Ordinanza cautelare 24 aprile 2024
Ordinanza collegiale 9 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/12/2025, n. 9772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9772 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09772/2025REG.PROV.COLL.
N. 02793/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2793 del 2024, proposto da
Calisto s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fidanzia e Petrucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 2616/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2025 il Consigliere NA FA e uditi per le parti gli avvocati Fidanzia e Siracusa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società Calisto s.r.l. proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio per l’annullamento della Determinazione Dirigenziale rep. n. CA/3267/2023 del 9.10.2023, emessa dal Municipio Roma I di Roma Capitale, avente ad oggetto la ‘ Cessazione attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitata dalla Callisto s.r.l. nei locali siti in via dell’Arco di San Calisto 45/50’.
La società riferiva in fatto di essere stata autorizzata da Roma Capitale a svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali di via dell’Arco di San Calisto nn. 45 -50, in virtù di SCIA di subingresso per cessione d’azienda prot. CA/12938/2012. In data 21.9.2016, la Direzione Tecnica del Municipio I comunicava alla ricorrente che il locale utilizzato non risultava regolare sotto l’aspetto edilizio/urbanistico, poiché dal punto di vista catastale risultava diviso in tre unità indipendenti, mentre dalla Calisto s.r.l. era stato rappresentato come un unico locale e per tali variazioni non erano stati dichiarati i relativi titoli edilizi; inoltre, le unità immobiliari site ai civici 45-47 e 49-50-51 appartenevano ad unità edilizie diverse per le quali in Città storica non era consentito l’accorpamento, ai sensi dell’art. 25, comma 6, N.T.A. del P.R.G.
Successivamente, Roma Capitale, avendo riscontrato la mancanza di conformità edilizio – urbanistica, requisito richiesto per lo svolgimento delle suddette attività, ai sensi degli artt. 5 e 26, comma 3, lett. c) della Delibera del Consiglio Comunale n. 35/2010, comunicava alla Calisto s.r.l. la decadenza dell’autorizzazione all’attività di somministrazione con D.D. prot. CA/11434/2017.
La società impugnava il suddetto provvedimento con ricorso dinanzi al T.A.R. per il Lazio, che lo respingeva con sentenza n. 5878 del 2017. La pronuncia veniva appellata e il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare n. 5593 del 2017, stabiliva: ‘ la possibilità per l’amministrazione di provvedere, nelle more del giudizio, sulla richiesta dell’interessata a proseguire la propria attività commerciale nei locali che non hanno costituito oggetto dell’istanza di concessione in sanatoria ’.
In ragione della suddetta ordinanza, con l’atto n. 112823 del 2018, Roma Capitale consentiva temporaneamente la prosecuzione dell’attività commerciale soltanto nei locali del civico n. 45 ‘ nelle more del giudizio pendente al Consiglio di Stato ’.
In seguito, la Calisto s.r.l. presentava una SCIA per l’ampliamento dell’attività nel locale sito al civico n. 47, ma, in data 28 luglio 2020, Roma Capitale comunicava l’inefficacia della SCIA con Determina Dirigenziale prot. CA/129727/2020, in quanto per quel civico non era stata ancora rilasciata la concessione in sanatoria di cui alla domanda presentata con prot. n. 47737/2004.
Anche tale provvedimento veniva impugnato dalla società Calisto s.r.l. con contestuale istanza cautelare, che veniva prima disattesa dal T.A.R. e poi accolta in sede di appello dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4617 del 2021, il quale imponeva al Comune di riesaminare le richieste della ricorrente.
Nelle more, in data 7.11.2022 interveniva la sentenza n. 9786 del 2022 del Consiglio di Stato, relativa alla prima impugnativa della Determina Dirigenziale del 2017 di decadenza dell’autorizzazione a svolgere attività di somministrazione, la quale statuiva: “ il legittimo esercizio, da parte di Roma Capitale, del potere sanzionatorio, stante l’irregolarità dell’attività di somministrazione di bevande e alimenti esercitata nei locali che risultano abusivi, in ragione della difformità delle prestazioni urbanistico – edilizie della zona in cui è esercitata. La regolarità urbanistica dell’opera va valutata per l’intero e per l’intero condiziona l’esercizio dell’attività commerciale, anche perché, diversamente opinando, ne scaturirebbe l’elusione delle sanzioni previste per gli illeciti edilizi. Pertanto, le rilevate difformità non possono essere riferite alla singola unità abitativa, delle tre che compongono l’esercizio commerciale, ma all’intero complesso accorpato in violazione delle disposizioni urbanistiche della zona denominata Municipio I”. La pronuncia era oggetto di giudizio di revocazione a seguito di ricorso proposto dalla Calisto s.r.l., per far valere l’asserita rilevanza della sopravvenienza della Determina Dirigenziale del 2018 autorizzativa alla somministrazione per il civico 45 e la SCIA del 2022 di ampliamento al civico 47.
