporti intercorsi tra le parti - al fine specifico di identificare le operazioni che fossero state direttamente autorizzate dall'attore o comunque legittimamente compiute da , in quanto cointestataria su un conto, o su sua delega sull'altro - Parte_2 avrebbe richiesto l'acquisizione completa dei documenti relativi al loro svolgimento, che non si è resa possibile, poiché né la Banca originaria titolare dei crediti, né la cessionaria di parte di essi sono stati in grado di produrli in giudizio, se non in parte.
11 I documenti prodotti delle parti convenuta nel procedimento iscritto al n. 14369/2014 R.G.C. e opposta nel procedimento iscritto al n. 21467/2017 R.G.C., recanti sottoscrizioni apparentemente apposte da , sono state poi oggetto di disconoscimento da parte di quest'ultimo. Parte_1
Va preliminarmente rilevato che la convenuta ha eccepito l'inammissibilità del Controparte_1 disconoscimento, assumendo che esso fosse stato operato dall'attore tardivamente, ovvero oltre il termine previsto dall'art. 215 c.p.c.: l'attore ha contestato l'eccezione, allegando di avere operato il disconoscimento nella prima difesa utile successiva alla produzione documentale, avvenuta contestualmente alla costituzione in giudizio della convenuta, ovvero all'udienza di trattazione.
Non è stato, però, possibile verificare la tempestività o meno del disconoscimento operato dalla parte attrice essendo stato smarrito il verbale della prima udienza, tenutasi in data 11 giugno 2014 e non essendo stata neppure possibile la ricostruzione del fascicolo mediante acquisizione di copia degli atti dalle parti, come disposto dal Giudice. Alla luce di quanto sopra, il Giudice non essendo possibile né accertare, né escludere che all'udienza dell'11 giugno 2014 la parte attrice avesse effettivamente operato il tempestivo disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui documenti prodotti dalla Banca in alleato alla comparsa, ha accolto l'istanza di rimessione in termini formulata dalla medesima.
A fronte del disconoscimento, le parti convenuta nel procedimento iscritto al n. 14369/2014 R.G.C.
e opposta nel procedimento iscritto al n. 21467/2017 R.G.C. hanno chiesto disporsi la verificazione delle scritture disconosciute: è stata quindi disposta la produzione in atti degli originali di esse, in ossequio al principio secondo il quale “In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione;
altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità” (cfr. Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 7267 del 27/03/2014). si è limitata alla produzione in giudizio dell'originale del contratto di conto corrente Controparte_1
n. 7065/31, della richiesta di concessione di fido, della richiesta di scoperto di conto, della dichiarazione di accredito emolumenti, della dichiarazione di consenso al trattamento dei dati, non CP_ anche degli ulteriori documenti prodotti in copia;
la ha invece omesso il deposito di qualsivoglia documento in originale.
Si è quindi disposto procedersi a consulenza tecnica volta ad accertare la riconducibilità delle sottoscrizioni apparentemente apposte da parte di sui soli documenti acquisiti in Parte_1 originale.
12 Il Consulente nominato, effettuato il dovuto confronto tra le scritture in verifica e le comparative in atti ascrivibili con certezza alla mano dell'attore, ha concluso nel senso che le similitudini tra le caratteristiche generali e particolari delle scritture di verifica e di comparazione, emerse nelle indagini grafologiche, rivelassero, sia per qualità che per quantità della loro natura, “elementi fortemente coerenti e sovrapponibili”, cosicché le sottoscrizioni apposte in calce ai documenti oggetto di indagine fossero da reputare autografe “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Ritiene il giudicante di recepire le conclusioni cui è pervenuto il Consulente tecnico, in quanto adeguatamente argomentate con motivazione esente da vizi logici, anche in risposta alle osservazioni svolte in particolare dalla difesa della parte attrice.
Accertata pertanto l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dall'attore sulle scritture prodotte in atti da parte della banca e, quindi, la riconducibilità all'attore dei rapporti ad esse riferibili, si è ritenuto poi di conferire incarico di consulenza tecnica contabile, finalizzata a individuare, sulla base degli atti di causa, i rapporti intercorsi tra le parti, sia in quanto oggetto delle domande dell'attore
[...]
che della parte ricorrente per ingiunzione nell'ambito del procedimento all'esito del quale Pt_1
è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 809/2017, oggetto di opposizione nel procedimento riunito al presente, iscritto al n. 21467/2017 R.G.C.; a ricostruire - per quanto possibile - lo svolgimento di essi, sulla base della documentazione disponibile, ricalcolando, per i rapporti in cui risultasse mancante la documentazione contrattuale, il saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto, nonché espungendo sui conti tutti gli addebiti dei quali la non fosse stata in CP_13 grado di fornire giustificazione idonea della riconducibilità di essi all'attore o a soggetto dal medesimo delegato;
a procedere alla ricostruzione del saldo dei rapporti di conto corrente secondo i seguenti criteri: se non fossero stati prodotti gli estratti conto iniziali: dalla data del primo saldo disponibile, portato a “zero” se negativo, invece mantenuto se positivo;
nel caso, invece, in cui, la documentazione fosse incompleta nei periodi intermedi, si è chiesto al Consulente di tenere conto esclusivamente dei periodi documentati e, qualora l'estratto conto iniziale del periodo documentato
(preceduto da un periodo non documentato) recasse saldo negativo, di applicare il saldo “zero”, escludendo quindi l'eventuale peggioramento del saldo formatosi nel periodo non documentato.
Qualora, invece, l'estratto conto iniziale del periodo documentato (preceduto da un periodo non documentato) recasse saldo positivo, al Consulente è stato chiesto di mantenere il saldo indicato.
Ancora al Consulente è stato chiesto di verificare, tenuto conto della proposizione dell'eccezione di prescrizione da parte di per il periodo anteriore al decennio dalla ricezione dell'atto di CP_1 messa in mora o dalla notifica dell'atto di citazione e sulla base delle originarie annotazioni
13 contabili della Banca, se vi fossero stati pagamenti solutori, ossia rimesse operate extra-fido o in assenza di fido;
in tal caso, provvedendo a quantificare il saldo attraverso l'espunzione delle rimesse solutorie che fossero state poste in essere nel periodo che precede i dieci anni dalla notifica della citazione (o da altro atto interruttivo) ed avessero, in quell'arco di tempo, abbattuto il debito conteggiato dalla banca per interessi anatocistici, tenendo conto del fatto che i pagamenti operati dal correntista dovessero essere imputati, in via prioritaria, agli interessi e alle spese, e quindi al capitale.
I quesiti sono stati successivamente integrati, avendo richiesto che il CTU procedesse CP_1 all'espunzione dalla ricostruzione del saldo dei conti anche di tutti i versamenti in denaro che la parte attrice aveva assunto in citazione non essere stati mai effettuati da parte sua, senza che la parte attrice si opponesse all'integrazione.
La parte ha poi chiesto che fosse disposta la ricostruzione del saldo del rapporto non già muovendo dal saldo zero, bensì muovendo dal saldo debitore risultante dalle scritture in atti, trattandosi di causa di accertamento negativo del credito, cosicché fosse la parte attrice onerata della produzione documentale.
Invero, sul punto l'attore ha replicato facendo rilevare di essersi trovato nell'impossibilità di documentare lo svolgimento del rapporto nella fase antecedente alla formazione del saldo iniziale risultante dagli estratti disponibili, avendo omesso la di rilasciare copia dei documenti CP_13 richiestile ex art. 119 tub.
Il Giudice, nel formulare i quesiti al CTU, ha chiesto quindi al medesimo di procedere all'elaborazione di conteggi alternativi, muovendo anche dal saldo risultante dalle scritture, chiedendogli altresì di verificare nel dettaglio quali documenti fossero stati richiesti dalla parte e quali copie le fossero state rilasciate.
