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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/11/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2744/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta n. R.G. 2744/2025
tra
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CO CA, con domicilio eletto in Treviso, via Avogari, n. 27
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
IN ST, con domicilio eletto in Bassano del Grappa, via Roma, n. 45
RESISTENTE
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
INTERVENIENTE
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI:
Chiedono concordemente come il Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni: «1) nulla
a titolo di mantenimento tra i coniugi in quanto economicamente autosufficienti;
2) nulla a titolo di mantenimento per il figlio in quanto economicamente autosufficiente;
Per_1
3) affido condiviso del figlio minore , con collocazione prevalente presso la madre. Per_2
Il padre vedrà il figlio minore con le seguenti modalità:
- a weekend alterni, dal venerdì sera (h. 19.00) alla domenica sera (h. 19.00). La madre si
impegna a portare il figlio presso il padre il venerdì sera a Campese. Il padre si impegna a
riportare il figlio la domenica sera a Bassano.
- Il padre vedrà il figlio altresì durante la settimana in cui non è prevista la visita al week-end.
E tanto un giorno a settimana, preferibilmente il mercoledì, dalle ore 13.00 alle ore 16.00. Il
tutto comprensivo del pranzo. Il padre si fa carico sia dell'andata e che del ritorno.
- Periodi di Natale e Pasqua come da precedenti accordi di divorzio, pronunciati in sentenza.
E tanto con decorrenza da novembre 2025. Il primo incontro del fine settimana con il padre
avrà luogo il fine settimana 7-9 novembre.
Il primo incontro infrasettimanale avrà luogo il 12.11.2025.
3) a titolo di mantenimento del figlio minorenne, il padre si impegna a corrispondere a favore
della madre la somma mensile di € 200,00. Somma da rivalutarsi via Istat a decorrere da
novembre 2026.
Somma da corrispondersi entro il 15 del mese. Quindi da corrispondersi per la prima volta
entro il 15.11.2025. Spese straordinarie al 50%, come da protocollo.
4) l'assegno unico verrà incamerato interamente dalla madre.
2 5) le parti si impegnano a mantenere attive le comunicazioni con esclusivo riferimento al
contenuto del presente accordo;
6) spese integralmente compensate».
CONCLUSIONI DELL'INTERVENIENTE: «Visto, il PM conclude per l'accoglimento delle
conclusioni concordemente formulate dalle parti».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.6.2025, parte ricorrente ha convenuto in giudizio parte resistente per sentire accogliere le conclusioni di cui ai propri scritti difensivi.
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere contratto matrimonio con parte resistente in data 7.10.2000; 2) come da tale relazione siano nati: il 6.2.2004 e Persona_3
il 15.10.2008; 3) come l'Intestato Tribunale, con decreto n. 5292/2018 del Persona_4
9.4.2018, abbia pronunciato la separazione consensuale tra i coniugi;
4) come l'Intestato
Tribunale, con sentenza n. 4856/2019 del 21.3.2019, abbia pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) come il resistente non abbia ottemperato esattamente ai propri impegni, per come indicati nella sentenza di divorzio.
Nel rappresentare, per come meglio descritto in ricorso, il quadro fattuale in cui si inscrive la controversia, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel prendere posizione nei confronti della prospettazione avversaria, nel fornire la propria rappresentazione del quadro fattuale in cui si inscrive la controversia, ha rassegnato le conclusioni di cui ai propri scritti difensivi.
Seguiva appendice di trattazione scritta della causa ex art. 417 bis.17 c.p.c., tramite cui le parti svolgevano le proprie ulteriori difese.
Nel corso dell'udienza di comparizione parti del 28.10.2025, le parti si accordavano per una definizione bonaria della controversia nei termini indicati in epigrafe.
3 Il Giudice, preso atto di tale accordo, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
Conclusioni, queste ultime, rassegnate in data 29.10.2025.
L'accordo così raggiunto, nella sua parte innovativa rispetto alle condizioni già fissate con l'irretrattabile sentenza n. 4856/2019, è da ritenersi accoglibile nella sua interezza in quanto vertente in materia di diritti disponibili e, in ogni caso, da ritenersi congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli.
Inoltre, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.
