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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5205/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e (C.F. , nato a [...] il [...], entrambi con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. Francesca Tomasoni, elettivamente domiciliati in Monza, corso Milano n.45 presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c. CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) Fatti salvi gli accordi di cui al presente Ricorso, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver ripartito fra loro ogni bene comune, di aver definito concordemente tra loro ogni altro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non avere nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, neppure a titolo di mantenimento, all'infuori di quanto previsto nel presente Ricorso. PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni
3) Ai fini della indispensabile risoluzione della crisi coniugale e dello scioglimento della comunione sulla casa coniugale sita in Lentate Sul Seveso (MB), Via Giuliani Giuseppe n. 5 lettera A, la sig.ra si impegna a cedere e vendere al sig. che si impegna ad acquistare, previo solo il Parte_1 Pt_2 verificarsi della condizione sospensiva di cui al successivo punto 11), la quota di comproprietà indivisa (1/2) delle unità immobiliari di cui in premessa e così descritte (“L'Immobile”): in Comune di Lentate Sul Seveso - appartamento ad uso abitazione al piano terra composto da tre locali con annesso vano di cantina al piano interrato, censito nel Catasto Fabbricati come segue: Foglio 22 – Particella 348 – subalterno 4 – Via Giuliani Giuseppe n. 5 lettera A, piano T-S1 categoria A/2, classe 04, vani 5.5, rendita catastale Euro 738,53 (graficamente rappresentato nella planimetria catastale che si allega al presente atto alla lettera “A”);
- box ad uso autorimessa al piano interrato, esteso per mq circa 16, censito nel Catasto Fabbricati come segue Foglio 22 – Particella 348 – subalterno 19 – Via Giuliani Giuseppe n. 5 lettera A, piano S1 categoria C/6, classe 08, 16 mq, rendita catastale Euro 54,54 (graficamente rappresentato nella planimetria catastale che si allega al presente atto alla lettera “B”).
4) Alle porzioni immobiliari, che sono e dovranno essere trasferite libere da iscrizioni, trascrizioni e altre formalità pregiudizievoli, compete la proporzionale quota di comproprietà degli enti e spazi comuni dello stabile ai sensi dell'art. 1117 cod. civ.
5) Il prezzo della cessione dell'Immobile è concordato ed accettato dai coniugi nella somma complessiva di euro 87.500,00 (ottantasettemilacinquecento/00), regolato come segue:
- la somma di euro 69.203,50 verrà versata alla sig.ra dal sig. alla data di stipula Parte_1 Pt_2 dell'atto definitivo di compravendita;
- la somma di euro 18.296,50 mediante compensazione con il debito vantato dal sig. nei Pt_2 confronti della sig.ra ai sensi del successivo art. 6). Parte_1
6) I coniugi danno atto che la predetta suddivisione delle somme è stata calcolata sulla base di un mutuo residuo complessivo, alla data del 31.05.2025, di Euro 36.593,00, intestato al 100% al sig. ma che i coniugi avevano inteso assumere congiuntamente ed in relazione al quale, dunque, la Pt_2 sig.ra risulta essere, nei rapporti tra i coniugi, debitrice per la quota parte del 50%. Parte_1
Il Sig. dà espressamente atto e dichiara di aver già ricevuto dalla sig.ra l'intera Pt_2 Parte_1 quota parte del 50% del mutuo originariamente contratto con l'eccezione della residua somma di euro 18.296,50, pari al 50% del predetto mutuo residuo, che verrà regolata per intero al Rogito notarile, come da precedente art.
5. Tutte le rate di mutuo nel contempo maturate successivamente alla data del 31.05.2025 dovranno pertanto essere corrisposte dal sig. Pt_2
7) L'atto notarile di vendita dovrà essere stipulato presso lo studio del Notaio scelto dal sig. Pt_2 entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2025, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, con spese relative all'atto a carico del sig. Pt_2
8) Il possesso, attivo e passivo, decorrerà a tutti gli effetti di legge a favore del sig. dalla data Pt_2 dell'atto notarile di compravendita. La detenzione della quota dell'Immobile trasferita, invece, è già stata consegnata al sig. dalla sig.ra , che ha reperito nel contempo altra abitazione Pt_2 Parte_1
e si impegna a spostare la propria residenza ed a liberare l'Immobile dai propri effetti personali e beni di sua esclusiva proprietà, in parte non ancora asportati, entro la medesima data dell'atto notarile di compravendita.