In risposta ai quesiti, il Consulente ha dapprima individuato i rapporti di conto corrente intercorsi tra le parti, rilevando i saldi riportati dalla e la documentazione disponibile in relazione ad CP_13 essi. Ha poi dato conto del fatto che sui conti fossero transitati gli addebiti e gli accrediti relativi a numerosi finanziamenti: al debito restitutorio residuo di tre di essi si riferisce la pretesa creditoria avanzata dalla cessionaria del credito nel procedimento monitorio instaurato nei confronti del
, oggetto del procedimento di opposizione riunito. Ha poi rideterminato i saldi finali dei Pt_2 due conti correnti secondo i criteri indicati nei quesiti, tenendo conto della mancata produzione da parte della (o della cessionaria nel procedimento di opposizione) dei documenti a supporto CP_13 degli addebiti e degli accrediti contestati dalla parte attrice;
ha quindi espunto dal Parte_1 ricalcolo dei saldi dei conti tutti gli addebiti e gli accrediti senza adeguato riscontro documentale omettendo anche di considerare, da un lato, i contratti prodotti esclusivamente in copia, in quanto
14 oggetto di espresso disconoscimento quanto alle sottoscrizioni da parte dal ed essendo Pt_2 impossibile la verificazione delle scritture, essendo stata omessa la loro produzione in originale;
dall'altro, tenendo conto del fatto che del c/c n. 400326891 (già 7065-31) è stato prodotto il contratto senza evidenza delle condizioni contrattuali pattuite per interessi commissioni e spese.
Il Ctu ha inoltre precisato di avere proceduto a redigere un doppio calcolo quanto al c/c n. 441236, proponendo un primo conteggio con azzeramento del saldo iniziale e un secondo conteggio partendo dal saldo evidenziato negli estratti di c/c; mentre, per il c/c n. 400326891 non è stato necessario procedere con un doppio conteggio atteso che il saldo iniziale non era evidenziato nel documento bancario.
Ritiene il giudicante, con riferimento al conto corrente n. 441236, di recepire il conteggio elaborato dal Ctu con azzeramento del saldo iniziale: se, infatti, è vero che è l'attore che ha promosso il giudizio per l'accertamento negativo del proprio debito e che pertanto incombesse sul medesimo l'onere di fornire prova delle circostanze dedotte è pur vero che lo stesso si è trovato nell'impossibilità di fornire prova dello svolgimento dei rapporti per cui è causa per il fatto che l'Istituto di credito, cui era stata rivolta istanza di rilascio di copia dei documenti relativi ad essi, ha omesso di darvi riscontro, se non in minima parte;
cosicché non possa imputarsi all'attore di non avere assolto all'onere sul medesimo incombente.
Alla luce di quanto sopra il Ctu ha quindi rideterminato il saldo dei rapporti di conto corrente per cui è causa nella misura di euro 185.484,32, quanto al conto 4412-36 e nella misura di euro
391.151,37, quanto al conto 400326891 (gia' 7065-31), a credito del correntista.
Ritiene il giudicante di recepire le conclusioni cui è pervenuto il Ctu, essendosi lo stesso attenuto ai criteri individuati nel quesito, nei quali era stato precisato che il Consulente dovesse espungere gli addebiti a titolo di interessi in misura superiore a quella legale, di spese e commissioni ove non risultasse prova della pattuizione scritta di essi (sicché l'espunzione si è resa necessaria, in virtù del fatto che è stata omessa la produzione del contratto costitutivo del primo rapporto ed è stato prodotto il contratto costitutivo del secondo, privo di indicazione delle condizioni economiche di essi); del pari corretta l'espunzione di ogni addebito che non fosse giustificabile documentalmente da parte della tenuto conto del fatto che l'attore ha disconosciuto di avere autorizzato CP_13 qualsivoglia addebito, e del fatto che neppure potrebbe ritenersi che gli avesse approvato tacitamente gli estratti conto che la ha assunto di avergli inviato, in difetto di prova della CP_13 ricezione di essi da parte sua e a fronte della sua espressa contestazione di avere mai ricevuto alcuna informazione in ordine allo svolgimento dei rapporti.
Né ancora, alla luce delle acquisizioni documentali operate, potrebbe ritenersi legittimo l'addebito di somme sui conti, in ragione dell'asserita sottoscrizione da parte del di contratti di Pt_2
15 finanziamento, attesa l'omessa produzione in atti della maggior parte dei contratti costitutivi dei rapporti finanche in copia e della produzione in relazione soltanto a tre di essi della sola copia, e non anche dell'originale pur a seguito del disconoscimento operato dall'attore delle sottoscrizioni apparentemente apposte su di essi da parte sua. La ha poi omesso anche di fornire CP_13 documentazione dell'autorizzazione da parte dell'attore dei prelievi, delle disposizioni di bonifico dei prelevamenti dei giroconti e di ogni altra operazione compiuta sui conti (compreso il ritiro delle carte).
Del resto, la mancata produzione in atti del contratto costitutivo del rapporto n. 4412-36 ha anche impedito di verificare l'effettiva cointestazione del conto corrente tra l'attore e la sorella
[...]
ovvero il rilascio di deleghe ad operare, da parte del primo in favore della seconda, in Pt_2 relazione ad entrambi i conti.
Da quanto sopra discende che debba accertarsi, in accoglimento delle domande formulate ai punti I,
II, e III delle conclusioni formulate dall'attore nell'atto introduttivo del procedimento iscritto al n.
14269/2014 R.G.C., la nullità di tutti contratti costitutivi dei rapporti oggetto di causa, per difetto del requisito di forma.
Al punto IV delle conclusioni, l'attore ha proposto domanda risarcitoria nei confronti delle parti convenute, al fine di vedersi riconoscere il ristoro del pregiudizio derivatogli dal compimento di operazioni non autorizzate o comunque non giustificate sui conti a lui intestati: la domanda è stata proposta dall'attore nei confronti della sorella ed anche della della quale la Parte_2 CP_13 prima era dipendente, sul presupposto che quest'ultima ne fosse responsabile.
La domanda si ritiene, invero, fondata in quanto formulata nei confronti della banca, non anche in quanto proposta nei confronti di (e quindi allo stato dei suoi eredi), non essendo Parte_2 emersa, all'esito dell'istruttoria, prova dell'ascrivibilità delle operazioni non giustificate compiute sui conti oggetto di causa a condotte della medesima.
Quanto al pregiudizio patito dall'attore, esso può agevolmente quantificarsi riconoscendo in suo favore l'ammontare del credito derivante dalla somma dei saldi (attivi) di entrambi i rapporti di conto corrente per cui è causa, nella misura determinata dal Consulente all'esito delle operazioni peritali, ovvero complessivamente in euro 576.635,69 (importo depurato dall'ammontare delle rimesse operate sul conto in data antecedente al decennio la data di interruzione del termine prescrizionale, che il Consulente ha appurato avere rivestito natura solutoria); su tale somma sono altresì da liquidare gli interessi nella misura legale, dalla domanda al soddisfo.
Per le stesse ragioni per le quali si è ritenuta infondata la domanda formulata dall'attore nei confronti di , si reputa priva di fondamento la domanda di manleva proposta nei Parte_2 confronti della medesima da parte di Controparte_1
16 In relazione al procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, si rileva che la domanda di CP_ ingiunzione è stata proposta dalla , tramite la mandataria , in relazione al debito CP_2 restitutorio residuo di tre dei finanziamenti dei quali si è detto (in particolare in relazione a quelli contraddistinti dai nn. 1251304, 1532359 e 131580) e al saldo del c/c n. 0000400326891; che per le ragioni già esposte non è dato ritenere provata la valida costituzione dei rapporti di finanziamento, essendo stati i relativi contratti prodotti soltanto in copia e non anche in originale, a seguito del disconoscimento delle scritture operato dall'attore; mentre, quanto al rapporto di conto corrente, il
Consulente ne ha ricostruito il saldo, pervenendo alla conclusione che fosse a credito del correntista.
Ne discende che debba concludersi per la fondatezza dell'opposizione e quindi per l'accoglimento di essa, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'opponente.
