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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/11/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 2759 /2021 Oggi 18 novembre 2025 alle ore 9,00 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
SE , mediante l'applicativo “Teams”, sono comparse l'Avv.ta Maccioni, in sostituzione dell'Avv. Panti, per la parte ricorrente e l'Avv.ta Masini, per resistente
Preliminarmente l'Avv.ta Maccioni insiste nell'istanza di rinvio depositata in data di ieri, in attesa del conteggio richiesto in data 13 novembre 2025 ed in attesa di sapere l'esatta somma dovuta. L'Avv.ta Masini si oppone alla richiesta in quanto come già evidenziato nelle note autorizzate i debitori ad oggi hanno pagato le mensilità delle decreto ingiuntivo opposto fatte salve le mensilità di aprile 2021, per il residuo avere e di maggio 2021, rappresenta e reitera che i pagamenti effettuati ex adverso sono stati tutti debitamente contabilizzati ed imputati alle morosità più risalenti e che non sono oggetto di causa le mensilità dal giugno 2021 compreso alla data odierna, opponendosi al rinvio. Il giudice ritenuto che l'istanza oltre ad essere tardiva viene smentita dalla documentazione depositata in atti e che stante l'iscrizione a ruolo della causa nel 2021 ed a fronte dell'opposizione espressa di una delle parti al rinvio non possa essere accolta l'istanza rigetta la stessa e dispone procedersi oltre
Le procuratrici delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via preliminare o pregiudiziale, nonché istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese l'Avvocata Masini insiste per la condanna come da nota spese depositata, mentre l'Avvocata Maccioni sul punto e per la quantificazione delle stesse si rimette a giustizia, chiedendo di essere esonerate dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 10,06 alle ore 10,13 per causa R.G.
1188/25, di nuovo sospesa dalle ore 10,36 alle ore 11,19 per cause R.G. 2456/24 e
872/25, ancora sospesa dalle ore 11,43 alle ore 12,09 per causa R.G. 1080/23, in
1 ultimo sospesa dalle ore 14,38 alle ore 15,05 per causa R.G. 1251/25) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito.
Alle ore 16,24 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 16,25
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia SE
T
Tribunale Ordinario di Siena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena , in composizione monocratica, in persona del G.O.T.
Dott.sa Chiara Flavia SE , ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE RITO LAVORO nella causa civile iscritta al n° 2759 /2021 R.G.A.C., Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
promossa da:
, (Cod.fisc. ), (cod. fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), e C.F._2 Parte_3 C.F._3
2 , (c.f. ), residenti in [...]Parte_4 C.F._4
ER (SI), tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Duccio Panti ed elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in via del Cavallerizzo 1 Siena, per procura allegata al ricorso in opposizione
PARTE RICORRENTE OPPONENTE
contro
(già ), con sede in Siena, in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocata Roberta Masini ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in via del Moro, 8 Siena, come da procura allegata all'atto di costituzione
PARTE RESISTENTE OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione al D.I. n. 792/2021 ritualmente notificato
, e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
convenuto in giudizio (già ), in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:” Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Siena in materia di LOCAZIONE, contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE ED ASSORBENTE 1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva degli opponenti e Parte_5
per il pagamento dei canni di locazione per l'appartamento de quo;
2) Parte_4
conseguentemente revocare il D.I. n. 792/2021 del15.7.2021 pubblicato il 12.08.2021 ad istanza di oggetto di causa accertando e dichiarando che gli opponenti CP_1 Parte_2
e NON sono obbligati al pagamento dei Parte_3 Parte_4
canoni di locazione, per i quali è obbligato verso esclusivamente CP_1 Parte_1
IN VIA PREGIUDIZIALE IN RITO 3) dichiari l'improcedibilità della domanda avversaria di
3 pagamento dei canoni di locazione per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dal D.Lgs 4.3.2010 n. 28 e, quindi, assumere i provvedimenti previsti dall'art 5 comma 1- bis, quinto e sesto periodo D.Lgs 4.3.2018 n. 28 NEL MERITO 4) preliminarmente sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ricorrendo gravi motivi;
5) revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere la domanda di spiegata in via monitoria. 6) CP_1
Accertare e dichiarare che NON deve pagare la cifra relativa alla dichiarazione Pt_1
mendace che è nulla ed illegittima e CONTESTATA formalmente dall'opponente 7) Accertare e dichiarare l'effettivo importo che il deve pagare a per i canoni di Pt_1 CP_1
locazione mensili, che sta pagando ratealmente, accordando al medesimo Pt_1 Pt_1
di pagare ratealmente le somme effettivamente dovute Con vittoria di spese..”.
Si è costituita in giudizio (già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando recisamente le
[...]
avverse domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:”
Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, per le motivazioni tutte sopra illustrate, ogni
contraria istanza ed eccezione disattesa: In via preliminare ed assorbente -
respingere la eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dai
ricorrenti-opponenti, sig.ri ed Parte_2 Parte_3 Parte_4
in quanto tutti obbligati in solido con il sig. nel
[...] Parte_1
pagamento dei canoni di locazione e spese accessorie, in favore della CP_3
in persona del Presidente pro tempore, in relazione all'alloggio ubicato
[...]
in Castelnuovo ER (SI), via Dei Guelfi n. 1, in conformità a quanto dispone
l'art. 30 Legge Regionale Toscana n. 02 del 02.01.2019; -in conseguenza di quanto
sopra, confermare integralmente ed in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo N.
792/2021, emesso dal Tribunale di Siena in data 15.07.2021, pubblicato in data
12.08.2021 e notificato con il pedissequo atto di precetto in data 23.09.2021,
4 dichiarando che i sig.ri ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
sono tutti obbligati in solido a corrispondere l'importo di € Parte_4
16.751,73-, in favore della in persona del Presidente pro Controparte_3
tempore, per canoni di locazione e spese accessorie in relazione all'alloggio ubicato
in Castelnuovo ER (SI), via Dei Guelfi n. 1; In via Pregiudiziale in rito, -
respingere la eccezione di improcedibilità del Ricorso per Ingiunzione per mancato
esperimento del tentativo di Mediazione, in quanto infondata in fatto ed in diritto,
oltre che destituita del benché minimo fondamento giuridico;
Nel Merito: -in via
preliminare respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo opposto, in quanto inammissibile ed improponibile, oltre che
infondata, non sussistendo i gravi motivi richiesti ex Lege per la concessione della
richiesta; -respingere integralmente l'opposizione proposta, in quanto strumentale,
dilatoria, e pretestuosa, oltre che priva di pregio, destituita del benché minimo
fondamento giuridico, infondata in fatto ed in diritto, e sprovvista di prova scritta,
confermando integralmente ed in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo N. 792/2021,
emesso dal Tribunale di Siena in data 15.07.2021, pubblicato in data 12.08.2021 e
notificato con il pedissequo atto di precetto in data 23.09.2021, dichiarando che i
sig.ri ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
sono tutti obbligati in solido a corrispondere l'importo di € 16.751,73-, in favore
della in persona del Presidente pro tempore, per canoni di Controparte_3
locazione e spese accessorie in relazione all'alloggio ubicato in Castelnuovo
ER (SI), via Dei Guelfi n. 1; -respingere comunque ogni e qualsiasi
domanda formulata dai ricorrenti-opponenti nei confronti della CP_3 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore. Con vittoria di spese e
[...]