9) Avendo la sig.ra già liberato l'Immobile, il sig. si impegna a sostenere e tenere a Parte_1 Pt_2 proprio esclusivo carico tutte le spese condominiali, ordinarie e straordinarie, nonché tutte le utenze domestiche.
10) Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, con riferimento alla cessione dell'Immobile, le parti fanno espresso riferimento alle norme di legge in materia.
11) L'impegno all'acquisto dell'Immobile da parte del sig. è sospensivamente condizionato al Pt_2 verificarsi, entro il termine fissato per l'esecuzione del contratto definitivo (rogito), della seguente condizione sospensiva: ottenimento di mutuo ipotecario e/o finanziamento da parte di primario Istituto di Credito per finanziare l'acquisto. La condizione è fissata nell'interesse del sig. che Pt_2 potrà pertanto rinunciarvi e procedere all'acquisto nonostante il mancato verificarsi. 12) Qualora non si verificasse la condizione sospensiva di cui al precedente punto 11), i coniugi, ai fini della indispensabile risoluzione della crisi coniugale e dello scioglimento della comunione sull'Immobile, concordano sin da ora e si impegnano a porre in vendita a terzi l'Immobile ed a suddividere il ricavato in parti uguali (fermo restando la corresponsione da parte della sig.ra al sig. della propria quota parte del mutuo residuo già individuata in euro Parte_1 Pt_2
18.296,50, ovvero nella minor somma compensata ai sensi del successivo art. 13). I coniugi stabiliscono, inoltre che ciascuno di loro (se l'altro sarà d'accordo) non potrà ragionevolmente rifiutarsi di vendere a terzi l'Immobile qualora il prezzo offerto dal terzo per l'Immobile sia superiore o pari ad Euro 175.000,00; in caso di irragionevole rifiuto ciascuna parte potrà avvalersi dell'art. 2932 c.c. obbligando l'altra parte alla stipula del Contratto. 13) Nell'ipotesi di cui al precedente art. 12 e, dunque, qualora il sig. non acquisti la quota Pt_2 dell'Immobile della sig.ra , il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Parte_1 Pt_2
, sino alla data della vendita a terzi o di effettiva liberazione dell'Immobile, la somma Parte_1 mensile di euro 300,00, a titolo di indennità di occupazione dell'Immobile medesimo. Tale importo, a scelta del sig. potrà eventualmente essere in parte compensato, ad ogni scadenza, con la Pt_2 somma già prestabilita di euro 18.296,50 che quest'ultimo vanta nei confronti della sig.ra Parte_1 ai sensi del precedente art. 6. 14) I coniugi assumono inoltre i seguenti obblighi di carattere economico e patrimoniale:
- il rapporto di conto corrente n. 1000/00007330 presso Banca Intesa – filiale di IA ME (CO), intestato ad entrambi i coniugi con un saldo attivo ad oggi pari ad Euro 38.943,07 verrà cessato ovvero intestato esclusivamente al sig. entro il 31.12.2025, con corresponsione entro Pt_2 tale data da parte del sig. alla sig.ra della somma di euro 9.000,00 e facoltà per il Pt_2 Parte_1 medesimo sig. di incassare e/o ritenere il restante importo residuo. Pt_2
15) Le presenti disposizioni patrimoniali quì contenute sono elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
16) Ciascun coniuge sostiene le proprie spese legali per il presente procedimento. Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 10.12.2025. II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio in Lentate sul Seveso, il 18.10.2008 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Lentate sul Seveso, anno 2008 n. 36, Parte II, Serie A). Dalla loro unione non sono nati figli. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51, c. 1 e 127 ter c.p.c. (10.12.2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 59/2025, così statuisce: I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno celebrato matrimonio concordatario in Lentate sul Seveso, il 18.10.2008 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Lentate sul Seveso, anno 2008 n. 36, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Lentate sul Seveso, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza V. Spese di lite al definitivo. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 11 dicembre 2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e (C.F. , nato a [...] il [...], entrambi con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. Francesca Tomasoni, elettivamente domiciliati in Monza, corso Milano n.45 presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c. CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) Fatti salvi gli accordi di cui al presente Ricorso, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver ripartito fra loro ogni bene comune, di aver definito concordemente tra loro ogni altro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non avere nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, neppure a titolo di mantenimento, all'infuori di quanto previsto nel presente Ricorso. PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni
3) Ai fini della indispensabile risoluzione della crisi coniugale e dello scioglimento della comunione sulla casa coniugale sita in Lentate Sul Seveso (MB), Via Giuliani Giuseppe n. 5 lettera A, la sig.ra si impegna a cedere e vendere al sig. che si impegna ad acquistare, previo solo il Parte_1 Pt_2 verificarsi della condizione sospensiva di cui al successivo punto 11), la quota di comproprietà indivisa (1/2) delle unità immobiliari di cui in premessa e così descritte (“L'Immobile”): in Comune di Lentate Sul Seveso - appartamento ad uso abitazione al piano terra composto da tre locali con annesso vano di cantina al piano interrato, censito nel Catasto Fabbricati come segue: Foglio 22 – Particella 348 – subalterno 4 – Via Giuliani Giuseppe n. 5 lettera A, piano T-S1 categoria A/2, classe 04, vani 5.5, rendita catastale Euro 738,53 (graficamente rappresentato nella planimetria catastale che si allega al presente atto alla lettera “A”);
- box ad uso autorimessa al piano interrato, esteso per mq circa 16, censito nel Catasto Fabbricati come segue Foglio 22 – Particella 348 – subalterno 19 – Via Giuliani Giuseppe n. 5 lettera A, piano S1 categoria C/6, classe 08, 16 mq, rendita catastale Euro 54,54 (graficamente rappresentato nella planimetria catastale che si allega al presente atto alla lettera “B”).
4) Alle porzioni immobiliari, che sono e dovranno essere trasferite libere da iscrizioni, trascrizioni e altre formalità pregiudizievoli, compete la proporzionale quota di comproprietà degli enti e spazi comuni dello stabile ai sensi dell'art. 1117 cod. civ.
5) Il prezzo della cessione dell'Immobile è concordato ed accettato dai coniugi nella somma complessiva di euro 87.500,00 (ottantasettemilacinquecento/00), regolato come segue:
- la somma di euro 69.203,50 verrà versata alla sig.ra dal sig. alla data di stipula Parte_1 Pt_2 dell'atto definitivo di compravendita;
- la somma di euro 18.296,50 mediante compensazione con il debito vantato dal sig. nei Pt_2 confronti della sig.ra ai sensi del successivo art. 6). Parte_1
6) I coniugi danno atto che la predetta suddivisione delle somme è stata calcolata sulla base di un mutuo residuo complessivo, alla data del 31.05.2025, di Euro 36.593,00, intestato al 100% al sig. ma che i coniugi avevano inteso assumere congiuntamente ed in relazione al quale, dunque, la Pt_2 sig.ra risulta essere, nei rapporti tra i coniugi, debitrice per la quota parte del 50%. Parte_1
Il Sig. dà espressamente atto e dichiara di aver già ricevuto dalla sig.ra l'intera Pt_2 Parte_1 quota parte del 50% del mutuo originariamente contratto con l'eccezione della residua somma di euro 18.296,50, pari al 50% del predetto mutuo residuo, che verrà regolata per intero al Rogito notarile, come da precedente art.
5. Tutte le rate di mutuo nel contempo maturate successivamente alla data del 31.05.2025 dovranno pertanto essere corrisposte dal sig. Pt_2
7) L'atto notarile di vendita dovrà essere stipulato presso lo studio del Notaio scelto dal sig. Pt_2 entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2025, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, con spese relative all'atto a carico del sig. Pt_2
8) Il possesso, attivo e passivo, decorrerà a tutti gli effetti di legge a favore del sig. dalla data Pt_2 dell'atto notarile di compravendita. La detenzione della quota dell'Immobile trasferita, invece, è già stata consegnata al sig. dalla sig.ra , che ha reperito nel contempo altra abitazione Pt_2 Parte_1
e si impegna a spostare la propria residenza ed a liberare l'Immobile dai propri effetti personali e beni di sua esclusiva proprietà, in parte non ancora asportati, entro la medesima data dell'atto notarile di compravendita.