Si ritiene infine di dover disporre, in ragione della soccombenza, condanna di e di Controparte_1
CP_
quale mandataria di , in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore delle CP_2 spese del procedimento, liquidando le stesse nella misura di euro 490 per esborsi e euro 37.950
(euro 4.607 per la fase di studio, euro 3.039 per la fase introduttiva, euro 13.534, per la fase istruttoria, euro 8.013, per la fase decisoria, operata la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 2
D.M. 5/2014), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e disponendo la distrazione di esse in favore della procuratrice di dichiaratasi Parte_1 antistataria in relazione ad esse, ex art. 93 c.p.c..
Si ritiene equo, infine, alla luce delle difese svolte dalle parti e delle ragioni della decisione, disporre compensazione delle spese tra tutte le altre parti del giudizio.
Si pongono, infine, a carico della parte attrice le spese della CTU grafologica, e, in solido a carico delle parti e quale mandataria di , le spese della consulenza Controparte_1 CP_3 CP_2 contabile, liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- in accoglimento parziale delle domande proposte dalla parte attrice nei confronti di ai punti I, II, II e IV delle conclusioni formulate dall'attore nell'atto Controparte_1 introduttivo del procedimento iscritto al n. 14269/2014 R.G.C., accerta la nullità dei contratti costitutivi di tutti rapporti di conto corrente e di finanziamento oggetto di causa, e condanna al pagamento nei confronti di della somma di Controparte_1 Parte_1 euro 576.635,69, oltre interessi nella misura legale, dalla domanda al soddisfo;
- respinge le domande formulate dall'attore nei confronti degli eredi di;
Parte_2
17 - respinge la domanda formulata da nei confronti degli eredi di NN Controparte_1
; Pt_2
- in accoglimento dell'opposizione formulata dall'attore nel procedimento riunito, iscritto al n. 21467/2017 R.G.C., avverso il decreto ingiuntivo n. 809/2017, emesso dal Tribunale di
Roma in data 11 gennaio 2017, revoca il decreto opposto;
- condanna e quale mandataria di in solido tra Controparte_1 CP_3 Controparte_2 loro, al pagamento in favore dell'attore delle spese del procedimento, liquidando le stesse nella misura di euro 490 per esborsi e euro 37.950, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge e disponendo la distrazione di esse in favore della procuratrice di dichiaratasi antistataria di esse ex art. 93 c.p.c.; Parte_1
- dispone compensazione delle spese tra tutte le altre parti del giudizio;
- pone in via definitiva le spese della CTU grafologica, a carico della parte attrice e le spese della consulenza contabile, in solido tra loro, a carico delle parti e Controparte_1 CP_3 quale mandataria di . CP_2
Roma, 13/10/2025
Il Giudice
RA NT
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice RA NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14369 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 19 febbraio 2025
TRA
, nato il [...] a [...] (C.F. ) e residente in [...] C.F._1
SE RE LL n. 44, Lido di Ostia – Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. RA
ER RI RI, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Udine n.
5;
- Attore nel procedimento iscritto al n. 14369/2014 R.G.C. e opponente nel procedimento iscritto al n. 21467/2017 R.G.C.
E
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Roma, Via SA Specchi n. Controparte_1 P.IVA_1
16, in persona del legale rappresentante pro-tempore; rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio
NI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Vigliena n. 10;
nata a [...] il [...] ( ), residente in [...] C.F._2
Raimondo D'Aronco 10, rappresentata e difesa dagli Avv. Bruno Petragnani Leopizzi e Francesco
Achilli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Viale delle Milizie n. 38; deceduta;
giudizio riassunto nei confronti degli eredi;
1 - Convenuti nel procedimento iscritto al n. 14369/2014 R.G.C.
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Conegliano Controparte_2
(TV), Via Vittorio Alfieri n. 1 (codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Treviso n. ), in persona della procuratrice con sede legale in P.IVA_2 CP_3
Messina, Via Bonsignore n. 1 (C.F. e P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_3
SA RB ed elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo n. 252, presso lo studio dell'avv. Marika Miceli;
- Opposta nel procedimento iscritto al n. 21467/2017 R.G.C.
-
E
nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...], Controparte_4 C.F._3
Via di Vigna Fabbri n. 85, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_5
), residente in [...]; nata a C.F._4 Controparte_6
Roma il 6 ottobre 1942 (C.F. ), residente in [...]
n. 217/B, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in CP_7 C.F._6
Roma, Via degli Impressori n. 34, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_8
), residente in [...], NO LO, nato a C.F._7
Roma il 11 maggio 1969 (C.F. ), residente in [...] e C.F._8
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in Controparte_9 C.F._9
Roma, Via Tino Buazzelli n. 6; rappresentati e difesi dall'Avv. Paola Ghezzi ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima, in Roma, Via Agostino Depretis n. 86;
contumace; Controparte_10
(C.F. ), in persona del Direttore generale p.t., e Controparte_11 P.IVA_4 [...]
(C.F. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_12 P.IVA_5 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12;
- Convenuti in riassunzione nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
19 febbraio 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir “I accertare e dichiarare la nullità dei Parte_2 contratti di conto corrente conti correnti n. 4412-36 e n. 0000400326891 per mancanza della forma scritta e/o dell'accordo e/o della volontà e/o della causa e per l'effetto condannare Controparte_1 alla restituzione di tutte le somme versate dal NO sui conti corrente de quibus Parte_1 ed indebitamente percepite dalla oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo e CP_13 rivalutazione monetaria, nonché a risarcire all'attore i danni morali da liquidarsi in via equitativa.
In via subordinata: II accertare e dichiarare la nullità della cointestazione del conto corrente n.
4412-36 con la NOa e/o del rilascio di deleghe in suo favore sui conti corrente Parte_2
n. 4412-36 e n. 0000400326891, per mancanza della forma scritta e/o dell'accordo e/o della volontà e/o della causa;
III accertare e dichiarare la nullità per mancanza della forma scritta e/o dell'accordo e/o della volontà e/o della causa e l'illegittimità dei contratti accessori ai contratti di conto corrente, dei contratti di finanziamento, dei rapporti e/o servizi e/o disposizioni indebitamente conclusi o eseguiti sui conti corrente n. 4412-36 e n. 0000400326891, meglio specificati in premessa;
III accertare e dichiarare la civile responsabilità delle parti convenute, in solido tra loro, ovvero in subordine, nei limiti della eventualmente accertata responsabilità individuale di ciascuna, in ordine ai fatti descritti in nella premessa del presente atto;
IV per
l'effetto condannare e la NOa in solido tra loro o, in subordine, Controparte_1 Parte_2 ciascuna nei limiti della propria responsabilità, a risarcire il danno patrimoniale cagionato al
NO , da quantificarsi nell'ammontare di tutte le operazioni a debito, illegittime Parte_1
e non autorizzate, sui conti correnti allo stesso intestati e dei relativi interessi attivi non maturati, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo e rivalutazione monetaria, nonché a risarcire all'attore i danni morali da liquidarsi in via equitativa;
IV nella denegata ipotesi di accertamento della cointestazione del conto corrente n. 4412-36 con la NOa , accertare e Parte_2 dichiarare che la NOa ha disposto di una somma eccedente la quota dalla stessa Parte_2 depositata e/o la quota parte di sua spettanza in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto e, per l'effetto, condannare quest'ultima alla restituzione della somma eccedente, oltre interessi attivi non maturati, interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo e rivalutazione monetaria, nonché a risarcire all'attore i danni morali da liquidarsi in via equitativa. In ogni caso, con vittoria di spese…”.
