Decreto cautelare 30 dicembre 2025
Sentenza breve 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza breve 02/02/2026, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00296/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02829/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2829 del 2025, proposto da
Associazione Sportiva Dilettantistica “Tennis Club Santa Maria di Licodia”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gregorio Panetta ed Elisa Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa Maria di Licodia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Lo Presti e NC Biondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione n. 904 Registro Generale - n. 448 del 24.12.2025 del Registro Settoriale, notificata in pari data, con cui il Comune di Santa Maria di Licodia ha intimato alla ricorrente di “… Rilasciare immediatamente e riconsegnare al Comune l’impianto sportivo comunale sito in S. Maria di Licodia via Bartali n.3 di cui alla convenzione rep. n. 11/2021, entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla notifica ”, con l’avvertenza “… che, decorso inutilmente il termine sopra indicato, l’Amministrazione procederà allo sgombero coattivo ed immissione in possesso con l’ausilio della Forza Pubblica …”;
- di ogni altro atto o provvedimento amministrativo, antecedente o successivo, presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa Maria di Licodia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. NC IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Tennis Club Santa Maria di Licodia”, odierna ricorrente, si è aggiudicata nel Comune di Santa di Santa Maria di Licodia (CT), giusta determina dirigenziale del 4.05.2021, la concessione per l’affidamento in uso di spogliatoi e campetti da tennis ubicati nel territorio comunale.
La procedura di gara – indetta con determina del 3.09.2020 e riservata ad “… Associazioni Sportive regolarmente costituite …”, e dunque senza scopo di lucro – si è svolta con il metodo dell’offerta economica più vantaggiosa attribuendo sino a 80 punti al “ progetto tecnico/gestionale, con l’indicazione degli interventi necessari alla riqualificazione degli impianti ”, e sino a 20 punti all’offerta economica di un canone mensile, con la precisazione che tenuto conto della condizione degli impianti “… è ammissibile anche il canone mensile di importo pari ad euro 0,00 …”.
L’associazione ricorrente è risultata aggiudicataria offrendo la realizzazione di lavori per euro 21.950 e un canone annuo di euro 1.530.
Separata procedura di gara è stata indetta in pari data con analoga determina per l’affidamento in concessione di palestra e campi di calcetto ed è stata poi aggiudicata all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Santa Maria di Licodia Calcio a 5”.
In data 12.11.2021 il Comune di Santa di Santa Maria di Licodia e l’associazione ricorrente hanno stipulato la convenzione rep. n. 11/2021 per l’affidamento in uso di campi da tennis e spogliatoi, con cui, all’articolo 17, è stata prevista una clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Durante la fase di esecuzione della concessione l’Ente comunale, rilevando talune inadempienze da parte dell’associazione ricorrente relativamente al versamento del canone concessorio e ai pagamenti concernenti le utenze elettrica e idrica, così come riguardo al pagamento della Tari, ha sollecitato la concessionaria, con nota del Responsabile del Settore Affari Generali prot. n. 614 del 15.01.2025, a provvedere entro cinque giorni al pagamento: i) dei canoni concessori per il 2023 e 2024 per un totale di euro 2.815; ii) dell’intero importo di quanto dovuto per le utenze di energia elettrica e idrica per il periodo dal 12.11.2021 al 31.12.2023, rispettivamente per un importo pari a euro 19.601,09 e euro 7.000; iii) degli ulteriori importi dovuti a titolo di Tari sino al 31.12.2024, in corso di quantificazione in tale data.
Dopo talune interlocuzioni con la concessionaria, con nota del 15.07.2025 il Comune ha comunicato all’associazione l’avvio di un procedimento « finalizzato alla attivazione della clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 17 della convenzione ” per le seguenti inadempienze: “ Mancato versamento dei canoni per un ammontare di euro 1.285 per l’anno 2023 e 1.530 per l’anno 2024; - Mancato pagamento delle utenze elettriche fino al 31.12.2024 per un ammontare di euro 25.977,90; - Mancato pagamento della Tariffa T.A.R.I. anni 2021 – 2022 – 2023 – 2024 per un ammontare di euro 11.523,00; - Mancato rinnovo della fidejussione; - Mancato pagamento utenza idrica fino al 30.09.2024 per un ammontare di Euro 7.922,98 ; - mancata realizzazione dei lavori di straordinaria manutenzione previsti dal piano di cui all’allegato “A” al Contratto di Convenzione, che incidono sul corretto espletamento del servizio, stante l’assenza delle relative autorizzazioni e licenze correlate, anche in relazione ai servizi igienici come da relazione tecnica agli atti (...)», risultando mancanti o carenti “ 1) Realizzazione all’interno degli spogliatoi di un’area di attesa con un punto di ristoro; 2) Sistemazione del manto dei campi con resine acriliche ad elevata elasticità (relativamente ai campi da tennis); 3) Realizzazione di una tribunetta per gli ospiti; 4) Sistemazione dei muretti di recinzione dei campi in c.a. a sostegno di paletti di ferro; 5) Mancata fornitura di gran parte degli arredi all’interno dello spogliatoio, Frigo bar, tavoli sedie e quant’altro; 6) Sistemazione dell’area esterna da destinare a parcheggio ed accoglienza degli ospiti... ».
Con determinazione prot. 536 del 20.08.2025 il Comune ha disposto la risoluzione della convenzione n. 11/2021 per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c., in applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 17 della convenzione e, per l’effetto, ha disposto la revoca della concessione disponendo la restituzione degli impianti in questione entro trenta giorni dalla notifica dell’atto.
La suddetta determinazione è stata impugnata dall’Associazione ricorrente innanzi a questo Tribunale con ricorso iscritto al n. 3625/2025 Reg. Ric., a cui ha fatto seguito la sentenza n. 3625 del 19.12.2025 con la quale la Sezione ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in subiecta materia in quanto, in sintesi, “... lo scrutinio della valutazione operata dall’Amministrazione procedente sulla correttezza della condotta contrattuale tenuta dalla parte privata, provocando come effetto tipico lo scioglimento del contratto che incide sul diritto soggettivo del concessionario alla prosecuzione del rapporto, non può che spettare al Giudice ordinario ”.
Con successiva determinazione n. 904 Registro Generale - n. 448 del 24.12.2025 del Registro Settoriale, notificata in pari data, il Comune di Santa Maria di Licodia ha intimato alla ricorrente di “… Rilasciare immediatamente e riconsegnare al Comune l’impianto sportivo comunale sito in S. Maria di Licodia via Bartali n.3 di cui alla convenzione rep. n. 11/2021, entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla notifica ”, con l’avvertenza “… che, decorso inutilmente il termine sopra indicato, l’Amministrazione procederà allo sgombero coattivo ed immissione in possesso con l’ausilio della Forza Pubblica …”.
2. Con ricorso notificato in data 29.12.2025 e depositato in pari data l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Tennis Club Santa Maria di Licodia” ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dei relativi effetti, anche per via monocratica, i seguenti atti: 1) la predetta determinazione n. 904 Registro Generale - n. 448 del 24.12.2025 del Registro Settoriale, notificata in pari data, con cui il Comune di Santa Maria di Licodia ha intimato alla ricorrente di “… Rilasciare immediatamente e riconsegnare al Comune l’impianto sportivo comunale sito in S. Maria di Licodia via Bartali n.3 di cui alla convenzione rep. n. 11/2021, entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla notifica ”, con l’avvertenza “… che, decorso inutilmente il termine sopra indicato, l’Amministrazione procederà allo sgombero coattivo ed immissione in possesso con l’ausilio della Forza Pubblica …”; 2) ogni altro atto o provvedimento amministrativo, antecedente o successivo, presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Il ricorso è stato presentato per il seguente, unico, motivo di diritto: Eccesso di potere per travisamento e difetto di presupposto; violazione dell’articolo 17 della clausola della convenzione inter partes; cognizione del diritto soggettivo della ricorrente alla prosecuzione del rapporto ex articolo 8 del Codice del processo .
2.1. La parte ricorrente lamenta, a sostegno del proprio gravame proposto avverso l’atto impugnato, che nessuna delle inadempienze poste dal Comune a fondamento della determina di risoluzione – il quale funge da atto presupposto rispetto al suddetto provvedimento – possa rientrare tra le ipotesi indicate nella “ clausola risolutiva espressa ” di cui all’articolo 17 della convenzione, in quanto nella vicenda in esame non ricorrerebbe alcuna delle fattispecie indicate da tale disposizione.