Il ricorso per revocazione veniva dichiarato inammissibile dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 2190 del 2023.
Con la suddetta pronuncia, veniva testualmente argomentato che: ‘ l’attività di ristorazione, come si è detto, è svolta nei civici 45, 47, 48, 49, 50, 51, ossia in diversi locali, il cui totale accorpamento è privo di titoli autorizzativi, a nulla rilevando che in alcuni di essi sarebbe in ipotesi consentito svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande, atteso che la conformità urbanistica ed edilizia va valutata nel complesso della struttura ove si svolge l’attività, persistendo, nella specie, un accorpamento di locali appartenenti a due unità edilizie diverse, non consentito, ai sensi dell’art. 25, comma 6, delle NTA del PRG in Città Storica ’.
Con Determina Dirigenziale prot. CA/183938, Roma Capitale, prendendo atto della sentenza n. 9786 del 2023 del Consiglio di Stato, passata in giudicato, ordinava alla società ricorrente la cessazione dell’attività di somministrazione.
2. Con il ricorso introduttivo, la Calisto s.r.l. censurava il suddetto provvedimento con un unico motivo, lamentando che l’ordine di cessazione dell’attività si poneva in contrasto con il contenuto della sentenza n. 6051 del 2023 del T.A.R. Lazio, che aveva dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso n. 9192 del 2020, richiamando la nota della Polizia locale del 20 gennaio 2023, all’esito di un sopralluogo eseguito in data 29 novembre 2022, riferita alla SCIA del 12 marzo 2022, con rimozione dei sigilli apposti in esecuzione di un atto del 2 febbraio 2020, nonché facendo rinvio alla nota n. 68716 del 30 marzo 2023. In particolare, a fondamento dell’impugnativa, la società richiamava gli atti posti in essere durante la pendenza del giudizio n. 9192 del 2020, proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.
Secondo la Calisto s.r.l., la sentenza n. 6051 del 2023 comportava il superamento del precedente contenzioso pendente dinanzi al Consiglio di Stato, avente ad oggetto l’atto emesso il 23 gennaio 2017, in quanto i successivi provvedimenti evidenziavano la regolarità urbanistica dei locali.
3. Il T.A.R. per il Lazio, con sentenza n. 2616 del 2024, respingeva il ricorso, ritenendo che tutta l’attività amministrativa successiva all’emanazione dell’atto del 23 gennaio 2017, ed anche le SCIA presentata dalla società, ed in particolare quella del 12 marzo 2022, erano state conseguenti all’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 5593 del 20 dicembre 2017, resa nel corso del giudizio di appello n. 8381 del 2017. Con la pubblicazione della sentenza n. 9786 del 2022, era venuta meno la rilevanza giuridica dell’ordinanza cautelare n. 5593 del 2017 e di tutti gli atti di Roma Capitale e della società, posti in essere nella fase temporale della sua esecuzione. Pertanto, correttamente, Roma Capitale aveva preso atto dell’esito del giudizio e aveva emesso l’atto di cessazione dell’attività di somministrazione impugnato. Inoltre, in considerazione del giudicato formatosi con la sentenza n. 2190 del 2023 del Consiglio di Stato, si dovevano ritenere accertate inter partes le circostanze di fatto posta a sua base sul mancato rispetto della disciplina urbanistica.
Il Collegio di prima istanza osservava che: “ D’altra parte, nel corso del presente giudizio non erano stati forniti elementi probatori, per ritenere inattendibili le risultanze istruttorie concernenti tali circostanze”.
4. La società Calisto s.r.l. ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma sulla base delle seguenti censure: “ I. Erroneità della sentenza che non ha considerato la divisione delle unità immobiliari poste ai civici 45-47 rispetto a quelle poste ai civici 49-50 e, conseguentemente, la regolarità urbanistica dell’immobile. Omessa motivazione e/o motivazione carente, illogica, irragionevole e perplessa. Travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità”.