Premetteva l'attore di avere intrattenuto rapporti contrattuali con (già Controparte_1 CP_14
presso la filiale di Roma, Piazza Cavour – Palazzo di Giustizia, nella quale prestava la sua
[...] attività lavorativa la sorella;
di avere appreso, nel gennaio 2013, a seguito di Parte_2
3 richiesta di informazioni determinata dalla ricezione di una sollecitazione di rientro della sua assunta esposizione debitoria, dell'esistenza di due conti intestati alla sua persona: il primo recante il n. 4412-36, cointestato con la sorella aperto da oltre un decennio, e l'altro contraddistinto Pt_2 dal n. 0000400326891; di avere chiesto alla il rilascio di copia integrale dei documenti CP_13 inerenti allo svolgimento di entrambi i rapporti di conto corrente e di avere ottenuto soltanto gli estratti conto dell'ultimo decennio;
di avere desunto, dall'esame degli estratti, che su entrambi i conti fossero state compiute numerose operazioni illegittime, in quanto non autorizzate da parte sua e neppure da lui conosciute;
di avere altresì appurato che risultassero erogati nei suoi confronti plurimi finanziamenti e che fossero state addebitate sui conti le rate convenute per la restituzione di essi;
di avere ancora rinvenuto negli estratti traccia di prelevamenti eseguiti allo sportello, di operazioni di trasferimento a fondi ad altri soggetti, di addebiti per ricariche telefoniche, per pagamenti utenze e per spese postali che affermava di non avere autorizzato;
di riconoscere talune delle entrate sui conti, non anche altre;
che in relazione al secondo rapporto risultavano rilasciati anche bancomat, plurime carte di credito e carnet di assegni, mai chiesti e mai messi a sua disposizione, cosicché ogni pagamento che risultasse operato con essi non fosse stato a lui riconducibile.
Sosteneva l'attore che l'autrice delle operazioni illegittime fosse stata ragionevolmente
[...]
, giacché molte delle operazioni disconosciute risultavano eseguite a vantaggio suo o dei Pt_2 suoi familiari.
Riferiva di avere quindi presentato denuncia-querela nei confronti della sorella, dolendosi delle condotte poste in essere dalla medesima nei suoi confronti e chiedeva che, in questa sede, fosse accertata la responsabilità della stessa ed anche della in relazione al pregiudizio Controparte_1 subito in conseguenza di esse.
Sosteneva l'attore che dovesse comunque accertarsi la nullità dei contratti costitutivi dei rapporti di conto corrente e di finanziamento per difetto di forma, non avendo avuto riscontro da parte della alla richiesta di rilascio di copia delle scritture con le quali essi fossero stati costituiti;
che, CP_13 qualora emergesse che i contratti fossero stati stipulati in forma scritta, la non avrebbe CP_13 assolto all'obbligo di rilascio di copia di essi, impostole dall'art. 119 Tub. Chiedeva, inoltre, che fosse accertata l'illegittimità di tutte le operazioni compiute in difetto della sua autorizzazione, con conseguente espunzione degli addebiti operati in ragione di esse.
Quanto al conto n. 4412-36, che risultava intestato - senza che egli ne fosse a conoscenza - anche alla sorella , chiedeva che, nell'ipotesi in cui fosse ritenuta la validità del contratto Parte_2 costitutivo del rapporto ed anche delle operazioni compiute da , fosse ritenuta la Parte_2
4 nullità di esse in quanto implicanti disposizioni di somme eccedenti quelle versate da parte della medesima sul conto.
Eccepiva ulteriormente la nullità dei contratti di conto corrente e di finanziamento che risultavano conclusi da parte sua con la difettando fin dall'origine la sua volontà di concludere gli stessi, CP_13 tanto che ne ignorava perfino l'esistenza: cosicché dovesse dichiararsi la nullità dei contratti per mancanza di accordo o di causa in concreto e accogliersi la domanda di ripetizione da parte dell'attore delle somme addebitate su di essi dall'Istituto di credito.
Chiedeva, infine, accertarsi la responsabilità della in relazione al pregiudizio subito da parte CP_13 sua, per avere la convenuta omesso di ottemperare agli obblighi di controllo e di vigilanza interna impostile dalla normativa di settore, anche al fine specifico di prevenire il rischio di condotte infedeli dei propri dipendenti, ovvero in applicazione delle disposizioni previste dagli artt. 2049 e
2050 c.c. ed ancora dovendosi accertare l'inadempimento della agli obblighi di buona fede e CP_13 correttezza sulla medesima gravanti.
Si costituiva in giudizio , la quale, in primo luogo, rilevava taluni profili di Parte_2 inverosimiglianza della versione dei fatti resa da parte di , segnatamente, in ordine Parte_1 al fatto che il medesimo avesse, da un lato, negato di avere avuto conoscenza della stessa esistenza dei conti e disconosciuto qualsivoglia addebito o prelievo di denaro registrati sul medesimo, dall'altro avesse riconosciuto gli accrediti sui conti dei suoi stipendi e pensioni, nonché del trattamento di fine rapporto;
in secondo luogo, negava di avere compiuto alcuna operazione illecita sui conti in questione, sostenendo di avere operato sul conto intestato soltanto al fratello su delega di quest'ultimo e sul cointestato nella pienezza del suo diritto.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di “accertare e dichiarare la convenuta
[...]
totalmente estranea ai fatti contestati e, per gli effetti, rigettare la domanda avanzata nei Pt_2 suoi confronti. Con vittoria di spese…”.
Si costituiva, altresì eccependo in via preliminare la nullità della citazione, ex artt. Controparte_1
163 e 164 c.p.c., per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, avendo omesso l'attore di individuare specificamente le operazioni disconosciute da parte sua e di quantificare l'entità degli addebiti in ipotesi illegittimamente operati in suo pregiudizio da parte della Ancora in via CP_13 preliminare, la eccepiva la prescrizione del credito dell'attore nei suoi confronti con CP_13 riferimento alle operazioni compiute in data antecedente di un decennio la data di notifica della citazione.
Nel merito, sosteneva che l'infondatezza delle doglianze dell'attore potesse desumersi dalla stessa contraddittorietà delle allegazioni compiute da parte sua in citazione, rispetto alla versione dei fatti resa nella denuncia querela proposta nei confronti di in relazione ai fatti per cui è Parte_2
5 causa: segnatamente, evidenziava che l'attore nella presente sede avesse negato di avere aperto il conto corrente n. 4412-36, mentre avesse ammesso la circostanza nella denuncia querela. Rilevava, al pari dell'altra parte convenuta, l'inverosimiglianza della versione dei fatti dell'attore nella parte in cui aveva negato di avere anche solo aperto i conti correnti per cui è causa, pur rivendicando la titolarità delle somme confluite sul conto quali accrediti degli emolumenti di sua spettanza;
ancora sosteneva che risultasse incredibile la circostanza che l'attore avesse fatto confluire stipendi, pensioni e trattamento di fine rapporto sui conti in questione, disinteressandosi completamente di verificare l'andamento di essi ed anche omettendo di effettuare sui conti stessi alcun prelievo od alcuna operazione di disposizione.
In ogni caso, chiedeva al Tribunale di accertare la corresponsabilità dell'attore in relazione alle eventuali condotte illegittime della convenuta che fossero accertate in corso di causa, ed Pt_2 invocava anche l'applicazione del disposto dell'art. 1227 secondo comma c.c., non riconoscendo il diritto dell'attore al ristoro dei danni che avrebbe potuto evitare facendo uso dell'ordinaria diligenza. Sosteneva, altresì, che non fosse neppure verosimile che l'attore non avesse mai ricevuto gli estratti conto regolarmente inviatigli ed anzi affermava che la mancata contestazione di essi nei termini previsti avesse implicato tacita approvazione delle operazioni registrate sui conti. Infine, formulava domanda di manleva nei confronti di nell'ipotesi in cui fosse Parte_2 riconosciuta la sua responsabilità in relazione ai danni derivati all'attore in conseguenza delle condotte di quest'ultima.
Concludeva, quindi, nei seguenti termini: “…in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto per indeterminatezza della cosa oggetto della domanda;
accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione decennale per tutti i diritti derivanti e connessi ad operazioni registrate sui conti prima del 27.02.2004 (decennio), nonché la decadenza ex art. 1832 c.c.. Nel merito: in ogni caso, respingere in ogni loro parte tutte le domande attoree verso perché Controparte_1 infondate in fatto e in diritto;
in subordine e nell'esclusa ipotesi in cui la fosse Controparte_1 tenuta a risarcire l'attore, così come da questo richiesto, condannare la sig.ra a Parte_2 manlevare e tenere completamente indenne la da ogni onere e pagamento che la Controparte_1 stessa dovesse corrispondere all'attore per il presente giudizio. Sempre con vittoria Parte_3 di spese…”.
