Sentenza 25 marzo 2003
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FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso affidato a quattro motivi, la Riscossione Sicilia s.p.a. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Agrigento, resa pubblica in data 2 luglio 2021, che accoglieva l'opposizione proposta da Francesco B. alla cartella di pagamento notificatagli da essa agente della riscossione per la Provincia di Agrigento per un importo di euro 12.533,62, dichiarando detta cartella "priva di efficacia giuridica". La ricorrente, limitatamente alle contestazioni qualificate come opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., ha denunciato, anzitutto, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia del Tribunale sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 9 febbraio 2024
FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso affidato a quattro motivi, la Riscossione Sicilia s.p.a. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Agrigento, resa pubblica in data 2 luglio 2021, che accoglieva l'opposizione proposta da Francesco B. alla cartella di pagamento notificatagli da essa agente della riscossione per la Provincia di Agrigento per un importo di euro 12.533,62, dichiarando detta cartella "priva di efficacia giuridica". La ricorrente, limitatamente alle contestazioni qualificate come opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., ha denunciato, anzitutto, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia del Tribunale sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/2003, n. 4368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4368 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto PRESCRIZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Ill.mi Sigg.ri Magistrati:043 68 Composta R.G.N. 9371/00 Dott. Angelo 1 Presidente Dott. Mario Rosario MOREL Rel. Consigliere Cron.9975 Consigliere Dott. Walter CELENTAN Rep. 1213 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI sid ere Ud. 22/10/2002 Dott. Aldo CECCHERINI Consiliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PERUGINI IE, SPEDIZIONI PERUGINI SRL in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SALARIA 332, presso l'avvocato ANTONIO DE MAJO, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
TRAIANA IMBARCHI SBARCHI & SPEDIZIONI SRL, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso l'avvocato ROBERTO EUFRATE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE 2002 1920 COPPOLA, giusta mandato a margine del controricorso;
controricorrente - avversO la sentenza n. 55/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 13/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2002 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato DE MAJO GIUSEPPE, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso restando assorbiti gli altri due motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato il 26/28 aprile 1995, PE LL, in proprio e nella qualità di liquidatore della Spedizioni PE S.r.l., conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Civitavecchia, Sa- lerni Mauro e la Traiana Imbarchi Sbarchi e Spedizioni S.r.
1. per sentirli condannare al pagamento della somma di L. 43.680.000, dovuta a seguito del trasferimento sottoposto a termine finale di azienda, con cessione di contratto, intestato alla società Spedizioni a r.l., e sublocazione di immobile esistente in Civitavecchia, Largo Plebiscito 3, condotto da PE LL, ol- tre agli accessori e con vittoria di spese. L'attrice, premesso che quanto ai suddetti rappor- ti, erano intercorsi fra le parti due giudizi, uno per finita locazione, e l'altro per declaratoria dell'invalidità del contratto di cui alla scrittura privata del 22/12/1982, entrambi conclusisi con il ri- getto delle domande, rappresentava di aver maturato un credito pari a lire 43.680.000 per canoni maturati sino al 1989, avendone rifiutato la riscossione durante la pendenza delle indicate procedure, anche al fine di evitare che potesse essere ipotizzata dalla controparte la rinuncia alle domande svolte. Detta parte attrice poichè l'azienda era stata ge- stita e l'immobile era stato occupato in modo continua- tivo dal LE, prima personalmente, poi attraverso la società Sadomar s.n.c., trasformata nella Sadomar а r.l., quest'ultima assorbita dalla Traiana Imbarchi Sbarchi e Spedizioni s.r.l., chiedeva la condanna del LE e della Traiana Imbardi Sbarchi e Spedizioni s.r.l. al pagamento di quanto dovuto, con gli accessori di legge e vittoria di spese. Costituitisi in giudizio, entrambi i convenuti ec- cepivano: a) preliminarmente il difetto di legittimazione at- tiva della PE in proprio;
b) il difetto di legittimazione passiva del Saler- 3 flor ni;
c) quindi, l'intervenuta prescrizione di ogni even- tuale diritto di credito delle parti attrici;