5 competenze del presente Giudizio di Opposizione e con integrale conferma delle
spese e competenze della Procedura Monitoria.”.
Con provvedimento del 8 febbraio 2023 il giudice precedentemente assegnatario vista l'eccezione di costituzionalità sollevata da parte ricorrente in ordine all'art. 30, commi I e II, della Legge Regione Toscana n. 2 del 2.1.2019 ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale e sospeso la causa.
Con ordinanza del 10 ottobre 2023 la Corte Costituzionale ha dichiarato
“….manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art.
30, commi 1 e 2, della legge della Regione Toscana 2 gennaio 2019, n. 2, recante
«Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)», sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 41, 42, 47 e 117, commi terzo e quarto, della Costituzione,
dal Tribunale ordinario di Siena, sezione unica, con l'ordinanza indicata in
epigrafe….”
Con provvedimento del 14.11.2023 il giudice originariamente assegnatario ha disposto la prosecuzione del giudizio ed all'udienza del 5.12.2023 ha ammesso le prove nei limiti di cui al provvedimento a verbale.
Successivamente la causa è stata rinviata per motivi familiari e di salute del giudice originariamente assegnatario e con provvedimento del 10 ottobre 2024
assegnata alla sottoscritta
All'udienza del 21.01.2015 il nuovo giudice assegnatario ha revocato il provvedimento istruttorio precedentemente emesso, come motivato a verbale,
liberato i testi presenti ed invitato le parti ad una definizione bonaria per le residue somme oggetto del D.I. opposto e rinviato per discussione e contestuale decisione all'udienza del 18 novembre 2025, assegnando termine per note concesse anche ai fini della discussione.
6 La causa è stata, quindi, istruita mediante produzione documentale.
All'udienza del 18 novembre 2025 la causa è stata discussa e, previa camera di consiglio, contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
L'odierno contenzioso trova fondamento nella richiesta avanzata in via monitoria dalla resistente del pagamento della complessiva somma di €. 16.751,73
per canoni di locazione scaduti e non pagati di cui al contratto di locazione Rep. n.
2819 del 27.04.2001 e rinnovato il 22.05.2013.
Nell'introdurre il giudizio parte attrice ha eccepito la carenza di legittimazione passiva di , e , Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'improcedibilità per mancato espletamento della fase prodromica ostativa e nel merito contestando la debenza delle somme richieste, chiedendo accertarsi l'effettivo importo dovuto.
Si è costituita (già ), in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo la dilatorietà dell'opposizione proposta, l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva a fronte dell'art. 30 l. Reg. Toscana 2/2019, la pretestuosità dell'eccezione di improcedibilità, dovendosi intraprendere la fase della mediazione obbligatoria solo dopo la decisione sulla provvisoria esecutività e nel merito insistendo per il rigetto della domanda dando atto del procedimento di calcolo che ha portato alla somma richiesta in via monitoria e rilevando che quanto richiesto per i titoli indicati nel ricorso monitorio attiene al periodo dal dicembre 2018 al maggio 2021 compresi.
In corso di giudizio parte ricorrente opponente ha chiesto sollevarsi questione di costituzionalità in ordine all'art. 30 L.Reg. Toscana 2/19, poi sollevata dal giudice
7 originariamente assegnatario e dichiarata manifestamente infondata dalla Corte
Costituzionale con ordinanza del 10 ottobre 2023.
Nelle more del giudizio parte ricorrente opponente ha provveduto al pagamento di una parte del dovuto residuando alla data del 21.01.2025 la somma di
€. 1.550,22 da versare in favore della resistente a titolo di capitale rispetto alla somma ingiunta ed oggetto di causa.
Nelle note autorizzate ai fini della discussione parte ricorrente opponete ha eccepito l'usurarietà degli interessi di mora applicati in misura del 1,5% mensile pari al 18% annuo.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla eccezione di incostituzionalità dell'art. 30 L Reg. Toscana 2/19
Parte ricorrente nelle note autorizzate reitera l'eccezione di incostituzionalità
della richiamata norma, questione sulla quale si è già pronunciata la Corte
Costituzionale dichiarandola manifestamente infondata, con l'ordinanza depositata in atti, pronuncia che il giudicante condivide, rigettando la detta eccezione.
Sulla eccezione di improcedibilità per mancato espletamento della fase
prodromica ostativa
Preme ricordare come il presente contezioso nasca quale opposizione a decreto ingiuntivo. Orbene, trattandosi di morosità relativa ai canoni di locazione il
D. lgs. 28/10 sia ante che post Cartabia, prevede che l'obbligatoria fase prodromica della mediazione obbligatoria venga espletata DOPO i provvedimenti sulla provvisoria esecutività ed esattamente così' è stato fatto come emerge dal verbale di udienza del 11 gennaio 2022 e dal verbale negativo della fase della mediazione obbligatoria depositato in atti in data 21.02.2022 dà atto dell'espletamento della fase prodromica ostativa.
8 Anche in parte qua l'opposizione è infondata e va disattesa e respinta.
Sulla carenza di legittimazione passiva di Parte_2 Parte_3
, e
[...] Parte_4
Nell'introdurre il giudizio e Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al
[...]
debito contratto da eccependo di non essere titolari del contratto di Parte_1
locazione, intestato solo al e di essere andati ad abitare come ospiti con lui Pt_1
dal 2006, quando ancora e erano minorenni. Parte_3 Parte_4
A questo punto va in primo luogo rilevato che entrambi sono ormai maggiorenni da anni e che alla data odierna risultano ancora abitare presso il escludendo in radice che possa ancora parlarsi di ospitalità temporanea Pt_1
visato che dal 2006 ad oggi sono passati 19 anni.