Con ordinanza del 28 aprile 2016, il Giudice disponeva la sospensione del processo fino alla definizione con sentenza irrevocabile del giudizio penale instauratosi nei confronti di
[...]
dinanzi al Tribunale di Romain (proc. n. 9682/15 reg. gen. Ufficio GIP-GUP Tribunale di Pt_2
Roma).
6 Con ricorso depositato in data 24 luglio 2017, l'attore, dando atto della sua sopravvenuta estromissione quale parte civile dal processo penale a carico dell'imputata , Parte_2 riassumeva il giudizio sospeso.
Nelle more, aveva ceduto il credito vantato nei confronti di , in Controparte_1 Parte_1 ragione dell'esposizione maturata dal medesimo in relazione ai rapporti per cui è casa a
[...]
la quale, tramite la procuratrice proponeva domanda di ingiunzione nei CP_15 CP_3 confronti del debitore.
Avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti (n. 809/2017, emesso dal Tribunale di
Roma in data 11 gennaio 2017), l'attore proponeva opposizione, chiedendo al Tribunale di “In via preliminare: 1) accertare e dichiarare che la presente opposizione è di pronta soluzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c. e per l'effetto non concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo …; Sempre in via preliminare e di rito 2) accertare e dichiarare l'incompetenza del Giudice del procedimento monitorio … e la nullità del decreto ingiuntivo n. 809/2017 emesso in data 11 gennaio 2017 a conclusione del suindicato procedimento - Tribunale di Roma, in quanto in relazione di continenza rispetto ad altro – precedente - giudizio pendente innanzi al Tribunale di
Roma …; 3) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della suesposta domanda, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo … per carenza di legittimazione attiva e/o titolarità della posizione soggettiva in capo a per tutte le ragioni dedotte in atti;
Nel merito: 4) CP_3 accertare e dichiarare la assoluta mancanza di prova del credito azionato, nonché dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, per tutti i motivi dedotti in atti;
5) accertare e dichiarare la nullità del contratto di c/c n. 400326891 per mancanza della forma scritta ai sensi dell'art. 117 TUB, e/o dell'accordo e/o della volontà e/o della causa e, per l'effetto, dichiarare
l'inesistenza e/o l'insussistenza e/o infondatezza del credito vantato da parte avversa;
6) accertare
e dichiarare la nullità dei contratti di finanziamento nn. 1251304, n. 1532359 e n. 1315380 per mancanza dell'accordo e/o della volontà e/o della causa e, per l'effetto, e/o atteso il loro disconoscimento da parte dell'odierno attore opponente, dichiarare l'inesistenza e/o l'insussistenza
e/o infondatezza del credito vantato da parte avversa;
7) in ogni caso, revocare, annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo …; 8) accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi ultrasoglia e di capitalizzazione degli interessi per violazione del divieto di cui all'art.
1283 c.c.; 9) accertare e dichiarare la responsabilità di ai sensi dell' art. 96, primo o ultimo comma c.p.c. e, per l'effetto, condannare l'opposta a corrispondere all'odierno attore opponente il risarcimento dei danni per lite temeraria nella misura di Euro 10.000,00 ovvero nella diversa misura maggiore o minore che verrà ritenuta di Giustizia e/o in via equitativa dall'Ill.mo Giudice adito. In ogni caso, con vittoria in ogni caso di spese…”.
7 Il procedimento era iscritto al n. 21467/2017 R.G.C.
Premetteva l'opponente che l'azione monitoria nei suoi confronti era stata promossa dalla CP_2
, tramite la procuratrice quale cessionaria del credito da parte di in
[...] CP_3 Controparte_1 forza di contratto del 13 aprile 2016; che la ricorrente aveva ottenuto l'emissione del decreto per il complessivo importo di euro 29.951,11, oltre interessi e spese, e segnatamente, per i seguenti importi: euro 7.280,84, quale saldo debitore del contratto di prestito personale n. 1251304 mediante accredito su c/c n.400326891; euro 3.872,70, quale saldo debitore del contratto di prestito CP_1 personale n. 1532359 mediante accredito su c/c n.400326891; euro 14.102,60, quale saldo CP_1 del rapporto di c/c n. 400326891; euro 4.694,97, quale saldo debitore del contratto n. CP_1
1315380 mediante accredito su c/c n. 400326891; che il decreto gli era stato notificato in CP_1 data 2 febbraio 2017.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva la sussistenza di rapporto di continenza tra la domanda proposta dalla cessionaria del credito nel procedimento monitorio e quelle oggetto del procedimento iscritto al n. 14369/2014 R.G.C.; la carenza di legittimazione attiva di a promuovere CP_3
l'azione nei suoi confronti;
la mancanza di idonea prova della sussistenza del credito;
l'infondatezza della pretesa, per le ragioni già esposte nel contesto del procedimento da ultimo citato (in particolare, ribadiva la nullità del contratto costitutivo del rapporto di conto corrente n. 400326891 e dei contratti di finanziamento n. 1251304, n. 1532359 e 1315380, per mancato rispetto del prescritto requisito di forma;
operava specificamente il disconoscimento delle sottoscrizioni apparentemente apposte da parte sua sui contratti di finanziamento citati;
ribadiva l'eccezione di nullità dei contratti per difetto di accordo e di causa in concreto;
eccepiva, ulteriormente, che la mancata produzione del contratto di conto corrente gli avesse impedito di verificare l'eventuale intervenuta pattuizione di interessi usurari o anatocistici.
Chiedeva, infine, che fosse accertata la responsabilità aggravata della controparte, ex art. 96 c.p.c., in relazione all'instaurazione nei suoi confronti del procedimento monitorio.
Si costituiva , tramite la procuratrice premettendo di essere stata ignara CP_2 CP_3 della pendenza del procedimento iscritto al n. 14369/2014 R.G.C. al momento della proposizione della domanda in sede monitoria e chiedendo la riunione del procedimento a quello menzionato, in ragione della connessione oggettiva e della parziale connessione soggettiva tra i due giudizi. In via preliminare, eccepiva poi l'improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
contestava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e il difetto di prova della fondatezza della sua pretesa;
eccepiva l'inammissibilità del disconoscimento della conformità delle copie dei contratti prodotte in atti agli originali e chiedeva disporsi giudizio di verificazione in ordine alle sottoscrizioni apparentemente apposte da parte dell'opponente sugli
8 stessi;
negava ogni profilo di illegittimità degli addebiti operati nel contesto dei rapporti per cui è causa e segnatamente l'applicazione illegittima di interessi usurari od anatocistici.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “
1. In via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio con il procedimento n. 14369/2014 pendente innanzi il Tribunale di Roma ed attualmente sospeso ex art. 295 c.p.c., per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, con conseguente diritto di , quale procuratrice di di essere garantita e manlevata da CP_3 Controparte_2
di ogni conseguenza sfavorevole che dovesse derivarle dall'accoglimento, anche CP_1 parziale, dei motivi di opposizione;
2. In via meramente subordinata, … autorizzare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la chiamata in causa di , …3. Disporre l'esperimento del tentativo CP_1 obbligatorio di mediazione, con onere della relativa attivazione in capo all'opponente, per i motivi esposti in narrativa;
4. Ritenere e dichiarare infondate in fatto ed inammissibili in diritto le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, per l'importo di € 29.951,11 oltre interessi come da domanda dal dovuto sino all'effettivo soddisfo, spese e compensi del procedimento sommario;
5. In subordine, ritenere e dichiarare infondate in fatto ed inammissibili in diritto le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'opponente o chi di ragione al pagamento dell'importo di € 29.951,11 o della diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre interessi come da domanda dal dovuto sino all'effettivo soddisfo.
6. In ogni caso, ritenere e dichiarare che , CP_3 quale procuratrice di ha diritto di essere garantita e manlevata da Controparte_2 CP_1 delle conseguenze sfavorevoli che dovessero derivarle dall'accoglimento, anche parziale, dei motivi di opposizione. … Con vittoria di spese …”.
Esperito il procedimento di mediazione, il procedimento n. 21467/2017 R.G.C. era riunito a quello iscritto al n. 14369/2014 R.G.C..
Con ordinanza depositata in data 1 giugno 2018 era disposta nuovamente la sospensione del procedimento 14269/2014 R.G.C. ed anche del procedimento riunito, in attesa della definizione del procedimento penale a carico di . Parte_2
Con ricorso depositato in data 10 dicembre 2020, riassumeva il giudizio, essendo Parte_1 intervenuta, nel processo penale in cui era imputata , pronuncia di non doversi Parte_2 procedere per sopravvenuta morte del reo.
Con ordinanza del 21 ottobre 2021, a seguito della dichiarazione del decesso della convenuta da parte del procuratore, era dichiarata l'interruzione del processo.
Con ricorso depositato in data 21 dicembre 2021, il giudizio era riassunto dapprima nei confronti di diversi chiamati all'eredità di . Parte_2
9 Si costituivano in giudizio , , , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, LO NO, chiedendo al Tribunale: “in via preliminare e principale: Controparte_8 accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei sigg.ri , Controparte_4 [...]
, , , e LO NO, per effetto CP_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 della rinuncia alla chiamata all'eredità della defunta sig.ra …; dichiarare Parte_2
l'estromissione dal presente giudizio dei sigg.ri , , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , e LO NO. Con vittoria di compensi e spese di
[...] CP_7 Controparte_8 giudizio”.
Si costituiva, altresì, , formulando le seguenti conclusioni: “in via preliminare e Controparte_9 principale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. Controparte_9 per effetto della rinuncia alla chiamata all'eredità della defunta sig.ra …; Parte_2 dichiarare l'estromissione dal presente giudizio del sig. Con vittoria di Controparte_9 compensi e spese di giudizio”.
Il ricorso in riassunzione era poi notificato nei confronti dell' . Controparte_11
Quest'ultima si costituiva in giudizio, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva essendo l'Ente deputato alla sola gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e non già il diretto titolare del medesimo, da individuarsi nel . Controparte_12
Concludeva, quindi, come segue: “Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' CP_11
; rigettare la domanda proposta nei suoi confronti perché infondata. Con vittoria di
[...] spese…”.
Era dunque disposta integrazione del contraddittorio nei confronti del , che si costituiva in CP_12 giudizio con l'Avvocatura dello Stato, e concludeva, chiedendo al Tribunale di “rigettare la domanda proposta nei suoi confronti perché infondata. Con vittoria di spese”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e depositati in ottemperanza ad ordine di esibizione, nonché mediante espletamento di consulenze tecniche grafologica e contabile.
Le parti precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 19 febbraio
2025, ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
L'attore ha agito nei confronti di e della allegando di avere Parte_2 Controparte_16 appreso dell'esistenza di plurimi rapporti in essere con quest'ultima soltanto all'atto della ricezione
10 di un sollecito per il rientro dell'esposizione debitoria maturata su di essi: segnatamente, ha riconosciuto di avere intrattenuto rapporti con l'Istituto di credito presso la filiale di Piazza Cavour
– Palazzo di Giustizia, anche in virtù del fatto che presso la stessa lavorava la sorella
[...]
, non anche di avere sottoscritto i contratti costitutivi dei rapporti di conto corrente e di Pt_2 finanziamento in relazione ai quali aveva ricevuto la comunicazione dell'esposizione debitoria da parte della ha poi negato di avere mai intrattenuto un rapporto di conto corrente cointestato CP_13 con la sorella e di avere delegato la stessa al compimento di operazioni di prelievo sull'altro conto che risultava intestato in via esclusiva a lui;
ha poi specificamente negato di avere sottoscritto i plurimi contratti di finanziamento che risultavano invece essere stati conclusi e regolati sui conti.
Entrambe le parti convenute hanno dedotto che le allegazioni dell'attore fossero scarsamente credibili (quanto meno nella loro interezza), sia per il fatto che egli avesse ammesso che sui conti in questione fossero confluiti gli stipendi e le pensioni da lui percepite nel tempo ed anche il trattamento di fine rapporto, apparendo tale ultima affermazione inconciliabile con il fatto che ignorasse anche solo l'esistenza dei conti (come affermato in questa sede), che, ulteriormente, per il fatto che fosse inverosimile che egli si fosse del tutto disinteressato dei conti, omettendo di compiere su di essi qualsivoglia operazione.
Ancora la ha sostenuto che il avesse omesso ogni contestazione tempestiva degli CP_13 Pt_2 estratti conto relativi ai rapporti per cui è causa, cosicché essi dovessero ritenersi tacitamente approvati.
Sennonché entrambe le parti convenute - oltre ad evidenziare la complessiva implausibilità della versione dei fatti resa dall'attore e ad allegare del tutto genericamente la necessaria riconducibilità all'attore di taluni movimenti registrati sui conti (quali gli addebiti compiuti per il pagamento di debiti da lui contratti) – hanno omesso, nel termine di preclusione assertiva, anche solo di individuare le operazioni che dovessero ritenersi compiute dal al fine di soddisfare suoi Pt_2 interessi;
né la ha fornito prova del fatto che il avesse ricevuto regolarmente la CP_13 Pt_2 comunicazione degli estratti conto relativi ai rapporti intrattenuti con essa.
Invero, la ricostruzione compiuta dei rapporti intercorsi tra le parti - al fine specifico di identificare le operazioni che fossero state direttamente autorizzate dall'attore o comunque legittimamente compiute da , in quanto cointestataria su un conto, o su sua delega sull'altro - Parte_2 avrebbe richiesto l'acquisizione completa dei documenti relativi al loro svolgimento, che non si è resa possibile, poiché né la Banca originaria titolare dei crediti, né la cessionaria di parte di essi sono stati in grado di produrli in giudizio, se non in parte.
11 I documenti prodotti delle parti convenuta nel procedimento iscritto al n. 14369/2014 R.G.C. e opposta nel procedimento iscritto al n. 21467/2017 R.G.C., recanti sottoscrizioni apparentemente apposte da , sono state poi oggetto di disconoscimento da parte di quest'ultimo. Parte_1
Va preliminarmente rilevato che la convenuta ha eccepito l'inammissibilità del Controparte_1 disconoscimento, assumendo che esso fosse stato operato dall'attore tardivamente, ovvero oltre il termine previsto dall'art. 215 c.p.c.: l'attore ha contestato l'eccezione, allegando di avere operato il disconoscimento nella prima difesa utile successiva alla produzione documentale, avvenuta contestualmente alla costituzione in giudizio della convenuta, ovvero all'udienza di trattazione.
Non è stato, però, possibile verificare la tempestività o meno del disconoscimento operato dalla parte attrice essendo stato smarrito il verbale della prima udienza, tenutasi in data 11 giugno 2014 e non essendo stata neppure possibile la ricostruzione del fascicolo mediante acquisizione di copia degli atti dalle parti, come disposto dal Giudice. Alla luce di quanto sopra, il Giudice non essendo possibile né accertare, né escludere che all'udienza dell'11 giugno 2014 la parte attrice avesse effettivamente operato il tempestivo disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui documenti prodotti dalla Banca in alleato alla comparsa, ha accolto l'istanza di rimessione in termini formulata dalla medesima.
A fronte del disconoscimento, le parti convenuta nel procedimento iscritto al n. 14369/2014 R.G.C.
e opposta nel procedimento iscritto al n. 21467/2017 R.G.C. hanno chiesto disporsi la verificazione delle scritture disconosciute: è stata quindi disposta la produzione in atti degli originali di esse, in ossequio al principio secondo il quale “In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione;
altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità” (cfr. Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 7267 del 27/03/2014). si è limitata alla produzione in giudizio dell'originale del contratto di conto corrente Controparte_1
n. 7065/31, della richiesta di concessione di fido, della richiesta di scoperto di conto, della dichiarazione di accredito emolumenti, della dichiarazione di consenso al trattamento dei dati, non CP_ anche degli ulteriori documenti prodotti in copia;
la ha invece omesso il deposito di qualsivoglia documento in originale.