Questa Sezione, con ordinanza n. 1559 del 2024, ha respinto l’istanza cautelare precisando che: “ le argomentazioni dell’appellante non sono idonee a supportare la domanda cautelare in quanto il primo Giudice sembra aver correttamente colto, pur nella sua complessità, la questione di fondo oggetto della vicenda controversia ”.
5. Le parti, con rispettive memorie, hanno precisato le proprie conclusioni.
In particolare, la società appellante, con memoria depositata in vista dell’udienza pubblica del 13 febbraio 2025, ha riferito che, nelle more del giudizio, è intervenuta la sentenza n. 17576 dell’11 ottobre 2024, in ordine alla declaratoria di illegittimità del silenzio – inadempimento di Roma Capitale, sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 15 marzo 2023, avente ad oggetto l’autorizzazione commerciale per la somministrazione nei locali di Via dell’Arco di San Calisto nn. 45/48 e sull’accertamento, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a, dell’obbligo della p.a. di pronunciarsi sulla predetta istanza, con la quale è stato accolto il ricorso presentato dall’appellante, con condanna di Roma Capitale ad adottare un provvedimento espresso entro 60 giorni.
6. All’esito della camera di consiglio del 13 febbraio 2025, con ordinanza collegiale n. 3966 del 2025, questa Sezione ha disposto una integrazione istruttoria, mediante la richiesta a Roma Capitale della redazione di una relazione sui seguenti quesiti: “ a) Chiarisca l’Amministrazione la situazione urbanistica ed edilizia dei locali di Via dell’Arco di San Calisto con riferimento ai singoli civici nn.45, 47, 48, 49 e 50 alla data del 9 ottobre 2023; b) Chiarisca l’Amministrazione in quale dei suddetti locali/civici la società appellante poteva o meno esercitare legittimamente la propria attività; c) Chiarisca l’Amministrazione con riferimento alle regolarità urbanistiche degli immobili, il rilievo, in relazione ai singoli civili (nn. 45, 47, 48, 49 e 50), delle note di Roma Capitale del 1 ottobre 2021 e del 30 marzo 2023, e della nota della Polizia Locale del 20 gennaio 2023, a mezzo delle quali l’appellante assume che sia stata accertata la conformità dei locali in relazione all’attività di somministrazione svolta, nonché della SCIA presentata il 12 marzo 2023 e della nota del 20 marzo 2023”
7. All’udienza del 18 settembre 2025, all’esito del deposito della relazione istruttoria di Roma Capitale, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
8. Con l’unico articolato motivo di appello, la società Calisto s.r.l. denuncia l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. ha ritenuto la difformità urbanistica degli immobili siti ai civici 45 – 47, nonostante l’Amministrazione comunale abbia attestato la regolarità degli stessi prima con nota del 1 ottobre 2021, poi con nota del 30 marzo 2023.
Il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto in considerazione la cristallizzazione dell’autorizzazione emessa dallo stesso Ente Comunale con la D.D. n. 112823 del 14 giugno 2018, successivamente confermata con la SCIA di ampliamento C/2022/40411 del 12 marzo 2022 (presentata in esecuzione della nota di Roma Capitale del 1 ottobre 2021), che hanno legittimato lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande presso i locali di Via dell’Arco San Calisto 45-47. Lamenta, inoltre, che il T.A.R. non avrebbe neppure tenuto conto della regolare separazione dei locali siti ai civici 45 – 47, con quelli siti ai civici 49-50. In particolare, l’appellante deduce che la conformità dei locali sarebbe stata ribadita dalla nota del 30 marzo 2023, con la quale Roma Capitale ha verificato la regolarità edilizia dell’immobile dove è svolta l’attività di somministrazione di cibi e bevande.
Con la predetta nota, l’Ente comunale non solo avrebbe rivelato la conformità dell’immobile ‘ alle vigenti normative edilizio urbanistiche’ , ma anche evidenziato che ‘ si è proceduto, in data 24/03/2023, ad un sopralluogo congiunto con la PRC del I Gruppo ex Trevi verificando positivamente la reale separazione delle unità immobiliari ai civici 45-47-48 con quella ai civici 49-50’.
