Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/03/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 789/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 789/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1213/2023 del Tribunale di Nocera
Inferiore, emessa e depositata telematicamente in data 05/06/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 06/06/2023 – notificata a mezzo pec in data 09/06/2023,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Fabio Fiorillo ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Salerno (SA), alla Via SS. Martiri Salernitani nr. 31, presso studio difensore,
- appellante –
CONTRO rappresentata e difesa dall'.avv.to Controparte_1
Caterina Alfano ed elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA), alla Via Garibaldi nr.
28, presso studio difensore,
- appellata –
E
e per essa Controparte_2 [...] rappresentata e difesa dall'.avv.to Caterina Alfano ed Controparte_3 elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA), alla Via Garibaldi nr. 28, presso studio difensore.
- altra parte appellata –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1213/2023 del Tribunale di Nocera
Inferiore – Azione di ripetizione indebito/Azione di nullità
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 10/07/2023 per l'appellata presso il procuratore costituito in primo grado e Controparte_1 iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 18/07/2023,
[...]
proponeva gravame avverso la sentenza n. 1213/2023 del Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore, emessa e depositata telematicamente in data 05/06/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 06/06/2023 – notificata a mezzo pec in data 09/06/2023, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore così decideva: “1) Rigetta la domanda;
2) Condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della controparte, liquidate nella misura di euro 5.000,00, oltre accessori come per legge”. Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue. Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato a mezzo posta in data
11/05/2017 e iscritto a ruolo in data 05/05/2017, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, la Controparte_1 esponendo di intrattenere con la citata Banca un rapporto bancario e nello specifico un conto corrente bancario di corrispondenza n. 2225226 dal 22/05/2001 con Taeg debitore del
15,53% + 0,5% cms e 1% su sconfinamento non autorizzato;
precisava che al momento della sottoscrizione la banca non aveva indicato né l'importo di fido accordato, né lo sconfinamento, ma solo in data 09/09/2009 – ovvero con la seconda sottoscrizione – la convenuta aveva concesso e indicato alla parte istante lo scoperto concesso sul conto CP_1 corrente, ossia di € 15.000,00 con tasso debitore pari al 12,45% + cms 0,5% a trimestre.
Riferiva ancora che in data 21/09/2009 la aveva ampliato il fido concesso da € CP_1
15.000,00 ad € 70.000,00 con tassi invariati, per poi ridurre di propria iniziativa in data
21/10/2009 il fido concesso riducendolo da € 70.000,00 ad € 30.000,00 invariate le condizioni di tasso pattuite con la sottoscrizione di settembre 2009 e tasso debitore del
12,45% + cms pari a 0,50%; lamentava, in particolare, l'assenza nel periodo 2001-2009 di pag. 2/7 indicazione di importo, di forma tecnica e di fido accordato, il tasso usurario pattuito nel
2001 e 2009 e sopravvenuto, lo sforamento per la categoria di operazioni dal 2006 al 2011 e nel secondo trimestre 2014, l'applicazione di tassi di interesse in misura ultra-legale, la scarsità di sottoscrizioni di conto corrente bancario da parte della banca relative alle condizioni da applicare al conto corrente bancario, l'addebito in conto di € 22.728,00 quali interessi, commissioni e spese non dovute. Pertanto, chiedeva al Tribunale di Nocera Inferiore 1) di accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia ex artt. 1283, 2697 e 1412 c.c. delle condizioni generali di contratto con conseguente inefficacia di ogni capitalizzazione di interessi, 2) di condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 22.728,00, 3) con vittoria di spese ed onorari di causa. In via istruttoria, chiedeva ammettersi C.T.U. contabile.
Istauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 23/08/2017, si costituiva in giudizio la Controparte_1
quale parte convenuta, che nel merito chiedeva rigettarsi la domanda attorea
[...] perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie formulate, il giudizio perveniva all'udienza del 22/02/2023 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 1213/2023 emessa e depositata telematicamente in data 05/06/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 06/06/2023 – notificata a mezzo pec in data 09/06/2023, il Tribunale di
Nocera Inferiore dichiarava inammissibile l'azione di condanna alla ripetizione dell'indebito, rigettava la domanda di accertamento negativo del credito e di nullità delle relative clausole contrattuali, condannava alle spese di lite quantificate in € 5.000,00. Con la proposizione del presente gravame, l'odierna appellante, censurava l'impugnata Parte_1 sentenza sulla base dei seguenti motivi: “I. Sulla erronea valutazione delle domande svolte dall'attrice
– violazione dell'artt. 163 cpc – contraddittoria motivazione;
II. Sulla mancata valutazione delle prove fornite dalle parti e sull'onere della prova – violazione degli artt. 115 cpc, 116 cpc e 2697 cc, nonché 117 tub – motivazione carente;
III. Sulla inammissibilità/improcedibilità della domanda di ripetizione dell'indebito – violazione del principio di buona fede e correttezza da parte di ai sensi degli artt. Parte_2
1175 e 1375 c.c. nonché dell'art. 88 cpc – violazione degli artt. 115 e 116 cpc, 2697 cc;
IV. Sulla nullità per genericità dell'atto di citazione – violazione dell'art. 164 commi 4 e 5 cpc”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti pag. 3/7 conclusioni: “- accertare la nullità del rapporto contrattuale per cui è causa ed il conseguente illegittimo addebito di spese e commissioni variamente denominate, interessi ultralegali, anatocismo;
- condannare la
alla restituzione delle somme indebitamente addebitate con gli interessi Controparte_1 dalla data degli addebiti illegittimi al soddisfo;
- in subordine, in accoglimento del quarto motivo di appello, laddove la Corte ritenga che vi sia nullità per mancanza di requisiti ex art. 163 comma 3 nn. 3 e 4 cpc, definire il processo con una pronuncia in rito che accerti il vizio dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. Vinte le spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario”. In via istruttoria, chiedeva ammettersi C.T.U. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data
20/11/2023, si costituiva in giudizio la e per Controparte_2 essa quale parte appellata, che nel merito chiedeva di Controparte_3 rigettare l'interposto gravame perché inammissibile e infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi del giudizio;
con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 21/11/2023, si costituiva in giudizio la
[...]
