Articolo 98 della Legge 10 agosto 1950, n. 648
Articolo 97Articolo 99
Versione
16 settembre 1950
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Versione
20 novembre 1957
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Versione
21 dicembre 1961
Art. 98. ((I provvedimenti concessivi di pensione di guerra possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati quando:
a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio;
b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennita', nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle pensioni, assegni ed indennita';
c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del decreto;
d) la liquidazione sia stata effettuata ed il decreto dello stato emesso sulla base di documenti falsi.
Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione o dell'assegno ha effetto dal giorno della concessione; negli altri casi, la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al Comitato di liquidazione ai sensi dell'art. 110 della presente legge.
Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, gli interessati gia' provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali siano gia' eseguiti accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; ma perche' possa farsi luogo a revoca ed a riduzione della pensione o dell'assegno e' sempre necessario il parere della Commissione medica superiore di cui al successivo articolo 104, previa visita diretta.
A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle visite di cui al precedente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati sino a quando l'invalido non si sia presentato.
Il miglioramento clinico conseguito per cure effettuate dall'invalido successivamente all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra non puo' mai costituire motivo di modificazione del trattamento di pensione, ne' di riduzione o soppressione di assegni, salvo quanto disposto dal precedente articolo 44 per i casi di revoca o sospensione del trattamento di incollocabilita'))
Entrata in vigore il 21 dicembre 1961
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