Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N.r.g.l. 1744 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1744 /2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ANCORA GIAMPAOLO Parte_1
RICORRENTE
Contro
con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. LEZZI ROBERTA
RESISTENTE
Avente ad oggetto: detassazione pensione vecchiaia residente all'estero CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 7.9.2023 conveniva in giudizio Parte_1
l' . Il ricorrente, iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), ha premesso di CP_1
essere titolare di trattamento pensionistico di vecchiaia e di essere residente in [...], dal CP_1
23.5.2019. Al fine di non incorrere nelle doppie imposizioni aveva richiesto all' la CP_1
presupposto che la Convenzione internazionale di cui sopra non prevede una regolamentazione di tale reddito. Ritenuta illegittima la determinazione dell' , il ricorrente, dopo aver proposto CP_1
senza esito favorevole il ricorso amministrativo, ha instaurato il presente giudizio formulando le seguenti conclusioni:
“- Accertare e dichiarare l'illegittimità della delibera n. 224671 del 22.03.2022;
- condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere la CP_1
pensione VOART n. 33714261 al lordo di quanto dovuto;
- condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere i CP_1
supplementi sui ratei arretrati, mai corrisposti, sin dalla data della domanda, con interessi come per legge. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.”
L' , costituitasi ritualmente in giudizio, ha contestato le pretese del ricorrente e ne ha chiesto CP_1
l'integrale rigetto, ribadendo le motivazioni rese in sede di rigetto del ricorso amministrativo.
La causa, autorizzato il deposito di note conclusive, è stata discussa e decisa all'udienza del
10.12.2024, riservato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione, stante la particolare complessità della controversia.
Risulta incontestato che il ricorrente è titolare di trattamento pensionistico INPS da lavoro autonomo e che ha stabilito la sua residenza fiscale in Thailandia (cfr. doc. n. 2 ric.).
La Convenzione tra la Repubblica italiana e Regno di Thailandia ratificata il 2.4.1980 n. 202, che ha la finalità di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, all'art. 18 disciplina i redditi pensionistici, prevedendo testualmente:
“Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in questo Stato.”
Ne consegue che, in presenza di tutti i presupposti, la disposizione della convenzione sopra citata prevede chiaramente la detassazione della pensione nel paese di erogazione e la tassazione nel paese di residenza.
Le motivazioni addotte dall' a sostegno del rigetto del ricorso amministrativo e ribadite in CP_1
questo processo, inerenti ad una interpretazione differente dell'art. 18 cit., che ipotizzerebbe l'applicazione della disciplina in esso contenuta esclusivamente ai percettori di pensione da lavoro dipendente, non si ritengono condivisibili, posto che il T.U.I.R. vigente non fa alcuna differenza tra le pensioni da lavoro dipendente e quelle da lavoro autonomo. Ebbene, in base a quanto previsto dall'art. 18 della Convenzione sopra citata, il ricorrente deve essere assoggettato soltanto all'imposizione dello Stato contraente in cui risiede, cioè, nella, specie la Thailandia. Il ricorso promosso da viene pertanto accolto. Parte_1
Viene disposta la compensazione delle spese di lite, stante l'assoluta novità della controversia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE,
nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Luisa Pugliese, definitivamente decidendo, così giudica:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone:
in accoglimento del ricorso promosso da dichiara il diritto del ricorrente Parte_1 all'esclusione dalla tassazione italiana della pensione in godimento;
per l'effetto condanna l' alla restituzione delle somme trattenute sulla pensione di con CP_1 Parte_1
decorrenza dalla domanda maggiorate degli interessi dal dovuto al saldo;
compensa le spese del processo.
Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Bologna, 10.12.2024
Il Giudice Unico
Dott.ssa Maria Luisa Pugliese