Con sentenza del 7 marzo 1997, il Tribunale adito in accoglimento (parziale) della domanda, e della ecce- zione sub b) di parte convenuta, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del LE (per intervenuta rituale cessione del contratto in discussione) e con- dannava la cessionaria s.r.l. Traiana Imbarchi, Sbarchi e Spedizioni a pagare all'attrice la somma complessiva di L. 38.280.000, corrispondente all'ammontare dei ca- noni dovuti dalla società (L. 800.000 mensili per la cessione a termine dell'azienda e L. da 70.000 a 90.000 mensili per sublocazione di locali), relativamente al periodo dal gennaio 1983 al dicembre 1987. Su gravame della soccombente la Corte di appello di Roma rinformava poi, però, tale decisione, dichiarando estinti i crediti fatti valere dalla PE (in pro- prio e nella qualità) per intervenuta prescrizione quinquennale a suo avviso non interrotta ex art. 2943 e 2945 c.c. dai precedenti giudizi intercorsi tra le par- ti. Avverso quest'ultima sentenza, depositata il 13 gennaio 2000, ricorre ora la PE, con tre mezzi di cassazione. Resiste con controricorso la società intimata. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 L'eccezione di inammissibilità del ricorso per asserito difetto di specificità della procura alle li- ti, in ragione della carenza di data della correlativa sottoscrizione e di espresso riferimento alla sentenza (eccezione) che, per il suo carattere pre-impugnata - giudiziale, va esaminata preliminarmente - è manifesta- tamente infondata e va, per ciò, respinta per la assor- bente e decisiva considerazione della avvenuta apposi- zione di detta procura а margine, comunque, dell'odierno ricorso e del suo richiamo in epigrafe M dell'atto stesso. Com'è infatti ius receptum il requisito della specialità della procura prescritto per il giudizio di cassazione resta, in tal caso assolto, dallo stesso contesto unitario del documento, derivando direttamente dalla relazione di contiguità fisica tra la delega e il ricorso, nonostante la genericità del testo della prima (cfr da ultimo, nn 3132, 5722, 4800/2002). Mentre, di- versamente da quanto eccepito, non incide sulla validi- tà della procura l'omessa indicazione della data del suo rilascio, che da nessuna disposizione di legge è 5 prevista a pena di nullità (n. 4038/1999).
2. Del pari non fondata è l'eccezione di inammissi- bilità del controricorso, formulata in memoria dalla PE sul rilievo che "la procura speciale in calce al controricorso, notificato non è firmata dalla parte nè dall'avvocato". Quando, infatti, l'originale del [ricorso о del] controricorso per cassazione rechi, come nella specie, la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione ad opera del medesimo della sottoscri- zione della parte che gli ha conferito il mandato, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata non determina per costante giurisprudenza che qui si ribadisce - l'inammissibilità dell'atto ove la correla- tiva copia contenga elementi, idonei a dimostrare la provenienza dell'atto da difensore già munito di manda- to speciale, quali come nel caso in esame il ri- chiamo di tale mandato in epigrafe della copia notifi- cata, la trascrizione della procura (sia pur non sotto- scritta) sulla copia medesima e l'attestazione dell'ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione (cfr Cass. n. 9206/01 da ultimo).
3. Nel merito il ricorso è fondato nel suo primo mezzo, con il quale si denuncia violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 2948 n. 3 c.c. 6 La norma di riferimento - di cui la Corte territo- riale ha fatto applicazione concerne, infatti, i cor- rispettivi di locazioni", relativamente ai quali appun- to è stabilita la più breve prescrizione quinquennale. Come pacifico in fatto, il credito azionato in giu- dizio riguardava però solo in minima parte canoni loca- tizi e prevalentemente, invece, il corrispettivo (sia pur rateizzato) di una cessione di azienda. Per cui, relativamente a tale ultimo maggior impor- to, il credito dell'attrice risultava soggetto alla or- dinaria prescrizione decennale e non già a quella breve a torto quindi, per tale parte, ad esso applicata dalla Corte di merito.
4. Restano assorbite le residue censure della ri- corrente, relative al profilo subordinato della even- tuale interruzione della prescrizione quinquennale.
5. La sentenza impugnata va pertanto cassata in re- lazione e nei limiti della censura accolta, con il con- seguente rinvio della causa ad altra Sezione della stessa Corte di Roma. La quale riesaminerà la questione della prescrizione dei crediti per cui è causa alla lu- ce del principio sopra enunciato;
e provvederà altresì a liquidare le spese di questo giudizio che ad essa di demanda ex art. 385 c.p.c. 19 7 24. 4341/00
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso per quanto di ragione, dichiara assorbiti il secondo e ter- zo;
Cassa la sentenza impugnata nei limiti della censu- ra accolta e rinvia la causa anche per le spese, ad al- tra Sezione della Corte di appello di Roma. Roma, 22 ottobre 2002. Il Consigliere tensore Il Presidente (Mario Rosario Mor (Angelo Grieco) E e v i G IL CANCELL O Domenico Marxalap CORTE SUPREMO Free Depos 25 MAR 2003 H CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione :. presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 18-9-2003 serie 4 al n. 31199 versate € 149.77 apposta in calce alia copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricerce 8