A tal proposito si evidenzia come l'art. 18 L. 2/19 espressamente detti
“Ospitalita' temporanea 1. E' ammessa, previa richiesta motivata dell'assegnatario
al competente soggetto gestore e conseguente autorizzazione del medesimo,
l'ospitalita' temporanea di terze persone per un periodo non superiore a sei mesi
decorrenti dalla data del suo rilascio, e rinnovabile una sola volta per altri sei
mesi. Durante il periodo di ospitalita' il soggetto gestore applica un'indennita'
aggiuntiva pari al 25 per cento del canone di locazione. Qualora l'ospitalita' si
protragga oltre tali termini, per un massimo di ulteriori dodici mesi, l'indennita'
aggiuntiva e' elevata al 50 per cento del canone di locazione. Oltre tale termine si
applicano le disposizioni di cui all'art. 38 per la decadenza dall'assegnazione. 2.
Qualora l'ospitalita' non sia richiesta o non sia stata autorizzata o sia accertata in
sede di controllo straordinario o di verifica biennale dei requisiti per la
permanenza, il soggetto gestore, oltre alla maggiorazione del canone di cui al
9 comma 1, applica una penalita' pari ad una mensilita' del canone come calcolato ai
sensi dell'art. 22, commi 2 e 3. 3. E' ammessa altresi', previa motivata e
documentata comunicazione dell'assegnatario al soggetto gestore, la coabitazione
di terze persone che prestano attivita' lavorativa di assistenza a componenti del
nucleo familiare, legate allo stesso esclusivamente da rapporti di lavoro o di
impiego, senza limiti temporali. In tal caso non si applica l'indennita' aggiuntiva
di cui al comma 1. In questo caso, anche qualora il coabitante abbia acquisito la
residenza anagrafica nell'alloggio, lo stesso e' tenuto a lasciare l'alloggio al
termine del rapporto che giustifica la coabitazione;
conseguentemente la residenza
anagrafica nell'alloggio non costituisce titolo per il subentro.
4. L'ospitalita'
temporanea e la coabitazione non comportano inserimento ad alcun titolo nel nucleo
familiare e pertanto non producono effetti ai fini del cambio dell'alloggio, della
determinazione del reddito e del canone del nucleo familiare stesso anche nei casi di
eventuale acquisizione della residenza.”
La mera lettura del disposto normativo appena richiamato pone in risalto in primis che parte ricorrente NON ha fornito la prova sulla stessa gravante che il titolare assegnatario abbia richiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione necessaria, ovvero provato la sussistenza dei presupposti di cui al terzo comma della appena riportata norma;
ma soprattutto è provato per tabulas dalle dichiarazioni confessorie che sono stati superati tutti i limiti temporali previsti e che di fatto si è
costituito un nuovo e stabile nucleo familiare, con ciò solo comportando in capo a e l'obbligo previsto dal Parte_2 Parte_3 Parte_4
comma II ultima parte dell'art. 30 L. Reg. Toscana 2/19 che espressamente detta
“….. I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario ai
fini di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio assegnato…”.
10 Del resto, che si trattasse di costituzione di nuovo nucleo familiare è lo stesso a dichiararlo nella comunicazione del 31.07.2007 (doc. 2 allegato alla Pt_1
comparsa e NON disconosciuto) chiedendo l'inserimento nel proprio nucleo familiare di e ed giustificando la richiesta Parte_2 Parte_3 Parte_4
dichiarando che sono conviventi.
Anche sotto questo profilo l'opposizione è infondata e deve essere disattesa e respinta.
Sulla eccepita applicazione di interessi usurari
Lamenta parte ricorrente che sarebbero stati applicati interessi di mora mensili in misura del 1,5% per un totale annuo di 18% eccependone l'usurarietà.
L'eccezione è destituita di fondamento dovendosi rilevare che viene applicata, dopo trenta giorni dalla scadenza del termine prescritto per il pagamento,
una penale pari al 1,5% delle somme dovute per ogni mese di ritardo del
pagamento, come previsto dalla norma ex art. 30, comma I, L. Reg. Toscana 2/19,
mentre “…Sul ritardato pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie
si applica altresi' l'interesse annuo nella misura legale…” sempre ex art. 30,
comma I, L. Reg. Toscana 2/19.
Non coglie nel segno l'eguagliare la penale prevista dalla norma ad una applicazione di interessi usurari, poiché la penalità prevista dalla norma ha finalità
sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato nel caso sub iudice dalla stessa norma, mentre gli interessi moratori hanno uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, conseguentemente alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse, ma eventualmente ove richiesta dalla parte interessata la “reductio ad aequitatem” ex art. 1384 c.c se ritenuta eccessiva dal giudice, la quantificazione effettuata nella penale.
11 Anche in parte qua l'opposizione è manifestamente infondata e va disattesa e respinta
Sul quantum debeatur
Va evidenziato come in ordine alla dichiarazione mendace relativa al reddito del 2014 ci sia il riconoscimento espresso da parte del (doc. 4 Parte_1
allegato al fascicolo monitorio), peraltro parte resistente ha dato atto che durante il giudizio sono sopravvenuti pagamenti dalla parte ricorrente residuando, alla data del
21.01.2025, una somma di €. 1.550,22 a titolo di capitale rispetto alle somme ingiunte in decreto.
Del tutto inconferenti le contestazioni relative a somme asseritamente richieste dalla resistente dal giugno 2021 in poi, poiché non oggetto del presente giudizio.
Ne consegue che l'opposizione proposta risulta manifestamente infondata in fatto e diritto, nonché smentita per tabulas da documentazione proveniente dalla stessa parte ricorrente opponente, pertanto deve essere disattesa e respinta.
Dal rigetto dell'opposizione consegue la piena conferma del D.I. opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo e la condanna della parte ricorrente al pagamento della residua somma di €. 1.550,22 a titolo di capitale e delle spese liquidate in decreto ingiuntivo e pari a complessivi €. 685,50 oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri di legge se dovuti.
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e liquidate, in conformità alla nota spese depositata, verificatane la congruità sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/22, in considerazione del valore della causa come indicato in atti e dell'attività processuale effettivamente espletata che pur non avendo
12 visto istruttoria ha visto il deposito di memorie integrative ai fini della trattazione sull'eccezione di costituzionalità sollevata da parte ricorrente, quindi, in complessivi
€. 5.649,79 di cui €. 5.077,00 per onorari come da nota spese depositata ed il resto per spese documentate in atti, ivi comprese quelle di notifica del precetto e di registrazione del D.I. opposto, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, se dovute.
Sulla condanna ex art. 96, comma III, c.p.c.
La pretestuosità dell'opposizione come si manifesta ex se dai motivi di impugnazione e dalla documentazione versata in atti giustifica anche la condanna ex art. 96 c.p.c.