9) Avendo la sig.ra già liberato l'Immobile, il sig. si impegna a sostenere e tenere a Parte_1 Pt_2 proprio esclusivo carico tutte le spese condominiali, ordinarie e straordinarie, nonché tutte le utenze domestiche.
10) Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, con riferimento alla cessione dell'Immobile, le parti fanno espresso riferimento alle norme di legge in materia.
11) L'impegno all'acquisto dell'Immobile da parte del sig. è sospensivamente condizionato al Pt_2 verificarsi, entro il termine fissato per l'esecuzione del contratto definitivo (rogito), della seguente condizione sospensiva: ottenimento di mutuo ipotecario e/o finanziamento da parte di primario Istituto di Credito per finanziare l'acquisto. La condizione è fissata nell'interesse del sig. che Pt_2 potrà pertanto rinunciarvi e procedere all'acquisto nonostante il mancato verificarsi. 12) Qualora non si verificasse la condizione sospensiva di cui al precedente punto 11), i coniugi, ai fini della indispensabile risoluzione della crisi coniugale e dello scioglimento della comunione sull'Immobile, concordano sin da ora e si impegnano a porre in vendita a terzi l'Immobile ed a suddividere il ricavato in parti uguali (fermo restando la corresponsione da parte della sig.ra al sig. della propria quota parte del mutuo residuo già individuata in euro Parte_1 Pt_2
18.296,50, ovvero nella minor somma compensata ai sensi del successivo art. 13). I coniugi stabiliscono, inoltre che ciascuno di loro (se l'altro sarà d'accordo) non potrà ragionevolmente rifiutarsi di vendere a terzi l'Immobile qualora il prezzo offerto dal terzo per l'Immobile sia superiore o pari ad Euro 175.000,00; in caso di irragionevole rifiuto ciascuna parte potrà avvalersi dell'art. 2932 c.c. obbligando l'altra parte alla stipula del Contratto. 13) Nell'ipotesi di cui al precedente art. 12 e, dunque, qualora il sig. non acquisti la quota Pt_2 dell'Immobile della sig.ra , il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Parte_1 Pt_2
, sino alla data della vendita a terzi o di effettiva liberazione dell'Immobile, la somma Parte_1 mensile di euro 300,00, a titolo di indennità di occupazione dell'Immobile medesimo. Tale importo, a scelta del sig. potrà eventualmente essere in parte compensato, ad ogni scadenza, con la Pt_2 somma già prestabilita di euro 18.296,50 che quest'ultimo vanta nei confronti della sig.ra Parte_1 ai sensi del precedente art. 6. 14) I coniugi assumono inoltre i seguenti obblighi di carattere economico e patrimoniale:
- il rapporto di conto corrente n. 1000/00007330 presso Banca Intesa – filiale di IA ME (CO), intestato ad entrambi i coniugi con un saldo attivo ad oggi pari ad Euro 38.943,07 verrà cessato ovvero intestato esclusivamente al sig. entro il 31.12.2025, con corresponsione entro Pt_2 tale data da parte del sig. alla sig.ra della somma di euro 9.000,00 e facoltà per il Pt_2 Parte_1 medesimo sig. di incassare e/o ritenere il restante importo residuo. Pt_2
15) Le presenti disposizioni patrimoniali quì contenute sono elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
16) Ciascun coniuge sostiene le proprie spese legali per il presente procedimento. Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 10.12.2025. II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio in Lentate sul Seveso, il 18.10.2008 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Lentate sul Seveso, anno 2008 n. 36, Parte II, Serie A). Dalla loro unione non sono nati figli. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51, c. 1 e 127 ter c.p.c. (10.12.2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 59/2025, così statuisce: I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno celebrato matrimonio concordatario in Lentate sul Seveso, il 18.10.2008 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Lentate sul Seveso, anno 2008 n. 36, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Lentate sul Seveso, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza V. Spese di lite al definitivo. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 11 dicembre 2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi