TAR Catania, sez. III, sentenza breve 02/02/2026, n. 296
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Decreto cautelare 30 dicembre 2025
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Sentenza breve 2 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Eccesso di potere per travisamento e difetto di presupposto; violazione dell’articolo 17 della clausola della convenzione inter partes; cognizione del diritto soggettivo della ricorrente alla prosecuzione del rapporto ex articolo 8 del Codice del processo

    Il Tribunale dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che l'intimazione di sgombero sia un atto meramente consequenziale alla risoluzione contrattuale, la cui legittimità va accertata dal giudice ordinario. Le censure sollevate dalla ricorrente attengono alla validità della risoluzione contrattuale, che costituisce l'antecedente logico necessario dell'atto impugnato e non una questione pregiudiziale tecnica. Pertanto, l'accertamento richiesto esula dalla ratio e dal perimetro applicativo dell'art. 8 c.p.a. Le doglianze sono avvinte dal difetto di giurisdizione già dichiarato con precedente sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza breve 02/02/2026, n. 296
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 296
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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