Tale condanna, infatti, serve anche a sanzionare il comportamento abusivo della parte in considerazione del danno, arrecato al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti pendenti per cui,
l'aggravamento del carico complessivo con procedimenti introdotti per finalità strumentali e dilatorie, è un comportamento abusivo che merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata
Del resto, corre l'obbligo rilevare che il terzo comma dell'art. 96 c.p.c. presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, ossia la rimproverabilità della condotta del soccombente come nell'ipotesi di cui all'articolo 96, primo comma,
c.p.c., ma non esige la prova specifica del pregiudizio sofferto dalla parte a causa della lite temeraria subita, trattandosi di una condanna che può essere emessa dal
Giudice anche d'ufficio, sulla base degli elementi emersi all'esito del giudizio.
Infatti, l'istituto presenta una natura mista sanzionatoria risarcitoria, ove la liquidazione viene operata in via equitativa dal decidente, tenendo conto della gravità della colpa, dei presumibili pregiudizi arrecati alla controparte in ragione della natura, dell'oggetto della causa e della durata del processo, sia in termini di pregiudizio patrimoniale che non patrimoniale.
13 Ciò è coerente con quanto anche recentemente affermato dal Supremo Collegio che ha chiarito che “…La ratio dell'istituto delineato nell'art. 96 comma 3 c.p.c.
è assolutamente pubblicistica, come conferma d'altronde la natura sanzionatoria e non risarcitoria della condanna. Si tratta, invero, di un presidio del processo dal suo abuso, ovvero dalla lesione dell'interesse collettivo, id est pubblico, a un adeguato funzionamento del sistema giurisdizionale, che ovviamente si rispecchia sull'esigenza della ragionevole durata del processo. La norma presuppone anche un criterio di imputazione soggettiva, da intravedere nel dolo o nella colpa grave. Quantomeno abuso con colpa grave deve riscontrarsi in una impugnazione che travisa un contenuto chiaro e lineare del provvedimento impugnato, attribuendo ad esso un contenuto diverso per sostenere la propria tesi di impugnante. E ancora, deve riconoscersi un abuso con mala fede o colpa grave nel caso in cui, senza alcun dubbio, l'impugnazione viene utilizzata per una funzione diversa da quella che il legislatore le affida. Così avviene, per esempio, qualora si presenti una impugnazione esclusivamente di merito dinanzi al giudice di legittimità (cfr. in quest'ultimo senso la già citata Cass. sez. 6 - 3, ord. 22 febbraio 2016 n.
3376). Infine, non può non rilevare quel che è sempre stato il presupposto sotto il profilo soggettivo già del primo comma dell'articolo 96, cioè la conclamata infondatezza (la "temerarietà") della prospettazione giuridica con cui si agisce o con cui ci si difende, vale a dire una inconsistenza giuridica percepibile che avrebbe dovuto indurre dal farla valere (cfr. ancora la già citata Cass. sez. 6 - 3, ord. 18 novembre 2014 n. 24546, nonché Cass. sez. 3,
30 dicembre 2014 n. 27534 e Cass. sez. 6 - 3, 21 gennaio 2016 n. 1115): infondatezza che non rileva soltanto in relazione al diritto sostanziale, ma deve rapportarsi anche al rito processuale, e dunque a quanto concerne le modalità di proposizione del diritto sostanziale (per esempio, una rappresentazione del diritto sostanziale del tutto generica ed assertiva, priva di alcuna specifica illustrazione). Tutti aspetti che, ovviamente, sono ben idonei a
14 riflettersi, previo il necessario accertamento su chi ha operato nel caso concreto le scelte abusive, sulla responsabilità professionale del difensore: nel caso in cui questa sussista e l'assistito agisca nei confronti del suo avvocato, viene a configurarsi - logico e inevitabile completamento del presidio posto dal legislatore a una corretta utilizzazione dello strumento processuale - una fattispecie di sanzione per via indiretta a carico della parte tecnica in forza di iniziativa della parte sostanziale (aspetto, questo, che non a caso riecheggia parzialmente l'altro affidamento all'iniziativa privata che si rinviene nell'articolo 96, terzo comma, cioè, come evidenziato dalla Corte
Costituzionale, la riscossione ad opera della parte vittoriosa della sanzione dal suo avversario), così giungendo tendenzialmente a un pieno effetto deflattivo/preventivo di tutela dell'adeguato funzionamento del sistema giurisdizionale…” (v. Cass. 19285/16).
Del resto, anche successivamente un orientamento costante della Suprema Corte ha chiarito che “..la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta – con finalità deflattive del contenzioso
– alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. (Sez. 2, Sentenza n.
27623 del 21/11/2017)….” (v. Cass. 21055/19), non può sfuggire, infatti, che la norma richiamata ha introdotto nel nostro codice l'istituto dei "punitive damages" per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzione del sistema giustizia.
L'orientamento giurisprudenziale sopra ricordato, cui il giudicante aderisce, è stato poi, ulteriormente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 96 c.p.c., che prevede all'ultimo comma una condanna in favore della cassa delle ammende, con ciò solo confermando il carattere sanzionatorio e deflattivo verso l'abuso del processo.
Per le dette considerazioni, quindi, si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna dell'attore anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, u.c., c.p.c. e
15 tutto quanto sopra considerato sanzione equa, anche alla luce del principio di diritto espresso dal Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012, appare essere quella pari alla somma sopra liquidata per le spese di lite ai sensi del D.M. n. 147/22.
Visto l'art. 96 c.p.c. u.c. condanna altresì l'attrice al pagamento della somma di €.
1.500,00 in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- Rigetta l'opposizione proposta e le eccezioni tutte sollevate da parte ricorrente, per quanto in motivazione, e per l'effetto conferma integralmente il D.I. 792/21 a suo tempo emesso dall'intestato Tribunale,
con condanna di parte ricorrente al pagamento della residua somma di €.
1.550,22 a titolo di capitale e delle spese liquidate in decreto ingiuntivo e pari a complessivi €. 685,50 oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri di legge se dovuti;
- visto l'art. 91 c.p.c. condanna parte ricorrente opponente al pagamento in favore della resistente opposta delle spese del presente procedimento liquidate in complessivi €. 5.649,79 di cui €. 5.077,00 per onorari come da nota spese depositata ed il resto per spese documentate in atti, ivi comprese quelle di notifica del precetto e di registrazione del D.I.
opposto, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge,
se dovute;
16 - visto l'art. 96 c.p.c. condanna, per quanto in motivazione, parte ricorrente opponente al pagamento in favore della convenuta della somma di €.