Secondo la ricorrente, il comportamento dell’Amministrazione sarebbe illegittimo atteso che, del tutto inaspettatamente, nonostante la conformità dei locali fosse stata già confermata con nota del 30 marzo 2023, Roma Capitale ha comunicato alla società la cessazione dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ‘ nei locali siti in Via dell’Arco di San Calisto 45/50 entro (15) quindici giorni dalla data del presente atto (…)’.
9. La denuncia non può trovare accoglimento.
L’esame della questione necessita del riepilogo del quadro fattuale di riferimento, stante la complessità della vicenda processuale.
9.1. Orbene, dagli esiti processuali si evince che con Determina Dirigenziale n. CA/1838/2018, prot CA/112823 del 14.06.2018, la Calisto s.r.l. è stata autorizzata, temporaneamente, a svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande nella sola parte del locale sito in Via Arco di San Calisto n. 45, nelle more del giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sul ricorso, dalla stessa proposto, avverso la Determinazione Dirigenziale CA/11434 del 23.01.2017, repertorio CA/184, di decadenza dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti bevande nei locali siti in Via dell’Arco di S. Calisto 45/50. Nelle more del giudizio, la Calisto s.r.l., in data 10.07.2020, con prot. CA/119248, ha presentato una SCIA di ampliamento di superficie dell’esercizio per annessione del civico n. 47 di Via Arco di San Calisto.
In data 16.07.2020, è stata richiesta, con prot. CA/122968, alla Direzione Tecnica Municipale la verifica della compatibilità edilizio-urbanistica dichiarata nella SCIA, e, con nota prot. CA/129396 del 28.07.2020, la Direzione Tecnica Municipale ha comunicato la non conformità della stessa.
Pertanto, l’Amministrazione, in data 29.07.2020, ha notificato alla Calisto s.r.l. la comunicazione di inefficacia della SCIA di ampliamento con prot. CA/129727 del 28.07.2020.
Successivamente, con prot. CA/163133 del 05.10.2020, la Direzione Tecnica Municipale ha comunicato la nullità ed inefficacia della C.I.L.A. prot. CA/56263 del 03.04.2017, confermando quindi la validità dell’inefficacia della SCIA di ampliamento emessa il 28.07.2020.
Con prot. CA/141967 del 31.08.2021, l’Avvocatura Capitolina ha trasmesso copia dell’Ordinanza relativa al ricorso al Consiglio di Stato, RG. 5730/2021, proposto dalla Calisto s.r.l., nella quale il Collegio ha sollecitato: “ l’Amministrazione, previo accertamento dell’attuale stato dei luoghi, a riesaminare l’istanza di ampliamento della superficie di somministrazione presentata dall’appellante per il civico 47, accertando anche se la parte per la quale è stata presentata la SCIA di ampliamento sia interessata dall’istanza di concessione in sanatoria a suo tempo chiesta dalla ditta e chiarendo, pertanto, quali siano allo stato, i motivi ostativi ad autorizzare la somministrazione anche nel civico 47 ”.
Con prot. CA/144839 del 06.09.2021, il SUAP ha trasmesso la suddetta ordinanza del Consiglio di Stato alla Direzione Tecnica Municipale chiedendo, alla luce di quanto ivi disposto, di procedere ad una rivalutazione della SCIA CA/119248/2020.
In seguito, con prot. CA/153912 del 21.09.2021, la Direzione Tecnica Municipale ha comunicato che: “ ferma restando l’oggettiva specifica personale responsabilità del professionista incaricato sulle dichiarazioni allegate alle sopra citate pratiche, l’unità immobiliare si ritiene conforme alle vigenti normative edilizie-urbanistiche, limitatamente all’attività ai civici 45/47/48 ”; pertanto, con nota prot. CA/160969 del 01.10.2021, l’Amministrazione ha invitato la Calisto s.r.l. a presentare la SCIA di ampliamento della superficie di somministrazione accorpando al civico 45 anche il civico 47 di Via Arco di San Calisto. La Calisto s.r.l. ha, quindi, presentato SCIA di ampliamento prot. CA/40411 del 12.03.2022.
9.2. Ciò premesso, il Collegio ritiene che le due sopravvenienze ritenute dalla società appellante dirimenti al fine di sostenere l’erroneità della sentenza impugnata, ossia la D.D. di autorizzazione del 2018 e la SCIA di ampliamento del 2022, sono state poste in essere in esecuzione dell’ordinanza cautelare del Consilio di Stato n. 5593 del 2017, che, come correttamente ritenuto dal T.A.R., a seguito della pubblicazione della sentenza n. 9786 del 2022 di questo Consiglio di Stato (impugnata con il ricorso per revocazione, dichiarato inammissibile con la sentenza 1 marzo 2023, n. 2190) è venuta meno, come anche tutti gli atti di Roma Capitale e della società, posti in essere nella fase temporale della sua esecuzione.
Va rammentato la sentenza del Consiglio di Stato n. 9786 del 2022, relativa al ricorso avverso la Determina Dirigenziale CA/11434 del 23.01.2017, ha interessato l’intera attività, dal civico 45 al civico 51. Inoltre, con la sentenza n. 2190 del 1 marzo 2023, il Consiglio di Stato, nel dichiarare inammissibile il ricorso per revocazione, ha tenuto conto delle suddette sopravvenienze, assumendo: “ Il Collegio rileva che tali evenienze non superano la circostanza di fatto dirimente ai fini del rigetto delle critiche illustrate con l’appello, ossia che l’attività di ristorazione continua ad essere svolta in tre unità abitative distinte, accorpate, senza che sussistano i relativi titoli edilizi. Dalla documentazione depositata in atti, è emerso che il locale al civico n. 47/48 è stato abusivamente collegato al civico 49 tramite un’apertura su mura perimetrali, mettendo in comunicazione due edifici catastalmente diversi e tale accorpamento risulta ancora esistente”.
Il Giudice della revocazione, alla data del 1.3.2023, momento della pubblicazione della sentenza, afferma che: “ la situazione di illegittimità urbanistica perdura, tenuto conto che la società appellante ha proceduto all’accorpamento, con opere in muratura, di tre unità distinte e separate, senza titoli autorizzativi, atteso che l’attività di ristorazione viene svolta ai civ. 45, 47, 48, utilizzando anche i locali siti ai civici 49,50,51, in quanto strutturalmente comunicanti tra loro”.
Il decisum , divenuto irrevocabile, accerta che: “ l’attività di ristorazione, come si è detto, è svolta nei civici 45,47,48,49,50,51, ossia in diversi locali, il cui totale accorpamento è privo di titoli autorizzativi, a nulla rilevando che in alcuni di essi sarebbe in ipotesi consentito svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande, atteso che la conformità urbanistica ed edilizia va valutata nel complesso della struttura ove si svolge l’attività, persistendo, nella specie, un accorpamento di locali appartenenti a due unità edilizie diverse, non consentito, ai sensi dell’art. 25, comma 6, delle N.T.A. del P.R.G. in Città Storica”. L’assunto è stato sostenuto anche in considerazione del fatto che
la Polizia Locale di Roma Capitale, con nota prot. CA/14056 del 20.01.2023, aveva accertato, a seguito di sopralluogo esperito in data 29.11.2022, che: “ Si evidenzia che i locali a disposizione della CALISTO Srl sono accorpati ai civici 49/50/51 che vengono utilizzati come deposito ”.
9.3. Orbene, le due citate sopravvenienze (D.D. del 2018 di autorizzazione temporanea alla somministrazione per il civico 45 e la SCIA del 2022 di ampliamento anche al civico 47) sono state valutate dal Consiglio di Stato sia in sede decisoria, con sentenza n. 9786 del 2022, sia in sede revocatoria con la sentenza n. 2190 del 2023.
Ne consegue che la sentenza impugnata non merita censura, laddove ha sottolineato che sull’intera vicenda, a seguito del giudizio di revocazione, si è formato il giudicato, tenuto conto che il dictum giudiziale pone in rilievo il fatto che a nulla rilevi: “ che in alcuni di essi (locali) sarebbe in ipotesi consentito svolgere somministrazione di alimenti e bevande, atteso che la conformità urbanistica ed edilizia va valutata nel complesso della struttura”.