Si è quindi disposto procedersi a consulenza tecnica volta ad accertare la riconducibilità delle sottoscrizioni apparentemente apposte da parte di sui soli documenti acquisiti in Parte_1 originale.
12 Il Consulente nominato, effettuato il dovuto confronto tra le scritture in verifica e le comparative in atti ascrivibili con certezza alla mano dell'attore, ha concluso nel senso che le similitudini tra le caratteristiche generali e particolari delle scritture di verifica e di comparazione, emerse nelle indagini grafologiche, rivelassero, sia per qualità che per quantità della loro natura, “elementi fortemente coerenti e sovrapponibili”, cosicché le sottoscrizioni apposte in calce ai documenti oggetto di indagine fossero da reputare autografe “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Ritiene il giudicante di recepire le conclusioni cui è pervenuto il Consulente tecnico, in quanto adeguatamente argomentate con motivazione esente da vizi logici, anche in risposta alle osservazioni svolte in particolare dalla difesa della parte attrice.
Accertata pertanto l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dall'attore sulle scritture prodotte in atti da parte della banca e, quindi, la riconducibilità all'attore dei rapporti ad esse riferibili, si è ritenuto poi di conferire incarico di consulenza tecnica contabile, finalizzata a individuare, sulla base degli atti di causa, i rapporti intercorsi tra le parti, sia in quanto oggetto delle domande dell'attore
[...]
che della parte ricorrente per ingiunzione nell'ambito del procedimento all'esito del quale Pt_1
è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 809/2017, oggetto di opposizione nel procedimento riunito al presente, iscritto al n. 21467/2017 R.G.C.; a ricostruire - per quanto possibile - lo svolgimento di essi, sulla base della documentazione disponibile, ricalcolando, per i rapporti in cui risultasse mancante la documentazione contrattuale, il saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto, nonché espungendo sui conti tutti gli addebiti dei quali la non fosse stata in CP_13 grado di fornire giustificazione idonea della riconducibilità di essi all'attore o a soggetto dal medesimo delegato;
a procedere alla ricostruzione del saldo dei rapporti di conto corrente secondo i seguenti criteri: se non fossero stati prodotti gli estratti conto iniziali: dalla data del primo saldo disponibile, portato a “zero” se negativo, invece mantenuto se positivo;
nel caso, invece, in cui, la documentazione fosse incompleta nei periodi intermedi, si è chiesto al Consulente di tenere conto esclusivamente dei periodi documentati e, qualora l'estratto conto iniziale del periodo documentato
(preceduto da un periodo non documentato) recasse saldo negativo, di applicare il saldo “zero”, escludendo quindi l'eventuale peggioramento del saldo formatosi nel periodo non documentato.
Qualora, invece, l'estratto conto iniziale del periodo documentato (preceduto da un periodo non documentato) recasse saldo positivo, al Consulente è stato chiesto di mantenere il saldo indicato.
Ancora al Consulente è stato chiesto di verificare, tenuto conto della proposizione dell'eccezione di prescrizione da parte di per il periodo anteriore al decennio dalla ricezione dell'atto di CP_1 messa in mora o dalla notifica dell'atto di citazione e sulla base delle originarie annotazioni
13 contabili della Banca, se vi fossero stati pagamenti solutori, ossia rimesse operate extra-fido o in assenza di fido;
in tal caso, provvedendo a quantificare il saldo attraverso l'espunzione delle rimesse solutorie che fossero state poste in essere nel periodo che precede i dieci anni dalla notifica della citazione (o da altro atto interruttivo) ed avessero, in quell'arco di tempo, abbattuto il debito conteggiato dalla banca per interessi anatocistici, tenendo conto del fatto che i pagamenti operati dal correntista dovessero essere imputati, in via prioritaria, agli interessi e alle spese, e quindi al capitale.
I quesiti sono stati successivamente integrati, avendo richiesto che il CTU procedesse CP_1 all'espunzione dalla ricostruzione del saldo dei conti anche di tutti i versamenti in denaro che la parte attrice aveva assunto in citazione non essere stati mai effettuati da parte sua, senza che la parte attrice si opponesse all'integrazione.
La parte ha poi chiesto che fosse disposta la ricostruzione del saldo del rapporto non già muovendo dal saldo zero, bensì muovendo dal saldo debitore risultante dalle scritture in atti, trattandosi di causa di accertamento negativo del credito, cosicché fosse la parte attrice onerata della produzione documentale.
Invero, sul punto l'attore ha replicato facendo rilevare di essersi trovato nell'impossibilità di documentare lo svolgimento del rapporto nella fase antecedente alla formazione del saldo iniziale risultante dagli estratti disponibili, avendo omesso la di rilasciare copia dei documenti CP_13 richiestile ex art. 119 tub.
Il Giudice, nel formulare i quesiti al CTU, ha chiesto quindi al medesimo di procedere all'elaborazione di conteggi alternativi, muovendo anche dal saldo risultante dalle scritture, chiedendogli altresì di verificare nel dettaglio quali documenti fossero stati richiesti dalla parte e quali copie le fossero state rilasciate.
In risposta ai quesiti, il Consulente ha dapprima individuato i rapporti di conto corrente intercorsi tra le parti, rilevando i saldi riportati dalla e la documentazione disponibile in relazione ad CP_13 essi. Ha poi dato conto del fatto che sui conti fossero transitati gli addebiti e gli accrediti relativi a numerosi finanziamenti: al debito restitutorio residuo di tre di essi si riferisce la pretesa creditoria avanzata dalla cessionaria del credito nel procedimento monitorio instaurato nei confronti del
, oggetto del procedimento di opposizione riunito. Ha poi rideterminato i saldi finali dei Pt_2 due conti correnti secondo i criteri indicati nei quesiti, tenendo conto della mancata produzione da parte della (o della cessionaria nel procedimento di opposizione) dei documenti a supporto CP_13 degli addebiti e degli accrediti contestati dalla parte attrice;
ha quindi espunto dal Parte_1 ricalcolo dei saldi dei conti tutti gli addebiti e gli accrediti senza adeguato riscontro documentale omettendo anche di considerare, da un lato, i contratti prodotti esclusivamente in copia, in quanto
14 oggetto di espresso disconoscimento quanto alle sottoscrizioni da parte dal ed essendo Pt_2 impossibile la verificazione delle scritture, essendo stata omessa la loro produzione in originale;
dall'altro, tenendo conto del fatto che del c/c n. 400326891 (già 7065-31) è stato prodotto il contratto senza evidenza delle condizioni contrattuali pattuite per interessi commissioni e spese.
Il Ctu ha inoltre precisato di avere proceduto a redigere un doppio calcolo quanto al c/c n. 441236, proponendo un primo conteggio con azzeramento del saldo iniziale e un secondo conteggio partendo dal saldo evidenziato negli estratti di c/c; mentre, per il c/c n. 400326891 non è stato necessario procedere con un doppio conteggio atteso che il saldo iniziale non era evidenziato nel documento bancario.
Ritiene il giudicante, con riferimento al conto corrente n. 441236, di recepire il conteggio elaborato dal Ctu con azzeramento del saldo iniziale: se, infatti, è vero che è l'attore che ha promosso il giudizio per l'accertamento negativo del proprio debito e che pertanto incombesse sul medesimo l'onere di fornire prova delle circostanze dedotte è pur vero che lo stesso si è trovato nell'impossibilità di fornire prova dello svolgimento dei rapporti per cui è causa per il fatto che l'Istituto di credito, cui era stata rivolta istanza di rilascio di copia dei documenti relativi ad essi, ha omesso di darvi riscontro, se non in minima parte;
cosicché non possa imputarsi all'attore di non avere assolto all'onere sul medesimo incombente.