5.077,00;
- visto l'art. 96 c.p.c. u.c. condanna altresì parte ricorrente opponente al pagamento della somma di €. 1.500,00 in favore della cassa delle ammende;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena lì 18 novembre 2025
Il giudice o.p.
dott.ssa Chiara Flavia SE
T
17
Causa R.G. 2759 /2021 Oggi 18 novembre 2025 alle ore 9,00 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
SE , mediante l'applicativo “Teams”, sono comparse l'Avv.ta Maccioni, in sostituzione dell'Avv. Panti, per la parte ricorrente e l'Avv.ta Masini, per resistente
Preliminarmente l'Avv.ta Maccioni insiste nell'istanza di rinvio depositata in data di ieri, in attesa del conteggio richiesto in data 13 novembre 2025 ed in attesa di sapere l'esatta somma dovuta. L'Avv.ta Masini si oppone alla richiesta in quanto come già evidenziato nelle note autorizzate i debitori ad oggi hanno pagato le mensilità delle decreto ingiuntivo opposto fatte salve le mensilità di aprile 2021, per il residuo avere e di maggio 2021, rappresenta e reitera che i pagamenti effettuati ex adverso sono stati tutti debitamente contabilizzati ed imputati alle morosità più risalenti e che non sono oggetto di causa le mensilità dal giugno 2021 compreso alla data odierna, opponendosi al rinvio. Il giudice ritenuto che l'istanza oltre ad essere tardiva viene smentita dalla documentazione depositata in atti e che stante l'iscrizione a ruolo della causa nel 2021 ed a fronte dell'opposizione espressa di una delle parti al rinvio non possa essere accolta l'istanza rigetta la stessa e dispone procedersi oltre
Le procuratrici delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via preliminare o pregiudiziale, nonché istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese l'Avvocata Masini insiste per la condanna come da nota spese depositata, mentre l'Avvocata Maccioni sul punto e per la quantificazione delle stesse si rimette a giustizia, chiedendo di essere esonerate dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 10,06 alle ore 10,13 per causa R.G.
1188/25, di nuovo sospesa dalle ore 10,36 alle ore 11,19 per cause R.G. 2456/24 e
872/25, ancora sospesa dalle ore 11,43 alle ore 12,09 per causa R.G. 1080/23, in
1 ultimo sospesa dalle ore 14,38 alle ore 15,05 per causa R.G. 1251/25) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito.
Alle ore 16,24 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 16,25
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia SE
T
Tribunale Ordinario di Siena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena , in composizione monocratica, in persona del G.O.T.
Dott.sa Chiara Flavia SE , ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE RITO LAVORO nella causa civile iscritta al n° 2759 /2021 R.G.A.C., Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
promossa da:
, (Cod.fisc. ), (cod. fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), e C.F._2 Parte_3 C.F._3
2 , (c.f. ), residenti in [...]Parte_4 C.F._4
ER (SI), tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Duccio Panti ed elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in via del Cavallerizzo 1 Siena, per procura allegata al ricorso in opposizione
PARTE RICORRENTE OPPONENTE
contro
(già ), con sede in Siena, in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocata Roberta Masini ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in via del Moro, 8 Siena, come da procura allegata all'atto di costituzione
PARTE RESISTENTE OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione al D.I. n. 792/2021 ritualmente notificato
, e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
convenuto in giudizio (già ), in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:” Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Siena in materia di LOCAZIONE, contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE ED ASSORBENTE 1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva degli opponenti e Parte_5
per il pagamento dei canni di locazione per l'appartamento de quo;
2) Parte_4
conseguentemente revocare il D.I. n. 792/2021 del15.7.2021 pubblicato il 12.08.2021 ad istanza di oggetto di causa accertando e dichiarando che gli opponenti CP_1 Parte_2
e NON sono obbligati al pagamento dei Parte_3 Parte_4
canoni di locazione, per i quali è obbligato verso esclusivamente CP_1 Parte_1
IN VIA PREGIUDIZIALE IN RITO 3) dichiari l'improcedibilità della domanda avversaria di
3 pagamento dei canoni di locazione per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dal D.Lgs 4.3.2010 n. 28 e, quindi, assumere i provvedimenti previsti dall'art 5 comma 1- bis, quinto e sesto periodo D.Lgs 4.3.2018 n. 28 NEL MERITO 4) preliminarmente sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ricorrendo gravi motivi;
5) revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere la domanda di spiegata in via monitoria. 6) CP_1
Accertare e dichiarare che NON deve pagare la cifra relativa alla dichiarazione Pt_1
mendace che è nulla ed illegittima e CONTESTATA formalmente dall'opponente 7) Accertare e dichiarare l'effettivo importo che il deve pagare a per i canoni di Pt_1 CP_1
locazione mensili, che sta pagando ratealmente, accordando al medesimo Pt_1 Pt_1
di pagare ratealmente le somme effettivamente dovute Con vittoria di spese..”.
Si è costituita in giudizio (già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando recisamente le
[...]
avverse domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:”
Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, per le motivazioni tutte sopra illustrate, ogni
contraria istanza ed eccezione disattesa: In via preliminare ed assorbente -
respingere la eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dai
ricorrenti-opponenti, sig.ri ed Parte_2 Parte_3 Parte_4
in quanto tutti obbligati in solido con il sig. nel
[...] Parte_1
pagamento dei canoni di locazione e spese accessorie, in favore della CP_3
in persona del Presidente pro tempore, in relazione all'alloggio ubicato
[...]
in Castelnuovo ER (SI), via Dei Guelfi n. 1, in conformità a quanto dispone
l'art. 30 Legge Regionale Toscana n. 02 del 02.01.2019; -in conseguenza di quanto
sopra, confermare integralmente ed in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo N.
792/2021, emesso dal Tribunale di Siena in data 15.07.2021, pubblicato in data
12.08.2021 e notificato con il pedissequo atto di precetto in data 23.09.2021,
4 dichiarando che i sig.ri ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
sono tutti obbligati in solido a corrispondere l'importo di € Parte_4
16.751,73-, in favore della in persona del Presidente pro Controparte_3
tempore, per canoni di locazione e spese accessorie in relazione all'alloggio ubicato
in Castelnuovo ER (SI), via Dei Guelfi n. 1; In via Pregiudiziale in rito, -
respingere la eccezione di improcedibilità del Ricorso per Ingiunzione per mancato
esperimento del tentativo di Mediazione, in quanto infondata in fatto ed in diritto,
oltre che destituita del benché minimo fondamento giuridico;
Nel Merito: -in via
preliminare respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo opposto, in quanto inammissibile ed improponibile, oltre che
infondata, non sussistendo i gravi motivi richiesti ex Lege per la concessione della
richiesta; -respingere integralmente l'opposizione proposta, in quanto strumentale,
dilatoria, e pretestuosa, oltre che priva di pregio, destituita del benché minimo
fondamento giuridico, infondata in fatto ed in diritto, e sprovvista di prova scritta,
confermando integralmente ed in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo N. 792/2021,
emesso dal Tribunale di Siena in data 15.07.2021, pubblicato in data 12.08.2021 e
notificato con il pedissequo atto di precetto in data 23.09.2021, dichiarando che i
sig.ri ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
sono tutti obbligati in solido a corrispondere l'importo di € 16.751,73-, in favore
della in persona del Presidente pro tempore, per canoni di Controparte_3
locazione e spese accessorie in relazione all'alloggio ubicato in Castelnuovo
ER (SI), via Dei Guelfi n. 1; -respingere comunque ogni e qualsiasi
domanda formulata dai ricorrenti-opponenti nei confronti della CP_3 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore. Con vittoria di spese e
[...]
5 competenze del presente Giudizio di Opposizione e con integrale conferma delle
spese e competenze della Procedura Monitoria.”.
Con provvedimento del 8 febbraio 2023 il giudice precedentemente assegnatario vista l'eccezione di costituzionalità sollevata da parte ricorrente in ordine all'art. 30, commi I e II, della Legge Regione Toscana n. 2 del 2.1.2019 ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale e sospeso la causa.
Con ordinanza del 10 ottobre 2023 la Corte Costituzionale ha dichiarato
“….manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art.
30, commi 1 e 2, della legge della Regione Toscana 2 gennaio 2019, n. 2, recante
«Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)», sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 41, 42, 47 e 117, commi terzo e quarto, della Costituzione,
dal Tribunale ordinario di Siena, sezione unica, con l'ordinanza indicata in
epigrafe….”
Con provvedimento del 14.11.2023 il giudice originariamente assegnatario ha disposto la prosecuzione del giudizio ed all'udienza del 5.12.2023 ha ammesso le prove nei limiti di cui al provvedimento a verbale.
Successivamente la causa è stata rinviata per motivi familiari e di salute del giudice originariamente assegnatario e con provvedimento del 10 ottobre 2024
assegnata alla sottoscritta
All'udienza del 21.01.2015 il nuovo giudice assegnatario ha revocato il provvedimento istruttorio precedentemente emesso, come motivato a verbale,
liberato i testi presenti ed invitato le parti ad una definizione bonaria per le residue somme oggetto del D.I. opposto e rinviato per discussione e contestuale decisione all'udienza del 18 novembre 2025, assegnando termine per note concesse anche ai fini della discussione.
6 La causa è stata, quindi, istruita mediante produzione documentale.
All'udienza del 18 novembre 2025 la causa è stata discussa e, previa camera di consiglio, contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
L'odierno contenzioso trova fondamento nella richiesta avanzata in via monitoria dalla resistente del pagamento della complessiva somma di €. 16.751,73
per canoni di locazione scaduti e non pagati di cui al contratto di locazione Rep. n.
2819 del 27.04.2001 e rinnovato il 22.05.2013.
Nell'introdurre il giudizio parte attrice ha eccepito la carenza di legittimazione passiva di , e , Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'improcedibilità per mancato espletamento della fase prodromica ostativa e nel merito contestando la debenza delle somme richieste, chiedendo accertarsi l'effettivo importo dovuto.
Si è costituita (già ), in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo la dilatorietà dell'opposizione proposta, l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva a fronte dell'art. 30 l. Reg. Toscana 2/2019, la pretestuosità dell'eccezione di improcedibilità, dovendosi intraprendere la fase della mediazione obbligatoria solo dopo la decisione sulla provvisoria esecutività e nel merito insistendo per il rigetto della domanda dando atto del procedimento di calcolo che ha portato alla somma richiesta in via monitoria e rilevando che quanto richiesto per i titoli indicati nel ricorso monitorio attiene al periodo dal dicembre 2018 al maggio 2021 compresi.
In corso di giudizio parte ricorrente opponente ha chiesto sollevarsi questione di costituzionalità in ordine all'art. 30 L.Reg. Toscana 2/19, poi sollevata dal giudice
7 originariamente assegnatario e dichiarata manifestamente infondata dalla Corte
Costituzionale con ordinanza del 10 ottobre 2023.
Nelle more del giudizio parte ricorrente opponente ha provveduto al pagamento di una parte del dovuto residuando alla data del 21.01.2025 la somma di
€. 1.550,22 da versare in favore della resistente a titolo di capitale rispetto alla somma ingiunta ed oggetto di causa.
Nelle note autorizzate ai fini della discussione parte ricorrente opponete ha eccepito l'usurarietà degli interessi di mora applicati in misura del 1,5% mensile pari al 18% annuo.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla eccezione di incostituzionalità dell'art. 30 L Reg. Toscana 2/19
Parte ricorrente nelle note autorizzate reitera l'eccezione di incostituzionalità
della richiamata norma, questione sulla quale si è già pronunciata la Corte
Costituzionale dichiarandola manifestamente infondata, con l'ordinanza depositata in atti, pronuncia che il giudicante condivide, rigettando la detta eccezione.
Sulla eccezione di improcedibilità per mancato espletamento della fase
prodromica ostativa
Preme ricordare come il presente contezioso nasca quale opposizione a decreto ingiuntivo. Orbene, trattandosi di morosità relativa ai canoni di locazione il
D. lgs. 28/10 sia ante che post Cartabia, prevede che l'obbligatoria fase prodromica della mediazione obbligatoria venga espletata DOPO i provvedimenti sulla provvisoria esecutività ed esattamente così' è stato fatto come emerge dal verbale di udienza del 11 gennaio 2022 e dal verbale negativo della fase della mediazione obbligatoria depositato in atti in data 21.02.2022 dà atto dell'espletamento della fase prodromica ostativa.
8 Anche in parte qua l'opposizione è infondata e va disattesa e respinta.
Sulla carenza di legittimazione passiva di Parte_2 Parte_3
, e
[...] Parte_4
Nell'introdurre il giudizio e Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al
[...]
debito contratto da eccependo di non essere titolari del contratto di Parte_1
locazione, intestato solo al e di essere andati ad abitare come ospiti con lui Pt_1
dal 2006, quando ancora e erano minorenni. Parte_3 Parte_4
A questo punto va in primo luogo rilevato che entrambi sono ormai maggiorenni da anni e che alla data odierna risultano ancora abitare presso il escludendo in radice che possa ancora parlarsi di ospitalità temporanea Pt_1
visato che dal 2006 ad oggi sono passati 19 anni.
A tal proposito si evidenzia come l'art. 18 L. 2/19 espressamente detti
“Ospitalita' temporanea 1. E' ammessa, previa richiesta motivata dell'assegnatario
al competente soggetto gestore e conseguente autorizzazione del medesimo,
l'ospitalita' temporanea di terze persone per un periodo non superiore a sei mesi
decorrenti dalla data del suo rilascio, e rinnovabile una sola volta per altri sei
mesi. Durante il periodo di ospitalita' il soggetto gestore applica un'indennita'
aggiuntiva pari al 25 per cento del canone di locazione. Qualora l'ospitalita' si
protragga oltre tali termini, per un massimo di ulteriori dodici mesi, l'indennita'
aggiuntiva e' elevata al 50 per cento del canone di locazione. Oltre tale termine si
applicano le disposizioni di cui all'art. 38 per la decadenza dall'assegnazione. 2.
Qualora l'ospitalita' non sia richiesta o non sia stata autorizzata o sia accertata in
sede di controllo straordinario o di verifica biennale dei requisiti per la
permanenza, il soggetto gestore, oltre alla maggiorazione del canone di cui al
9 comma 1, applica una penalita' pari ad una mensilita' del canone come calcolato ai
sensi dell'art. 22, commi 2 e 3. 3. E' ammessa altresi', previa motivata e
documentata comunicazione dell'assegnatario al soggetto gestore, la coabitazione
di terze persone che prestano attivita' lavorativa di assistenza a componenti del
nucleo familiare, legate allo stesso esclusivamente da rapporti di lavoro o di
impiego, senza limiti temporali. In tal caso non si applica l'indennita' aggiuntiva
di cui al comma 1. In questo caso, anche qualora il coabitante abbia acquisito la
residenza anagrafica nell'alloggio, lo stesso e' tenuto a lasciare l'alloggio al
termine del rapporto che giustifica la coabitazione;
conseguentemente la residenza
anagrafica nell'alloggio non costituisce titolo per il subentro.
4. L'ospitalita'
temporanea e la coabitazione non comportano inserimento ad alcun titolo nel nucleo
familiare e pertanto non producono effetti ai fini del cambio dell'alloggio, della
determinazione del reddito e del canone del nucleo familiare stesso anche nei casi di
eventuale acquisizione della residenza.”
La mera lettura del disposto normativo appena richiamato pone in risalto in primis che parte ricorrente NON ha fornito la prova sulla stessa gravante che il titolare assegnatario abbia richiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione necessaria, ovvero provato la sussistenza dei presupposti di cui al terzo comma della appena riportata norma;
ma soprattutto è provato per tabulas dalle dichiarazioni confessorie che sono stati superati tutti i limiti temporali previsti e che di fatto si è
costituito un nuovo e stabile nucleo familiare, con ciò solo comportando in capo a e l'obbligo previsto dal Parte_2 Parte_3 Parte_4
comma II ultima parte dell'art. 30 L. Reg. Toscana 2/19 che espressamente detta
“….. I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario ai
fini di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio assegnato…”.
10 Del resto, che si trattasse di costituzione di nuovo nucleo familiare è lo stesso a dichiararlo nella comunicazione del 31.07.2007 (doc. 2 allegato alla Pt_1
comparsa e NON disconosciuto) chiedendo l'inserimento nel proprio nucleo familiare di e ed giustificando la richiesta Parte_2 Parte_3 Parte_4
dichiarando che sono conviventi.
Anche sotto questo profilo l'opposizione è infondata e deve essere disattesa e respinta.
Sulla eccepita applicazione di interessi usurari
Lamenta parte ricorrente che sarebbero stati applicati interessi di mora mensili in misura del 1,5% per un totale annuo di 18% eccependone l'usurarietà.
L'eccezione è destituita di fondamento dovendosi rilevare che viene applicata, dopo trenta giorni dalla scadenza del termine prescritto per il pagamento,
una penale pari al 1,5% delle somme dovute per ogni mese di ritardo del
pagamento, come previsto dalla norma ex art. 30, comma I, L. Reg. Toscana 2/19,
mentre “…Sul ritardato pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie
si applica altresi' l'interesse annuo nella misura legale…” sempre ex art. 30,
comma I, L. Reg. Toscana 2/19.
Non coglie nel segno l'eguagliare la penale prevista dalla norma ad una applicazione di interessi usurari, poiché la penalità prevista dalla norma ha finalità
sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato nel caso sub iudice dalla stessa norma, mentre gli interessi moratori hanno uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, conseguentemente alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse, ma eventualmente ove richiesta dalla parte interessata la “reductio ad aequitatem” ex art. 1384 c.c se ritenuta eccessiva dal giudice, la quantificazione effettuata nella penale.
11 Anche in parte qua l'opposizione è manifestamente infondata e va disattesa e respinta
Sul quantum debeatur
Va evidenziato come in ordine alla dichiarazione mendace relativa al reddito del 2014 ci sia il riconoscimento espresso da parte del (doc. 4 Parte_1
allegato al fascicolo monitorio), peraltro parte resistente ha dato atto che durante il giudizio sono sopravvenuti pagamenti dalla parte ricorrente residuando, alla data del
21.01.2025, una somma di €. 1.550,22 a titolo di capitale rispetto alle somme ingiunte in decreto.
Del tutto inconferenti le contestazioni relative a somme asseritamente richieste dalla resistente dal giugno 2021 in poi, poiché non oggetto del presente giudizio.
Ne consegue che l'opposizione proposta risulta manifestamente infondata in fatto e diritto, nonché smentita per tabulas da documentazione proveniente dalla stessa parte ricorrente opponente, pertanto deve essere disattesa e respinta.
Dal rigetto dell'opposizione consegue la piena conferma del D.I. opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo e la condanna della parte ricorrente al pagamento della residua somma di €. 1.550,22 a titolo di capitale e delle spese liquidate in decreto ingiuntivo e pari a complessivi €. 685,50 oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri di legge se dovuti.
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e liquidate, in conformità alla nota spese depositata, verificatane la congruità sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/22, in considerazione del valore della causa come indicato in atti e dell'attività processuale effettivamente espletata che pur non avendo
12 visto istruttoria ha visto il deposito di memorie integrative ai fini della trattazione sull'eccezione di costituzionalità sollevata da parte ricorrente, quindi, in complessivi
€. 5.649,79 di cui €. 5.077,00 per onorari come da nota spese depositata ed il resto per spese documentate in atti, ivi comprese quelle di notifica del precetto e di registrazione del D.I. opposto, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, se dovute.
Sulla condanna ex art. 96, comma III, c.p.c.
La pretestuosità dell'opposizione come si manifesta ex se dai motivi di impugnazione e dalla documentazione versata in atti giustifica anche la condanna ex art. 96 c.p.c.