Come richiesto, le spese di lite sono integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Nei soli limiti indicati in motivazione, alle condizioni riportate in epigrafe di sentenza,
modifica le condizioni di divorzio indicate nella sentenza n. 4856/2019, pronunciata
inter partes dal Tribunale di Vicenza in data 21.3.2019;
2) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 6/11/2025
Il Relatore Il Presidente Estensore
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta n. R.G. 2744/2025
tra
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CO CA, con domicilio eletto in Treviso, via Avogari, n. 27
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
IN ST, con domicilio eletto in Bassano del Grappa, via Roma, n. 45
RESISTENTE
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
INTERVENIENTE
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI:
Chiedono concordemente come il Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni: «1) nulla
a titolo di mantenimento tra i coniugi in quanto economicamente autosufficienti;
2) nulla a titolo di mantenimento per il figlio in quanto economicamente autosufficiente;
Per_1
3) affido condiviso del figlio minore , con collocazione prevalente presso la madre. Per_2
Il padre vedrà il figlio minore con le seguenti modalità:
- a weekend alterni, dal venerdì sera (h. 19.00) alla domenica sera (h. 19.00). La madre si
impegna a portare il figlio presso il padre il venerdì sera a Campese. Il padre si impegna a
riportare il figlio la domenica sera a Bassano.
- Il padre vedrà il figlio altresì durante la settimana in cui non è prevista la visita al week-end.
E tanto un giorno a settimana, preferibilmente il mercoledì, dalle ore 13.00 alle ore 16.00. Il
tutto comprensivo del pranzo. Il padre si fa carico sia dell'andata e che del ritorno.
- Periodi di Natale e Pasqua come da precedenti accordi di divorzio, pronunciati in sentenza.
E tanto con decorrenza da novembre 2025. Il primo incontro del fine settimana con il padre
avrà luogo il fine settimana 7-9 novembre.
Il primo incontro infrasettimanale avrà luogo il 12.11.2025.
3) a titolo di mantenimento del figlio minorenne, il padre si impegna a corrispondere a favore
della madre la somma mensile di € 200,00. Somma da rivalutarsi via Istat a decorrere da
novembre 2026.
Somma da corrispondersi entro il 15 del mese. Quindi da corrispondersi per la prima volta
entro il 15.11.2025. Spese straordinarie al 50%, come da protocollo.
4) l'assegno unico verrà incamerato interamente dalla madre.
2 5) le parti si impegnano a mantenere attive le comunicazioni con esclusivo riferimento al
contenuto del presente accordo;
6) spese integralmente compensate».
CONCLUSIONI DELL'INTERVENIENTE: «Visto, il PM conclude per l'accoglimento delle
conclusioni concordemente formulate dalle parti».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.6.2025, parte ricorrente ha convenuto in giudizio parte resistente per sentire accogliere le conclusioni di cui ai propri scritti difensivi.
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere contratto matrimonio con parte resistente in data 7.10.2000; 2) come da tale relazione siano nati: il 6.2.2004 e Persona_3
il 15.10.2008; 3) come l'Intestato Tribunale, con decreto n. 5292/2018 del Persona_4
9.4.2018, abbia pronunciato la separazione consensuale tra i coniugi;
4) come l'Intestato
Tribunale, con sentenza n. 4856/2019 del 21.3.2019, abbia pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) come il resistente non abbia ottemperato esattamente ai propri impegni, per come indicati nella sentenza di divorzio.
Nel rappresentare, per come meglio descritto in ricorso, il quadro fattuale in cui si inscrive la controversia, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel prendere posizione nei confronti della prospettazione avversaria, nel fornire la propria rappresentazione del quadro fattuale in cui si inscrive la controversia, ha rassegnato le conclusioni di cui ai propri scritti difensivi.
Seguiva appendice di trattazione scritta della causa ex art. 417 bis.17 c.p.c., tramite cui le parti svolgevano le proprie ulteriori difese.
Nel corso dell'udienza di comparizione parti del 28.10.2025, le parti si accordavano per una definizione bonaria della controversia nei termini indicati in epigrafe.
3 Il Giudice, preso atto di tale accordo, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
Conclusioni, queste ultime, rassegnate in data 29.10.2025.
L'accordo così raggiunto, nella sua parte innovativa rispetto alle condizioni già fissate con l'irretrattabile sentenza n. 4856/2019, è da ritenersi accoglibile nella sua interezza in quanto vertente in materia di diritti disponibili e, in ogni caso, da ritenersi congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli.
Inoltre, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.
Come richiesto, le spese di lite sono integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Nei soli limiti indicati in motivazione, alle condizioni riportate in epigrafe di sentenza,
modifica le condizioni di divorzio indicate nella sentenza n. 4856/2019, pronunciata
inter partes dal Tribunale di Vicenza in data 21.3.2019;
2) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 6/11/2025
Il Relatore Il Presidente Estensore
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
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