Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/04/2025, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 265/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il TRIBUNALE di SALERNO, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Caterina Costabile
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado n. 265/2024 R.G., in materia di alimenti vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Rosanna Bello in virtù mandato in atti
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dagli Avv. Rosa Maria Landi e Rosario Pappalardo in virtù di mandato in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 10.4.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato proponeva appello avverso Parte_1 la sentenza 474/2023 resa in data 1.6.2023 dal Giudice di Pace di Eboli con la
1
quale era stata accolta l'opposizione proposta da avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 227/2021 emesso – su sua richiesta - in data 19.4.2021 dal
Giudice di Pace di Eboli. L'appellante censurava la pronuncia di primo grado deducendo: 1) l'erronea e/o falsa applicazione del principio del ne bis in idem e della cessazione della materia del contendere;
2) l'erronea e/o falsa applicazione delle norme in ordine al rimborso delle spese straordinarie. si costituiva con comparsa del 9.5.2024 deducendo: 1) Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per cessazione della materia del contendere e ne bis in idem;
2) l'infondatezza nel merito del gravame proposto per intervenuta prescrizione del credito.
Alla udienza del 10.4.2025, svoltasi svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. , la causa veniva assegnata in decisone ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
A) Vanno esaminati congiuntamente – per motivi di ordine logico - il primo motivo di appello e l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellato.
Risulta pacifico tra le parti nonché emergente dalla documentazione prodotta che:
1) il Giudice di Pace di Eboli emetteva in data 7.1.2021 il decreto ingiuntivo n.
7/2021 per l'importo di euro 1.150,00 oltre accessori su richiesta di CP_1 nei confronti di per il recupero del 50% di somme versate a
[...] Parte_1 titolo di spese straordinarie per il figlio maggiorenne non autosufficiente;
2) il Giudice di Pace di Eboli emetteva in data 19.4.2021 il decreto ingiuntivo n.
227/2021 per l'importo di euro 2.341,18 oltre accessori su richiesta di Parte_1 nei confronti di per il recupero del 50% di somme versate a Controparte_1 titolo di spese straordinarie per il figlio maggiorenne non autosufficiente;
3) l'odierna appellante proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
7/2021 (proc. R.G. n. 1138/2021) proponendo, altresì, domanda riconvenzionale per ottenere la condanna del al pagamento del medesimo credito CP_1 azionato in via monitoria con il decreto ingiuntivo n. 227/2021 (euro 2.341,18 a titolo di rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio);
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4) il proc. R.G. n. 1138/2021 veniva definito con sentenza n. 65/2023 emessa dal
Giudice di Pace in data 25.1.2023 con la quale veniva dichiarata cessata la materia del contendere e disposta la compensazione delle spese di lite;
5) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
227/2021 (proc. R.G. n. 1925/2021) che si concludeva con la sentenza oggetto del presente gravame (n. 474/2023 resa in data 1.6.2023).
Ciò chiarito da un punto di vista fattuale e temporale, va evidenziato che il
Giudice di pace di Eboli nella sentenza n. 474/2023 – pur ritenendo insussistente una violazione del principio del ne bis in idem - ha ritenuto che la proposizione di identiche domande in due giudizi diversi “trova ostacolo in altri principi generali dell'ordinamento giuridico, rappresentati dal divieto di duplicazione delle domande, dall'interesse ad agire e dal divieto di abuso del processo” e che “in difetto di richiesta di prosecuzione del giudizio in ordine al credito opposto in compensazione la declaratoria di cessazione della materia del contendere si estendeva giocoforza all'interno del rapporto processuale compresa la spiegata riconvenzionale intendendosi come rinuncia alla pretesa. A parere del decidente il persistere dell'opposta nella identica azione di pagamento si palesa come il tentativo della predetta di aggirare l'ostacolo della cennata rinuncia all'azione dalla stessa compulsata nel precedente giudizio con evidente abuso degli strumenti processuali”.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce pronuncia processuale per sopravvenuta carenza di interesse idonea a formare giudicato
(cfr. Cass. civ, sez. I, 30/08/2024, n. 23396; Cass. civ., sez. III, 24/02/2015, n. 3598)
e quindi il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto non violato il principio del ne bis in idem come eccepito, anche nel presente grado di giudizio, dal D'Angelo.