Le inadempienze contestate dall’Ente comunale, in particolare, secondo la prospettazione della ricorrente non sarebbero riconducibili all’espletamento del servizio, né ne avrebbero compromesso il funzionamento.
Viene contestato che le inadempienze di carattere economico di cui viene data contezza nella determina n. 536/2025 abbiano materialmente inciso sull’espletamento del servizio o ne abbiano compromesso il funzionamento, rilevandosi che l’Amministrazione comunale – affermando che “... la completa interruzione del servizio offerto è stata di fatto evitata sol perché l’Amministrazione Comunale si è fatta carico dei pagamenti delle utenze con anticipazione delle stesse …” – abbia contraddittoriamente riconosciuto che non ci sia stata alcuna interruzione dello stesso, confermando implicitamente l’assenza dei presupposti di cui all’art. 17 della convenzione.
È altresì posto in contestazione il richiamo, anch’esso contenuto nella determina n. 536/2025, alla “… violazione dell’obbligo della manutenzione ordinaria delle strutture degli impianti e delle parti oggetto della concessione …”, di cui viene evidenziata la genericità e la parziale erroneità.
Si evidenzia, a tal riguardo, che, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1 della L.R. n. 16/2016 – il quale ha recepito la nozione di “manutenzione ordinaria” di cui all’art. 3 del D.P.R. 380/2001 –, i mancati interventi addebitati dall’Ente alla ricorrente, che quest’ultima asserisce riguarderebbero unicamente la mancata costruzione di una “tribunetta” per gli spettatori, non sarebbero tali da integrare una violazione dell’obbligo di manutenzione ordinaria previsto dalla convenzione, trattandosi, piuttosto, di un intervento di manutenzione straordinaria, con conseguente inapplicabilità, anche sotto tale profilo, dell’art. 17 della convenzione.
La ricorrente rileva, ulteriormente, l’erroneità di quanto disposto nella predetta determina in merito alla responsabilità solidale tra la stessa e l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Santa Maria di Licodia Calcio a 5”, concessionaria della palestra, la quale sarebbe smentita:
(i) dal Regolamento comunale per l’affidamento degli impianti approvato con delibera di Consiglio comunale n. 50 del 18.11.2013, ai sensi del quale sarebbe prevista un’unica concessione per tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale siti sull’intera area individuata in catasto, ai sensi dell’articolo 4 dello stesso Regolamento, nelle “particelle 891, 65, 892, 378, 861, 478, 477, 379, 638, 837, 866, 865, 67, 796, 890” del foglio 15, venendo meno, quindi, il presupposto di una “solidarietà” tra concessionari;
(ii) dalle determine del 3.09.2020 con cui sono state indette le due distinte procedure di gara e dai relativi atti di gara, le quali non farebbero alcun riferimento a una presunta solidarietà tra concessionari né tantomeno prevedrebbero un’unica utenza centralizzata per acqua e luce;
(iii) dalla convenzione tra le parti, laddove all’art. 3 obbliga la concessionaria odierna ricorrente a “… farsi carico del pagamento di tutte le forniture energetiche ”, limitatamente ai propri consumi.
Ognuna delle pretese inadempienze poste a fondamento della risoluzione impugnata, continua la ricorrente, sarebbe inoltre smentita dalla stessa Amministrazione procedente, la quale:
(i) per il tramite del proprio Ufficio Tecnico avrebbe appurato l’effettiva entità dei consumi dell’associazione tanto da averli indicati con nota del 28.03.2023 in complessivi Kw 1.736, quantificando la spesa annua a suo carico in non più di euro 1.000,00;
(ii) mediante l’Ufficio Tributi avrebbe accertato che l’importo effettivamente dovuto a tale titolo fosse pari a euro 157,00 annui, rettificando l’importo annuo della Tari per il 2025 inizialmente determinato in euro 1.955,00.
Rispetto all’omesso versamento della Tari viene altresì precisato che la stessa ricorrente avrebbe dovuto essere integralmente sgravata dal suo versamento in applicazione di quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento comunale sull’imposta, secondo cui non sono soggetti all’applicazione della Tari, in quanto non suscettibili di produrre rifiuti, tra gli altri, gli impianti destinati alle attività sportive (lett. d)) e i locali danneggiati e inagibili (lett. i)) e perciò inutilizzabili (come gli spogliatoi, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente).