quale altra parte appellata, che nel merito chiedeva anch'essa il rigetto Controparte_1 dell'appello in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi del giudizio. Fissata la prima udienza per il 11/01/2024 e differita al 08/02/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs.
n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 09/01/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2)
e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e
127-ter c.p.c. per l'udienza del 09/01/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come proposto, va rigettato per i motivi di seguito riportati. Parte_1 ha promosso azione nei confronti del Banco MPS filiale di Cava de' Tirreni con cui ha intrattenuto in rapporto di conto corrente n. 2225226 dal 22/05/2001. La parte in primo grado dava atto che al momento della proposizione dell'azione il rapporto di conto corrente era ancora in vita, e che il contratto era stato sottoscritto con la previsione di un tasso debitore pag. 4/7 e di uno sconfinamento autorizzato, anche se matematicamente determinato in data
09/0972009 in euro 15.000,00, con modifiche successive, quanto all'importo. Nell'atto di citazione sono stati enunciate una serie di irregolarità contabili, dal tasso usurario dal 2001 al
2009, dall'assenza di firma da parte della banca, agli interessi ultralegali, con un debito per il correntista non dovuto di euro 22.728,00. Nel corso del giudizio di primo grado, a fronte della costituzione della controparte, non è stata ammessa alcuna consulenza tecnica e la domanda è stata rigettata. Il primo motivo di appello attiene alla mancata indicazione di specifiche contestazioni in relazione alla domanda proposta, non avendo il correntista contestato gli estratti conto al momento della ricezione. Ebbene, se è vero che la mancata immediata contestazione degli estratti conti non rende in assoluto gli stessi incensurabili, deve osservarsi che è onere del correntista che propone la domanda specificare ed argomentare le ragioni della stessa, non tanto, perché la genericità della prospettazione si traduce nella nullità dell'atto di citazione, quanto perché la genericità comporta l'impossibilità di accertare la violazione lamentata, per genere e tempo, e le conseguenze dannose per la parte richiedente. Nel caso in esame, l'atto di citazione appare non specifico in relazione al richiamo generico e non circostanziato alla usura iniziale e sopravvenuta, alla applicazione di tassi ultralegali, come e quanto non è dato sapere, ed all'andamento complessivo del conto.
Peraltro, l'onere della prova ricadente sul correntista si traduce nella possibilità di ottenere dalla banca i documenti mancanti per gli ultimi dieci anni solo se egli preventivamente abbia richiesto alla banca la consegna di tali documenti bancari con le formalità di cui all'art. 119
TUB, e la domanda abbia avuto esito negativo, circostanza di cui non c'è riscontro nel caso in esame. (Cass. civ. ordinanza n. 15199/2024) Per conseguenza, la consulenza invocata non può sostituire la mancanza di allegazione a cura della parte, altrimenti essa avrebbe un carattere meramente esplorativo. Inoltre, nel motivo di appello la parte relativamente all'usura genetica o sopravvenuta afferma di non aver interesse a riproporre in appello l'eccezione, ritenendo che sia rilevante la solo questione della mancata pattuizione degli interessi ultralegali, senza tuttavia produrre il contratto, che ella stessa dice di aver sottoscritto, e dunque in forma cartacea. Agli atti sono stati depositati i soli documenti contabili dall'anno 2006 all'anno 2016, e in appello la parte si duole di non aver sottoscritto il contratto, ove nell'atto di citazione si legge al punto 2, con “la sottoscrizione”, aspetto che fa desumere la esistenza del contratto scritto, e per conseguenza la non inversione in capo pag. 5/7 alla banca dell'onere della prova. Ugualmente, infondato è il motivo relativo alla chiusura del conto corrente in corso di giudizio di primo grado, con attuazione della condizione dell'azione di ripetizione, non riscontrata dal primo giudice. Invero, nel corso del processo di primo grado nessun documento è stato prodotta attestante la chiusura del conto. La circostanza che la solo in data 23/06/2023 sia venuta a conoscenza della chiusura Pt_1 del conto, dopo la sentenza di primo grado non è aspetto che legittima in questa sede l'acquisizione del documento tardivamente prodotto, in relazione alla mancanza di una giustificazione circa la impossibilità di fatto e di diritto di conoscere della chiusura in corso di causa. Ripetitivo, appare il contenuto dell'ultimo motivo in relazione alla genericità della citazione per come formulata in relazione alla mancata specificazione del contenuto della domanda per tempi e violazioni in relazione ai tassi concordati ed applicati, non riportati in alcun modo. L'appello va rigettato. Le spese sono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza ed il valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della e per Parte_1 Controparte_2 essa nonché nei confronti della Controparte_3 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1213/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, emessa
[...]
e depositata telematicamente in data 05/06/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 06/06/2023 – notificata a mezzo pec in data 09/06/2023, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata liquidate in euro 4.500,00 oltre iva e cnap come per legge e spese generali.
La Corte dà atto che non/sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 05 / 03/2025
pag. 6/7 Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 7/7