Tale condanna, infatti, serve anche a sanzionare il comportamento abusivo della parte in considerazione del danno, arrecato al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti pendenti per cui,
l'aggravamento del carico complessivo con procedimenti introdotti per finalità strumentali e dilatorie, è un comportamento abusivo che merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata
Del resto, corre l'obbligo rilevare che il terzo comma dell'art. 96 c.p.c. presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, ossia la rimproverabilità della condotta del soccombente come nell'ipotesi di cui all'articolo 96, primo comma,
c.p.c., ma non esige la prova specifica del pregiudizio sofferto dalla parte a causa della lite temeraria subita, trattandosi di una condanna che può essere emessa dal
Giudice anche d'ufficio, sulla base degli elementi emersi all'esito del giudizio.
Infatti, l'istituto presenta una natura mista sanzionatoria risarcitoria, ove la liquidazione viene operata in via equitativa dal decidente, tenendo conto della gravità della colpa, dei presumibili pregiudizi arrecati alla controparte in ragione della natura, dell'oggetto della causa e della durata del processo, sia in termini di pregiudizio patrimoniale che non patrimoniale.
13 Ciò è coerente con quanto anche recentemente affermato dal Supremo Collegio che ha chiarito che “…La ratio dell'istituto delineato nell'art. 96 comma 3 c.p.c.
è assolutamente pubblicistica, come conferma d'altronde la natura sanzionatoria e non risarcitoria della condanna. Si tratta, invero, di un presidio del processo dal suo abuso, ovvero dalla lesione dell'interesse collettivo, id est pubblico, a un adeguato funzionamento del sistema giurisdizionale, che ovviamente si rispecchia sull'esigenza della ragionevole durata del processo. La norma presuppone anche un criterio di imputazione soggettiva, da intravedere nel dolo o nella colpa grave. Quantomeno abuso con colpa grave deve riscontrarsi in una impugnazione che travisa un contenuto chiaro e lineare del provvedimento impugnato, attribuendo ad esso un contenuto diverso per sostenere la propria tesi di impugnante. E ancora, deve riconoscersi un abuso con mala fede o colpa grave nel caso in cui, senza alcun dubbio, l'impugnazione viene utilizzata per una funzione diversa da quella che il legislatore le affida. Così avviene, per esempio, qualora si presenti una impugnazione esclusivamente di merito dinanzi al giudice di legittimità (cfr. in quest'ultimo senso la già citata Cass. sez. 6 - 3, ord. 22 febbraio 2016 n.
3376). Infine, non può non rilevare quel che è sempre stato il presupposto sotto il profilo soggettivo già del primo comma dell'articolo 96, cioè la conclamata infondatezza (la "temerarietà") della prospettazione giuridica con cui si agisce o con cui ci si difende, vale a dire una inconsistenza giuridica percepibile che avrebbe dovuto indurre dal farla valere (cfr. ancora la già citata Cass. sez. 6 - 3, ord. 18 novembre 2014 n. 24546, nonché Cass. sez. 3,
30 dicembre 2014 n. 27534 e Cass. sez. 6 - 3, 21 gennaio 2016 n. 1115): infondatezza che non rileva soltanto in relazione al diritto sostanziale, ma deve rapportarsi anche al rito processuale, e dunque a quanto concerne le modalità di proposizione del diritto sostanziale (per esempio, una rappresentazione del diritto sostanziale del tutto generica ed assertiva, priva di alcuna specifica illustrazione). Tutti aspetti che, ovviamente, sono ben idonei a
14 riflettersi, previo il necessario accertamento su chi ha operato nel caso concreto le scelte abusive, sulla responsabilità professionale del difensore: nel caso in cui questa sussista e l'assistito agisca nei confronti del suo avvocato, viene a configurarsi - logico e inevitabile completamento del presidio posto dal legislatore a una corretta utilizzazione dello strumento processuale - una fattispecie di sanzione per via indiretta a carico della parte tecnica in forza di iniziativa della parte sostanziale (aspetto, questo, che non a caso riecheggia parzialmente l'altro affidamento all'iniziativa privata che si rinviene nell'articolo 96, terzo comma, cioè, come evidenziato dalla Corte
Costituzionale, la riscossione ad opera della parte vittoriosa della sanzione dal suo avversario), così giungendo tendenzialmente a un pieno effetto deflattivo/preventivo di tutela dell'adeguato funzionamento del sistema giurisdizionale…” (v. Cass. 19285/16).
Del resto, anche successivamente un orientamento costante della Suprema Corte ha chiarito che “..la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta – con finalità deflattive del contenzioso
– alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. (Sez. 2, Sentenza n.
27623 del 21/11/2017)….” (v. Cass. 21055/19), non può sfuggire, infatti, che la norma richiamata ha introdotto nel nostro codice l'istituto dei "punitive damages" per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzione del sistema giustizia.
L'orientamento giurisprudenziale sopra ricordato, cui il giudicante aderisce, è stato poi, ulteriormente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 96 c.p.c., che prevede all'ultimo comma una condanna in favore della cassa delle ammende, con ciò solo confermando il carattere sanzionatorio e deflattivo verso l'abuso del processo.
Per le dette considerazioni, quindi, si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna dell'attore anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, u.c., c.p.c. e
15 tutto quanto sopra considerato sanzione equa, anche alla luce del principio di diritto espresso dal Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012, appare essere quella pari alla somma sopra liquidata per le spese di lite ai sensi del D.M. n. 147/22.
Visto l'art. 96 c.p.c. u.c. condanna altresì l'attrice al pagamento della somma di €.
1.500,00 in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- Rigetta l'opposizione proposta e le eccezioni tutte sollevate da parte ricorrente, per quanto in motivazione, e per l'effetto conferma integralmente il D.I. 792/21 a suo tempo emesso dall'intestato Tribunale,
con condanna di parte ricorrente al pagamento della residua somma di €.
1.550,22 a titolo di capitale e delle spese liquidate in decreto ingiuntivo e pari a complessivi €. 685,50 oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri di legge se dovuti;
- visto l'art. 91 c.p.c. condanna parte ricorrente opponente al pagamento in favore della resistente opposta delle spese del presente procedimento liquidate in complessivi €. 5.649,79 di cui €. 5.077,00 per onorari come da nota spese depositata ed il resto per spese documentate in atti, ivi comprese quelle di notifica del precetto e di registrazione del D.I.
opposto, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge,
se dovute;
16 - visto l'art. 96 c.p.c. condanna, per quanto in motivazione, parte ricorrente opponente al pagamento in favore della convenuta della somma di €.
5.077,00;
- visto l'art. 96 c.p.c. u.c. condanna altresì parte ricorrente opponente al pagamento della somma di €. 1.500,00 in favore della cassa delle ammende;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena lì 18 novembre 2025
Il giudice o.p.
dott.ssa Chiara Flavia SE
T
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