È inoltre evidenziato che:
(i) gran parte degli interventi previsti dalla convenzione siano stati eseguiti dall’associazione ricorrente, tenuto altresì conto che le parti non abbiano pattuito un termine ultimo per la loro esecuzione;
(ii) il valore dei canoni non corrisposti avrebbe dovuto essere decurtato dalle spese sostenute dall’associazione per la realizzazione dei campi di padel, in applicazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del Regolamento comunale per l’affidamento degli impianti approvato con delibera di Consiglio comunale n. 50 del 18.11.2013, ai sensi del quale “ I costi affrontati dal concessionario per la realizzazione delle opere di cui sopra opportunamente rendicontati saranno interamente decurtati dal canone di concessione ”.
La ricorrente asserisce, inoltre: (i) di non aver mai utilizzato le utenze idriche comunali; (ii) di aver rinnovato la fideiussione prevista dalla convenzione; (iii) di aver eseguito i lavori acquisendo le autorizzazioni necessarie.
Tenuto conto della natura dell’atto impugnato con il presente ricorso e alla luce di quanto già disposto in punto di giurisdizione dalla Sezione con la citata sentenza n. 3625/2025, viene chiesto al Tribunale di ricorrere all’applicazione dell’art. 8 c.p.a. al fine di valutare e appurare, incidentalmente, l’asserita assenza dei presupposti previsti dall’art. 17 della convenzione per azionare la clausola risolutiva espressa.
3. Con decreto n. 436 del 30.12.2025 il Presidente della Sezione ha accolto l’istanza di misura cautelare monocratica presentata dalla ricorrente avverso la determinazione di sgombero qui impugnata, riscontrandone il relativo presupposto di “ estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio ” e rinviando, per la trattazione dell’istanza cautelare collegiale, alla camera di consiglio del 28.01.2026.
4. Con memoria di costituzione del 23.01.2026 il Comune di Santa Maria di Licodia ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, in quanto il presente giudizio, secondo la prospettazione dell’Ente, avrebbe ad oggetto la domanda di annullamento di un provvedimento strettamente consequenziale a un atto presupposto rispetto a cui questo Tribunale ha già declinato la propria potestas iudicandi .
Il ricorso, continua l’Amministrazione resistente, sarebbe altresì inammissibile in quanto la ricorrente avrebbe sollevato, avverso l’atto impugnato, le medesime censure già scrutinate dalla Sezione nell’ambito del ricorso iscritto al n. 2324/2025 Reg. Ric., definito con la sentenza n. 3625/2025, sopra citata, dalla quale discenderebbe l’inoppugnabilità del provvedimento ivi impugnato, atto presupposto, e avverso cui, in concreto, sarebbero formulate le doglianze di questo nuovo giudizio.
In assenza di una “valida” impugnazione dell’atto presupposto, quindi, il presente gravame sarebbe da ritenersi inammissibile.
L’Amministrazione ha altresì replicato alle specifiche censure sollevate dalla parte ricorrente con il ricorso, evidenziando, in particolare, che nel caso in esame sussisterebbero le condizioni per l’applicazione della clausola risolutiva espressa per come riportata dall’art. 17 della convenzione. Le condotte poste in essere dall’associazione sportiva che ricorre in giudizio, nello specifico, inciderebbero negativamente sulla regolarità, sulla sicurezza o continuità del servizio pubblico e costituirebbero forme di inadempimento degli obblighi assunti dalla stessa.
5. Con memoria del 24.01.2026 la parte ricorrente ha replicato alle eccezioni sollevate dall’Amministrazione resistente, declinando ulteriormente le proprie doglianze e insistendo per l’accoglimento del proprio ricorso.
6. Alla camera di consiglio del 28.01.2026, presenti i difensori delle parti come da verbale, il Presidente ha dato avviso alle parti presenti della possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., che nulla hanno osservato. La causa, quindi, è stata posta in decisione.