L’appellante, nel presente giudizio, argomenta che il Giudice del merito avrebbe trascurato di considerare che, con la nota prot. CA/68716 del 30 marzo 2023, Roma Capitale, in riscontro alla comunicazione trasmessa dalla società Callisto s.r.l. in data 17 marzo 2023, ha riferito che: “ A seguito della presentazione della CILA prot. CA/58028 del 14/03/2023, si è proceduto, in data 24/3/2023, ad un sopralluogo congiunto con PRC del I Gruppo, ex Trevi, verificando positivamente la reale separazione delle unità immobiliari ai civici 45-47-48 con quella ai civici 49-50, confermando che l’unità immobiliare di via dell’Arco San Calisto 45-47-48 si ritiene conforme alle vigenti normative edilizio – urbanistiche”. La tesi difensiva non coglie nel segno, posto che solo successivamente alla data di pubblicazione della sentenza di questo Consiglio di stato, n. 2190 del 2023, avvenuta il 1 marzo 2023, la società Callisto s.r.l. ha provveduto alla reale separazione delle unità immobiliari. Tale attività successiva non può essere considerata ai fini della valutazione della legittimità del provvedimento impugnato, il quale è stato emesso con riferimento alla statuizione contenuta in una sentenza passata in giudicato, anche in considerazione del fatto che le autorizzazioni concesse per i civici 45-47, come chiarito dal T.A.R., hanno assunto un rilievo ‘temporaneo’.
Si rammenta, infatti, che le sentenze n. 9786 del 2022 e n. 2190 del 2023 hanno accertato che le unità immobiliari civ. 45-47 e 49-50-51 sono appartenute ad unità edilizie diverse per le quali in Città Storica non è consentito l’accorpamento ai sensi dell’art. 25, comma 6, N.T.A. del P.R.G.
Il Collegio della revocazione ha, altresì, evidenziato che: “ le rilevate difformità non possono essere riferite alla singola unità abitativa, delle tre che compongono l’esercizio commerciale, ma all’intero complesso accorpato in violazione delle disposizioni urbanistiche della zona”.
Né si può predicare che tale sopravvenienza assumi rilievo nel presente giudizio.
A norma dell’art. 324 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, si intende passata in giudicato la decisione del Consiglio di Stato non più soggetta a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui al n. 4 e 5 art. 395 c.p.c. (revocazione ordinaria), non esistendo nel processo disposizioni sul giudicato formale in deroga all’art. 324 c.p.c. ( cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria 3 luglio 2012, n. 34; Cons. Stato, sez. IV, n. 2986 del 2008).
Se è vero che il giudicato amministrativo, tendenzialmente incompleto e bisognoso di specificazioni successive, è rispetto al giudicato civile maggiormente esposto alle sopravvenienze, le quali incidono direttamente sul concreto dispiegarsi degli effetti della sentenza, tuttavia tali sopravvenienze, di fatto o di diritto, incidono sull’efficacia della sentenza fino ad uno specifico limite temporale rappresentato dal momento della pubblicazione della stessa.
La giurisprudenza ha stabilito delle limitazioni alla operatività delle sopravvenienze, affermando la loro irrilevanza se intervenute dopo la pubblicazione, o notificazione, della sentenza divenuta irrevocabile.
In proposito, per l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 9 giugno 2016, n. 11: ‘ l’esecuzione del giudicato può trovare limiti solo nelle sopravvenienze di fatto o di diritto antecedenti alla notificazione della sentenza divenuta irrevocabile’ con la conseguenza che la sopravvenienza è strutturalmente irrilevante sulle situazioni giuridiche istantanee, come quella di specie.
Come si è detto, dagli atti di causa, emerge che la separazione dei suddetti locali, è stata richiesta con CILA depositata in data 14.3.2023, prot. n. CA/2023/5828, e si è conclusa in data 20.3.2023 come emerge dal certificato di collaudo, ossia chiaramente dopo il passaggio in giudicato della sentenza n. 9786 del 2022.
Infatti, Roma Capitale, nella relazione istruttoria precisa che: “ Si evidenzia che la Sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso avverso la D.D. 184/2017 è datata 1/3/2023; la società – come risulta evidente- ha presentato una CILA posteriormente alla data della decisione (14/03/2023 con comunicazione fine lavori del 21/03/2023). Il che non può che confermare la situazione di difformità urbanistico edilizia dei locali alla data della Sentenza ”.
L’Amministrazione, nella predetta relazione, riferisce che, per la accertata situazione di illegittimità a livello urbanistico edilizio al momento dell’emissione dei provvedimenti impugnati, la società ricorrente non avrebbe potuto essere autorizzata allo svolgimento dell’attività in alcuno dei civici dell’immobile di Via Arco di San Calisto.
10. In definitiva, l’appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
11. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite a favore di Roma Capitale, che liquida in complessivi euro 2.000,00, (duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GO BA, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
NA FA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA FA | GO BA |
IL SEGRETARIO