Tuttavia, il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere che la declaratoria di cessazione della materia del contendere abbia comportato una rinuncia all'azione relativa al credito oggetto della domanda riconvenzionale proposta dalla Pt_1
Invero, come chiarito dalla S.C., la richiesta formulata dal difensore di dichiarare la cessazione della materia del contendere non equivale ad una rinuncia all'azione, in quanto l'eventuale rinuncia, che non richiede l'accettazione della
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controparte, coinvolgendo l'intera pretesa della parte, avrebbe dovuto essere formulata da quest'ultima o dal procuratore munito di apposita procura speciale
(cfr. Cass. civ., sez. II, 23/07/2019, n. 19845).
Del resto, costituisce dato pacifico in giurisprudenza che la declaratoria di cessazione della materia del contendere non è idonea ad acquistare autorità di giudicato sul merito delle questioni che erano oggetto della controversia, né in ogni caso di precluderne la riproposizione in diverso giudizio (cfr. Cass. civ., sez.
III, 31/08/2015, n. 17312).
Da quanto sin qui esposto discende, dunque, la fondatezza del primo motivo di appello.
B) Con il secondo motivo di appello la ha censurato la sentenza impugnata Pt_1
deducendo l'erronea e/o falsa applicazione delle norme in ordine al rimborso delle spese straordinarie.
Il Giudice di Pace, difatti, si è comunque pronunciato anche sul merito della pretesa creditoria evidenziando che le spese azionate dalla odierna appellante erano relative a cure odontoiatriche ordinarie, analisi cliniche, tasse scolastiche, tasse universitarie, spese trasporto pubblico, corsi sportivi, nonché per conseguimento della patente di guida funzionale per l'autonomia del figlio maggiorenne non autosufficiente e, come tali, tutte rientranti nella categoria delle spese straordinarie cd “routinarie” ripetibili in base al solo titolo esecutivo
(sentenza di divorzio) e non necessitanti della emissione del D.I. (costituente un ultroneo titolo esecutivo).
L'odierna appellante ha censurato la pronuncia sul punto allegando che “La decisione del Giudice di prime cure, a ben vedere, disancorata da una eccezione in senso stretto dell'opposto che nulla ha eccepito al riguardo, Controparte_1 oltre che un evidente ultra petitum, è frutto di un'applicazione di un orientamento solo minoritario”.
Il motivo risulta privo di pregio per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai costante, distingue in materia di rimborso delle spese c.d.
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straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 30/05/2023, n. 15229; Cass. civ., sez. I, 18/04/2023, n. 10290; Cass. civ., sez. I, 13/01/2021, n. 379).
La S.C. ha, inoltre, chiarito che il genitore convivente non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino spese straordinarie per i figli, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare, mentre il preventivo accordo è richiesto soltanto per quelle spese straordinarie che per rilevanza oppure imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole (cfr. Cass. civ., sez. I, 05/12/2023, n.
33939).
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Giudice di Pace, tutte le voci di spesa per le quali la ha agito per la ripetizione chiedendo l'emissione del Pt_1
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decreto ingiuntivo rientrano tra quelle azionabili sulla scorta della sola sentenza di divorzio.
Tale rilievo è stato correttamente effettuato di ufficio non costituendo affatto – come erroneamente ritenuto dalla appellante – un “ultra petitum” in quanto afferente all'ammissibilità stessa della domanda di pagamento spiegata dalla essendo la parte già in possesso di un valido titolo esecutivo rispetto al Pt_1 quale il D.I. rappresentava una ultronea ed inammissibile duplicazione.
Discende da quanto sin qui esposto la conferma della pronuncia di primo grado.
C) L'esito del giudizio – con particolare riferimento all'accoglimento del primo motivo di appello – consente la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa le spese di lite del presente grado;
- da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Così deciso in Salerno, 18.4.2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Costabile
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