7. Ai fini della trattazione dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione resistente, deve vagliarsi, per ragioni di priorità logica, l’applicabilità o meno, alla presente fattispecie, del disposto di cui all’art. 8, comma 1, c.p.a., secondo cui “ Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale ”, la cui attuazione viene invocata dalla parte ricorrente al fine di ottenere una statuizione da parte di questo Tribunale – dal carattere “incidentale” – senza la quale non sarebbe possibile lo scrutinio di legittimità dell’unico provvedimento amministrativo che qui si impugna, ossia la determinazione n. 904 Registro Generale - n. 448 del 24.12.2025 del Registro Settoriale, notificata in pari data, con cui il Comune di Santa Maria di Licodia ha intimato all’associazione che ricorre in giudizio di “… Rilasciare immediatamente e riconsegnare al Comune l’impianto sportivo comunale sito in S. Maria di Licodia via Bartali n. 3 di cui alla convenzione rep. n. 11/2021, entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla notifica ”.
Tale “intimazione” è stata adottata dall’Ente comunale, nell’esercizio del proprio potere-dovere di autotutela esecutiva, quale atto consequenziale rispetto alla precedente determinazione del Settore Affari generali del Comune di Santa Maria di Licodia del 20.08.2025 numero 536 del Registro Generale, recante “ Risoluzione per inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1456 c.c. e applicazione della clausola risolutiva espressa relativa alla convenzione stipulata in data 12.11.2021 tra il Comune di S. Maria di Licodia e l’A.S.D. Tennis Club S. Maria di Licodia …”, rispetto alla cui impugnazione – come già sopra rilevato dal Collegio – questa Sezione ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario con sentenza n. 3625 del 19.12.2025, trattandosi di un atto – sulla base di quanto diffusamente esplicato con tale pronuncia, a cui si rinvia per esigenze di sinteticità – mediante il quale non si è concretizzata la spendita di un potere pubblicistico autoritativo da parte dell’Amministrazione comunale procedente, bensì è stata esercitata una facoltà contrattuale rientrante nell’autonomia negoziale dei contraenti.
Ebbene, l’intimazione di sgombero che qui si contesta, sebbene sia stata sottoposta al vaglio di legittimità del Giudice amministrativo quale manifestazione di una potestà pubblicistica di natura autoritativa, viene avversata dall’Associazione ricorrente esclusivamente per presunti vizi che trovano il loro unico fondamento nel contestato esercizio del diritto di risoluzione contrattuale, così come avvenuto mediante la determinazione di risoluzione n. 536/2025, la quale ne costituisce unico atto presupposto e i cui dedotti profili di “illegittimità” – da appurare innanzi al Giudice fornito di potestas iudicandi – vizierebbero, concretamente, per via derivata, la successiva determinazione di sgombero adottata dal Comune.
La parte che ricorre in giudizio, infatti, ripropone nel presente giudizio censure materialmente già dedotte nell’ambito del giudizio iscritto al n. 2324/2025 Reg. Ric. (da cui è scaturita la declinatoria di giurisdizione di cui alla citata sentenza n. 3625/2025), volte a contestare i presupposti dell’azionamento della clausola risolutiva espressa da parte dell’Ente, senza tuttavia dolersi, in questa sede, di eventuali vizi “propri” dell’atto che qui espressamente si impugna, tali da poter costituire, entro il perimetro della giurisdizione del Giudice amministrativo, la “ questione principale ” di cui questo Tribunale viene investito, come richiesto letteralmente dall’art. 8 c.p.a. affinché il Giudice amministrativo si pronunci incidentalmente o pregiudizialmente in materia di “ diritti ”.
In altri termini, sebbene l’oggetto della domanda – ossia il suo petitum sostanziale – sia costituito dalla domanda di annullamento dell’atto impugnato, costituendone, formalmente, la “ questione principale ”, il Collegio viene chiamato unicamente a pronunciarsi, in concreto, sulla questione “ pregiudiziale ” o “ incidentale ” che la ricorrente qualifica come tale, la quale, lungi dall’assumere materialmente parvenza di incidentalità, costituisce, piuttosto (anche nel presente, secondo, giudizio), la questione “sostanzialmente” principale - o meglio, unica - rispetto a cui si concentrano le doglianze di chi ricorre in giudizio.
La pregiudizialità a cui allude la norma, ossia l’art. 8 c.p.a., è invero da limitarsi a quella c.d. “tecnica”, conoscibile in via incidentale, dovendosi escludere, invece, che il Giudice amministrativo possa pronunciarsi in via incidentale in materia di diritti soggettivi che non rientrano nella propria giurisdizione esclusiva allorquando venga in essere una forma di pregiudizialità “logica”.