Alla luce di quanto sopra il Ctu ha quindi rideterminato il saldo dei rapporti di conto corrente per cui è causa nella misura di euro 185.484,32, quanto al conto 4412-36 e nella misura di euro
391.151,37, quanto al conto 400326891 (gia' 7065-31), a credito del correntista.
Ritiene il giudicante di recepire le conclusioni cui è pervenuto il Ctu, essendosi lo stesso attenuto ai criteri individuati nel quesito, nei quali era stato precisato che il Consulente dovesse espungere gli addebiti a titolo di interessi in misura superiore a quella legale, di spese e commissioni ove non risultasse prova della pattuizione scritta di essi (sicché l'espunzione si è resa necessaria, in virtù del fatto che è stata omessa la produzione del contratto costitutivo del primo rapporto ed è stato prodotto il contratto costitutivo del secondo, privo di indicazione delle condizioni economiche di essi); del pari corretta l'espunzione di ogni addebito che non fosse giustificabile documentalmente da parte della tenuto conto del fatto che l'attore ha disconosciuto di avere autorizzato CP_13 qualsivoglia addebito, e del fatto che neppure potrebbe ritenersi che gli avesse approvato tacitamente gli estratti conto che la ha assunto di avergli inviato, in difetto di prova della CP_13 ricezione di essi da parte sua e a fronte della sua espressa contestazione di avere mai ricevuto alcuna informazione in ordine allo svolgimento dei rapporti.
Né ancora, alla luce delle acquisizioni documentali operate, potrebbe ritenersi legittimo l'addebito di somme sui conti, in ragione dell'asserita sottoscrizione da parte del di contratti di Pt_2
15 finanziamento, attesa l'omessa produzione in atti della maggior parte dei contratti costitutivi dei rapporti finanche in copia e della produzione in relazione soltanto a tre di essi della sola copia, e non anche dell'originale pur a seguito del disconoscimento operato dall'attore delle sottoscrizioni apparentemente apposte su di essi da parte sua. La ha poi omesso anche di fornire CP_13 documentazione dell'autorizzazione da parte dell'attore dei prelievi, delle disposizioni di bonifico dei prelevamenti dei giroconti e di ogni altra operazione compiuta sui conti (compreso il ritiro delle carte).
Del resto, la mancata produzione in atti del contratto costitutivo del rapporto n. 4412-36 ha anche impedito di verificare l'effettiva cointestazione del conto corrente tra l'attore e la sorella
[...]
ovvero il rilascio di deleghe ad operare, da parte del primo in favore della seconda, in Pt_2 relazione ad entrambi i conti.
Da quanto sopra discende che debba accertarsi, in accoglimento delle domande formulate ai punti I,
II, e III delle conclusioni formulate dall'attore nell'atto introduttivo del procedimento iscritto al n.
14269/2014 R.G.C., la nullità di tutti contratti costitutivi dei rapporti oggetto di causa, per difetto del requisito di forma.
Al punto IV delle conclusioni, l'attore ha proposto domanda risarcitoria nei confronti delle parti convenute, al fine di vedersi riconoscere il ristoro del pregiudizio derivatogli dal compimento di operazioni non autorizzate o comunque non giustificate sui conti a lui intestati: la domanda è stata proposta dall'attore nei confronti della sorella ed anche della della quale la Parte_2 CP_13 prima era dipendente, sul presupposto che quest'ultima ne fosse responsabile.
La domanda si ritiene, invero, fondata in quanto formulata nei confronti della banca, non anche in quanto proposta nei confronti di (e quindi allo stato dei suoi eredi), non essendo Parte_2 emersa, all'esito dell'istruttoria, prova dell'ascrivibilità delle operazioni non giustificate compiute sui conti oggetto di causa a condotte della medesima.
Quanto al pregiudizio patito dall'attore, esso può agevolmente quantificarsi riconoscendo in suo favore l'ammontare del credito derivante dalla somma dei saldi (attivi) di entrambi i rapporti di conto corrente per cui è causa, nella misura determinata dal Consulente all'esito delle operazioni peritali, ovvero complessivamente in euro 576.635,69 (importo depurato dall'ammontare delle rimesse operate sul conto in data antecedente al decennio la data di interruzione del termine prescrizionale, che il Consulente ha appurato avere rivestito natura solutoria); su tale somma sono altresì da liquidare gli interessi nella misura legale, dalla domanda al soddisfo.
Per le stesse ragioni per le quali si è ritenuta infondata la domanda formulata dall'attore nei confronti di , si reputa priva di fondamento la domanda di manleva proposta nei Parte_2 confronti della medesima da parte di Controparte_1
16 In relazione al procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, si rileva che la domanda di CP_ ingiunzione è stata proposta dalla , tramite la mandataria , in relazione al debito CP_2 restitutorio residuo di tre dei finanziamenti dei quali si è detto (in particolare in relazione a quelli contraddistinti dai nn. 1251304, 1532359 e 131580) e al saldo del c/c n. 0000400326891; che per le ragioni già esposte non è dato ritenere provata la valida costituzione dei rapporti di finanziamento, essendo stati i relativi contratti prodotti soltanto in copia e non anche in originale, a seguito del disconoscimento delle scritture operato dall'attore; mentre, quanto al rapporto di conto corrente, il
Consulente ne ha ricostruito il saldo, pervenendo alla conclusione che fosse a credito del correntista.
Ne discende che debba concludersi per la fondatezza dell'opposizione e quindi per l'accoglimento di essa, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'opponente.
Si ritiene infine di dover disporre, in ragione della soccombenza, condanna di e di Controparte_1
CP_
quale mandataria di , in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore delle CP_2 spese del procedimento, liquidando le stesse nella misura di euro 490 per esborsi e euro 37.950
(euro 4.607 per la fase di studio, euro 3.039 per la fase introduttiva, euro 13.534, per la fase istruttoria, euro 8.013, per la fase decisoria, operata la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 2
D.M. 5/2014), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e disponendo la distrazione di esse in favore della procuratrice di dichiaratasi Parte_1 antistataria in relazione ad esse, ex art. 93 c.p.c..
Si ritiene equo, infine, alla luce delle difese svolte dalle parti e delle ragioni della decisione, disporre compensazione delle spese tra tutte le altre parti del giudizio.
Si pongono, infine, a carico della parte attrice le spese della CTU grafologica, e, in solido a carico delle parti e quale mandataria di , le spese della consulenza Controparte_1 CP_3 CP_2 contabile, liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- in accoglimento parziale delle domande proposte dalla parte attrice nei confronti di ai punti I, II, II e IV delle conclusioni formulate dall'attore nell'atto Controparte_1 introduttivo del procedimento iscritto al n. 14269/2014 R.G.C., accerta la nullità dei contratti costitutivi di tutti rapporti di conto corrente e di finanziamento oggetto di causa, e condanna al pagamento nei confronti di della somma di Controparte_1 Parte_1 euro 576.635,69, oltre interessi nella misura legale, dalla domanda al soddisfo;
- respinge le domande formulate dall'attore nei confronti degli eredi di;
Parte_2
17 - respinge la domanda formulata da nei confronti degli eredi di NN Controparte_1
; Pt_2
- in accoglimento dell'opposizione formulata dall'attore nel procedimento riunito, iscritto al n. 21467/2017 R.G.C., avverso il decreto ingiuntivo n. 809/2017, emesso dal Tribunale di
Roma in data 11 gennaio 2017, revoca il decreto opposto;
- condanna e quale mandataria di in solido tra Controparte_1 CP_3 Controparte_2 loro, al pagamento in favore dell'attore delle spese del procedimento, liquidando le stesse nella misura di euro 490 per esborsi e euro 37.950, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge e disponendo la distrazione di esse in favore della procuratrice di dichiaratasi antistataria di esse ex art. 93 c.p.c.; Parte_1
- dispone compensazione delle spese tra tutte le altre parti del giudizio;
- pone in via definitiva le spese della CTU grafologica, a carico della parte attrice e le spese della consulenza contabile, in solido tra loro, a carico delle parti e Controparte_1 CP_3 quale mandataria di . CP_2
Roma, 13/10/2025
Il Giudice
RA NT
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