La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare, al riguardo, che « Nella pregiudizialità tecnica, in particolare, l’entità “pregiudiziale” è uno degli elementi della fattispecie pregiudicata, che non esaurisce la fattispecie stessa, ma ne fa parte unitamente ad altri fatti giuridici, mentre, nella pregiudizialità logica, il rapporto dipendente costituisce mero effetto di quello pregiudiziale », aggiungendo che « La nozione di giudicato implicito, insomma, si estende al rapporto fondamentale, vale a dire il rapporto contrattuale dalla cui invocata invalidità deriverebbero i dedotti vizi di illegittimità derivata del provvedimento [...], per il solo fatto ed in quanto esso sia costruito quale antecedente logico necessario del ragionamento giudiziale volto alla decisione sul diritto pregiudicato. In tale ottica, con l’assunto secondo cui il giudicato copre anche l’indispensabile presupposto logico-giuridico della pronuncia, si intende sostenere che è la logica interna al rapporto giuridico a qualificare come necessario il giudicato sui vari effetti che ne possono derivare, affrancandolo dall’esplicita richiesta della parte o dalla volontà di legge, per cui la cosa giudicata si forma in maniera implicita su tutti gli aspetti del rapporto la cui valutazione sia necessaria al fine di pervenire alla decisione di merito » (cfr. C.G.A.R.S., sez. giur., 20 febbraio 2023, n. 143).
Applicando le predette coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, questo organo giudicante ritiene che il giudizio sulla “legittimità” della risoluzione contrattuale disposta dal Comune di Santa Maria di Licodia costituisca l’antecedente logico necessario e unico della presente pronuncia, non potendo rinvenirsi in esso – lo si ribadisce, alla luce delle censure sollevate in questo giudizio dalla parte ricorrente, volte unicamente a contestare la legittimità dell’atto presupposto – le caratteristiche tipiche di un accertamento pregiudiziale in senso “tecnico”.
Ne consegue che l’accertamento dei vizi della presupposta risoluzione prospettati dalla ricorrente in queste sede – dalla cui invocata illegittimità deriverebbe, in via derivata, l’illegittimità della determinazione di sgombero qui impugnata – finirebbe per interessare, larvatamente, la reale “ questione principale ” del giudizio, con conseguente violazione dell’art. 8 c.p.a., che limita al sindacato (realmente) incidentale la possibilità per il giudice amministrativo di conoscere delle posizioni di diritto soggettivo nelle materie non oggetto di giurisdizione esclusiva.
Il Collegio, in definitiva, ritiene che le censure sulla validità della “risoluzione” disposta dal Comune di Santa Maria di Licodia mediante la determinazione n. 536/2025, che funge da unico atto presupposto del provvedimento che qui si impugna, non possano essere oggetto di sindacato incidentale ai sensi dell’art. 8 c.p.a., in quanto – rappresentando tale risoluzione l’unico “fatto giuridico” da cui dipende l’esercizio del potere amministrativo di sgombero, che ne costituisce il mero effetto tale “esaurire” la fattispecie stessa – l’accertamento richiesto esulerebbe dalla ratio e dal perimetro applicativo di tale, peculiare, norma codicistica.
8. Non potendosi pronunciare il Collegio sulla validità dell’antecedente logico necessario, le dedotte censure dedotte in via “derivata” dall’Associazione ricorrente – formalmente improntate sul travisamento dei fatti e sul difetto di istruttoria dell’atto gravato ma materialmente rivolte avverso la risoluzione del rapporto concessorio disposta ai sensi dell’art. 17 della convenzione che lo regola, la cui legittimità dei relativi presupposti non può essere scrutinata dal Giudice amministrativo – sono, quindi, da ritenersi avvinte dal difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, atteso che questo Tribunale ha già declinato la propria giurisdizione rispetto alla res controversa presupposta con la richiamata sentenza n. 3635/2025.
9. Per tutto quanto sopra esposto e considerato il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, come previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a.
10. Valutate le peculiarità della fattispecie controversa e tenuto conto della natura della presente decisione, il Collegio ritiene, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., che sussistano eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, indicando nel Giudice ordinario l’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale il giudizio potrà essere riassunto con le modalità e gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO TO, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
NC IC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC IC | RO TO |
IL SEGRETARIO